Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2009 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185
Testo del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (in Gazzetta Ufficiale - n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263/L), coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag.1), recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art.11, comma 1 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non
autosufficienza
1. E' attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;
b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2;
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonche' i figli e gli altri familiari di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi previste;
b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all'articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
3. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in alternativa, la facolta' prevista al comma 12:
a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila;
g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.
4. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 e' erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano l'attivita' lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:
a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonche' la relazione di parentela;
c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi l e 3 in relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.
6. La richiesta e' presentata entro il (( 28 febbraio )) 2009 utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta puo' essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.
7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali e' stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.
8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 e' recuperato dai sostituti d'imposta attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo. L'utilizzo del sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e' limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge (( 29 ottobre 1984, n. 720, )) recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei benefici corrisposti.
10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.
11. In tutti i casi in cui il beneficio non e' erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui al comma 6, puo' essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalita' prescelte per l'erogazione dell'importo.
12. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere richiesto, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.
13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 e' erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c) prestano l'attivita' lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31 marzo 2009, con le modalita' di cui al comma 6.
14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali e' stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.
15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le modalita' di cui al comma 10.
17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non e' erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta puo' essere presentata:
a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta compenso, indicando le modalita' prescelte per l'erogazione dell'importo;
b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.
18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalita' previste dal (( decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001. ))
19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.
20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:
a) ai benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente;
b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.
21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze e' istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
23. Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 49 (Redditi di lavoro dipendente). - 1. Sono
redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con
qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione
di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e'
considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro
dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del
codice di procedura civile.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 50 del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986 .
«1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'art. 53, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli
24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n.
222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui
all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n.
343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'art. 102 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art.
1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'art. 53, comma 1, e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai
giudici di pace e agli esperti del tribunale di
sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono
essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
e del Parlamento europeo e le indennita', comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le
funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione
e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonche' i
conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla
cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e
l'assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati,
alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed
esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1
dell'art. 44;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 10 del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
«1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal
contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui
redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito
complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori
per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica
amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi
agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della
deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da
scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del
codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a
carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se
hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati
in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche' quelli
versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge
8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei
limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti
dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime
condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i
contributi versati alle forme pensionistiche complementari
istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art.
168-bis;
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro
3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di
intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del
predetto limite si tiene conto anche dei contributi di
assistenza sanitaria versati ai sensi dell'art. 51, comma
2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 12, che si trovino nelle
condizioni ivi previste, la deduzione spetta per
l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo
restando l'importo complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in
favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi
dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un
importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per
il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29,
comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21,
comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art.
3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti
e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai
genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il
pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
da persone fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a
favore di universita', fondazioni universitarie di cui
all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 67 del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
«1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
arti e professioni o di imprese commerciali o da societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in
relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione
di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli
edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei
terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e
le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del
periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la
cessione sono state adibite ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
di partecipazioni qualificate la cessione di azioni,
diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i
diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma
9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore
al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio
netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato
prima della data di stipula del contratto secondo che si
tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze
realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con
associanti non residenti che non soddisfano le condizioni
di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
l'assimilazione opera a prescindere dal valore
dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente
qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per
cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati
in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'art. 47
del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai
sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'art. 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'art. 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma
9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'art. 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempre che' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente
indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui
deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a
termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o
merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu'
pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o
valori di strumenti finanziari, di valute estere, di
metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di
natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della
presente lettera sono considerati strumenti finanziari
anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi
da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante
cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti
produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di
strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante
rapporti attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di
opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in
campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il
disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva
cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi
dell'art. 58;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi
di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di
spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici
ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non
professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche,
e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni
sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione
sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi
sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma 2, ove
ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere
precedenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 25 (Redditi fondiari). - 1. Sono redditi fondiari
quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel
territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,
con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel
catasto edilizio urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi
dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei
fabbricati.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i
seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e
l'importo corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e'
aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati. La detrazione e' aumentata a 900 euro per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette
detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per
ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con
piu' di tre figli a carico la detrazione e' aumentata di
200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli,
l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000
euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e'
ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non
legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo
accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un
reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo,
al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto
o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire
in tutto o in parte della detrazione, per limiti di
reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un
importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di
affidamento congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e'
coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente
ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e
questi non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato, per
il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le
detrazioni previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che
hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona
indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva
con il contribuente o percepisca assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 80.000 euro.
1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai
genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo
pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella misura
del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati. In caso di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta
ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal
giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo.
2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate
a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora
la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare
superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di
cui al comma 1 del presente articolo nonche' agli articoli
13, 15 e 16, nonche' delle detrazioni previste da altre
disposizioni normative, e' riconosciuto un credito di
ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato
capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle politiche per la famiglia, sono definite le modalita'
di erogazione del predetto ammontare.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero
1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di
690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a),
numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non
compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d),
sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le
detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato
dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e'
assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). - 1.
Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di
ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le
perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di
cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di
arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito
complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in
deduzione ai sensi dell'art. 60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle
delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo
stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e
professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato
nella proporzione stabilita dall'art. 5. Per le perdite
della societa' in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione
si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti
nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi,
ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza in essi. La presente disposizione non si applica
per le perdite determinate a norma dell'art. 66. Si
applicano le disposizioni dell'art. 84, comma 2, e,
limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo
art. 84.».
- Si riporta il testo del comma 32 dell'art. 81 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui
sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo
delle bollette energetiche, nonche' il costo per la
fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce
deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su
domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza
italiana che versano in condizione di maggior disagio
economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta
acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi,
con onere a carico dello Stato.».
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
«Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). -
1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5
del predetto testo unico e le persone fisiche che
esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51
del citato testo unico, o imprese agricole, le persone
fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore
fallimentare, il commissario liquidatore nonche' il
condominio quale sostituto di imposta, i quali
corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello
stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento
una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo
di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui
predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte,
sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e'
tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'articolo 48, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma
8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative
ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle
successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo
di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i
corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo
unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui
agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono
riconosciute se il percipiente dichiara annualmente di
avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il
codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente, effettuando le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17
dello stesso testo unico;
d-bis) [sulla parte imponibile delle prestazioni di cui
all'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo
unico, con i criteri di cui all'art. 17-bis dello stesso
testo unico];
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi
nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'art. 15 dello stesso testo unico, e successive
modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di
lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente
agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso
articolo, per erogazioni in conformita' a contratti
collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di
incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle
imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il
28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo'
dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare
l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute,
ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle
retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo
dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui e'
differito il pagamento si applica l'interesse in ragione
dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e versato
nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si
riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta
non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di
lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere
comunicato all'interessato che deve provvedere al
versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.
[Qualora le comunicazioni delle indennita' e dei compensi
di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del citato testo
unico pervengano al sostituto oltre il termine del 12
gennaio del periodo d'imposta successivo, di esse lo stesso
terra' conto ai fini delle operazioni di conguaglio del
periodo d'imposta successivo]. Se alla formazione del
reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori
prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo
definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza
dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti
all'estero. La disposizione del periodo precedente si
applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio
di fine anno il sostituito puo' chiedere al sostituto di
tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o
assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel
corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il
sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il
12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a
quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica
concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a
quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti,
compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad
effettuare le ritenute. [Alla consegna della suddetta
certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al
sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente
intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a
subire il prelievo delle imposte]. La presente disposizione
non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti
pensionistici.
5. [Le disposizioni dei precedenti commi si applicano
anche alle persone fisiche che esercitano arti e
professioni, ai sensi dell'art. 49, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quando
corrispondono somme e valori di cui all'art. 48, dello
stesso testo unico, deducibili ai fini della determinazione
del loro reddito di lavoro autonomo].».
«Art. 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi
corrisposti dallo Stato). - 1. Le amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che
corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23,
devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta
diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con
le seguenti modalita':
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle
successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e
continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al comma
2 dell'art. 23;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
delle indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del
citato testo unico, con la aliquota applicabile allo
scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe
di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in
mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli
11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17,
dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui
all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art.
16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico,
corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il
primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti
aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare
entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di
cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno,
il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23, con le
modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del
rapporto, il sostituito deve specificare quale delle
opzioni previste al comma 3 dell'art. 23 intende adottare.
Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli
altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non
aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai
predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non
oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle
somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi
previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del
datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i
valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere
effettuata su supporto magnetico secondo specifiche
tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora,
alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare
degli emolumenti dovuti non consenta la integrale
applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e'
recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra
natura che siano liquidate anche da altro soggetto in
dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano
anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del
Senato e della Corte costituzionale, nonche' della
Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi
delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le
somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto
del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello
stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del
pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
all'art. 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di
cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in
parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito
e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui
al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme
di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28 effettuano
all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle
disposizioni stesse.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa):
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni (Regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai
sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662):
«3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti
del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per
i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 25 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche];
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche.
2-bis. [Non sono ammessi alla compensazione di cui al
comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul
valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
avvalgono della procedura di compensazione della predetta
imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633].».
«Art. 25 (Decorrenza e garanzie). - 1. Il regime dei
versamenti unitari entra in funzione per tutti i
contribuenti a partire dal mese di maggio 1998. Sono
ammessi alla compensazione:
a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di
partita IVA;
b) dall'anno 1999 le societa' di persone ed equiparate
ai fini fiscali, nonche' i soggetti non titolari di partita
IVA;
c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche.
2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei
contributi che possono essere compensati, e', fino all'anno
2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo
d'imposta.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, possono essere
modificati i termini di cui al comma 1, lettere a), b) e
c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di
bilancio.
4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi
alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non
trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del
limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura
di rimborso prevista dal titolo II del regolamento
concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con
decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle
finanze. La garanzia e' prestata ai sensi dell'art. 38-bis,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. [La garanzia e' prestata in favore
dell'ufficio tributario competente al rimborso e copre
qualsiasi credito vantato dall'ufficio stesso,
indipendentemente dall'atto in base al quale la garanzia e'
stata prestata]. [La garanzia deve avere la durata di un
quinquennio decorrente dall'anno successivo a quello in cui
il rimborso e' stato eseguito].».
- Si riportano le tabelle A e B allegate alla legge 29
ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria
unica per enti ed organismi pubblici):
«Tabella A
Accademia nazionale dei Lincei
- Aereo club d'Italia
- Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
(ANPA)
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
- Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto
legislativo n. 266/1993
- Agenzia per la diffusione delle teconologie per
l'innovazione
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN)
- Agenzia spaziale italiana
- Automobile Club d'Italia
- Autorita' garante della concorrenza e del mercato
- Autorita' portuali
- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- Aziende di promozione turistica
- Aziende e consorzi fra province e comuni per
l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
- Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui decreto
legislativo n. 502/1992
- Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP)
- Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate
- Centro europeo dell'educazione (CEDE)
- Club alpino italiano
- Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)
- Comitato per l'intervento nella SIR
- Commissione nazionale per la societa' e la borsa
(CONSOB)
- Comuni, con esclusione di quelli con popolazione
inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di
trasferimenti statali
- Comunita' montane, con popolazione complessiva montana
non inferiore a 10000 abitanti
- Consiglio nazionale delle ricerche
- Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura
- Consorzi interuniversitari
- Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove
partecipino province e comuni con popolazione complessiva
non inferiore a 10000 abitanti, nonche' altri enti pubblici
- Consorzi per i nuclei di industrializzazione e
consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente
apporto finanziario degli enti territoriali
- Consorzio canale Milano-Cremona-Po
- Consorzio del Ticino
- Consorzio dell'Adda
- Consorzio dell'Oglio
- Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e
lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e
tecnologica della provincia di Trieste
- Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
- Ente acquedotti siciliani
- Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale
delle arti decorative ed industriali moderne e
dell'architettura moderna» di Milano
- Ente autonomo del Flumendosa
- Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma
- Ente Irriguo Umbro-Toscano
- Ente Mostra d'Oltremare di Napoli
- Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV)
- Ente nazionale corse al trotto
- Ente nazionale italiano turismo
- Ente nazionale per il cavallo italiano
- Ente nazionale per la cellulosa e la carta
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)
- Ente nazionale sementi elette
- Ente per il Museo nazionale della scienza e della
tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano
- Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS)
- Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
- Ente Risorse Idriche Molise (ERIM)
- Ente teatrale italiano
- Ente zona industriale di Trieste
- Enti parchi nazionali
- Enti parchi regionali
- Enti provinciali per il turismo
- Enti regionali di sviluppo agricolo
- Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali
- Gestione governativa dei servizi pubblici di
navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
- Gestioni governative ferroviarie
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico di cui al decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 269
- Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e
Aggiornamento Educativo (IRRSAE)
- Istituti sperimentali agrari
- Istituti zooprofilattici sperimentali
- Istituto agronomico per l'Oltremare
- Istituto centrale di statistica (ISTAT)
- Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima
- Istituto di biologia della selvaggina
- Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE)
- Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» -
Torino
- Istituto italiano di medicina sociale
- Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente
- Istituto nazionale della nutrizione
- Istituto nazionale di alta matematica
- Istituto nazionale di fisica nucleare
- Istituto nazionale di geofisica
- Istituto nazionale di ottica
- Istituto nazionale di studi ed esperienze di
architettura navale (Vasca navale)
- Istituto nazionale economia agraria
- Istituto nazionale per la fisica della materia
- Istituto nazionale per le conserve alimentari
- Istituto papirologico «Girolamo Vitelli»
- Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA)
- Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori
- Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL)
- Istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma, della
legge n. 142/1990
- Jockey club d'Italia
- Lega italiana per la lotta contro i tumori
- Lega navale italiana
- Organi straordinari della liquidazione degli enti
locali dissestati
- Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici
- Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste
- Policlinici universitari, decreto legislativo n.
502/1992
- Province
- Regioni
- Riserva fondo lire UNRRA
- Scuola superiore dell'economia e delle finanze
- Societa' degli Steeple-chases d'Italia
- Soprintendenza archeologica di Pompei
- Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli
- Stazioni sperimentali per l'industria
- Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE)
- Unioni di comuni con popolazione complessiva non
inferiore a 10000 abitanti
- Universita' Statali, Istituti Istruzione Universitaria
e Enti ed Organismi per il Diritto allo Studio a carattere
regionale.».
«Tabella B
- Agenzia Industrie Difesa
- Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno
- ANAS
- Cassa conguaglio zucchero
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
- Croce rossa italiana
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo
- Ente nazionale risi
- Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le
ferrovie metropolitane
- Fondo per il piano straordinario per la rinascita
economica e sociale della Sardegna
- Fondo per la riforma dell'assetto agropastorale della
Sardegna
- Fondo straordinario per il piano di rinascita regione
sarda
- INAIL
- INPDAP
- INPS
- IPSEMA
- Istituto nazionale per il commercio estero
- Istituto postelegrafonici
- Istituto superiore di sanita'
- Regioni a statuto ordinario e speciale, province
autonome di Trento e Bolzano
- SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del
credito all'esportazione
- Sezione speciale fondo interbancario di garanzia .».
- Per il riferimento al comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vedasi in nota
precedente.
- Per il riferimento al comma 3 dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
vedasi in nota precedente.
- Per il riferimento agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
vedasi in nota precedente.
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
(Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio):
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».



 
Art. 2.

Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base
su cui si calcolano gli spread e' costituito dal saggio BCE.

1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 e' calcolato (( applicando il tasso )) maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
(( 1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali e' prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attivita' aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalita' connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti. ))
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui (( garantiti da ipoteca )) per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti (( o accollati anche a seguito di frazionamento )) da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, (( con modificazioni, )) dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
(( 3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui e' assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilita' delle disposizioni di cui al presente comma e le modalita' tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, e successivemodificazioni, pari allaparte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto. ))
4. Gli oneri derivanti dal comma 3, (( pari a 350 milioni di euro per l'anno 2009, )) sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
5. A partire dal 1 gennaio 2009, (( le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, )) che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilita' di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti e' in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. (( Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico dicui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, )) sono (( tenuti )) a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicita' e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. (( Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,e successive modificazioni, )) trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3, (( del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. )) Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 145 (( del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. ))
(( 5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009, rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4, registrate all'esito del monitoraggio di cui al comma 3, sono destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con lo stesso decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze delle famiglie piu' numerose o con componenti portatori di handicap, nonche' al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore.
5-ter. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.
5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
5-quinquies. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1202 del codice civile:
«Art. 1202 (Surrogazione per volonta' del debitore). -
Il debitore, che prende a mutuo [c.c. 1813] una somma di
danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito,
puo' surrogare il mutuante nei diritti del creditore [c.c.
1201], anche senza il consenso di questo.
La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti
condizioni:
1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente
data certa [c.c. 1199, 2704];
2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la
specifica destinazione della somma mutuata;
3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del
debitore circa la provenienza della somma impiegata nel
pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non
puo' rifiutarsi di inserire nella quietanza tale
dichiarazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo
di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e
successive modificazioni:
«Art. 8 (Portabilita' del mutuo; surrogazione). - 1. In
caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di
finanziamento da parte di intermediari bancari e
finanziari, la non esigibilita' del credito o la
pattuizione di un termine a favore del creditore non
preclude al debitore l'esercizio della facolta' di cui
all'art. 1202 del codice civile.
2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il
mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie,
personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di
surrogazione puo' essere richiesto al conservatore senza
formalita', allegando copia autentica dell'atto di
surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura
privata.
3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla
stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si
renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta' di
surrogazione di cui al comma 1. La nullita' del patto non
comporta la nullita' del contratto. Resta salva la
possibilita' del creditore originario e del debitore di
pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del
contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata
anche non autenticata.
3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il
trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle
condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante,
con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi
natura. Non possono essere imposte al cliente spese o
commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per
l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si
svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria
improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli
adempimenti e dei costi connessi.
4. La surrogazione per volonta' del debitore e la
ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano
il venir meno dei benefici fiscali.
4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano
l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ne'
le imposte indicate nell'art. 15 del medesimo decreto.
4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma
4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
2,5 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno
2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e,
quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008,
l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta'
sociale.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 4-bis, anche ai fini
dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo
comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare
il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126:
«Art. 3 (Rinegoziazione mutui per la prima casa). - 1.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione
bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da
stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle
banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'art.
106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le modalita' ed i criteri di rinegoziazione,
anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto
stabilito ai sensi dell'art. 120, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso
variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al
fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a
vantaggio dei mutuatari, nella convenzione e' espressamente
prevista la possibilita' che le singole banche aderenti
adottino, dandone puntuale informazione ai clienti,
eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto
previsto ai commi 2 e seguenti del presente articolo, ferma
restando l'opzione di portabilita' del mutuo, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, e successive modificazioni.
2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo
delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della
rata che si ottiene applicando all'importo originario del
mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media
aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto
nell'anno 2006. L'importo della rata cosi' calcolato rimane
fisso per tutta la durata del mutuo.
3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo
il piano di ammortamento originariamente previsto e quello
risultante dall'atto di rinegoziazione e' addebitata su di
un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che
si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di
rinegoziazione, maggiorabile fino ad un massimo di uno
spread dello 0,50 annuo.
4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione
effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta
secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e
quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi
a favore del mutuatario, tale differenza e' imputata a
credito del mutuatario sul conto di finanziamento
accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti
interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo
secondo la rata variabile originariamente prevista.
5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio,
alla data di originaria scadenza del mutuo, e' rimborsato
dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo e'
uguale all'ammontare della rata risultante dalla
rinegoziazione e l'ammortamento e' calcolato sulla base
dello stesso tasso a cui e' regolato il conto accessorio
purche' piu' favorevole al cliente.
6. Le garanzie gia' iscritte a fronte del mutuo oggetto
di rinegoziazione continuano ad assistere, secondo le
modalita' convenute, il rimborso del debito che risulti
alla data di scadenza di detto mutuo senza il compimento di
alcuna formalita', anche ipotecaria, fermo restando quanto
previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La presente
disposizione si applica altresi' nel caso in cui, per
effetto della rinegoziazione, il titolare del conto di
finanziamento accessorio sia soggetto diverso dal
cessionario del mutuo nell'ambito di un'operazione di
cartolarizzazione con cessione di crediti. In tal caso la
surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il
compimento di alcuna formalita', anche ipotecaria, ma ha
effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del
credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto
dell'operazione di cartolarizzazione.
7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993
che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano
ai clienti interessati, secondo le modalita' definite nella
stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'accettazione della proposta e' comunicata dal mutuatario
alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi
dalla comunicazione della proposta stessa. La
rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere
dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio
2009.
8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti
da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e
gli intermediari finanziari non applicano costi nei
riguardi dei clienti.
8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono
derogabili solo in senso piu' favorevole al mutuatario.».
- Per il riferimento all'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 vedasi in riferimenti normativi
all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia):
«Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e
degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la
Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel
comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio
nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si
considera comunque esercitato nei confronti del pubblico
anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma
3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire
l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi
requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e
da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura.».
«Art. 107 (Elenco speciale) - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco
speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza
patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e
contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da
rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca
d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2
prevedono che gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da
societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma
2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia
.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la
riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione
di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto .
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche'
all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli
articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica
l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'articolo 47.».
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 144 del
gia' citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a
lire centoventicinque milioni per l'inosservanza delle
norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle
autorita' creditizie.».
«4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cinquecento
milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art.
128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio
delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128.
La stessa sanzione e' applicabile nel caso di frazionamento
artificioso di un unico contratto di credito al consumo in
una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di
importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art.
121, comma 4, lettera a).».
- Si riporta il testo dell'art. 145 del gia' citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le
violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC,
nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli
addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o
all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate
entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle
informazioni raccolte applicano le sanzioni con
provvedimento motivato.
2. [Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base della proposta della Banca d'Italia o dell'UIC,
provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato].
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, e' pubblicato, per
estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o
dell'ente al quale appartengono i responsabili delle
violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di
applicazione delle altre sanzioni previste dal presente
titolo e' pubblicato per estratto sul bollettino previsto
dall'articolo 8.
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e'
ammessa opposizione alla corte di appello di Roma.
L'opposizione deve essere notificata all'autorita' che ha
emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve
essere depositata presso la cancelleria della corte di
appello entro trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
termini per la presentazione di memorie e documenti,
nonche' per consentire l'audizione anche personale delle
parti.
7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto
motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della
cancelleria della corte di appello, all'autorita' che ha
emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione
per estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente
titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le
modalita' previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali
appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
solido con questi, del pagamento della sanzione e delle
spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
e sono tenuti a esercitare il regresso verso i
responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente titolo non si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e
del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo):
«1. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito
il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione, la cui dotazione annua e'
determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.».
- Per il riferimento all'art. 8 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7 vedasi in nota precedente.
- Si riporta il testo del comma 475 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«475. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze il Fondo di solidarieta' per i mutui per
l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.».



 
(( Art. 2-bis
Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari
1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresi' nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del cliente in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verra' effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1815 del codice civile:
«Art. 1815 (Interessi). - Salvo diversa volonta' delle
parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al
mutuante [c.c. 1282, 1820]. Per la determinazione degli
interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.
Se sono convenuti interessi usurari [c.p. 644, 649], la
clausola e' nulla e non sono dovuti interessi [c.c. 1339,
1419].».
- Si riporta il testo dell'art. 644 del codice penale:
«Art. 644 (Usura). - Chiunque, fuori dei casi previsti
dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi
forma, per se' o per altri, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra utilita', interessi o
altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], e' punito con la
reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000
a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di
concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a
taluno una somma di denaro od altra utilita' facendo dare o
promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un
compenso usurario [c.p. 649].
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari. Sono altresi' usurari gli
interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri
vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete
modalita' del fatto e al tasso medio praticato per
operazioni similari, risultano comunque sproporzionati
rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita',
ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o
promessi si trova in condizioni di difficolta' economica o
finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si
tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi
titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono
aumentate da un terzo alla meta':
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una
attivita' professionale, bancaria o di intermediazione
finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia
partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprieta'
immobiliari;
3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova in
stato di bisogno;
4) se il reato e' commesso in danno di chi svolge
attivita' imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato e' commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale durante il periodo previsto di
applicazione e fino a tre anni dal momento in cui e'
cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno
dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata
la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto
del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilita' di
cui il reo ha la disponibilita' anche per interposta
persona per un importo pari al valore degli interessi o
degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento dei danni.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge 7
marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura):
«Art. 2 - 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca
d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva
trimestralmente il tasso effettivo globale medio,
comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse,
riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti
dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai
sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993,
n. 385 , nel corso del trimestre precedente per operazioni
della stessa natura. I valori medi derivanti da tale
rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni
del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di
riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta
Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie
omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie e'
effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro,
sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e
pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al
comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del
credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e
in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in
modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la
classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi
previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644
del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante
dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di
operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato della
meta'.».
«Art. 3. - 1. La prima classificazione di cui al comma 2
dell'articolo 2 verra' pubblicata entro il termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge . Entro i successivi centottanta giorni
sara' pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al
comma 1 del medesimo articolo 2. Fino alla pubblicazione di
cui al comma 1 dell'articolo 2 e' punito a norma
dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque,
fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del codice
penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per
se' o per altri, da soggetto in condizioni di difficolta'
economica o finanziaria, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra utilita', interessi o
altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalita'
del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal
sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati
rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita'.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso
nel delitto previsto dall'articolo 644, primo comma, del
codice penale, procura a soggetto che si trova in
condizioni di difficolta' economica o finanziaria una somma
di denaro o altra utilita' facendo dare o promettere, a se'
o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto
riguardo alle concrete modalita' del fatto, risulta
sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 118 del gia'
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta la
facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e
le altre condizioni di contratto qualora sussista un
giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.».



 
(( Art. 2-ter
Utilizzo del risparmio degli enti locali
1. I comuni che hanno rispettato il patto di stabilita' interno degli enti locali nel triennio precedente possono non conteggiare nei saldi utili ai fini del medesimo patto di stabilita' interno per il 2009 le somme destinate ad investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per impegni gia' assunti, se finanziate da risparmi derivanti:
a) dal minore onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non gia' conteggiato nei bilanci di previsione;
b) dal minore onere per interessi registrato a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo da garantire che gli effetti sui saldi dell'indebitamento netto e del fabbisogno non eccedano l'importo di cinque milioni di euro per l'anno 2009. ))
 
Art. 3.
Blocco e riduzione delle tariffe
1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2009, e' sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico (( e ai settori dell'energia elettrica e del gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione. Per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. )) Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della disposizione di cui al presente comma e' rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.
2. Ferma restando la piena efficacia e validita' delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1 maggio 2009.
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, (( sentite le Commissioni parlamentari competenti, )) sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 e' altresi' sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, cosi' come stabilito dall'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» e' aggiunto il seguente periodo: «Le societa' concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonche' dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima.».
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
(( 6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: ))
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonche' la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) mantenere adeguati requisiti di solidita' patrimoniale, come individuati nelle convenzioni; ».
8. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla predetta diminuzione.
(( 9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita. )) A decorrere dal 1 gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. (( La compensazione della spesa tiene conto della necessita' di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali )) ed e' riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalita' stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge (( 28 dicembre 2001, n. 448, fatta eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che continuano ad essere destinati alle finalita' di cui al citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007. )) Nella eventualita' che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
(( 9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.
10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai seguenti principi:
a) il prezzo dell'energia e' determinato, al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere da b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi piu' bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) e' istituito, in sede di prima applicazione del presente articolo, un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno precedente e l'apertura del mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d)con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell'energia sara' determinato in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantita';
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorita', il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di sette giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilita' sono pubblicate con cadenza mensile;
d) e' attuata la riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione e' affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo dell'energia sara' determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi piu' bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;
e) e' attuata l'integrazione, sul piano funzionale, del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b)con il mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d), favorendo una maggiore flessibilita' operativa ed efficienza economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.
10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia, che e' resa pubblica. La segnalazione puo' contenere, altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare uno o piu' decreti sulla base delle predette proposte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. A tale riguardo, potranno essere in particolare adottate misure con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione della capacita' di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidita' e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in conformita' ai principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sentito il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante in non piu' di tre macro-zone.
13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina e' adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
13-bis.Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli e' stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche e' esente dell'imposta provinciale di trascrizione. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1021 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«1021. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto,
in particolare, dagli articoli 15 della legge 12 agosto
1982, n. 531, e successive modificazioni, e 11 della legge
29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, e'
soppresso. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e' istituito,
sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade, un
sovrapprezzo il cui importo e' pari: a) per le classi di
pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1°
gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1°
gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1°
gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6
millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 7,5
millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 9
millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2009. I
conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale
corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad
assicurare l'adduzione del traffico alle tratte
autostradali in concessione, attraverso la manutenzione
ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento
delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla
stessa ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture, su proposta di ANAS Spa, sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma, ivi incluse
quelle relative al versamento del sovrapprezzo, nonche'
quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal
presente comma. Conseguentemente alle maggiori entrate sono
ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di
corrispettivo del contratto di servizio.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8-duodecies
del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e
l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunita' europee), convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con
la societa' ANAS S.p.a. gia' sottoscritti dalle societa'
concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Le societa' concessionarie, ove ne
facciano richiesta, possono concordare con il concedente
una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale
delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale
fissa, per l'intera durata della convenzione,
dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli
investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la
specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo
21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
nonche' dei nuovi investimenti come individuati dalla
direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007,
n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25
agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati
attraverso il parametro X della direttiva medesima. Le
societa' concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono
concordare con il concedente una formula semplificata del
sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio
basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata
della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo
conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle
componenti per la specifica copertura degli investimenti di
cui all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, nonche' dei nuovi investimenti come
individuati dalla direttiva approvata con deliberazione
CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli
eventualmente compensati attraverso il parametro X della
direttiva medesima. Ogni successiva modificazione ovvero
integrazione delle convenzioni e' approvata secondo le
disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell'articolo 2
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive
modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - 1.- 83.
…….Omissis………
84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82,
concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto
stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per
l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei
servizi di pubblica utilita' (NARS), sono sottoposti
all'esame del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), anche al fine di
verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83.
Tale esame si intende assolto positivamente in caso di
mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla
richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi
di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del
CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
85. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n.
498, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Le societa' concessionarie autostradali sono
soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in
borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione
aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di
importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria
nonche' di lavori, ancorche' misti con forniture o servizi
e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni;
d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle
procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa,
che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si
applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di
lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari,
che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di
conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3
ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei Ministri
in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di
partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di
soggetti che operano in prevalenza nei settori delle
costruzioni e della mobilita';
e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a
prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e,
per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita' e
professionalita', nonche', per almeno alcuni di essi, di
indipendenza;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni
di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate
dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri
di vigilanza dell'Autorita' di cui all'articolo 6 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. La composizione del consiglio dell'Autorita' e'
aumentata di due membri con oneri a carico del suo
bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i
componenti del consiglio.
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere
da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre
concessionarie devono essere sottoposte al parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro
valutazione tecnico-economica.
5-ter. L'affidamento dei servizi di distribuzione
carbolubrificanti e delle attivita' commerciali e
ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali,
in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f)
del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:
a) verifica preventiva della sussistenza delle
capacita' tecnico-organizzative ed economiche dei
concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e
la regolarita' del servizio, secondo quanto disciplinato
dalla normativa di settore;
b) valutazione delle offerte dei concorrenti che
valorizzino l'efficienza, la qualita' e la varieta' dei
servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli
affidamenti e la pluralita' dei marchi. I processi di
selezione devono assicurare una prevalente importanza al
progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni
economiche proposte;
c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la
competitivita' dell'offerta in termini di qualita' e
disponibilita' dei servizi nonche' dei prezzi dei prodotti
oil e non oil».
86. ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con
poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della
documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto
degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e
all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n.
498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo,
nonche' dei propri provvedimenti;
b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi
da parte dei concessionari, definendo in particolare i
livelli generali di qualita' riferiti al complesso delle
prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i
concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei
consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta,
provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi
in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in
caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni
di concessione e di cui all'articolo 11, comma 5, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma
85 del presente articolo, nonche' dei propri provvedimenti
o in caso di mancata ottemperanza da parte dei
concessionari alle richieste di informazioni o a quelle
connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso
in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano
veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro
150 milioni, per le quali non e' ammesso quanto previsto
dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in
caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta' di
proporre al Ministro competente la sospensione o la
decadenza della concessione;
e) segnala all'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti
delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonche' di
quelle che partecipano agli affidamenti di lavori,
forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di
ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
87. [Abrogato]
88. [Abrogato]
89 - 181 …… Omissis……».
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art.21 (Concessioni autostradali). - 1. [Abrogato]
2. [Abrogato]
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al
CIPE una proposta intesa a integrare gli standard di
qualita' e le modalita' di misurazione e verifica dei
relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualita' e
sicurezza del servizio, fluidita' in itinere e qualita'
ambientale. La formulazione integrativa dovra' basarsi su
rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati
ottenuti. Essa dovra' essere resa operativa in tempo utile
a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli
impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro
rinnovo.
4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove
comportino variazioni o modificazioni al piano degli
investimenti e al parametro X della formula di adeguamento
tariffario di cui alla citata Del.CIPE 20 dicembre 1996, n.
319, sono approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
5. Il concessionario provvede a comunicare al
concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni
tariffarie che intende applicare nonche' la componente
investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi
interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta
giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua
proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti
e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto,
approvano o rigettano le variazioni proposte con
provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato
puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative alla
correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e
dei relativi conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi
inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione
e che siano state formalmente contestate dal concessionario
entro il 30 giugno precedente.
6. [Abrogato]
7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra
ANAS e Autostrade Spa, ora Autostrade per l'Italia Spa,
stipulato il 23 dicembre 2002, e' approvato a tutti gli
effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Ai soli fini di tale atto aggiuntivo, lo stesso
subordina l'applicazione del primo incremento tariffario
annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi
all'approvazione del relativo progetto ai sensi della
vigente normativa; i successivi incrementi tariffari
annuali devono essere applicati in funzione del progressivo
stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del
singolo intervento.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in
materia di finanza pubblica), come modificato dall'art. 2,
comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«5. Le societa' concessionarie autostradali sono
soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in
borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione
aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di
importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria
nonche' di lavori, ancorche' misti con forniture o servizi
e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni;
d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle
procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa,
che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si
applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di
lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari,
che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di
conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3
ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei Ministri
in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di
partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di
soggetti che operano in prevalenza nei settori delle
costruzioni e della mobilita';
e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a
prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e,
per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita' e
professionalita', nonche', per almeno alcuni di essi, di
indipendenza;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni
di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate
dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri
di vigilanza dell'Autorita' di cui all'articolo 6 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. La composizione del consiglio dell'Autorita' e'
aumentata di due membri con oneri a carico del suo
bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i
componenti del consiglio.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione
della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e
dell'elettricita'):
«3. Ai fini di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa
di 98.000.000 di euro per l'anno 2008. A decorrere
dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.».



 
Art. 4.

Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari
del servizio civile nazionale
1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalita' giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede (( a valere sulle risorse )) del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operativita' delle garanzie.
(( 1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di cui al comma 1 e' altresi' integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009 per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei contributi non puo' eccedere il predetto limite di 10 milioni di euro per l'anno 2009. ))
2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti:
«4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1o gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non siano gia' coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009».
3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificita' dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, e' riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalita' applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il (( Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione )) e con il Ministro dell'economia e delle finanze, (( da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
(( 3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, sono utilizzate, a decorrere dal 1 gennaio 2009, per il 40 per cento al fine dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della qualita' del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento al fine di assicurare la valorizzazione di una piu' efficace attivita' di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare all'istituzione di una speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.
3-ter. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis sono stabilite nell'ambito dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la parola «definite» e' sostituita dalle seguenti: «definiti i requisiti, i criteri e».
5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale), convertito con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'art. 1,
comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«19.Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita'.
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la
tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue
problematiche generazionali, nonche' per supportare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al
quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno
2007.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione
del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n.
449):
«1. Con distinti regolamenti del Ministro della sanita'
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 , sono individuate, rispettivamente:
a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti; b) le
malattie rare. Le condizioni e malattie di cui alle lettere
a) e b) danno diritto all'esenzione dalla partecipazione
per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai
medesimi regolamenti. Nell'individuare le condizioni di
malattia, il Ministro della sanita' tiene conto della
gravita' clinica, del grado di invalidita', nonche' della
onerosita' della quota di partecipazione derivante dal
costo del relativo trattamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni
(Disciplina del Servizio civile nazionale a norma
dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), cosi' come
sostituito dalla presente legge:
«Art. 9 (Trattamento economico e giuridico). - 1.
L'attivita' svolta nell'ambito dei progetti di servizio
civile non determina l'instaurazione di un rapporto di
lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione
dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'.
2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di
servizio civile compete un assegno per il servizio civile,
non superiore al trattamento economico previsto per il
personale militare volontario in ferma annuale, nonche' le
eventuali indennita' da corrispondere in caso di servizio
civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici
volti a compensare la condizione militare. La misura del
compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale
e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri tenendo conto delle disponibilita' finanziarie del
Fondo nazionale per il servizio civile.
3. L'Ufficio nazionale, tramite l'ISVAP, provvede a
predisporre condizioni generali di assicurazione per i
rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.
4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base
volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili,
in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza
oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con
le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e
sempreche' gli stessi non siano gia' coperti da
contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai
regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione
ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di
interessi per la rateizzazione.
4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo
Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo
contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di
servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1°
gennaio 2009.
5. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare
attivita' di servizio civile e' fornita dal Servizio
sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio
civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle
strutture del Servizio sanitario nazionale e sono
rimborsate a carico del Fondo nazionale.
6. Il personale femminile del Servizio civile nazionale
e' sospeso dall'attivita' a decorrere dalla comunicazione
da parte dell'interessata all'Ufficio nazionale, alla
regione o alla provincia autonoma della certificazione
medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio
del periodo di astensione obbligatoria. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dalla data di
sospensione del servizio a quella della sua ripresa e'
corrisposto l'assegno di cui al comma 2, ridotto di un
terzo, a carico del Fondo nazionale.
7. I dipendenti di amministrazioni pubbliche che
svolgono il servizio civile ai sensi del presente decreto
legislativo, sono collocati, a domanda, in aspettativa
senza assegni. In questo caso, il periodo trascorso in
aspettativa e' computato per intero ai fini della
progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Gli
oneri gravano sul Fondo nazionale.
8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto
senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile
o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano,
per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai
volontari un apposito attestato da cui risulta
l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale
attestato sono equiparati al personale militare volontario
in ferma annuale.».
- Si riporta il testo del comma 1328 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato
del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui
diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2,
comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, e' incrementata a decorrere
dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero
imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle societa'
aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre
al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti
del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le
unita' previsionali di base del centro di responsabilita'
«Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile» dello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- Si riporta il testo degli articoli 37 e 83 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252):
«Art.37 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura
negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica
almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
all'articolo 34, comma 2. Le trattative si svolgono tra i
soggetti di cui all'articolo 35 e si concludono con la
sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica,
sulla base della rappresentativita' accertata per
l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 35, che
le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi
rappresentino piu' del cinquanta per cento come media tra
il dato associativo e il dato elettorale, ovvero almeno il
sessanta per cento del dato elettorale.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali
osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di
accordo e il relativo schema di decreto del Presidente
della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di
Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro
novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo
riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
regolamenti.
6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di
accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4,
e' trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della
certificazione dell'attendibilita' dei costi quantificati e
della loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici
giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi
i quali la certificazione si intende effettuata
positivamente. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto
legislativo 31 marzo 2001, n. 165.».
«Art.83 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura
negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica
almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
all'articolo 80, comma 2. Le trattative si svolgono tra i
soggetti di cui all'articolo 81 e si concludono con la
sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica,
sulla base della rappresentativita' accertata per
l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 81, che
le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa
rappresentino piu' del cinquanta per cento del dato
associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali
rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali
osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di
accordo e il relativo schema di decreto del Presidente
della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di
Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro
novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo
riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
regolamenti.
6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di
accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4,
e' trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della
certificazione dell'attendibilita' dei costi quantificati e
della loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici
giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi
i quali la certificazione si intende effettuata
positivamente. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto
legislativo 31 marzo 2001, n. 165.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7 della
legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno
della maternita' e della paternita', per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle citta') cosi' come sostituito dalla presente legge:
«3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del lavoro e della previdenza
sociale e per la solidarieta' sociale, sono definiti i
requisiti, i criteri e le modalita' applicative delle
disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni.».



 
Art. 5.
Detassazione contratti di produttivita'
1. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 recante
“Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di
acquisto delle famiglie”:
«Art. 2 (Misure sperimentali per l'incremento della
produttivita' del lavoro). - 1. Salva espressa rinuncia
scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio
2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per
cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro
lordi, le somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel
periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per
prestazioni rese in funzione di clausole elastiche
effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento
a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima
della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttivita',
innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di
competitivita' e redditivita' legati all'andamento
economico dell'impresa.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini
fiscali e della determinazione della situazione economica
equivalente alla formazione del reddito complessivo del
percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite
massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti
redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali
e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento
sulla base del reddito di cui al comma 5.
3. L'imposta sostitutiva e' applicata dal sostituto
d'imposta. Se quest'ultimo non e' lo stesso che ha
rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007,
il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito
da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le
ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura
sperimentale e trovano applicazione con esclusivo
riferimento al settore privato e per i titolari di reddito
da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a
30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della
sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali procede, con le organizzazioni
sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso
contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di
valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) e'
soppressa.».



 
Art. 6.
Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP
relativa al costo del lavoro e degli interessi
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo (( 15 dicembre 1997, n. 446, )) forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi (( dell'articolo 11, commi )) 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto (( legislativo n. 446 del 1997. ))
2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali e' stata comunque presentata, entro il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto, con le modalita' e nei limiti stabiliti al comma 4, al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del comma 1.
3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Il rimborso di cui al comma 2 e' eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si provvedera' all'integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di (( presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.
4-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresi' per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine e' autorizzata la spesa di 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 32 milioni di euro per l'anno 2010, di 7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 32 milioni di euro per l'anno 2010, a 7 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019.
4-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2009 e 2010 »;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2011 ».
4-quinquies. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e' ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2011. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 99, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni,
recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi»:
«1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali e'
prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in
deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio
in cui avviene il pagamento.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 5, 5-bis,
6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali»:
«Art. 5 (Determinazione del valore della produzione
netta delle societa' di capitali e degli enti
commerciali).- 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), non esercenti le attivita' di cui agli
articoli 6 e 7, la base imponibile e' determinata dalla
differenza tra il valore e i costi della produzione di cui
alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile,
con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere
c) e d), 12) e 13), cosi' come risultanti dal conto
economico dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali, la base imponibile e'
determinata assumendo le voci del valore e dei costi della
produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque
in deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce
di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del
codice civile, nonche' i costi, i compensi e gli utili
indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),
dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi
dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I
contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in
voci del conto economico diverse da quelle indicate al
comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
correlati a componenti rilevanti della base imponibile di
periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel
conto economico, i componenti positivi e negativi del
valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai principi contabili adottati
dall'impresa.
«Art. 5-bis - (Determinazione del valore della
produzione netta delle societa' di persone e delle imprese
individuali). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), la base imponibile e' determinata
dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli
articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare
dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo,
delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di
locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali
e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il
personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e
gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a
5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota
interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal
contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I contributi erogati in base a norma di legge
concorrono comunque alla formazione del valore della
produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi
indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le
regole di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione valevoli per la determinazione del reddito
d'impresa ai fini dell'imposta personale.
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di
contabilita' ordinaria, possono optare per la
determinazione del valore della produzione netta secondo le
regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per
tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con le
modalita' e nei termini stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31
marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che
l'impresa non opti, secondo le modalita' e i termini
fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la
determinazione del valore della produzione netta secondo le
regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione e'
irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.
«Art. 6 - (Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari).
- 1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto
previsto nei successivi commi, la base imponibile e'
determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del
conto economico redatto in conformita' agli schemi
risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento
dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
per cento.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli
intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo
svolgimento dei servizi di investimento indicati
nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume
rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e
proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e
di pronti contro termine e le commissioni attive riferite
ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli
interessi passivi e oneri assimilati relativi alle
operazioni di riporto e di pronti contro termine e le
commissioni passive riferite ai servizi prestati
dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento, di cui al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni
attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale variabile,
si assume la differenza tra le commissioni di
sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti
collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si
deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi
ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4
dell'articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in
conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione
adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello
Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e
alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e
tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito
monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per
cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e'
comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e
degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi concorrono
alla formazione del valore della produzione nella misura
del 96 per cento del loro ammontare. I contributi erogati
in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli
correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le
minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non
costituiscono beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni
caso alla formazione del valore della produzione. Sono
comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del
costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a
titolo di avviamento in misura non superiore a un
diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione
al conto economico.
9. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via
esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni
in societa' esercenti attivita' diversa da quella
creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo
dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti
operanti nel settore finanziario, la base imponibile e'
determinata aggiungendo al risultato derivante
dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli
interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi
passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare
«Art. 7 - (Determinazione del valore della produzione
netta delle imprese di assicurazione). - 1. Per le imprese
di assicurazione, la base imponibile e' determinata
apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei
rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita
(voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque
classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24
e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del
50 per cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in
deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le
riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite
dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1° dicembre
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997
«Art 8. - (Determinazione del valore della produzione
netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c) - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), la base imponibile e' determinata dalla
differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e
l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attivita'
esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e
immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per
il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri
componenti si assumono cosi' come rilevanti ai fini della
dichiarazione dei redditi.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11, commi 1,
lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, recante «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali»:
«Art 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del
valore della produzione netta). - 1. Nella determinazione
della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, un importo pari a 4.600 euro, su base
annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo di imposta;
3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 9.200
euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia; tale deduzione e' alternativa a quella
di cui al numero 2), e puo' essere fruita nel rispetto dei
limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis
di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione,
del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;
4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e
previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e
le spese per il personale assunto con contratti di
formazione e lavoro, nonche', per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi
sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo,
ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da
consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di
programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che
l'attestazione di effettivita' degli stessi sia rilasciata
dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza,
da un revisore dei conti o da un professionista iscritto
negli albi dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo
13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile
del centro di assistenza fiscale;
(omissis)
1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
previste contrattualmente, per la parte che non concorre a
formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo
48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
(omissis)
4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.350 se la base imponibile non supera euro
180.759,91;
b) euro 5.500 se la base imponibile supera euro
180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 3.700 se la base imponibile supera euro
180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 1.850 se la base imponibile supera euro
180.919,91 ma non euro 180.999,91;
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle
precedenti lettere e' aumentato, rispettivamente, di euro
2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525.
4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
alla formazione del valore della produzione non superiori
nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per
ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta
fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero
di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
dei disabili e del personale assunto con contratti di
formazione lavoro.
(omissis)».
Comma 2:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito»:
«Art 38 (Rimborso dei versamenti diretti). - Il soggetto
che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare
all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede
il concessionario presso la quale e' stato eseguito il
versamento, istanza di rimborso, entro il termine di
decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento
stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed
inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
L'istanza di cui al primo comma puo' essere presentata
anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta
entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla
data in cui la ritenuta e' stata operata.
L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle
imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di
pagamento.
Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo
precedente.
Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai
sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera
c), dell'art. 3 e' superiore a quello dell'imposta
liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art.
36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente
di finanza provvede al rimborso della differenza con
ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio.
I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi
dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle
societa' non residenti aventi i requisiti di cui alla
lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater o da
stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro,
di societa' che hanno i suddetti requisiti sono effettuati
entro un anno dalla data di presentazione della richiesta
stessa, che deve essere corredata dalla documentazione
prevista dall'articolo 26-quater, comma 6, del citato
decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di
acquisizione degli elementi informativi eventualmente
richiesti.
Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di
cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si
applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo
44, primo comma.».
Comma 3:
- L'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito» e' citato
nelle note al comma 2 del presente articolo.
Comma 4-bis:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201,
recante «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei
prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori
dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca
professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il
G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni
Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997»:
«Art. 3 (Interventi in materia di protezione civile). -
1. E' autorizzata, in favore della regione Sardegna, la
spesa di 233 milioni di euro per fare fronte alla
realizzazione delle opere contenute nel piano del grande
evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
222 del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo
per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui:
a) 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle
delibere CIPE 22 dicembre 2006, n. 165, e 22 dicembre 2006,
n. 179, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2007 e n. 118 del 23 maggio
2007, di applicazione delle sanzioni sulle assegnazioni
alla regione Sardegna ex delibere CIPE n. 36/2002 e n.
17/2003;
b) 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla
regione Sardegna ex delibera CIPE n. 20/2004, non impegnate
nei termini prescritti dalla delibera CIPE 22 marzo 2006,
n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3
novembre 2006;
c) 111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate
alla regione Sardegna dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007,
n. 166, pubblicata nel supplemento ordinario n. 123 alla
Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2008, per la
realizzazione di programmi strategici di interesse
regionale.
2. Al fine di effettuare la definizione della propria
posizione ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge
6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono
l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo,
ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle
sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti gia'
eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate
mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di
ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Al relativo onere,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di
euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni
di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno
2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di
finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e' incrementato
di 8,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 18,3 milioni di
euro per l'anno 2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno
2011 in termini di sola cassa.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai
soggetti privati e, in deroga all'articolo 6, comma 1-bis,
del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290,
limitatamente ai pagamenti relativi a contributi
previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti
pubblici che hanno usufruito della sospensione prevista
dall'articolo 13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno,
delegato per il coordinamento della protezione civile, n.
2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, e successive
proroghe e integrazioni. Al relativo onere, pari a 2
milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa
al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 6
milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010.
3. I medesimi soggetti, entro la stessa data del 16
gennaio 2009, effettuano gli adempimenti tributari, diversi
dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni
citate dalle disposizioni legislative indicate al comma 2,
con le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate. I contribuenti che, ai sensi
dell'articolo 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno
n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, hanno chiesto la
sospensione della effettuazione delle ritenute alla fonte
si avvalgono della definizione, effettuando direttamente il
versamento dell'importo dovuto alle scadenze e con le
modalita' previste dal presente articolo.
4. Il mancato versamento delle somme dovute per la
definizione, entro le scadenze previste dal comma 2, non
determina l'inefficacia della definizione stessa. In tale
caso si applicano le sanzioni e gli interessi previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo
versamento delle imposte e dei contributi previdenziali,
assistenziali ed assicurativi. Per il recupero delle somme
non corrisposte alle prescritte scadenze si applicano le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo
24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.Per le
somme iscritte a ruolo, oggetto della sospensione, il
mancato versamento alle prescritte scadenze comporta la
riscossione coattiva delle rate non pagate.
5. I soggetti che si avvalgono della definizione
tributaria comunicano, con apposito modello, da approvarsi
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
le modalita' ed i dati relativi alla definizione. Nel
medesimo provvedimento e' stabilito anche il termine di
presentazione del modello».
- Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
del 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 270 del 18 novembre 2002, reca «Sospensione dei termini
relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi
scadenza nel periodo dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a
favore dei soggetti residenti, alla data del 29 ottobre
2002, in taluni comuni della provincia di Catania
interessati dall'eruzione del vulcano Etna».
- Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
del 15 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 272 del 20 novembre 2002, reca«Sospensione dei termini
relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi
scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a
favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre
2002, in alcuni comuni della provincia di Campobasso e in
un comune della provincia di Foggia, interessati dagli
eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31
ottobre 2002».
- Il decreto del 9 gennaio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2003, reca
«Sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli
obblighi tributari per i soggetti residenti nei territori
dei comuni di Provvidenti e Pietra Montecorvino».
Comma 4-ter:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante«Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge finanziaria 2003):
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1
della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili
anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a
massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione
delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento
resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento
all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base degli
stati di previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1
del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si
riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con
propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitaria.».
12. All'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. La societa' di cui al comma 1 puo' essere
autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad
effettuare, con le modalita' da esso stabilite ed a valere
sulle risorse del fondo di cui all'articolo 27, comma 11,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o piu' operazioni
di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di
cui al presente decreto. Alle predette operazioni di
cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle
predette operazioni affluiscono al medesimo fondo per
essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente
decreto. Dell'entita' e della destinazione dei ricavi
suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE».
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle
aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che
investono, nell'ambito di programmi di penetrazione
commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in
specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione e'
riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di
riferimento che eccedono il totale delle spese
pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure
massime previste per gli aiuti a finalita' regionale, nel
rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12
gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre
al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce
le risorse da riassegnare all'unita' previsionale di base
6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la
data da cui decorre la facolta' di presentazione e le
modalita' delle relative istanze. I soggetti che intendano
avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono
produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede
entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale
accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande
pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta
nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di
imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto
interessato decade dal diritto al contributo e non puo'
presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi
alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
Comma 4-quater:
- Si riporta il testo dell'art.1, comma 1324, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2007) cosi' come modificato dalla
presente legge:
«1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per
carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008
2009 e 2010, a condizione che gli stessi dimostrino, con
idonea documentazione, individuata con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni
si riferiscono non possiedano un reddito complessivo
superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di
cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi
prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere,
nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso
ai carichi familiari. La detrazione relativa all'anno 2010
non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF
per l'anno 2011».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5, comma 4, del
citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93:
«4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120
milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per
l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni
finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
(omissis)».



 
(( Art. 6-bis
Disposizioni in materia di disavanzi sanitari
1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, trova applicazione, su richiesta
delle regioni interessate, alle condizioni ivi previste,
anche nei confronti delle regioni che hanno sottoscritto
accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
e nelle quali non e' stato nominato il commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro. L'autorizzazione di
cui al presente comma puo' essere deliberata a condizione
che la regione interessata abbia provveduto alla copertura
del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio
idonee e congrue entro il 31 dicembre dell'esercizio
interessato.
2. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 1 si
intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto
di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi
titolo, qualora la regione interessata non attui il piano
di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello
stesso. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono
stabiliti l'entita', i termini e le modalita' del predetto
recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.
3. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche
all'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari,
con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per le quali
si e' verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi
programmati di risanamento e riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico piano di
rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo
sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
non si applicano le misure previste dall'articolo 1, comma
796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a
quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31
dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee e
congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore
sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali) convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«2. In favore delle regioni che hanno sottoscritto
accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
e nelle quali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' stato nominato il
commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro,
puo' essere autorizzata, con deliberazione del Consiglio
dei Ministri, l'erogazione, in tutto o in parte, del
maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva
degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 8 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, e dallo specifico
accordo sottoscritto fra lo Stato e la singola regione.
L'autorizzazione puo' essere deliberata qualora si siano
verificate le seguenti condizioni:
a) si sia manifestata, in conseguenza della mancata
erogazione del maggior finanziamento condizionato alla
verifica positiva degli adempimenti, una situazione di
emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli
impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonche'
l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale,
con possibili gravi ripercussioni sistemiche;
b) siano stati adottati, da parte del commissario ad
acta, entro il termine indicato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, provvedimenti significativi in
termini di effettiva e strutturale correzione degli
andamenti della spesa, da verificarsi da parte del tavolo
di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per
la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui
rispettivamente agli articoli 9 e 12 della citata intesa
del 23 marzo 2005.».
- Si riporta il testo del comma 180 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
«180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un
programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma.».
- Si riporta il testo del comma 796 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nella riunione del 28
settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in
96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di
euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
«Bambino Gesu'», preventivamente accantonati ed erogati
direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All'articolo
1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
parole: «a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «limitatamente all'anno 2006»;
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di
850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di
euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle
risorse del Fondo di cui alla presente lettera e'
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai
sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un
piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8
dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata
formalmente in modo automatico o che sia stato attivato
l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, fatte salve le aliquote ridotte disposte con
leggi regionali a favore degli esercenti un'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, che
abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge
23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di
verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del
disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione
interessata puo' proporre misure equivalenti che devono
essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta
che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi
previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale
copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha
carattere generalizzato e non settoriale e non e'
suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia
verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e'
stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente
migliori, la regione interessata puo' ridurre, con
riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo,
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi
operativi di riorganizzazione, qualificazione o
potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto
degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come
integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e
281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti
per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le
determinazioni in esso previste possono comportare effetti
di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
gia' adottati dalla medesima regione in materia di
programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che
hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di
un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del
monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti
regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte
del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle
singole regioni con funzioni consultive di supporto
tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole:
«all'anno d'imposta 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«agli anni di imposta 2006 e successivi». Il procedimento
per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
fini dell'avvio delle procedure di cui al citato articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione
del finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13,
comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni
2007, 2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni
a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle
somme indicate alla lettera a) del presente comma da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6
dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella
misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni
a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota
indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere
alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al
97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
finanziamento della quota indistinta, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni della medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli
adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si
riconosce la possibilita' di un incremento di detta
percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza
pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei
confronti delle singole regioni si provvede a seguito
dell'esito positivo della verifica degli adempimenti
previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento corrispondente a
quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno
2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria
internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello
stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni. I predetti importi sono definiti dal
Ministero della salute di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel
settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati
fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della
copertura derivante dall'incremento automatico delle
aliquote, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla
lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine
della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono
l'accordo richiamato alla lettera b) del presente comma,
risultano idonei criteri di copertura a carattere
pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e
vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le
misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del
rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22
dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21
giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27
settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da
parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli
andamenti effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera
f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29
febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari
a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle
aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei
farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
base di tabelle di equivalenza degli effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale,
approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda
farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il
termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla
contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a
favore delle regioni interessate, degli importi indicati
nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo
le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo
complessivo equivalente a quello derivante, a livello
nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei
propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
l'approvazione della richiesta delle singole aziende
farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il
ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30
settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento,
da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti
alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza,
in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i
termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007
e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento
alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna
azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute
rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e
22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini
previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i
farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente,
l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese
successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre
2006;
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g),
l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di
spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione,
in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle
predette quote e il corrispondente incremento della
percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario
nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di
entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni
a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei
grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di
contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto
stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'AIFA
provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni
attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle
lettere g) e h);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque
garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
e' consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1,
comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli
esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per
cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza
del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della
spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28
febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del
presente comma, di una quota fissa per confezione di
importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40
per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla
predetta applicazione di una quota fissa per confezione,
possono adottare anche diverse misure regionali di
contenimento della spesa farmaceutica convenzionata,
purche' di importo adeguato a garantire l'integrale
contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita'
e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto
tecnico dell'AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3
per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in
assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta
presentazione, da parte della regione interessata, entro la
data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga
interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al
monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli
appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita' deve
essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato
paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23
marzo 2005;
m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I
percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle
linee-guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da
percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto
del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di
cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004,
integrato da un rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della
sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono
inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come
rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli
altri enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilita'
di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente
lettera e' vincolato per 100 milioni di euro per
l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato
al potenziamento delle «unita' di risveglio dal coma»; per
7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla
creazione di unita' di terapia intensiva neonatale (TIN);
per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati
all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla
spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening
neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie,
per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di
radioterapia di interesse oncologico con prioritario
riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 150
milioni di euro ad interventi per la realizzazione di
strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per
gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative,
ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative
neurologiche croniche invalidanti con prioritario
riferimento alle regioni che abbiano completato il
programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che
abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel
campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro
all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi
informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e
all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi
sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per
strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
di accordi di programma con le regioni, e' data, inoltre,
priorita' agli interventi relativi ai seguenti settori
assistenziali, tenuto conto delle esigenze della
programmazione sanitaria nazionale e regionale:
realizzazione di strutture sanitarie territoriali,
residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
attraverso la valutazione preventiva dei programmi di
investimento e il monitoraggio della loro attuazione,
assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi
prioritari, verificando nella programmazione regionale la
copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i
precedenti programmi di investimento. Il riparto fra le
regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera
e' effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni
relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del
Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento
alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle
malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilita' per le regioni che abbiano gia'
realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una
programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1997;
5) premialita' per le regioni sulla base della
tempestivita' e della qualita' di interventi di
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
o) fatto salvo quanto previsto in materia di
aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie
dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente
lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge le strutture private accreditate, ai fini
della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
2 per cento degli importi indicati per le prestazioni
specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22
luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e
pari al 20 per cento degli importi indicati per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo
decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni
provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un
piano di riorganizzazione della rete delle strutture
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di
personale coerenti con i processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate. All'articolo 1, comma 170, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, sentite le societa' scientifiche e le
associazioni di categoria interessate»;
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non
esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti
al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto
soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui
condizione e' stata codificata come codice bianco, ad
eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito
di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non
esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a
25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso non e', comunque, dovuta dagli
assistiti non esenti di eta' inferiore a 14 anni. Sono
fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle
regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero,
pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati;
p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p),
fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di
euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
della stima degli effetti della complessiva manovra nelle
singole regioni, definita dal Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
regione interessata e' subordinata alla certificazione del
loro effetto di equivalenza per il mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo
dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la
definizione di altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo
del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e
del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate
dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a
decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell'accordo medesimo;
q) all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) con le procedure di cui all'articolo 54 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28
febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione
dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata
all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in
regime di ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e
modificazione delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero
ordinario diurno»;
r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche
se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che
non abbiano ritirato i risultati di visite o esami
diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per
intero della prestazione usufruita, con le modalita' piu'
idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai
provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i
transitori accreditamenti delle strutture private gia'
convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da
accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi
dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni;
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli
accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui
all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti
definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio
2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai
sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in
assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e
conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502
del 1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le
regioni impegnate nei piani di rientro previsti
dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono
anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni
nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto
ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di
riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della
Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007,
tipologie di dispositivi per il cui acquisto la
corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto
previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del
comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei
dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da
assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base
d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I
prezzi sono stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi
unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario
nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli
osservatori esistenti e di quelle rese disponibili
dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della
presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni
trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale
dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi
unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del
biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che
producono o commercializzano in Italia dispositivi medici
trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di
criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i
prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle
aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle
gare in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte di
una piu' ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente
deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di
ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso.
Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione
unica sui dispositivi medici e della collaborazione
istituzionale dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la
realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di
studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche
tipologie di dispositivi medici, anche mediante
comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I
risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del
Ministero della salute;
z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non e'
applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico
del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei
presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi
sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica
rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali
risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito
solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
211, e successive modificazioni. In caso di ricorso
improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28
febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,
per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere
universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico volte alla individuazione dei
responsabili dei procedimenti applicativi delle
disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il
profilo della responsabilita' amministrativa per danno
erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale
responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni:
«Art. 4 (Commissari ad acta per le regioni
inadempienti). - 1. Qualora nel procedimento di verifica e
monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal
Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato
permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9
dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, con le modalita' previste dagli accordi
sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione
degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione
alla realizzabilita' degli equilibri finanziari nella
dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli
interventi di risanamento, riequilibrio
economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema
sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo
e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela
dell'unita' economica e dei livelli essenziali delle
prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro
quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi,
organizzativi e gestionali idonei a garantire il
conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al
comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere,
valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi
programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad
acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
rientro. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del
piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
puo' nominare, anche dopo l'inizio della gestione
commissariale, uno o piu' subcommissari di qualificate e
comprovate professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria, con il compito di affiancare il
commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il
commissario puo' avvalersi dei subcommissari anche quali
soggetti attuatori e puo' motivatamente disporre, nei
confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle
aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il
trattamento economico in godimento, la sospensione dalle
funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto
attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla
durata massima del commissariamento ovvero alla naturale
scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.
Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale
sono a carico della regione interessata, che mette altresi'
a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i
mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono determinati i compensi degli organi della
gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti
adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
2-bis. I crediti interessati dalle procedure di
accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31
dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani
di rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i
quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della
comunicazione di informazioni, entro un termine definito,
sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque
anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima
di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, qualora, alla
scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la
comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la
predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma
non producono interessi.».



 
Art. 7.

Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del
corrispettivo
1. Le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, (( ne' )) a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni di cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilita' differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e' subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti e' applicabile la disposizione del comma 1 nonche' ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 6, quinto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto»:
«5. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle
prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
le operazioni si considerano effettuate secondo le
disposizioni dei commi precedenti e l'imposta e' versata
con le modalita' e nei termini stabiliti nel titolo
secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata
tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4,
nonche' per quelle fatte allo Stato, agli organi dello
Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti
pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai
sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ,
alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, agli istituti universitari, alle unita'
sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici
di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli
di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del
pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di
applicare le disposizioni del primo periodo. Per le
cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto comma,
quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese
successivo a quello della loro effettuazione.».
La direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre
2006, reca «Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto»
e' pubblicata nella G.U.U.E dell'11 dicembre 2006, n. 347.



 
Art. 8.
Revisione congiunturale speciale degli studi di settore
1. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, in deroga all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di settore possono essere integrati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilita' nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonche' delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2007, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del Decreto
del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195,
recante «Regolamento recante disposizioni concernenti i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di
settore»:
«Art. 1 (Applicazione degli studi di settore). - 1. Le
disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire
dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale
entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno
2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo
d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il
termine di cui al periodo precedente e' fissato al 31
dicembre.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8,
della citata legge n. 146 del 1998, si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di
entrata in vigore degli studi.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, comma 7,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, recante «Disposizioni
per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema
tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere
finanziario»:
«7. Con decreto del Ministro delle finanze e' istituita
una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro
tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali. La
commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione
dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito
alla idoneita' degli studi stessi a rappresentare la
realta' cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso
per l'attivita' consultiva dei componenti della
commissione».
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate dell'8 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, reca «Istituzione
degli Osservatori regionali per l'adeguamento degli studi
di settore alle realta' economiche locali».



 
Art. 9.

Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso
garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonche' per essere trasferite alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» per i rimborsi richiesti da piu' di dieci anni, per la successiva erogazione ai contribuenti.
(( 2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati. ))
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche (( con priorita' per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario.
3-bis. Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bise 77-terdel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che puo' essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilita' del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis, comma 12,
del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria», cosi' come
modificato dalla presente legge:
«12. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la
liquidazione dei rimborsi di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, e'
autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di
5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009. Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse
disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1,
comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti,
maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31
dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri
di contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie
pregresse e il cui ammontare e' accertato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base
delle risultanze emerse a seguito della emanazione della
propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonche' per
essere trasferite alla contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» per i rimborsi
richiesti da piu' di dieci anni, individuati dall'articolo
1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la
successiva erogazione ai contribuenti. Relativamente agli
anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul
fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere
all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei
Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento
rientri, secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra
le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e'
accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito
della emanazione della propria circolare n. 7 del 5
febbraio 2008, nonche' per essere trasferite alla
contabilita' speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate -
Fondi di Bilancio » per i rimborsi richiesti da piu' di
dieci anni, per la successiva erogazione ai contribuenti.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dei commi 139, 140 e 140-bis
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria
2008), abrogati dal comma in commento:
«139. Decorsi piu' di dieci anni dalla richiesta di
rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di
capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte
sul reddito delle persone fisiche e delle persone
giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle societa'
producono, a partire dal 1° gennaio 2008, interessi
giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della
media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro
poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a
tale decreto.».
«140. La quantificazione delle somme sulle quali devono
essere calcolati gli interessi di cui al comma 139 e'
effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:
a) dal 1° gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il
termine decennale e' maturato anteriormente a tale data;
b) dal decimo anno successivo alla richiesta di
rimborso, negli altri casi.».
«140-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei
rimborsi arretrati di cui ai commi 139 e 140 e di
accelerare l'erogazione delle richieste dei rimborsi
correnti, su proposta dell'Agenzia delle entrate, quote
parte delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti
capitoli di bilancio e' trasferita ad un apposito capitolo
da istituire nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'erogazione:
a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;
b) dei rimborsi per i quali non e' maturato il termine
di cui al comma 139».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 77-bis e
77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria»:
«Art. 77-bis (Patto di stabilita' interno per gli enti
locali). - 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica
della Repubblica, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di
riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011.
3. Ai fini della determinazione dello specifico
obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo
dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai
sensi del comma 5, le seguenti percentuali:
a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per
l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62
per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per
cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per
l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10
per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per
cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita'
per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno
2007, in termini di competenza mista, positivo, le
percentuali sono:
1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per
cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per
cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita'
per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno
2007, in termini di competenza mista, negativo, le
percentuali sono:
1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80
per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per
cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.
4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche
per frazione di anno, l'organo consiliare era stato
commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita'
interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3,
lettera b), del presente articolo.
5. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese
finali calcolato in termini di competenza mista e'
costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
la parte in conto capitale, al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti.
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono
conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un
saldo finanziario in termini di competenza mista almeno
pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007,
quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo
risultante dall'applicazione delle percentuali indicate
nelle stesse lettere a) e d).
7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono
conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un
saldo finanziario in termini di competenza mista almeno
pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007,
quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo
risultante dall'applicazione delle percentuali indicate
nelle stesse lettere b) e c).
7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono
considerate le risorse provenienti dallo Stato e le
relative spese di parte corrente e in conto capitale
sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione
delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazione dello stato di
emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse
sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti
complessivi delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano
dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a
presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile, entro il mese di
gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse
dal patto di stabilita' interno, ripartite nella parte
corrente e nella parte in conto capitale.
8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote
di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici
locali nonche' quelle derivanti dalla distribuzione dei
dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in
essere dalle predette societa', qualora quotate in mercati
regolamentati, e le risorse relative alla vendita del
patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base
assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli
obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di
stabilita' interno, se destinate alla realizzazione di
investimenti o alla riduzione del debito.
9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza
percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e
d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al
netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni
superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come
obiettivo del patto di stabilita' interno l'importo
corrispondente al 20 per cento della spesa finale.
10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del
debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica,
le province e i comuni soggetti al patto di stabilita'
interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la
consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno
precedente in misura non superiore alla percentuale
annualmente determinata, con proiezione triennale e
separatamente tra i comuni e le province, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli
obiettivi programmatici indicati nei Documenti di
programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite
di indebitamento stabilito dall'articolo 204 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni.
11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al
patto di stabilita' interno registri per l'anno precedente
un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del
proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto
dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla
misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 e'
ridotta di un punto. Il rapporto percentuale e' aggiornato
con cadenza triennale.
12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali
si applicano le disposizioni del patto di stabilita'
interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di
entrata e spesa di parte corrente in misura tale che,
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e
spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle
concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle
regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli
enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di
previsione un apposito prospetto contenente le previsioni
di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini
del patto di stabilita' interno.
13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, il rimborso per
le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali e', per
ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di
benzina.
14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per acquisire elementi
informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente
previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web
«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni
riguardanti le risultanze in termini di competenza mista,
attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e'
definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo
determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La
mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli
obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto
di stabilita' interno. La mancata comunicazione al sistema
web della situazione di commissariamento ai sensi del comma
18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal
primo periodo del presente comma, determina per l'ente
inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di
stabilita' interno.
15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui
al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio
del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione
del saldo finanziario in termini di competenza mista
conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto
e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 14.
La mancata trasmissione della certificazione entro il
termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento
al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la
certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il
rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui
al comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4
dell'articolo 76.
16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti
locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli
impegni in materia di obiettivi di debito assunti con
l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie
locali, adotta adeguate misure di contenimento dei
prelevamenti.
17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono
soggetti alle regole del patto di stabilita' interno,
rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale
base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze,
rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.
18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo
143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono soggetti alle regole del patto di stabilita'
interno dall'anno successivo a quello della rielezione
degli organi istituzionali.
19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono
messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, nonche' dell'Unione delle province
d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati
tramite apposite convenzioni.
20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o
comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla
differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il
saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5
per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero
dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente
inadempiente non puo', nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore
all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni
effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I
mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento
degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione, da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione.
21. Restano altresi' ferme, per gli enti inadempienti al
patto di stabilita' interno, le disposizioni recate dal
comma 4 dell'articolo 76.
21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno per l'anno 2008 relativamente ai
pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei
limiti delle disponibilita' di cassa a fronte di impegni
regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, entro la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo
non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il
patto di stabilita' interno nel triennio 2005-2007 e che
hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente,
al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del
personale dipendente, compreso il segretario comunale, per
un ammontare non superiore a quello medio corrispondente
del triennio 2005-2007.
22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non
concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per
l'anno in cui le misure vengono attuate.
23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico
assegnato al settore locale, le province e i comuni
virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di
riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al
comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza,
registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo
conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilita'
interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La
virtuosita' degli enti e' determinata attraverso la
valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due
indicatori economico-strutturali di cui al comma 24.
L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere e'
determinata mediante una funzione lineare della distanza di
ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori
individuato per classe demografica. Le classi demografiche
considerate sono:
a) per le province:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
2) province con popolazione superiore a 400.000
abitanti;
b) per i comuni:
1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a
50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a
100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti.
24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a
misurare il grado di rigidita' strutturale dei bilanci e il
grado di autonomia finanziaria degli enti.
25. Per le province l'indicatore per misurare il grado
di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione
del federalismo fiscale.
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al
comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base
dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione
relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalita'
di riparto in base agli indicatori. Gli importi da
escludere dal patto sono pubblicati nel sito web
«ww.pattostabilita.rgs.tesoro.it» del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010
l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24
dovra' tenere conto, oltre che delle fasce demografiche,
anche delle aree geografiche da individuare con il decreto
di cui al presente comma.
27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, introdotto dall'articolo 1, comma 379,
lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in
relazione all'attivazione di un nuovo sistema di
acquisizione dei dati di competenza finanziaria.
28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono
aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in
sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto
di stabilita' e crescita.
29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano
anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero
sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente
all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali
di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi
ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla
tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
31. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
per il periodo rispettivamente previsto, fino alla
definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita'
interno nel rispetto dei saldi fissati.
32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4,
del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30
aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno
la certificazione del mancato gettito accertato, secondo
modalita' stabilite con decreto del medesimo Ministero.».
«Art. 77-ter (Patto di stabilita' interno delle regioni
e delle province autonome). - 1. Ai fini della tutela
dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione.
2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi
di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui
al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle
spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario,
determinato ai sensi del comma 4, non puo' essere
superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di
spese finali determinate sulla base dell'obiettivo
programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per
cento, e per gli anni 2010 e 2011, non puo' essere
rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti
spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il
pieno rispetto del patto di stabilita' interno, aumentato
dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9
per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per
l'anno 2008 e' quello risultante dall'applicazione
dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
4. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla
somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto
delle:
a) spese per la sanita', cui si applica la specifica
disciplina di settore;
b) spese per la concessione di crediti.
5. Le spese finali sono determinate sia in termini di
competenza sia in termini di cassa.
5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto
capitale per interventi cofinanziati correlati ai
finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle
quote di finanziamento statale e regionale, non sono
computate nella base di calcolo e nei risultati del patto
di stabilita' interno delle regioni e delle province
autonome.
5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca
importi inferiori a quelli considerati ai fini
dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis,
l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e'
incluso tra le spese del patto di stabilita' interno
relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato
riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata
nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere
conseguito anche nell'anno successivo.
6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno
precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze
il livello complessivo delle spese correnti e in conto
capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con
gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011;
a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno
precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta
di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In
caso di mancato accordo si applicano le disposizioni
stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti
locali dei rispettivi territori provvedono alle finalita'
correlate al patto di stabilita' interno le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite
dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme
di attuazione. Qualora le predette regioni e province
autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun
anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei
rispettivi territori, le disposizioni previste per gli
altri enti locali in materia di patto di stabilita'
interno.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della
finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6,
anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il
bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio
di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le
modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche
norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione
precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il
bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o
comunque per annualita' definite.
8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui
al comma 2, le norme di attuazione devono altresi'
prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente
il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste
dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato
e l'ordinamento della finanza regionale previsto da
ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione.
9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui
al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o
piu' regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di
stabilita' interno e l'anno di prima applicazione delle
regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del
saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla
differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto
capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano puo' essere
assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il
saldo finanziario anche prima della conclusione del
procedimento e della approvazione del decreto previsto
dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006a
condizione che la sperimentazione effettuata secondo le
regole stabilite dal presente comma abbia con seguito esiti
positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica.
10. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le
regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei
loro enti ed organismi strumentali, nonche' degli enti ad
ordinamento regionale o provinciale.
11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la
regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di
consiglio delle autonomie locali, puo' adattare per gli
enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli
posti dal legislatore nazionale, in relazione alla
diversita' delle situazioni finanziarie esistenti nelle
regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente
determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli
enti della regione e risultante dalla comunicazione
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla
regione interessata.
12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per acquisire elementi
informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto di stabilita' interno nel sito
«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di
cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti
con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e
provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario
secondo un prospetto e con le modalita' definite dal
decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della
certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno.
Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in
ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le
disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma
si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo
76.
14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto
speciale e provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto
previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai
sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette
norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto
disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.
15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la
provincia autonoma inadempiente non puo' nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per
la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo
dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I
mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento
degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione.
16. Restano altresi' ferme per gli enti inadempienti al
patto di stabilita' interno le disposizioni recate dal
comma 4 dell'articolo 76.
17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'articolo 1, comma
675, della legge n. 296 del 2006.
18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono
aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono
adottati in sede europea ai fini della verifica del
rispetto del patto di stabilita' e crescita.
19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero
sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente
all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi
ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla
definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita'
interno nel rispetto dei saldi fissati.»



 
Art. 10.
Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP
1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ridotta di 3 punti percentuali.
2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno gia' provveduto per intero al pagamento dell'acconto compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti le modalita' ed il termine del versamento dell'importo non corrisposto in applicazione del comma 1, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 73, comma 1,
del citato testo unico delle imposte sui redditi:
«a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
(Omissis)».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni»:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e
alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del
citato articolo 3 resta ferma la facolta' di eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ,
e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche];
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992,
n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre
1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario
nazionale di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n.
41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.L. 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
L. 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche.
2-bis. Abrogato».



 
Art. 11.

Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia
dello Stato
1. Nelle more della concreta operativita' delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni di euro, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.
2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle imprese artigiane. L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane.
3. Il (( 30 per cento )) della somma di cui al comma 1 e' riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, (( con modificazioni, )) dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. (( La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7. dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. ))
5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potra' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni ed di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
(( 5-bis. Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano 2015, e' autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 848 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge vengono stabiliti le modalita'
di funzionamento del Fondo di cui al comma 847, anche
attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali
all'amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con
eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i
singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni
nazionali e comunitarie, nonche' i criteri per la
realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma
847, le priorita' di intervento e le condizioni per la
eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico
dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui
al comma 847. Nel caso in cui si adottino misure per
sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il
consolidamento aziendale di piccole e medie imprese
femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento e'
adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro per i diritti e le pari opportunita'.».
- Si riporta il testo del comma 554 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«554. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento delle economie
accertate annualmente con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono
destinate alla realizzazione di interventi destinati a
finanziare:
a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati
residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di
favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorita' ai
contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione
di tale programma e' disciplinata con decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con le
regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge;
b) la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, senza oneri per la finanza
pubblica, presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna
nell'ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare
il fenomeno e di individuare tutte le iniziative e le
scelte utili a governare il processo di mobilita' dal sud
verso il nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro;
c) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di
start up, definite ai sensi di quanto previsto nella
Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30
dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri sociali
per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale
ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta
dell'anno 2007. I criteri e le modalita' per il
riconoscimento delle predette agevolazioni, che saranno
autorizzate entro i limiti fissati alla sezione 5.4 della
predetta Disciplina, saranno disciplinati con apposito
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge;
d) interventi per lo sviluppo delle attivita'
produttive inclusi in accordi di programma in vigore e
costruzione di centri destinati a Poli di innovazione
situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non
ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio
2006, nonche' programmi di sviluppo regionale riferiti alle
medesime regioni. I rapporti tra Governo e regione e le
modalita' di erogazione delle predette risorse finanziarie
sono regolate dalle delibere del CIPE di assegnazione delle
risorse e da appositi accordi di programma quadro;
e) la creazione di un fondo denominato «Fondo per la
gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla
direttiva 2003/87/CE», da destinare alla «riserva nuovi
entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote
di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge;
f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della
deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli
esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui
all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448;
g) interventi a sostegno dell'attivita' di ricerca nel
sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in
particolare nel Mezzogiorno.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia):
«Art. 15 (Razionalizzazione dei fondi pubblici di
garanzia). - 1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono attribuite, a integrazione delle risorse gia'
destinate in attuazione dello stesso articolo 2, le
attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui
all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e
successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui
all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e
successive modificazioni, nonche' un importo pari a 50
miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore
dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237.
2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente
articolo puo' essere concessa alle banche, agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 , e successive modificazioni, e alle societa'
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte
all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5
ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e
medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di
partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale
delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo e'
estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai
consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo
155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del
1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto
legislativo.
3. I criteri e le modalita' per la concessione della
garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali
riserve di fondi a favore di determinati settori o
tipologie di operazioni sono regolati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Apposita convenzione verra' stipulata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tra il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 . La convenzione prevede un distinto
organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono
nominati anche un rappresentante delle banche e uno per
ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello
nazionale delle piccole e medie imprese industriali e
commerciali.
4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle
risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di
garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e'
destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso
l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 ,
e successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2,
comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , dopo le
parole: “Ministro del tesoro”, sono inserite le
seguenti: “di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato”.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al
comma 3, sono abrogati l'articolo 20 della legge 12 agosto
1977, n. 675 , e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975,
n. 517 , e loro successive modificazioni.
6. ...».
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«556. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, e'
autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi
stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto,
le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche
di cui al comma 554 in un apposito fondo dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini
del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma
554.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326:
«Art. 13 (Disciplina dell'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi). - 1. Ai fini del presente decreto si
intendono per: “confidi”, i consorzi con
attivita' esterna, le societa' cooperative, le societa'
consortili per azioni, a responsabilita' limitata o
cooperative, che svolgono l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi; per “attivita' di garanzia
collettiva dei fidi”, l'utilizzazione di risorse
provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o
socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di
garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle
banche e degli altri soggetti operanti nel settore
finanziario; per “confidi di secondo grado”, i
consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le
societa' consortili per azioni, a responsabilita' limitata
o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da
imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre
imprese; per “piccole e medie imprese”, le
imprese che soddisfano i requisiti della disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti
del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro
delle politiche agricole e forestali; per “testo
unico bancario”, il decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
per “elenco speciale”, l'elenco previsto
dall'articolo 107 del testo unico bancario; per
“riforma delle societa”, il decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 6.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 ,
svolgono esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel
rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi possono essere prestate garanzie personali e
reali, stipulati contratti volti a realizzare il
trasferimento del rischio, nonche' utilizzati in funzione
di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i
finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita'
indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a
essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi
ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole
“confidi”, “consorzio, cooperativa,
societa' consortile di garanzia collettiva dei fidi”
ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in
inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e' vietato a
soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e'
punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133,
comma 3, del testo unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da
imprese artigiane e agricole, come definite dalla
disciplina comunitaria.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di
maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali
determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi
agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a
favore delle piccole e medie imprese, purche'
complessivamente non rappresentino piu' di un sesto della
totalita' delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori
dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi
del comma 9 possono sostenerne l'attivita' attraverso
contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni;
essi non divengono consorziati o soci ne' fruiscono delle
attivita' sociali, ma i loro rappresentanti possono
partecipare agli organi elettivi dei confidi con le
modalita' stabilite dagli statuti, purche' la nomina della
maggioranza dei componenti di ciascun organo resti
riservata all'assemblea.
11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo
grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un
confidi non puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo
restando per le societa' consortili l'ammontare minimo
previsto dal codice civile per la societa' per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non
puo' essere superiore al 20 per cento del fondo consortile
o del capitale sociale, ne' inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei
fondi rischi indisponibili, non puo' essere inferiore a 250
mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto
almeno un quinto e' costituito da apporti dei consorziati o
dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del
raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano
anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di
conto economico per far fronte a previsioni di rischio
sulle garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito
per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal
comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli
opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la
diminuzione del patrimonio netto non si e' ridotta a meno
di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il
bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o
del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne
prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi
contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da
ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve
deliberare lo scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo
consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di
sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori
devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare
la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo
aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto
minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi
costituiti come societa' consortili per azioni o a
responsabilita' limitata restano applicabili le ulteriori
disposizioni del codice civile vigenti in materia di
riduzione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa'
cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma
dell' articolo 2525 del codice civile, come modificato
dalla riforma delle societa'.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione
di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese
consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del
consorzio, della cooperativa o della societa' consortile,
ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del
consorziato o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa'
cooperativa non si applicano il secondo comma dell'
articolo 2545-quater del codice civile introdotto dalla
riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20 della legge
31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall' articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile,
come modificato dalla riforma delle societa', si intende
riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il
confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di
cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno
di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti
complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro
possono istituire, anche tramite le loro associazioni
nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia
interconsortile destinati alla prestazione di
controgaranzie e cogaranzie ai confidi.
20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i
confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono
associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e
garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a
300 milioni di euro.
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da
societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata
il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo
svolgimento di tale attivita', ovvero dalle societa'
finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'
articolo 2602 del codice civile le societa' consortili
possono essere costituite anche dalle associazioni di cui
al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un
mese dall'approvazione del bilancio, un contributo
obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie
concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli
statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono
prevedere un contributo piu' elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5
per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di
finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel comma
22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a
tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio
dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti
versamenti e' annualmente assegnata al fondo di garanzia di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. I confidi, operanti nel settore
agricolo, la cui base associativa e' per almeno il 50 per
cento composta da imprenditori agricoli di cui all'
articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la
quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di
garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975,
n. 153, e successive modificazioni.
23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno
effetto a decorrere dall'anno 2004.
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi
versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali
contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi
di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, non concorrono alla formazione del
reddito delle societa' che gestiscono tali fondi; detti
contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono
ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri
soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.
25. [Il Fondo di garanzia costituito presso il
Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi dell'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' conferito in una societa' per azioni, avente per
oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto
unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale
della societa' per azioni e' determinato con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delle politiche agricole e forestali. La societa' per
azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di
garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche
processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le
garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore
del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro
validita' in capo alla societa' per azioni, senza
necessita' di alcuna formalita' o annotazione. L'atto
costitutivo attribuisce agli amministratori la facolta' di
aumentare il capitale sociale a norma dell' articolo 2443
del codice civile con offerta delle nuove azioni ai
confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di
rappresentanza, alle societa' indicate nel comma 21, alle
Regioni, alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri fondi
pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella
societa' per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e
privati eventualmente individuati dallo statuto della
societa'. Lo statuto fissa altresi' un limite massimo di
possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che
apportino altri fondi pubblici di garanzia, non superiore
al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato,
le Regioni e gli altri enti pubblici conservano
congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale
sociale. Le operazioni di garanzia effettuate dalla
societa' per azioni di cui al presente comma beneficiano
della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse
finanziarie attribuite].
26. [L'intervento della societa' per azioni di cui al
comma 25 e' rivolto in via prioritaria alle operazioni di
controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie
prestate nell'esercizio esclusivo o prevalente
dell'attivita' di rilascio delle garanzie dai propri soci,
intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle
associazioni socie. L'intervento e' rivolto in via
prioritaria alle garanzie, cogaranzie e controgaranzie
prestate “a prima richiesta”].
27. [Le regole di funzionamento del fondo di cui al
comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso
prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze].
28. [L'intervento del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' riservato alle operazioni di
controgaranzia dei confidi operanti sull'intero territorio
nazionale nonche' alle operazioni in cogaranzia con i
medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono
escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di
avvio delle procedure di recupero nei confronti
dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate
dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa
percentuale della garanzia da esso prestata].
29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di
societa' cooperativa a responsabilita' limitata e'
consentito, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico
bancario, anche alle banche che, in base al proprio
statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di
tali banche contiene le espressioni “confidi”,
“garanzia collettiva dei fidi” o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da
5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli
da 33 a 37 del testo unico bancario.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei
commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche
caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.
32. ... .
33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi
29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle
trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39,
40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale
sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve
patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle
regioni e di altri enti pubblici senza che cio' comporti
violazione dei vincoli di destinazione eventualmente
sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere
territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo
consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote
corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle
banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel
capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo
delle quote richieste per la costituzione e per le
deliberazioni dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio
riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono
essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il
deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di
approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il
bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni
relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea
approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una
copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla
gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea
deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili
prescritti tra quelli la cui tenuta e' obbligatoria il
consorzio deve tenere:
a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere
indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il
cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle
persone di questi; b) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere
trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto
pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio
sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono
essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a
cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di
esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli
indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a
proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) puo'
altresi' essere esaminato dai creditori che intendano far
valere la responsabilita' verso i terzi dei singoli
consorziati ai sensi dell' articolo 2615, secondo comma del
codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso,
numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni
foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un
notaio.
37. ....
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi
associativi indicati nel presente articolo e nelle banche
di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti
sotto forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente
o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.
39. I confidi possono altresi' fondersi con altri
confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono
partecipare anche societa', associazioni, anche non
riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi
purche' il consorzio o la societa' incorporante o che
risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al
comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione
II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004,
qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e
il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali
diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole
quote di partecipazione, non e' necessario redigere la
relazione degli esperti prevista dall' articolo 2501-sexies
del codice civile, come modificato dalla riforma delle
societa'. Il progetto di fusione determina il rapporto di
cambio sulla base del valore nominale delle quote di
partecipazione, secondo un criterio di attribuzione
proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli
2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civile,
introdotti dalla riforma delle societa', le deliberazioni
assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni
previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate con le
maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni
dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi
38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i
contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei
vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
43. Le societa' cooperative le quali divengono confidi
sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o
che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette
all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge
31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del
confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia
previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai
predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva
fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi
dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti
dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle
cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti
soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il
rispetto di quelli previsti dal presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi,
comunque costituiti, si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e
nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi
dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del
fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito
d'impresa e' determinato senza apportare al risultato netto
del conto economico le eventuali variazioni in aumento
conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel
titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in
ogni caso il valore della produzione netta secondo le
modalita' contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive
modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si
considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita'
di garanzia collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i
contributi a questi versati costituiscono per le imprese
consorziate o socie oneri contributivi ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle
imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare
complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale
ulteriore deduzione prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni
e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi
38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a
recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta
dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o
partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in
misura fissa.
52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti
da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi
12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora
l'applicazione delle restanti disposizioni del presente
articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma
cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite
minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi
del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni
successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga
per gli aiuti a finalita' regionale di cui all'articolo 87,
paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte
dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da
apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione
deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga
a quanto previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di
entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo
consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di
secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione,
fermo restando il divieto di fruizione dell'attivita'
sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del
presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione
possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni
dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono
prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte
alle imprese consorziate o socie. I contributi erogati da
regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e
l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per
lo svolgimento della propria attivita' istituzionale, non
ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La
gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei
tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari
puo' essere svolta, in connessione all'operativita' tipica,
dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo
155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della
strumentalita' all'oggetto sociale tipico a condizione che:
a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia
erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o
socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal
medesimo confidi;
b) il confidi svolga unicamente la funzione di
mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente
pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei
fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei
requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei
criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente
decreto non comportano violazioni delle disposizioni del
codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, ne'
danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attivita'
finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro
o mezzi patrimoniali pari o superiori a
duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario.
La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica
della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione
previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario.
Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai
requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del
comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede
alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non
si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale
ai sensi del presente comma, oltre all'attivita' di
garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere,
esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le sole attivita' indicate nell'articolo 155, comma
4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo
unico bancario.
58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19
marzo 1983, n. 72, e' abrogato.
59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e'
abrogato.
60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti
parole: “, e in ogni caso per i consorzi di garanzia
collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti
sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti
dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385”.
61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996,
n. 108, le parole: «consorzi o cooperative di garanzia
collettiva fidi denominati «Confidi», istituiti dalle
associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini
professionali» sono sostituite dalle seguenti: «confidi, di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269».
61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21
della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive
modificazioni, puo' essere concessa alle banche e agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di
finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all' articolo
2135 del codice civile, ivi comprese la locazione
finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza,
al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da
banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi
di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione
speciale del Fondo interbancario di garanzia e' estesa,
nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai
confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come
consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori
agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo
testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri
e le modalita' per la concessione delle garanzie della
Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonche'
le eventuali riserve di fondi a favore di determinati
settori o tipologie di operazioni.
61-ter. [In via transitoria, fino alla data di
insediamento degli organi sociali della societa' di cui al
comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662].
61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette,
controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la
natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la
disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche,
sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.».
- Si riporta il testo del comma 100 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 della gia' citata
legge n. 468 del 1978:
«Art. 13(Garanzie statali). - In allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro sono
elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate
dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.».
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 7
della gia' citata legge n. 468 del 1978:
«Art. 7. - Con decreti del Ministro del tesoro, da
registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal
predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni
di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme
necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
soppresso];
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
e la riscossione delle entrate.»



 
Art. 12.

Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e
territoriali
1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da societa' capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.
2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Puo' essere inoltre prevista, a favore dell'emittente, la facolta' di rimborso o riscatto, a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilita' della banca ne' del gruppo bancario di appartenenza. (( In ogni caso, il programma di intervento di cui al presente articolo ha l'obiettivo di terminare entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
3. La remunerazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 puo' dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilita' di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal caso la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili e' vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive gli strumenti finanziari di cui al comma 1 a condizione che l'operazione risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalita' indicate al comma 1.
5. La sottoscrizione e', altresi', condizionata:
a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese (( e alle famiglie, alle modalita' con le quali garantire adeguati livelli di liquidita' ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, )) e a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione;
b) all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali.
(( 5-bis. Gli schemi dei protocolli di cui alla lettera a) e gli schemi dei codici di cui alla lettera b) del comma 5 sono trasmessi alle Camere. ))
6. Sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce periodicamente al Parlamento fornendo dati disaggregati per regione e categoria economica; a tale fine presso le Prefetture e' istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati. Dall'istituzione degli osservatori di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; al funzionamento degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste, a legislazione vigente, per le Prefetture.
7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e' effettuata sulla base di una valutazione da parte della Banca d'Italia delle condizioni economiche dell'operazione e della computabilita' degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza.
8. L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate delibera anche in merito all'emissione degli strumenti finanziari previsti dal presente articolo. L'esercizio della facolta' di conversione e' sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
(( 9-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. ))
10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
11. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo e all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, )) le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. I termini stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e del (( testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al )) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della meta'.
12. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente articolo.
(( 12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere in merito all'evoluzione degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo nell'ambito della relazione trimestrale di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2351 del codice civile:
«Art. 2351 (Diritto di voto). - Ogni azione [c.c. 1550]
attribuisce il diritto di voto [c.c. 1531, 2333, 2335,
2344, 2352, 2353, 2354, n. 5, 2357, 2373, 2479, 2538].
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto
puo' prevedere la creazione di azioni senza diritto di
voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti,
con diritto di voto subordinato al verificarsi di
particolari condizioni non meramente potestative. Il valore
di tali azioni non puo' complessivamente superare la meta'
del capitale sociale.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio puo' prevedere che, in
relazione alla quantita' di azioni possedute da uno stesso
soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura
massima o disporne scaglionamenti.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo [disp. att.
c.c. 212].
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346,
sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati
del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e
in particolare puo' essere ad essi riservata, secondo
modalita' stabilite dallo statuto, la nomina di un
componente indipendente del consiglio di amministrazione o
del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
cosi' nominate si applicano le medesime norme previste per
gli altri componenti dell'organo cui partecipano.».
- Si riporta il testo dell'art. 2433 del codice civile:
«Art. 2433 (Distribuzione degli utili ai soci). - La
deliberazione sulla distribuzione degli utili [c.c. 2262,
2328, n. 7, 2350, 2428] e' adottata dall'assemblea che
approva il bilancio [c.c. 2364, n. 1] ovvero, qualora il
bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza,
dall'assemblea convocata a norma dell'articolo 2364-bis,
secondo comma.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non
per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio
regolarmente approvato [c.c. 2303, 2621, n. 2].
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non
puo' farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il
capitale non sia reintegrato o ridotto in misura
corrispondente [c.c. 2413, 2446].
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del
presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno
riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente
approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti
[c.c. 2321].»
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 9
ottobre 2008, n. 155 (Misure urgenti per garantire la
stabilita' del sistema creditizio e la continuita'
nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori,
nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari
internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 2008, n. 190:
«Art. 1. - 1. Fino al 31 dicembre 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da
banche italiane che presentano una situazione di
inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia.
Tale sottoscrizione puo' essere effettuata a condizione che
l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che
vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento
della banca interessata della durata minima di 36 mesi. Le
operazioni di cui al presente articolo sono effettuate
tenendo conto delle condizioni di mercato. Le predette
operazioni possono essere effettuate, alle stesse
condizioni e con gli stessi presupposti, anche con
riferimento ad aumenti di capitale di societa' capogruppo
di gruppi bancari italiani.
2. La sottoscrizione e la prestazione di garanzia di cui
al comma 1 sono effettuate sulla base della valutazione da
parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:
a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e
rafforzamento della banca presentato per la deliberazione
dell'aumento di capitale;
c) le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea
della banca richiedente, per il periodo di durata del
programma di stabilizzazione e rafforzamento.
3. Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e
delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data
di eventuale cessione:
a) sono prive del diritto di voto;
b) sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi
rispetto a tutte le altre categorie di azioni;
c) non sono computate nel limite di cui all'articolo
2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile;
d) sono riscattabili da parte dell'emittente a
condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione
non pregiudica le condizioni finanziarie e di solvibilita'
della banca, ne' del gruppo bancario di appartenenza.
3-bis. Con i decreti di cui all'articolo 5 sono
definite, secondo criteri omogenei, le modalita' con cui il
Ministro dell'economia e delle finanze esercita, in
qualita' di azionista, gli ulteriori diritti connessi alle
azioni di cui al comma 3 del presente articolo.
4. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte
dal Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni
sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento
di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva
approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia.
5. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente
articolo, non si applicano le limitazioni alla
partecipazione al capitale di cui al capo V del titolo II
del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni. La qualita' di
socio di banca popolare e' acquisita dalla data di
sottoscrizione delle azioni.
6. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente
articolo non si applicano le disposizioni degli articoli
106, comma 1, e 109, comma 1, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate per ciascuna operazione di cui al
presente articolo le risorse necessarie per finanziare le
operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate in
relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a
legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun
Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di
ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e
altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste
correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a
favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;
del fondo ordinario delle universita'; delle risorse
destinate alla ricerca; delle risorse destinate al
finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi
delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da
parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi
internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di
spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di
disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali
nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni
pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di
quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con
corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di
spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
7-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, corredati di
relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i
profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi
entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento ai profili finanziari,
ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla
data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per
l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
adottati.
8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di
variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al
Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo del quinto comma dell'art. 2441 e
il secondo comma dell'art. 2443 del codice civile:
«Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto
di opzione puo' essere escluso o limitato con la
deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti
soci che rappresentino oltre la meta' del capitale sociale,
anche se la deliberazione e' presa in assemblea di
convocazione successiva alla prima.».
«La facolta' di cui al secondo periodo del precedente
comma puo' essere attribuita anche mediante modificazione
dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal
quinto comma dell'articolo 2441, per il periodo massimo di
cinque anni dalla data della deliberazione.».
- Si riporta il testo degli artt. 2368 e 2369 del codice
civile:
«Art. 2368 (Costituzione dell'assemblea e validita'
delle deliberazioni). - L'assemblea ordinaria e'
regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci
[c.c. 2370] che rappresentino almeno la meta' del capitale
sociale, escluse [c.c. 2373] dal computo le azioni prive
del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera
a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una
maggioranza piu' elevata [c.c. 2375]. Per la nomina alle
cariche sociali lo statuto puo' stabilire norme
particolari.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta'
del capitale sociale, se lo statuto non richiede una
maggioranza piu' elevata [c.c. 2365, 2376, 2377, 2415,
2487, 2489, 2456, 2460]. Nelle societa' che fanno ricorso
al mercato del capitale di rischio l'assemblea
straordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di
tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale
sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e
delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del
capitale rappresentato in assemblea.
Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le
quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il
diritto di voto non e' stato esercitato a seguito della
dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di
interessi non sono computate ai fini del calcolo della
maggioranza e della quota di capitale richiesta per
l'approvazione della deliberazione.».
«Art. 2369 (Seconda convocazione e convocazioni
successive). - Se i soci partecipanti all'assemblea non
rappresentano complessivamente la parte di capitale
richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere
nuovamente convocata [c.c. 2376, 2484, n. 5].
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere
fissato il giorno per la seconda convocazione [c.c. 21].
Questa non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per
la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non e'
indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata
entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine
stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 e' ridotto
ad otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera
sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella
prima [c.c. 2366], qualunque sia la parte di capitale
rappresentata dai soci partecipanti, e l'assemblea
straordinaria e' regolarmente costituita con la
partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e
delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del
capitale rappresentato in assemblea [c.c. 2348, 2365, 2415,
2487, 2489, 2456, 2460].
Lo statuto puo' richiedere maggioranze piu' elevate,
tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina
e la revoca delle cariche sociali.
Nelle societa' che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio e' necessario, anche in seconda
convocazione, il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino piu' di un terzo del capitale sociale per le
deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto
sociale, la trasformazione della societa', lo scioglimento
anticipato, la proroga della societa', la revoca dello
stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale
all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo
comma dell'articolo 2351.
Lo statuto puo' prevedere eventuali ulteriori
convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le
disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio l'assemblea straordinaria e' costituita, nelle
convocazioni successive alla seconda, con la presenza di
tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale
sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di
capitale piu' elevata.»
Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante
«Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art. 5 del
gia' citato decreto-legge n. 155 del 2008:
«1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette ogni tre mesi alle Camere una relazione
sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del
presente decreto.».



 
Art. 13.
Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA
1. L'articolo 104 (( del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al )) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 104 (Difese). - 1. Gli statuti delle societa' italiane quotate possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole previste dai commi 1-bis e 1-ter.
1-bis. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le societa' italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilita' degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.
1-ter. L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis e' richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attivita' della societa' e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
2. I termini e le modalita' di convocazione delle assemblee di cui al comma 1-bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.».
2. L'articolo 104-bis (( del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al )) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle societa' italiane quotate, diverse dalle societa' cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3»;
b) al comma 7 dopo le parole «in materia di limiti di possesso azionario» sono aggiunte le seguenti parole: «e al diritto di voto».
3. L'articolo 104-ter del (( testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al )) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue:
a) al comma 1 le parole: «Le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle parole: «Qualora previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3»;
b) il comma 2 e' soppresso;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla societa' emittente in virtu' di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal presente comma e' tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalita' previste ai sensi del medesimo articolo 114.».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 104-bis del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«104-bis (Regola di neutralizzazione). - 1. Fermo quanto
previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle
societa' italiane quotate, diverse dalle societa'
cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa
un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad
oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole
previste dai commi 2 e 3.
2. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto
nei confronti dell'offerente le limitazioni al
trasferimento di titoli previste nello statuto ne' hanno
effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e
le operazioni previsti dall'articolo 104, le limitazioni al
diritto di voto previste nello statuto o da patti
parasociali.
3. Quando, a seguito di un'offerta di cui al comma 1,
l'offerente venga a detenere almeno il settantacinque per
cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni
riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o
dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza,
nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta,
convocata per modificare lo statuto o per revocare o
nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di
gestione o di sorveglianza non hanno effetto:
a) le limitazioni al diritto di voto previste nello
statuto o da patti parasociali;
b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o
revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio
di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si
applicano alle limitazioni statutarie al diritto di voto
attribuito da titoli dotati di privilegi di natura
patrimoniale.
5. Qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia avuto esito
positivo, l'offerente e' tenuto a corrispondere un equo
indennizzo per l'eventuale pregiudizio patrimoniale subito
dai titolari dei diritti che l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 abbia reso non
esercitabili, purche' le disposizioni statutarie o
contrattuali che costituiscono tali diritti fossero
efficaci anteriormente alla comunicazione di cui
all'articolo 102, comma 1. La richiesta di indennizzo deve
essere presentata all'offerente, a pena di decadenza, entro
novanta giorni dalla chiusura dell'offerta ovvero, nel caso
di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data
dell'assemblea. In mancanza di accordo, l'ammontare
dell'indennizzo eventualmente dovuto e' fissato dal giudice
in via equitativa, avendo riguardo, tra l'altro, al
raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei
dodici mesi antecedenti la prima diffusione della notizia
dell'offerta e l'andamento dei prezzi successivamente
all'esito positivo dell'offerta.
6. L'indennizzo di cui al comma 5 non e' dovuto per
l'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante
dall'esercizio del diritto di voto in contrasto con un
patto parasociale, se al momento dell'esercizio del diritto
di voto e' gia' stata presentata la dichiarazione di
recesso di cui all'articolo 123, comma 3.
7. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri
speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, e in
materia di limiti di possesso azionario e al diritto di
voto di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 104-ter del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«104-ter (Clausola di reciprocita'). - 1. Qualora
previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli
articoli 104, commi 1-bise 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3,
non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da
chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a
disposizioni equivalenti, ovvero da una societa' o ente da
questi controllata. In caso di offerta promossa di
concerto, e' sufficiente che a tali disposizioni non sia
soggetto anche uno solo fra gli offerenti.
2. [Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1
applichino disposizioni analoghe all'articolo 104, commi 1
e 1-ter, ma, anche con riguardo ad uno solo tra essi, la
relativa assemblea sia costituita o deliberi secondo regole
meno rigorose di quelle stabilite all'articolo 104, comma
1, le assemblee ivi previste sono costituite e deliberano
con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 del
codice civile, secondo l'oggetto della delibera].
[Soppresso]
3. La Consob, su istanza dell'offerente o della societa'
emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di
questa, determina se le disposizioni applicabili ai
soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui
e' soggetta la societa' emittente. La Consob stabilisce con
regolamento i contenuti e le modalita' di presentazione di
tale istanza.
4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il
conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla
societa' emittente in virtu' di quanto disposto al comma 1
deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in
vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi
anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere
l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto
disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal
presente comma e' tempestivamente comunicata al mercato
secondo le modalita' previste ai sensi del medesimo
articolo 114.».



 
Art. 14.

Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento
speculativi (cd. hedge fund)
1. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del (( testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al )) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (( Al comma 8-bis del medesimo articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le parole: «e il divieto previsto dal comma 6» sono soppresse. )) Ai soggetti che, anche attraverso societa' controllate, svolgono in misura rilevante attivita' d'impresa in settori non bancari ne' finanziari l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del medesimo decreto legislativo e' rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo e, in quanto compatibili, dalle relative disposizioni di attuazione. Con riferimento a tali soggetti deve essere inoltre accertata la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni ovvero, considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di esercitare, la competenza professionale specifica nel settore finanziario. La Banca d'Italia puo' chiedere ai medesimi soggetti ogni informazione utile per condurre tale valutazione.
2. Il primo periodo del comma l dell'articolo 12, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e' sostituito dal seguente: «Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo e salvo che il Comitato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, non individui modalita' operative alternative per attuare il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicita', l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento.».
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente comma: «18-bis. Nel caso in cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o l'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Il comitato di sorveglianza puo' essere composto da un numero di componenti inferiore a tre. L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata. Resta ferma la possibilita' di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera a). Quanto precede si applica anche agli intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorita', secondo la rispettiva disciplina di settore.».
4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole «fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12».
5. All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 (( del codice civile.». ))
6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parita' di trattamento dei partecipanti, il regolamento dei fondi comuni di investimento speculativi puo' prevedere che, sino al 31 dicembre 2009:
a) nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori in un dato giorno o periodo al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo, la SGR puo' sospendere il rimborso delle quote eccedente tale ammontare in misura proporzionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. Le quote non rimborsate sono trattate come una nuova domanda di rimborso presentata il primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi parziali.
b) nei casi eccezionali in cui la cessione di attivita' illiquide del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, puo' pregiudicare l'interesse dei partecipanti, la SGR puo' deliberare la scissione parziale del fondo, trasferendo le attivita' illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso. Ciascun partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non puo' emettere nuove quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attivita' dello stesso sono liquidate.
7. Le modifiche al regolamento dei fondi per l'inserzione delle clausole di cui al comma 6 entrano in vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte della Banca d'Italia e sono applicabili anche alle domande di rimborso gia' presentate ma non ancora regolate.
8. Sono abrogati i limiti massimi al numero dei partecipanti a un fondo speculativo previsti da norme di legge o dai relativi regolamenti di attuazione.
9. La Banca d'Italia definisce con proprio regolamento le norme attuative dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione di attivita' illiquide, alle caratteristiche dei fondi chiusi di cui al comma 6, lettera b), alle procedure per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti di gestione dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito dell'applicazione delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote di valore inferiore al minimo previsto per l'investimento in quote di fondi speculativi.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del gia' citato
decreto legislativo n. 385 del 1993, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 19 (Autorizzazioni). - 1. La Banca d'Italia
autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo
di partecipazioni rilevanti in una banca e in ogni caso
l'acquisizione di azioni o quote di banche da chiunque
effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o
quote gia' possedute, una partecipazione superiore al 5 per
cento del capitale della banca rappresentato da azioni o
quote con diritto di voto.
2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le
variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano
il superamento dei limiti dalla medesima stabiliti e,
indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni
comportano il controllo della banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria
anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che
detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a
richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti
dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti
ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni
stesse.
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando
ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e
prudente della banca; l'autorizzazione puo' essere sospesa
o revocata.
6. [Abrogato]
7. [Abrogato]
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3
partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari
che non assicurano condizioni di reciprocita', la Banca
d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare
l'autorizzazione.
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo
e il divieto previsto dal comma 6 si applicano anche
all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo
derivante da un contratto con la banca o da una clausola
del suo statuto.
9. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni
del CICR, emana disposizioni attuative del presente
articolo.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 12 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure per
prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva
2005/60/CE), cosi' come sostituito dalla presente legge:
«Art. 12 (Compiti dell'Agenzia del demanio). - 1. Fatta
eccezione per quanto previsto dal comma 18-bis del presente
articolo e salvo che il Comitato, senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica, non individui modalita' operative
alternative per attuare il congelamento delle risorse
economiche in applicazione dei principi di efficienza,
efficacia ed economicita', l'Agenzia del demanio provvede
alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle
risorse economiche oggetto di congelamento. Se vengono
adottati, nell'ambito di procedimenti penali o
amministrativi, provvedimenti di sequestro o confisca,
aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla
gestione provvede l'autorita' che ha disposto il sequestro
o la confisca. Resta salva la competenza dell'Agenzia del
demanio allorquando la confisca, disposta ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, diviene definitiva. Resta altresi' salva la
competenza dell'Agenzia del demanio allorquando, in
costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca
sono revocati.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 del gia'
citato decreto legislativo n. 109 del 2007, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non
possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento,
disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo
fondi, beni o servizi, utilizzo, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 12.».
- Si riporta il testo dell'art. 56 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30
luglio 1998, n. 274), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 56 (Contenuto del programma). - 1. Il programma
deve indicare:
a) le attivita' imprenditoriali destinate alla
prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non
funzionali all'esercizio dell'impresa;
c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario,
con specificazione dei finanziamenti o delle altre
agevolazioni pubbliche di cui e' prevista l'utilizzazione.
2. Se e' adottato l'indirizzo della cessione dei
complessi aziendali, il programma deve altresi' indicare le
modalita' della cessione, segnalando le offerte pervenute o
acquisite, nonche' le previsioni in ordine alla
soddisfazione dei creditori.
3. Se e' adottato l'indirizzo della ristrutturazione
dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a
quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di
ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli
assetti imprenditoriali, nonche' i tempi e le modalita' di
soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di
modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di
definizione mediante concordato.
3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in
attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a)e b-bis),
in vista della liquidazione dei beni del cedente, non
costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o
di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo
2112 del codice civile.
4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in
attuazione dell'articolo 27, comma secondo lettere a) e
b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente,
non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di
ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti
dall'articolo 2112 c.c.»



 
Art. 15.
Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili
1. Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'articolo 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dei successivi commi, le divergenze di cui al comma 1, esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio.
3. Il riallineamento puo' essere richiesto distintamente per le divergenze che derivano:
a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti (( del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, )) dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali. Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali (( dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, )) per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nonche' quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili operate per effetto della soppressa disposizione della lettera b)dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso testo unico, cosi' come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007;
(( b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. ))
4. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), puo' essere attuato sulla totalita' delle differenze positive e negative e, a tal fine, l'opzione e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso, la somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo. L'imposta e' versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Se il saldo e' negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e dei 4 successivi.
5. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), puo' essere attuato, tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, anche con riguardo a singole fattispecie. Per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento e' assoggettato ad imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo non e' comunque deducibile. L'imposta sostitutiva e' versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
6. Se nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 sono intervenute aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del citato testo unico, come modificati dalla legge n. 244 del 2007, tra soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il soggetto beneficiario di tali operazioni puo' applicare le disposizioni dei commi 4 o 5, in modo autonomo con riferimento ai disallineamenti riferibili a ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione.
7. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera b), puo' essere attuato tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. L'imposta sostitutiva e' versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al riallineamento delle divergenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si applicano le disposizioni dell'articolo 81, (( commi 21, 23 e 24 )), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(( 7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7 si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES. ))
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di:
a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;
b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
(( 8-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 8. ))
9. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
10. In deroga alle disposizioni del comma 2-terintrodotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare, (( in tutto o in parte, )) i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attivita' immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio (( nel corso del quale e' stata posta in essere l'operazione. )) I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa puo' essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale e' versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attivita' immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.
11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attivita' diverse da quelle indicate (( nell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. )) In questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, (( dell'IRPEF, )) dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo, versando in unica soluzione l'importo dovuto. (( Se i maggiori valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per cento. )) L'opzione puo' essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie, come definite dal comma 5.
12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonche' a quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia stata gia' esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 244 del 2007, il contribuente procede a riliquidare l'imposta sostitutiva dovuta versando la differenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
(( 12-bis. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi. ))
13. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione cosi' come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziche' al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere estesa all'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
14. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del (( codice delle assicurazioni private, di cui al )) decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 13 sono stabilite dall'ISVAP con regolamento, che disciplina altresi' le modalita' applicative degli istituti prudenziali in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche e margine di solvibilita' di cui ai Capi III e IV del Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.
15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facolta' di cui al comma 13 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai (( commi )) 13 e 14 ed i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva e' integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.
17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento (( al )) presente (( decreto, )) con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.
19. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato con l'applicazione in capo alla societa' di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalita' indicate al comma 23.
20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione puo' essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal (( quinto )) esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali con la misura del (( 7 )) per cento per gli immobili ammortizzabili e del (( 4 )) per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del (( sesto )) esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
22. Le imposte sostitutive di cui ai commi (( 19 )) e 20 devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
23. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dei commi 58, 59, 60, 61 e
62 dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre n. 244 (legge
finanziaria 2008):
«58. In attesa del riordino della disciplina del reddito
d'impresa, conseguente al completo recepimento delle
direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al
fine di razionalizzare e semplificare il processo di
determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione
dei principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, tenendo conto delle specificita' delle
imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83, comma 1, le parole: «aumentato o
diminuito dei componenti che per effetto dei principi
contabili internazionali sono imputati direttamente a
patrimonio» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga
alle disposizioni dei successivi articoli della presente
sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale
e classificazione in bilancio previsti da detti principi
contabili»;
b) all'articolo 85, il comma 3 e' sostituito dai
seguenti:
«3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1
costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti
come tali nel bilancio.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono
il bilancio in base ai principi contabili internazionali di
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano
immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari
diversi da quelli detenuti per la negoziazione»;
c) all'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola:
«diciottesimo» e' sostituita dalla seguente: «dodicesimo»;
d) all'articolo 89, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni detenuti per la
negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui sono
percepiti»;
e) all'articolo 94, dopo il comma 4 e' inserito il
seguente:
«4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta
applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini
fiscali»;
f) all'articolo 101:
1) il comma 1-bis e' abrogato;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni
finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva
secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis»;
g) all'articolo 103, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi
d'impresa e dell'avviamento e' ammessa alle stesse
condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai
commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto
economico»;
h) all'articolo 109, dopo il comma 3-quater e' inserito
il seguente:
«3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002»;
i) all'articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)
ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
stesso articolo, imputati a conto economico in base alla
corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo
anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le
azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle
azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a
quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a),
aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo
articolo 87, il costo e' ridotto dei relativi utili
percepiti durante il periodo di possesso per la quota
esclusa dalla formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e
negativi che derivano dalla valutazione, operata in base
alla corretta applicazione di tali principi, delle
passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali»;
l) all'articolo 112, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i
componenti negativi imputati al conto economico in base
alla corretta applicazione di tali principi assumono
rilievo anche ai fini fiscali»;
59. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38, e' abrogato. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del
predetto decreto legislativo;
60. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme
contenute nei commi 58 e 59. In particolare, il decreto
deve prevedere:
a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali
delle qualificazioni, imputazioni temporali e
classificazioni adottate in base alla corretta applicazione
dei principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o
nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia
tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;
b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai
fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti
soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai
richiamati principi contabili internazionali e soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
nazionali;
c) i criteri di coordinamento dei principi contabili
internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la
disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie,
anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;
d) i criteri per il coordinamento dei principi
contabili internazionali con le norme sul consolidato
nazionale e mondiale;
e) i criteri di coordinamento dei principi contabili
internazionali in materia di cancellazione delle attivita'
e passivita' dal bilancio con la disciplina fiscale
relativa alle perdite e alle svalutazioni;
f) i criteri di coordinamento con le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
con particolare riguardo alle disposizioni relative alla
prima applicazione dei principi contabili internazionali;
g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai
fini fiscali dei costi imputabili, in base ai principi
contabili internazionali, a diretta riduzione del
patrimonio netto;
h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle
spese di ricerca e sviluppo;
i) i criteri per consentire la continuita' dei valori
da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58
con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta;
61. Le disposizioni recate dai commi 58 e 59 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi
d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla
determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti
adottati sulla base della corretta applicazione dei
principi contabili internazionali, purche' coerenti con
quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle
disposizioni introdotte dal comma 58;
62. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265.
(omissis)».
Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 luglio 2002 n. 1606/2002 che reca l'applicazione di
principi contabili internazionali e' pubblicato nella
G.U.C.E. dell'11 settembre 2002, legge n. 243.
- Si riporta il testo vigente degli art. 5, 5-bis, 6, 7,
11 e 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali», riguardanti la
determinazione della base imponibile IRAP, interessati
dall'intervento normativo operato dal comma 50
dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008). Con tale norma sono stati
modificati gli articoli 5, 6, 7, 11 e 16, e' stato
introdotto l'articolo 5-bis ed e' stato abrogato l'articolo
11-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997:
«Art. 5 (Determinazione del valore della produzione
netta delle societa' di capitali e degli enti commerciali).
- 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e 7,
la base imponibile e' determinata dalla differenza tra il
valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e
B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione
delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e
13), cosi' come risultanti dal conto economico
dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali, la base imponibile e'
determinata assumendo le voci del valore e dei costi della
produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque
in deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce
di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del
codice civile, nonche' i costi, i compensi e gli utili
indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),
dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi
dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I
contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in
voci del conto economico diverse da quelle indicate al
comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
correlati a componenti rilevanti della base imponibile di
periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel
conto economico, i componenti positivi e negativi del
valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai principi contabili adottati
dall'impresa.
«Art. 5-bis (Determinazione del valore della produzione
netta delle societa' di persone e delle imprese
individuali). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), la base imponibile e' determinata
dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli
articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare
dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo,
delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di
locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali
e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il
personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e
gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a
5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota
interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal
contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I contributi erogati in base a norma di legge
concorrono comunque alla formazione del valore della
produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi
indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le
regole di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione valevoli per la determinazione del reddito
d'impresa ai fini dell'imposta personale.
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di
contabilita' ordinaria, possono optare per la
determinazione del valore della produzione netta secondo le
regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per
tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con le
modalita' e nei termini stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31
marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che
l'impresa non opti, secondo le modalita' e i termini
fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la
determinazione del valore della produzione netta secondo le
regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione e'
irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.
«Art. 6 (Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari).
- 1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto
previsto nei successivi commi, la base imponibile e'
determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del
conto economico redatto in conformita' agli schemi
risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento
dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
per cento.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli
intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo
svolgimento dei servizi di investimento indicati
nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume
rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e
proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e
di pronti contro termine e le commissioni attive riferite
ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli
interessi passivi e oneri assimilati relativi alle
operazioni di riporto e di pronti contro termine e le
commissioni passive riferite ai servizi prestati
dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento, di cui al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni
attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale variabile,
si assume la differenza tra le commissioni di
sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti
collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si
deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi
ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4
dell'articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in
conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione
adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello
Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e
alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e
tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito
monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per
cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e'
comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e
degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi concorrono
alla formazione del valore della produzione nella misura
del 96 per cento del loro ammontare. I contributi erogati
in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli
correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le
minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non
costituiscono beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni
caso alla formazione del valore della produzione. Sono
comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del
costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a
titolo di avviamento in misura non superiore a un
diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione
al conto economico.
9. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via
esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni
in societa' esercenti attivita' diversa da quella
creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo
dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti
operanti nel settore finanziario, la base imponibile e'
determinata aggiungendo al risultato derivante
dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli
interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi
passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
«Art. 7 (Determinazione del valore della produzione
netta delle imprese di assicurazione) - 1. Per le imprese
di assicurazione, la base imponibile e' determinata
apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei
rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita
(voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque
classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24
e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del
50 per cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in
deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le
riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite
dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1° dicembre
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.».
«Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del
valore della produzione netta) - 1. Nella determinazione
della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, un importo pari a 4.600 euro, su base
annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo di imposta;
3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 9.200
euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia; tale deduzione e' alternativa a quella
di cui al numero 2), e puo' essere fruita nel rispetto dei
limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis
di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione,
del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;
4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e
previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e
le spese per il personale assunto con contratti di
formazione e lavoro, nonche', per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi
sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo,
ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da
consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di
programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che
l'attestazione di effettivita' degli stessi sia rilasciata
dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza,
da un revisore dei conti o da un professionista iscritto
negli albi dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo
13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile
del centro di assistenza fiscale;
b) non sono ammessi in deduzione:
1) abrogato;
2) i compensi per attivita' commerciali e per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
nonche' i compensi attribuiti per obblighi di fare, non
fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
3) i costi per prestazioni di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2,
lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui
redditi;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a
quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso
testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in
partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo
49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
6) abrogato.
1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
previste contrattualmente, per la parte che non concorre a
formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo
48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. abrogato.
4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.350 se la base imponibile non supera euro
180.759,91;
b) euro 5.500 se la base imponibile supera euro
180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 3.700 se la base imponibile supera euro
180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 1.850 se la base imponibile supera euro
180.919,91 ma non euro 180.999,91;
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle
precedenti lettere e' aumentato, rispettivamente, di euro
2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525.
4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
alla formazione del valore della produzione non superiori
nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per
ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta
fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero
di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
dei disabili e del personale assunto con contratti di
formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e
cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli importi
delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma
4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1
sono ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di cui ai
commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono
ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel
corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro
a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e
modalita' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi
compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di
tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le
medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti
impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e, in
caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita'
istituzionali, l'importo e' ridotto in base al rapporto di
cui all'articolo 10, comma 2.
4-ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,
applicano le deduzioni indicate nel presente articolo sul
valore della produzione netta prima della ripartizione
dello stesso su base regionale.
4-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei
tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti
con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei
lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente
occupati nel periodo d'imposta precedente, e' deducibile il
costo del predetto personale per un importo annuale non
superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente
assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo
del personale classificabile nell'articolo 2425, primo
comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. La
suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero
dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto
al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in
tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in
ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello
di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008,
sempreche' permanga il medesimo rapporto di impiego.
L'incremento della base occupazionale va considerato al
netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in
societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale
di cui al terzo periodo e' individuata con riferimento al
personale dipendente con contratto di lavoro a tempo
indeterminato impiegato nell'attivita' commerciale e la
deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei
lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attivita'. In
caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio
dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai fini
della individuazione della base occupazionale di
riferimento e del suo incremento, sia ai fini della
deducibilita' del costo, il solo personale dipendente con
contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile
all'attivita' commerciale individuato in base al rapporto
di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli
incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti
dall'attivita' istituzionale all'attivita' commerciale.
Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano
gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di
attivita' che assorbono anche solo in parte attivita' di
imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle
attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel
caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un
servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque
assegnata, la deducibilita' del costo del personale spetta
limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu'
rispetto a quello dell'impresa sostituita.
4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi
a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il
rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile
determinato ai sensi del comma 4-quater e' quintuplicato
nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo
87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree
ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, individuate dalla Carta italiana degli
aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 e da
quella che verra' approvata per il successivo periodo.
4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella
definizione di lavoratore svantaggiato di cui al
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5
dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore
dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal
comma 4-quinquies, l'importo deducibile e',
rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle
suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione
spetta nei limiti di intensita' nonche' alle condizioni
previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a
favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.
4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle
deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e
4-quater, non puo' comunque eccedere il limite massimo
rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e
spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e
4), e' alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui
ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater,
4-quinquies e 4-sexies.».
«Art. 16. (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
e' determinata applicando al valore della produzione netta
l'aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto previsto dal
comma 2, nonche' nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto
nell'esercizio di attivita' non commerciali, determinato ai
sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5
per cento.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di
emanazione del presente decreto, le regioni hanno facolta'
di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo
di un punto percentuale. La variazione puo' essere
differenziata per settori di attivita' e per categorie di
soggetti passivi.».
Per le modifiche apportate dal comma 58 dell'articolo 1
della citata legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008)
agli articoli 83 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico
delle imposte sui redditi) si veda i riferimenti alle note
del comma 1 del presente articolo.
- Si riporta il testo vigente dei commi 2, 5 e 6
dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38, recante «Esercizio delle opzioni previste
dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in
materia di principi contabili internazionali»:
«2. Le societa' che, nell'esercizio di prima
applicazione dei principi contabili internazionali, anche
per opzione, cambiano la valutazione dei beni fungibili
passando dai criteri indicati nell'articolo 92, commi 2 e
3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, a quelli previsti dai citati principi contabili,
possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti
criteri di valutazione. Tale disposizione si applica ai
soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre
periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione
dei principi contabili internazionali o dal minore periodo
che intercorre dalla costituzione.
5. Il ripristino e l'eliminazione nell'attivo
patrimoniale in sede di prima applicazione dei principi
contabili internazionali, rispettivamente, di costi gia'
imputati al conto economico di precedenti esercizi e di
quelli iscritti e non piu' capitalizzabili non rilevano ai
fini della determinazione del reddito ne' del valore
fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la
deducibilita' sulla base dei criteri applicabili negli
esercizi precedenti.
6. L'eliminazione nel passivo patrimoniale, in sede di
prima applicazione dei principi contabili internazionali,
di fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto
dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 115,
comma 11, 128 e 141, del testo unico delle imposte sui
redditi, non rileva ai fini della determinazione del
reddito; resta ferma l'indeducibilita' degli oneri a fronte
dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonche'
l'imponibilita' della relativa sopravvenienza nel caso del
mancato verificarsi degli stessi».
- Il testo dell'articolo 109, comma 4, lettera b) del
citato testo unico delle imposte sui redditi, vigente dal 4
luglio 2006 al 31 dicembre 2007, sino alle modifiche
apportate dall'articolo 1, comma 33, lett. q) della citata
legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) consentiva
le deducibilita' fiscale di:
- ammortamenti dei beni materiali e immateriali;
- altre rettifiche di valore;
- accantonamenti;
- spese relative a studi e ricerche di sviluppo;
- delle differenze tra i canoni di locazione
finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma
degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione
finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai
relativi contratti imputati a conto economico;
solo se erano indicati in un apposito prospetto (quadro
EC) della dichiarazione dei redditi il loro importo
complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle
spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 172, 173 e
176 del citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi'
come modificati dalla legge n. 244/2007 (finanziaria 2008):
«Art. 172 (Fusione di societa'). - 1. La fusione tra
piu' societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione
delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa'
fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze
e il valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto
dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto
del rapporto di cambio delle azioni o quote o
dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle
societa' fuse possedute da altre. I maggiori valori
iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione
del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio
di una partecipazione, con riferimento ad elementi
patrimoniali della societa' incorporata o fusa, non sono
imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa'
risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono
valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto
ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da
apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione
dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori
fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non
costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci
della societa' incorporata o fusa, fatta salva
l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47,
comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e
87.
4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa'
risultante dalla fusione o incorporante subentra negli
obblighi e nei diritti delle societa' fuse o incorporate
relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito
nei commi 5 e 7.
5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte
nell'ultimo bilancio delle societa' fuse o incorporate
concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non
siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente
utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa
disposizione non si applica per le riserve tassabili solo
in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui
vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un
ammontare superiore al capitale complessivo delle societa'
partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre,
concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione
dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle
che anteriormente alla fusione sono state imputate al
capitale delle societa' fuse o incorporate si intendono
trasferite nel capitale della societa' risultante dalla
fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito
in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o
da concambio che eccedono la ricostituzione e
l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica
il regime fiscale del capitale e delle riserve della
societa' incorporata o fusa, diverse da quelle gia'
attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno
proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si
considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da
annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a
concorrenza del valore della partecipazione annullata .
7. Le perdite delle societa' che partecipano alla
fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere
portate in diminuzione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante per la parte del
loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo
patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se
inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui
all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener
conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi
ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la
situazione stessa, e sempre che dal conto economico della
societa' le cui perdite sono riportabili, relativo
all'esercizio precedente a quello in cui la fusione e'
stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi
dell'attivita' caratteristica, e un ammontare delle spese
per prestazioni di lavoro subordinato e relativi
contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile,
superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media
degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti
versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma
di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni
o quote della societa' la cui perdita e' riportabile erano
possedute dalla societa' incorporante o da altra societa'
partecipante alla fusione, la perdita non e' comunque
ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare
complessivo della svalutazione di tali azioni o quote
effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla
societa' partecipante o dall'impresa che le ha ad essa
cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e
prima dell'atto di fusione. In caso di retrodatazione degli
effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le
limitazioni del presente comma si applicano anche al
risultato negativo, determinabile applicando le regole
ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo
ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al
periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e
la data antecedente a quella di efficacia giuridica della
fusione. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in
avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96.
8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo
al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e
la data in cui ha effetto la fusione e' determinato,
secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di
societa', in base alle risultanze di apposito conto
economico.
9. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle
imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da
una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso
l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' fuse o
incorporate o a quella, se piu' prossima, in cui si e'
chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di
versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta
ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti
che si estinguono per effetto delle operazioni medesime,
sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di
efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis,
comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i
predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti
trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante
dalla fusione.
10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le
modalita', le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche
dalla societa' incorporante o risultante dalla fusione per
ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.».
«Art. 173 (Scissione di societa'). - 1. La scissione
totale o parziale di una societa' in altre preesistenti o
di nuova costituzione non da' luogo a realizzo ne' a
distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della
societa' scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e
al valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito delle societa'
partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo
o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle
azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a
norma dell'articolo 2506-ter del codice civile. In
quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto
dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile
all'annullamento o al concambio di una partecipazione, con
riferimento ad elementi patrimoniali della societa' scissa,
non sono imponibili nei confronti della beneficiaria.
Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base
all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi, facendo risultare da apposito prospetto di
riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati
esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non
costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci
della societa' scissa, fatta salva l'applicazione, in caso
di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone
le condizioni, degli articoli 58 e 87.
4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma
del comma 11, le posizioni soggettive della societa'
scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 86,
comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti
alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla
stessa societa' scissa, in proporzione delle rispettive
quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste,
salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse
specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio
scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i
rispettivi titolari.
5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia
alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui,
restano in capo alla societa' scissa, in caso di scissione
parziale, ovvero si trasferiscono alle societa'
beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle
quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a
ciascuna di esse.
6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di
accantonamento della societa' scissa si considera gia'
dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione
parziale, dalla suddetta societa', per importi
proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli
elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per
insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che
disciplinano il valore stesso.
7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire
a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e
94 le disposizioni del precedente comma 4 trovano
applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate
per periodo di formazione in capo alla societa' scissa
all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci,
ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le
societa' beneficiarie.
8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione
non retroattiva in societa' preesistente i costi
fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura
risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In
particolare:
a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna
beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantita'
rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente
dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio
di formazione, della societa' scissa e dalla eventuale
eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in
cui ha effetto la scissione;
b) le quote di ammortamento dei beni materiali e
immateriali nonche' le spese di cui all'articolo 102, comma
6, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla
durata del possesso dei beni medesimi da parte della
societa' scissa e delle societa' beneficiarie; detto
criterio e' altresi' applicabile alle spese relative a piu'
esercizi e agli accantonamenti.
9. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte
nell'ultimo bilancio della societa' scissa debbono essere
ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote
proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione
parziale, le riserve della societa' scissa si riducono in
corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da
eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della
societa' scissa, le riserve debbono essere ricostituite
dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei
riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione
delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre
riserve si applicano, per le rispettive quote, le
disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6
dell'articolo 172 per la societa' incorporante o risultante
dalla fusione.
10. Alle perdite fiscali delle societa' che partecipano
alla scissione si applicano le disposizioni del comma 7
dell'articolo 172, riferendosi alla societa' scissa le
disposizioni riguardanti le societa' fuse o incorporate e
alle beneficiarie quelle riguardanti la societa' risultante
dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo
all'ammontare del patrimonio netto quale risulta
dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di
scissione di cui all'articolo 2506-bis del codice civile,
ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo
2506-ter del codice civile.
11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza
degli effetti della scissione e' regolata secondo le
disposizioni del comma 1 dell'articolo 2506-quater del
codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi
dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), dello stesso
codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed
a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura
dell'ultimo periodo di imposta della societa' scissa e
delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.
12. Gli obblighi tributari della societa' scissa
riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla
quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di
scissione parziale dalla stessa societa' scissa o
trasferiti, in caso di scissione totale, alla societa'
beneficiaria appositamente designata nell'atto di
scissione.
13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro
procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei
confronti della societa' scissa o, nel caso di scissione
totale, di quella appositamente designata, ferma restando
la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della
societa' scissa. Se la designazione e' omessa, si considera
designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di
scissione. Le altre societa' beneficiarie sono responsabili
in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli
interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti
possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti
dalla legge. Le societa' coobbligate hanno facolta' di
partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere
cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di
altri adempimenti per l'Amministrazione.
14. Ai fini dei suddetti procedimenti la societa' scissa
o quella designata debbono indicare, a richiesta degli
organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e i
luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le
conservi presso la propria sede legale, le scritture
contabili e la documentazione amministrativa e contabile
relative alla gestione della societa' scissa, con
riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio
trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi
estranei alla operazione deve essere inoltre esibita
l'attestazione di cui all'articolo 52, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. Se la societa' scissa o quella designata non adempiono
a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono
all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad
essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5
del suddetto articolo.
15. Nei confronti della societa' soggetta all'imposta
sulle societa' beneficiaria della scissione di una societa'
non soggetta a tale imposta e nei confronti della societa'
del secondo tipo beneficiaria della scissione di una
societa' del primo tipo si applicano anche, in quanto
compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 170,
considerando a tal fine la societa' scissa come trasformata
per la quota di patrimonio netto trasferita alla
beneficiaria.
15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le
modalita', le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche
dalla societa' beneficiaria dell'operazione di scissione
per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.».
«Art. 176 (Regimi fiscali del soggetto conferente e del
soggetto conferitario). - 1. I conferimenti di aziende
effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello
Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non
costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore
delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente
riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto
conferitario subentra nella posizione di quello conferente
in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo
dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito
prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei
redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente
riconosciuti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
se il conferente o il conferitario e' un soggetto non
residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende
situate nel territorio dello Stato.
2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda
dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle
partecipazioni ricevute a seguito del conferimento e'
disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68,
assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale
dell'azienda conferita.
2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei
commi 1, 2 e 2-bis, la societa' conferitaria puo' optare,
nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel
corso del quale e' stata posta in essere l'operazione o, al
piu' tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per
l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori
attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo
costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali
relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, con aliquota del 12
per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel
limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte
dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a
10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei
maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori
valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano
riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal
periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata
l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al
quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione,
il costo fiscale e' ridotto dei maggiori valori
assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior
ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata e'
scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli
22 e 79.
3. Non rileva ai fini dell'articolo 37-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
il conferimento dell'azienda secondo i regimi di
continuita' dei valori fiscali riconosciuti o di
imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la
successiva cessione della partecipazione ricevuta per
usufruire dell'esenzione di cui all'articolo 87, o di
quella di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti
effettuati con il regime di cui al presente articolo si
considerano possedute dal soggetto conferitario anche per
il periodo di possesso del soggetto conferente. Le
partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i
conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni
di cui all'articolo 178, in regime di neutralita' fiscale,
si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie
nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda
conferita o in cui risultavano iscritte, come
immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,
l'eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi
dell'articolo 109, comma 4, lettera b), relativa
all'azienda conferita non concorre alla formazione del
reddito del soggetto conferente e si trasferisce al
soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il
vincolo di sospensione d'imposta previsto dalla norma
predetta.
6. abrogato».
- Si riporta il testo vigente del comma 48 dell'articolo
1 della citata legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria
2008):
«48. L'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109,
comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nel testo previgente alle modifiche recate dalla
presente legge, puo' essere recuperata a tassazione
mediante opzione per l'applicazione di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, con aliquota del 12
per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel
limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte
dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a
10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei
maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.
L'applicazione dell'imposta sostitutiva puo' essere anche
parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi
omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze sono adottate le disposizioni attuative per la
definizione delle modalita', dei termini e degli effetti
dell'esercizio dell'opzione. Si applicano le disposizioni
del comma 2-ter, secondo periodo, dell'articolo 176 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986. L'imposta sostitutiva deve
essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali
pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza
al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono
dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.».
- Si riporta il testo vigente dei commi 21, 23 e 24
dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria»:
«21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si
determina per effetto della prima applicazione
dell'articolo 92-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le
imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui
all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del
reddito in quanto escluso ed e' soggetto ad un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 16
per cento.
23. Il maggior valore assoggettato ad imposta
sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto
dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione
dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986; tuttavia fino al terzo
esercizio successivo:
a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, fino a concorrenza del maggior valore
assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla
formazione del reddito ai fini delle imposte personali e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ma
determinano la riliquidazione della stessa imposta
sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per
cento di tali svalutazioni e' computato in diminuzione
delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza
e' compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in
acconto dell'imposta personale sul reddito;
a-bis) se la quantita' delle rimanenze finali e'
inferiore a quella esistente al termine del periodo
d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il valore
fiscalmente riconosciuto delle quantita' vendute e' ridotto
del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In
tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva
e' computato in diminuzione delle rate di eguale importo
ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui
versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale sul
reddito;
b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di
tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis
del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il
diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento
dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario,
solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del
conferimento le attivita' di cui al predetto articolo
92-bis e adotti lo stesso metodo di valutazione del
conferente. In caso contrario, si rende definitiva
l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior
valore delle rimanenze conferite cosi' come risultante
dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino
a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni
determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma
5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento
del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31
dicembre 2011.
24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31
dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda
comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui
all'articolo 92-bis, del Testo Unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura
corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute
cosi' come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata
dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per
cento».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 176 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986 (Testo unico delle imposte sui redditi):
«Art.176 (Regimi fiscali del soggetto conferente e del
soggetto conferitario). - 1. I conferimenti di aziende
effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello
Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non
costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore
delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente
riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto
conferitario subentra nella posizione di quello conferente
in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo
dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito
prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei
redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente
riconosciuti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
se il conferente o il conferitario e' un soggetto non
residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende
situate nel territorio dello Stato.
2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda
dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle
partecipazioni ricevute a seguito del conferimento e'
disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68,
assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale
dell'azienda conferita.
2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei
commi 1, 2 e 2-bis, la societa' conferitaria puo' optare,
nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel
corso del quale e' stata posta in essere l'operazione o, al
piu' tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per
l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori
attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo
costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali
relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, con aliquota del 12
per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel
limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte
dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a
10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei
maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori
valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano
riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal
periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata
l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al
quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione,
il costo fiscale e' ridotto dei maggiori valori
assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior
ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata e'
scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli
22 e 79.
3. Non rileva ai fini dell'articolo 37-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
il conferimento dell'azienda secondo i regimi di
continuita' dei valori fiscali riconosciuti o di
imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la
successiva cessione della partecipazione ricevuta per
usufruire dell'esenzione di cui all'articolo 87, o di
quella di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti
effettuati con il regime di cui al presente articolo si
considerano possedute dal soggetto conferitario anche per
il periodo di possesso del soggetto conferente. Le
partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i
conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni
di cui all'articolo 178, in regime di neutralita' fiscale,
si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie
nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda
conferita o in cui risultavano iscritte, come
immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,
l'eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi
dell'articolo 109, comma 4, lettera b), relativa
all'azienda conferita non concorre alla formazione del
reddito del soggetto conferente e si trasferisce al
soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il
vincolo di sospensione d'imposta previsto dalla norma
predetta.
6. (omissis)».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 103 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986
(Testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 103 (Ammortamento dei beni immateriali). - 1. Le
quote di ammortamento del costo dei diritti di
utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti
industriali, dei processi, formule e informazioni relativi
ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50
per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi
d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un
diciottesimo del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di
concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del
bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla
durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla
legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento
iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
non superiore a un diciottesimo del valore stesso.
3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi
d'impresa e dell'avviamento e' ammessa alle stesse
condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai
commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto
economico.
4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo
102.».
- Si riporta il testo vigente del comma 47 dell'articolo
1 della citata legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008):
«47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano
alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La
disciplina dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma
46, lettera d), numero 3), puo' essere richiesta anche per
ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori
valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni
effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora
esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo
successivo. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le
disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti
dell'opzione, per l'accertamento e la riscossione
dell'imposta sostitutiva e per il coordinamento con le
disposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di
agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In
caso di applicazione parziale dell'imposta sostitutiva,
l'esercizio dell'opzione puo' essere subordinato al
rispetto di limiti minimi. L'imposta sostitutiva deve
essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali
pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza
al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono
dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 91 del
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 recante «Codice
delle assicurazioni private»:
«Art. 91 (Principi di redazione). - 1. Le imprese di
assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88,
comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato
membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio
consolidato, redigono il bilancio di esercizio in
conformita' ai principi contabili internazionali.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di
cui all'articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie di cui
all'articolo 88, comma 2, che non utilizzano i principi
contabili internazionali, redigono il bilancio in
conformita' al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
civile, va allegato al bilancio di esercizio un separato
rendiconto redatto secondo le disposizioni previste
dall'articolo 89.».
Il Titolo III del citato decreto legislativo n. 209 del
2005 reca: «Esercizio dell'attivita' assicurativa». I Capi
III e IV di tale Titolo III regolano rispettivamente
«Attivita' e copertura delle riserve tecniche» e «Margine
di solvibilita'».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi):
«1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle
societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2426 del
codice civile:
«Art. 2426 (Criteri di valutazioni). - Nelle valutazioni
devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la loro residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere
iscritta a tale minore valore; questo non puo' essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i
motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in
imprese controllate o collegate che risultino iscritte per
un valore superiore a quello derivante dall'applicazione
del criterio di valutazione previsto dal successivo numero
4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio
consolidato, al valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa partecipata, la differenza dovra' essere
motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in
imprese controllate o collegate possono essere valutate,
con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo
pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime,
detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
principi di redazione del bilancio consolidato nonche'
quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati
negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio
netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
purche' ne siano indicate le ragioni nella nota
integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a
beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere
ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita'
pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il
consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono
essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque
anni. Fino a che l'ammortamento non e' completato possono
essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve
disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il
consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se
acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso
sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di
cinque anni.
E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente
l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore,
purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di
questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto
nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
presumibile di realizzazione;
8-bis) le attivita' e le passivita' in valuta, ad
eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al
tasso di cambio a pronti alla data di chiusura
dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi
devono essere imputati al conto economico e l'eventuale
utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non
distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni
materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da
partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere
iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o
a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se
la riduzione debba giudicarsi durevole;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie che
non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo
di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero
1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore
non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
col metodo della media ponderata o con quelli: «primo
entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»;
se il valore cosi' ottenuto differisce in misura
apprezzabile dai costi correnti alla chiusura
dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per
categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le
materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere
iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano
costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa
importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche'
non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita',
valore e composizione.
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca
«Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni».
- Si riporta il testo vigente degli artt. 11, 13 e 15
della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in
materia fiscale»:
«Art. 11 (Modalita' di effettuazione della
rivalutazione).-1. La rivalutazione di cui all'articolo 10
deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo
articolo 10, per il quale il termine di approvazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti
alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel
relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si
intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e
i beni mobili iscritti in pubblici registri.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a
seguito della rivalutazione non possono in nessun caso
superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con
riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita'
produttiva, all'effettiva possibilita' di economica
utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori correnti e
alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani
o esteri.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono
indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti
nella rivalutazione delle varie categorie di beni e
attestare che la rivalutazione non eccede il limite di
valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la
rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il
prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in
conformita' a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni
rivalutati.
(omissis).».
«Art. 13 (Contabilizzazione della rivalutazione). - 1.
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai
sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al
capitale o accantonato in una speciale riserva designata
con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni
diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice
civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura
di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili
fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in
misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi
secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai
partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal
comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o
del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme
attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate
dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare
distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile
della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci
o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del
capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle
riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in
bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione,
abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente
ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione
di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie
indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la
rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive
modificazioni, recante norme di riordino delle imposte
personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al
comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del
capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in
cui e' imputato al capitale o accantonato a riserva.
(omissis).».
«Art. 15 (Ulteriori soggetti ammessi alle
rivalutazioni). -1. Le disposizioni degli articoli da 10 a
14 si applicano, per i beni relativi alle attivita'
commerciali esercitate, anche alle imprese individuali,
alle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice
ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, nonche' alle societa' ed enti di cui alla
lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle
persone fisiche non residenti che esercitano attivita'
commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili
organizzazioni.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati
di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni
che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai
registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. La rivalutazione e' consentita a
condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato
e vidimato che dovra' essere presentato, a richiesta,
all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i
prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.».
- Il decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001,
n. 162, reca «Regolamento recante modalita' di attuazione
delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione
dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei
maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli
articoli da 10 a 16 della L. 21 novembre 2000, n. 342».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 aprile 2002, n. 86, reca «Regolamento recante modalita'
di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di
rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento
fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi
dell' articolo 3, commi 1, 2 e 3 della legge 28 dicembre
2001, n. 448».



 
Art. 16.
Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»;
b) il comma 10 e' soppresso.
2. All'articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a 32 sono abrogati.
4. All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.
5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;
b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
c) al comma 1, lettera c), (( le parole: «un ottavo», ovunque ricorrono, )) sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo».
(( 5-bis. La lettera h)del comma 4 dell'articolo 50-bisdel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA. ))
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese (( o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. )) Entro tre anni dalla data di entrata in vigore (( del presente decreto )) tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (( o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 )) entro un anno dalla data di entrata in vigore (( del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. ))
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata (( o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 )) per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti (( di cui ai commi 6, 7 e )) 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata (( o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, )) senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata (( o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6, )) nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti (( ai sensi )) del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
(( 10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresi' responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficialen. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis.
11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e' abrogato. ))

12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», sono sostituiti dai seguenti:
«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».
(( 12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile e' inserito il seguente:
«Art. 2215-bis. (Documentazione informatica). - I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile».
12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal comma 12-bisdel presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite dalle seguenti: «del deposito di cui al»;
b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e, al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione sono effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «e' effettuato»;
c) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
«Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale».
12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;
b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto».
12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bisdel codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.
12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e' soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quatera 12-deciesentrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle societa' a responsabilita' limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 30
dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi
imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione
agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 21 - 1. E' istituito, alle dirette dipendenze del
Ministro delle finanze, il comitato consultivo per
l'applicazione delle norme antielusive, cui e' demandato il
compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.
2. La richiesta di parere deve riguardare
l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal
contribuente, delle disposizioni contenute negli articoli
37, comma terzo e 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive
modificazioni. La richiesta di parere puo' altresi'
riguardare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, la
qualificazione di determinate spese, sostenute dal
contribuente, tra quelle di pubblicita' e di propaganda
ovvero tra quelle di rappresentanza.
3. Il parere reso dal comitato ha efficacia
esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto
tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della
prova viene posto a carico della parte che non si e'
uniformata al parere del comitato.
4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme
antielusive, nominato con decreto del Ministro delle
finanze, e' composto dai seguenti membri:
a) i direttori generali della direzione generale delle
imposte dirette e della direzione generale delle tasse e
imposte indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio
centrale per gli studi di diritto tributario comparato e
per le relazioni internazionali;
b) il comandante generale della Guardia di finanza;
c) il direttore del servizio centrale degli ispettori
tributari;
d) il direttore dell'ufficio del coordinamento
legislativo;
e) due componenti del Consiglio superiore delle
finanze, non appartenenti all'Amministrazione finanziaria,
designati dal Consiglio stesso;
f) tre esperti in materia tributaria designati dal
Ministro delle finanze.
5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da
funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da
ufficiali superiori; possono altresi' farsi assistere da
personale delle qualifiche e grado indicati che
partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto di
voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori
attribuiti agli uffici finanziari.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di
concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti
l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni
finanziarie del comitato.
7. Il presidente del comitato e' nominato dal Ministro
delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del
comitato stesso.
8. Le indennita' da corrispondere ai membri del comitato
non appartenenti all'Amministrazione finanziaria verranno
stabilite ogni triennio con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un
contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar
luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel
comma 2, puo' richiedere il preventivo parere alla
competente direzione generale del Ministero delle finanze
fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini
della corretta qualificazione tributaria della fattispecie
prospettata. La mancata comunicazione del parere da parte
dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo
ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
contribuente equivale a silenzio assenso.
10. [Soppresso].
11. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti i termini e le modalita' da osservare per l'invio
delle richieste di parere alla competente direzione
generale e per la comunicazione dei pareri stessi al
contribuente.
12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150
milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate recate dalla presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
L. 23 dicembre 1996, n. 662), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un dodicesimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
b) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un dodicesimo del minimo di quella prevista
per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. [Nei casi di omissione o di errore, che non
ostacolano un'attivita' di accertamento in corso e che non
incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se
la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o
dall'errore].
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono
stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente
articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 50-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche'
disposizioni concernenti la disciplina dei centri
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427:
«4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul
valore aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti
mediante introduzione in un deposito IVA;
b) le operazioni di ammissione in libera pratica di
beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un
deposito IVA;
c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti
identificati in altro Stato membro della Comunita' europea,
eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis
allegata al presente decreto, eseguite mediante
introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti
di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un
deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della
Comunita' europea, salvo che si tratti di cessioni
intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello
Stato;
g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con
trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita'
europea;
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di
perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni
custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente
eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi
sempreche', in tal caso, le suddette operazioni siano di
durata non superiore a sessanta giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.».
- Per il riferimento al comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vedasi nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 47 (Trasmissione dei documenti attraverso la posta
elettronica tra le pubbliche amministrazioni). - 1. Le
comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni
avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta
elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento
amministrativo una volta che ne sia verificata la
provenienza.
2. Ai fini della verifica della provenienza le
comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di
firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti la
provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta
elettronica certificata di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice le pubbliche amministrazioni centrali
provvedono a:
a) istituire almeno una casella di posta elettronica
istituzionale ed una casella di posta elettronica
certificata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di
protocollo;
b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni
tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto
delle norme in materia di protezione dei dati personali e
previa informativa agli interessati in merito al grado di
riservatezza degli strumenti utilizzati.».
- Si riporta il testo del comma 2-quater dell'art. 31
della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1999):
«2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri
documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile puo'
essere effettuato mediante trasmissione telematica o su
supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti
negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, muniti della firma digitale e allo
scopo incaricati dai legali rappresentanti della
societa'.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 36 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma
dell'articolo 2470 del codice civile puo' essere
sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione
dei documenti informatici, ed e' depositato, entro trenta
giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella
cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di
un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma
2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale
caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha
luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente,
dietro esibizione del titolo da cui risultino il
trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato
dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del
presente comma. Resta salva la disciplina tributaria
applicabile agli atti di cui al presente comma.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro):
«1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto,
ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui
interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente
obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le
parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero
dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e
19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli
articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura
civile.
2. La responsabilita' dei pubblici ufficiali non si
estende al pagamento delle imposte complementari
suppletive.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del gia' citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 23 (Copie di atti e documenti informatici). - 1.
All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole:
«riproduzioni fotografiche» e' inserita la seguente: «,
informatiche».
2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento
informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di
supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se
conformi alle vigenti regole tecniche.
2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento
informatico, anche sottoscritto con firma elettronica
qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni
effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro
conformita' all'originale in tutte le sue componenti e'
attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
3. I documenti informatici contenenti copia o
riproduzione di atti pubblici, scritture private e
documenti in genere, compresi gli atti e documenti
amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali,
hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715
del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da
parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma
digitale o altra firma elettronica qualificata.
4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi
tipologia di documenti analogici originali, formati in
origine su supporto cartaceo o su altro supporto non
informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli
originali da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto
delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
possono essere individuate particolari tipologie di
documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato
con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.
6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e
documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e
dalla esibizione dell'originale formato su supporto
cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono
soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di
documenti informatici, se le procedure utilizzate sono
conformi alle regole tecniche dettate ai sensi
dell'articolo 71 di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004
(Modalita' di assolvimento degli obblighi fiscali relativi
ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in
diversi tipi di supporto):
«Art. 7 (Modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo
sui documenti informatici). - 1. L'imposta di bollo sui
documenti informatici e' corrisposta mediante versamento
nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
237. L'interessato presenta all'Ufficio delle entrate
competente una comunicazione contenente l'indicazione del
numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri
che potranno essere emessi o utilizzati durante l'anno,
nonche' l'importo e gli estremi dell'avvenuto pagamento
dell'imposta.
2. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo e'
presentata dall'interessato all'Ufficio delle entrate
competente una comunicazione contenente l'indicazione del
numero dei documenti informatici, distinti per tipologia,
formati nell'anno precedente e gli estremi del versamento
dell'eventuale differenza dell'imposta, effettuato con i
modi di cui al comma 1, ovvero la richiesta di rimborso o
di compensazione. L'importo complessivo corrisposto,
risultante dalla comunicazione, viene assunto come base
provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in
corso.
3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16
della tariffa, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti su supporto di
memorizzazione ottico o con altro mezzo idoneo a garantire
la non modificabilita' dei dati memorizzati, e' dovuta ogni
2500 registrazioni o frazioni di esse ed e' versata nei
modi indicati nel comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 2470 del codice civile,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2470 (Efficacia e pubblicita'). - Il trasferimento
delle partecipazioni ha effetto di fronte alla societa' dal
momento del deposito di cui al successivo comma.
L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata,
deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del
notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede
sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il
deposito e' effettuato a richiesta dell'erede o del
legatario verso presentazione della documentazione
richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei
corrispondenti trasferimenti in materia di societa' per
azioni.
Se la quota e' alienata con successivi contratti a piu'
persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in
buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese e'
preferita alle altre, anche se il suo titolo e' di data
posteriore.
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo
socio o muta la persona dell'unico socio, gli
amministratori devono depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese una dichiarazione contenente
l'indicazione del cognome e nome o della denominazione,
della data e del luogo di nascita o lo Stato di
costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza
dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei
soci, gli amministratori ne devono depositare apposita
dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo'
provvedere alla pubblicita' prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi
quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.».
- Si riporta il testo dell'art. 2471 del codice civile,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2471 (Espropriazione della partecipazione). - La
partecipazione puo' formare oggetto di espropriazione [c.c.
2462, 2910]. Il pignoramento si esegue mediante
notificazione al debitore e alla societa' e successiva
iscrizione nel registro delle imprese.
L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della
partecipazione deve essere notificata alla societa' a cura
del creditore.
Se la partecipazione non e' liberamente trasferibile
[c.c. 2469, 2470] e il creditore, il debitore e la societa'
non si accordano sulla vendita della quota stessa, la
vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita e' priva di
effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la
societa' presenta un altro acquirente che offra lo stesso
prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche
in caso di fallimento di un socio.».
- Si riporta il testo dell'art. 2472 del codice civile,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2472 (Responsabilita' dell'alienante per i
versamenti ancora dovuti). - Nel caso di cessione della
partecipazione l'alienante e' obbligato solidalmente [c.c.
1292] con l'acquirente, per il periodo di tre anni
dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle
imprese, per i versamenti ancora dovuti [c.c. 1408, 2466,
2964].
Il pagamento non puo' essere domandato all'alienante se
non quando la richiesta al socio moroso e' rimasta
infruttuosa [c.c. 2356].».
- Si riporta il testo dell'art. 2478 del codice civile,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2478 (Libri sociali obbligatori). - Oltre i libri
e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo
2214 [c.c. 2302], la societa' deve tenere [c.c. 2709]:
1) [Abrogato]
2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono
trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee,
anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese
ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo
2479; la relativa documentazione e' conservata dalla
societa';
3) il libro delle decisioni degli amministratori;
4) il libro delle decisioni del collegio sindacale
[c.c. 2477] o del revisore nominati ai sensi dell'articolo
2477.
I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma
devono essere tenuti a cura degli amministratori; il libro
indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a
cura dei sindaci o del revisore.
I contratti della societa' con l'unico socio o le
operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai
creditori della societa' solo se risultano dal libro
indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto
avente data certa anteriore al pignoramento.».
- Si riporta il testo dell'art. 2478-bis del codice
civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2478-bis (Bilancio e distribuzione degli utili ai
soci). - Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza
degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis,
2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo
quanto disposto dall'articolo 2435-bis [c.c. 2102]. Esso e'
presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto
costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la
possibilita' di un maggior termine nei limiti ed alle
condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.
Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di
approvazione del bilancio deve essere depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese [c.c. 2188], a norma
dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato.
La decisione dei soci che approva il bilancio decide
sulla distribuzione degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili
realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente
approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non
puo' farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il
capitale non sia reintegrato o ridotto in misura
corrispondente.
Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del
presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno
riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente
approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 2479-bis del codice
civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2479-bis (Assemblea dei soci). - L'atto
costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea
dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva
informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la
convocazione e' effettuata mediante lettera raccomandata
spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel
domicilio risultante dal registro delle imprese [c.c.
2366].
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio
puo' farsi rappresentare in assemblea e la relativa
documentazione e' conservata secondo quanto prescritto
dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo
l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed e'
regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che
rappresentano almeno la meta' del capitale sociale e
delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai
numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il
voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la meta'
del capitale sociale.
L'assemblea e' presieduta dalla persona indicata
nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata
dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la
regolarita' della costituzione, accerta l'identita' e la
legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed
accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali
accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando
ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli
amministratori e sindaci sono presenti o informati della
riunione e nessuno si oppone alla trattazione
dell'argomento.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 36 del
gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma
dell'articolo 2470 del codice civile puo' essere
sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione
dei documenti informatici, ed e' depositato, entro trenta
giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella
cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di
un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma
2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva
la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al
presente comma.».



 
(( Art. 16-bis
Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalita' ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilita' disciplinare.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e' attribuita una casella di posta elettronica certificata. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalita' di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' le modalita' di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attivita' produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettivita' (SPC)»;
b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge».
10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge.
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalita' semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.
12. L'INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonche' alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita' (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del quarto comma dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e successive modificazioni
(Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente):
«L'INA promuove la circolarita' delle informazioni
anagrafiche essenziali al fine di consentire alle
amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la
disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle
generalita' delle persone residenti in Italia, certificati
dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia
delle entrate.»
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Il gia' citato decreto legislativo n. 82 del 2005 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
S.O.
- Si riporta il testo degli artt. 6 e 48 del gia' citato
decreto legislativo n. 82 del 2005:
«Art. 6 (Utilizzo della posta elettronica certificata).
- 1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la
posta elettronica certificata, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per
ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti
interessati che ne fanno richiesta e che hanno
preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che
non sia diversamente stabilito.».
«Art. 48 - (Posta elettronica certificata). - 1. La
trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
mediante la posta elettronica certificata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68.
2. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, effettuata mediante la posta elettronica
certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge,
alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un
documento informatico trasmesso mediante posta elettronica
certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole
tecniche.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del gia' citato
decreto legislativo n. 82 del 2005:
«Art. 8 (Alfabetizzazione informatica dei cittadini). -
1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire
l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con
particolare riguardo alle categorie a rischio di
esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei
servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione):
«Art. 27 (Disposizioni in materia di innovazione
tecnologica nella pubblica amministrazione). - 1. Nel
perseguimento dei fini di maggior efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa, nonche' di
modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita' di
coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti
e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per
lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di
grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di
preminente interesse nazionale, con particolare attenzione
per i progetti di carattere intersettoriale, con
finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di
cui al comma 2; puo' inoltre promuovere e finanziare
progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
con le medesime caratteristiche.
2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la
societa' dell'informazione, individua i progetti di cui al
comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per
la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento
relativo e' istituito il «Fondo di finanziamento per i
progetti strategici nel settore informatico», iscritto in
una apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 e'
autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002,
51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per
l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, lettera
b), secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel
settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma
2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere
versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa
puo' essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
assicura il raccordo con il Ministro per la funzione
pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano
l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche
amministrazioni.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono emanati uno o piu' regolamenti, ai
sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, per introdurre nella disciplina vigente le norme
necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti
obiettivi:
a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai
cittadini e alle imprese, anche con l'intervento dei
privati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97
della Costituzione e dei provvedimenti gia' adottati;
b) [diffusione e uso della carta nazionale dei
servizi];
c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
d) ricorso a procedure telematiche da parte della
pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e
servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa
(concessionaria servizi informativi pubblici);
e) estensione dell'uso della posta elettronica
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti
tra pubbliche amministrazioni e privati;
f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche
nella contabilita' e nella tesoreria;
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici
dipendenti;
h) impiego della telematica nelle attivita' di
formazione dei dipendenti pubblici;
i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via
telematica da parte dell'interessato nei confronti delle
pubbliche amministrazioni.
9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su
proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e
per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ... ;
b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: «pubblica
amministrazione (AIPA)» sono inserite le seguenti: «, fino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 6».
- Si riporta il testo del comma 213 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 244 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite,
in conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema
pubblico di connettivita' (SPC):
a) le regole di identificazione univoca degli uffici
centrali e periferici delle amministrazioni destinatari
della fatturazione;
b) le regole tecniche relative alle soluzioni
informatiche da utilizzare per l'emissione e la
trasmissione delle fatture elettroniche e le modalita' di
integrazione con il Sistema di interscambio;
c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure
interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed
alla gestione delle fatture elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma
209, limitatamente a determinate tipologie di
approvvigionamenti;
e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli
operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni
interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i
certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle
attivita' informatiche necessarie all'assolvimento degli
obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;
f) le eventuali misure di supporto, anche di natura
economica, per le piccole e medie imprese;
g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi
di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con
possibilita' di introdurre gradualmente il passaggio al
sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica;
g-bis) le regole tecniche idonee a garantire
l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e
l'integrita' del contenuto della fattura elettronica, di
cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per ogni fine di legge.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 18 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi):
«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati
soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento,
sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso
dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L'amministrazione procedente puo' richiedere agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei
documenti.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 43 del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000, n. 445:
«5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a stati,
qualita' personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
fonte di provenienza.».
- Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito e nel settore previdenziale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento). -
1. [Nell'ambito di applicazione della disciplina del
collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i
datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici
procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle
disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le
norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste
di collocamento nonche' le disposizioni di cui all'articolo
8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , e dell'articolo 2
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398].
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le
pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione
al Servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a
quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa di trasmissione. La
comunicazione deve indicare i dati anagrafici del
lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione
qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la
tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il
trattamento economico e normativo applicato. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze
produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere
effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del
rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare
entro il giorno antecedente al Servizio competente,
mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del
lavoratore e del datore di lavoro.
3. [A decorrere dal 1° gennaio 1996, il datore di lavoro
e' tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto
dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta,
contenente i dati della registrazione effettuata nel libro
matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il
contratto collettivo il datore di lavoro e' altresi' tenuto
ad indicare la durata delle ferie, la periodicita' della
retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la
durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La
mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui
al presente comma ed il mancato invio alla sezione
circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui
al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono
puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a
lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la
medesima sanzione e' punita l'omessa esibizione del libro
matricola nel caso in cui da quest'ultima consegua
l'impossibilita' di accertare che il registro sia stato
compilato antecedentemente all'assunzione].
4. [Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi
di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto
provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione
circoscrizionale per l'impiego].
5. [Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle
agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la
comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con
l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione
circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti
comunicazioni agli enti gestori delle predette
agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale viene determinato un modello
semplificato per tutte le predette comunicazioni e
dichiarazioni].
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
e all'amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata
legge. Nei confronti del soggetto incaricato
dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7. [Il datore di lavoro che assume senza osservare
l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e' punito con la sanzione
amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per
ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a
che rimane inadempiente al predetto obbligo, non puo'
godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da
quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia
assunto dal momento della violazione].
8. [Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego
possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con
particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle
disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti
nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato
provinciale del lavoro, puo' essere temporaneamente adibito
anche personale di profilo professionale non ispettivo in
possesso di adeguata professionalita'. A quest'ultimo
personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione,
i poteri di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazione,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638].
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento
dell'attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali
finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per
l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle
spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi
livello coinvolto nell'attivita' formativa si provvede a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro
quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da
avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con
precedenza per coloro che risultino gia' inseriti nelle
graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al
comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nelle
liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa
deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le
quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'articolo
10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ,
l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 , capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , al fine di
realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
e' emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme
recate dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994
e del D.P.R. n. 487 del 1994, capo IV e l'allegata tabella
dei criteri per la formazione delle graduatorie.
14. In attesa della piena attuazione del riordino degli
uffici periferici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei
carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale
del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo
dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente,
dal comandante del reparto appositamente istituito e
operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto,
puo' attribuire compiti specifici in materia di ispezione
al fine di potenziare i servizi di vigilanza per
l'applicazione della normativa nel settore del lavoro. La
dotazione organica del contingente dell'Arma dei
carabinieri di cui all'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e'
aumentata di centoquarantatre unita' di cui due ufficiali,
novanta unita' ripartite tra i vari gradi di maresciallo,
ventidue unita' ripartite tra i gradi di vice brigadiere,
brigadiere e brigadiere capo, ventinove unita' appartenenti
al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante
dall'incremento relativo alle centodue unita' valutato in
lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni
a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato
di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per
gli anni successivi. All'onere relativo alle residue
quarantuno unita' si provvede ai sensi e per gli effetti
del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 37 del
20 luglio 1996.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in
favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente,
al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione e al direttore dell'ispettorato
regionale del lavoro, competenti per territorio, che
decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 71 del
gia' citato decreto legislativo n. 82 del 2005:
«1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il
Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole
tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema
pubblico di connettivita'.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 4-bis del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni (Disposizioni per agevolare l'incontro fra
domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo
45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144):
«6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione,
trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo,
subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze
professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al
Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata
la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono
valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e
provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre
forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei
confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo.».



 
Art. 17.

Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del credito d'imposta per attivita' di ricerca in caso di incarico da parte di committente
estero
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o universita' per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica, (( a decorrere dal 1° gennaio 2009, )) nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate (( negli Stati membri della Comunita' europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo )) ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
2-bis. Per l'anno 2009 la dotazione finanziaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' integrata di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi da 280 a 283 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 296 del 2006, e successive
modificazioni:
«280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2009, alle imprese e' attribuito un credito d'imposta nella
misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attivita'
di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in
conformita' alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti
di Stato in materia, secondo le modalita' dei commi da 281
a 285. La misura del 10 per cento e' elevata al 40 per
cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti
a contratti stipulati con universita' ed enti pubblici di
ricerca.».
«281. - Ai fini della determinazione del credito
d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare
l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo
d'imposta.».
«282. Il credito d'imposta deve essere indicato nella
relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla
formazione del reddito ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e'
utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al
comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza e'
utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il
credito e' concesso.».
«283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
da adottare entro il 31 marzo 2008, sono individuati gli
obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto
attiene alla definizione delle attivita' di ricerca e
sviluppo agevolabili e le modalita' di verifica ed
accertamento della effettivita' delle spese sostenute e
coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui
al comma 280.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno
1977, n. 701 recante «Approvazione del regolamento di
esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, sul
riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della
pubblica amministrazione» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° ottobre 1977, n. 268.
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 recante
«Riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e riqualificazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.



 
Art. 18.

Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per
formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con (( modificazioni, dalla )) legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro (( delle infrastrutture e dei trasporti )) per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (( convertito, con modificazioni, dalla )) legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita';
(( b-bis) al Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca;
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione. ))

3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 20.
(( 4-bis.Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentita»;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,»;
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo l, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a carico del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo».
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dei servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «producono servizi di interesse generale» sono inserite le seguenti: «e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli artt. 6-quater e 6-quinquies
del gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«Art. 6-quater (Concentrazione strategica degli
interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate). - 1. Al
fine di rafforzare la concentrazione su interventi di
rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per
le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, su
indicazione dei Ministri competenti sono revocate le
relative assegnazioni operate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni
centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006,
nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data
del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate
nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti
entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni
per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso e'
fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse alle
regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del
Centro-Nord.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe
risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio
per le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, definisce, di concerto con i Ministri
interessati, i criteri e le modalita' per la ripartizione
delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che
siano gia' state trasferite ai soggetti assegnatari sono
versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere
riassegnate alla unita' previsionale di base in cui e'
iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.».
«Art. 6-quinquies (Fondo per il finanziamento di
interventi finalizzati al potenziamento della rete
infrastrutturale di livello nazionale). - 1. E' istituito,
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il
finanziamento, in via prioritaria, di interventi
finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di
livello nazionale, ivi comprese le reti di
telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e'
riconosciuta la valenza strategica ai fini della
competitivita' e della coesione del Paese. Il fondo e'
alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per
l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo
2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico
nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali,
fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008,
siano state vincolate all'attuazione di programmi gia'
esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del
meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3
agosto 2007, n. 82.
2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero
dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla
ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare
nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli
stanziamenti nazionali per l'attuazione del Quadro
strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di
delibera del CIPE e' trasmesso al Parlamento per il parere
delle Commissioni competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure
previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i
Programmi operativi nazionali finanziati con risorse
comunitarie per l'attuazione del Quadro strategico
nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere
ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente
articolo.
3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, la
concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture
di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro
strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di
predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le
aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di
ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi
strutturali comunitari.».
- Si riporta il testo del comma 841 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle
misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il
Ministero dello sviluppo economico e' istituito, ferme
restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la
competitivita' e lo sviluppo, al quale sono conferite le
risorse assegnate ai Fondi di cui all'art. 60, comma 3,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente
soppressi. Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 300
milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al
finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la
continuita' degli interventi previsti dalla normativa
vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito
del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo si applicano
le disposizioni di cui all'art. 60 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del
Fondo di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
448. Il Fondo e' altresi' alimentato, per quanto riguarda
gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in
coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle
risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo
economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli
esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».
- Per il riferimento all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si veda
nei riferimenti normativi all'art. 16-bis.
- Si riporta il testo dell'art. 11 del gia' citato
decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11 (Piano Casa). - 1. Al fine di garantire su
tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali
di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona
umana, e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.
2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio
immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di
abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel
rispetto dei criteri di efficienza energetica e di
riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento
di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente
a prima casa per:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche
monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche
svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di
rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui
all'art. 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da
almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno
cinque anni nella medesima regione.
3. Il piano nazionale di edilizia abitativa ha ad
oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la
realizzazione di misure di recupero del patrimonio
abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri
oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno
abitativo presente nelle diverse realta' territoriali,
attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa,
ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
innovativi e con la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati, articolati anche in un sistema
integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la
realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con
le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di
edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di
titolo legittimo, con le modalita' previste dall'art. 13;
c) promozione da parte di privati di interventi anche
ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di
cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari
degli interventi, potendosi anche prevedere termini di
durata predeterminati per la partecipazione di ciascun
socio, in considerazione del carattere solo transitorio
dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione
di edilizia residenziale anche sociale.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
promuove la stipulazione di appositi accordi di programma,
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla
effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti,
rapportati alla dimensione fisica e demografica del
territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di
programmi integrati di promozione di edilizia residenziale
e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati
livelli di qualita' in termini di vivibilita', salubrita',
sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche
attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita',
promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti
pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia
stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque approvati.
5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche
attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo
III, capo III, del citato codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
a) il trasferimento di diritti edificatori in favore
dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio
abitativo;
b) incrementi premiali di diritti edificatori
finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e
miglioramento della qualita' urbana, nel rispetto delle
aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o
riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a
parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo
fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di
costruzione;
d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma
3, lettera a), con la possibilita' di prevedere altresi' il
conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto
delle spese di gestione degli immobili;
e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti
edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche
di unita' abitative di proprieta' pubblica da destinare
alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla
alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate
di cui al comma 2.
6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a
migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di
sostituzione edilizia, l'abitabilita', in particolare,
nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle
costruzioni e dell'ambiente urbano.
7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui
al comma 3, lettera e), l'alloggio sociale, in quanto
servizio economico generale, e' identificato, ai fini
dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di
Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, come parte essenziale e
integrante della piu' complessiva offerta di edilizia
residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme
servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di
esigenze primarie.
8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma
4, sono appositamente disciplinati le modalita' e i termini
per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del
piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze
finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso
di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse
finanziarie pubbliche verso modalita' di attuazione piu'
efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito
delle procedure di cui al presente articolo possono essere
oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni
dall'acquisto originario.
9. L'attuazione del piano nazionale puo' essere
realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma
4, con le modalita' approvative di cui alla parte II,
titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio,
costituita da aree ed edifici non piu' utilizzati, puo'
essere destinata alla realizzazione degli interventi
previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra
l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed
edifici non piu' utilizzati a fini militari, le regioni e
gli enti locali.
11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i
comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto
previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati
di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico
nazionale. Alla loro attuazione si provvede con
l'applicazione dell'art. 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni.
12. Fermo quanto previsto dal comma 12-bis, per
l'attuazione degli interventi previsti dal presente
articolo e' istituito un Fondo nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'art.
1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui
all'art. 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sentite le regioni, nonche' di cui agli articoli 21,
21-bis, ad eccezione di quelle gia' iscritte nei bilanci
degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive
modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in
attuazione delle disposizioni legislative citate al primo
periodo del presente comma, incompatibili con il presente
articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse
di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato
decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui
al presente comma, negli importi corrispondenti agli
effetti in termini di indebitamento netto previsti per
ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle
risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di
spesa.
12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari
e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti
alla risoluzione delle piu' pressanti esigenze abitative,
e' destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere
sulle risorse di cui all'art. 21 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le
regioni interessate si provvede con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo
intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui
all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del
certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel
territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella
medesima regione.».
- Si riporta il testo del comma 92 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«92. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'art. 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzato un contributo quindicennale di 3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sulle
risorse previste ai sensi del comma 78.».
- Si riporta il testo del comma 3 e 4 dell'art. 78 del
gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«3. La gestione commissariale del comune assume, con
bilancio separato rispetto a quello della gestione
ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le
obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le
disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle
competenze ordinarie degli organi comunali relativamente
alla gestione del periodo successivo alla data del 28
aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto
previsto dall'art. 77-bis, comma 17. Il concorso agli
obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune
di Roma ai sensi del citato art. 77-bis e' a carico del
piano di rientro.».
«4. Il piano di rientro, con la situazione
economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso
partecipate di cui al comma 1, gestito con separato
bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro
termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal
Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, individuando le coperture
finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei
limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione
vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita
contabilita' speciale. Al fine di consentire il
perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le
somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi
titolo, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a
garantire il sollecito rientro dall'indebitamento
pregresso. Il Commissario straordinario potra' recedere,
entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle
obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Norme per la riduzione dei costi degli
apparati pubblici regionali e locali e a tutela della
concorrenza). - 1. Al fine di evitare alterazioni o
distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare
la parita' degli operatori, le societa', a capitale
interamente pubblico o misto, costituite o partecipate
dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la
produzione di beni e servizi strumentali all'attivita' di
tali enti in funzione della loro attivita', con esclusione
dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o
delle centrali di committenza apprestati a livello
regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25,
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nonche', nei casi consentiti dalla
legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni
amministrative di loro competenza, devono operare
esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o
affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di
altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento
diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre
societa' o enti. Le societa' che svolgono l'attivita' di
intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono
escluse dal divieto di partecipazione ad altre societa' o
enti.».
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 244 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire
societa' aventi per oggetto attivita' di produzione di beni
e di servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, ne'
assumere o mantenere direttamente o indirettamente
partecipazioni, anche di minoranza, in tali societa'. E'
sempre ammessa la costituzione di societa' che producono
servizi di interesse generale e che forniscono servizi di
committenza o di centrali di committenza a livello
regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25,
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in
tali societa' da parte delle amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.».



 
(( Art. 18-bis

Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi
pubblici
1. Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici avviate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il saldo del contributo puo' essere incassato a seguito di consegna al soggetto responsabile di un'autocertificazione attestante la percentuale di investimento realizzata, la funzionalita' dello stesso e il rispetto dei parametri occupazionali. L'eventuale rideterminazione del contributo pubblico spettante avviene con salvezza degli importi gia' erogati e regolarmente rendicontati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai programmi di investimento agevolati:
a) che abbiano realizzato almeno i due terzi del programma originario;
b) per i quali il programma realizzato rappresenti, comunque, uno o piu' lotti funzionali capaci di soddisfare almeno il 66 per cento dell'occupazione prevista.
3. Gli accertamenti di spesa da parte delle commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a 1 milione di euro. ))
 
Art. 19.

Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonche'
disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga
1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, (( fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, )) sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali e' riconosciuto l'accesso, secondo le modalita' e i criteri di priorita' stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonche' all'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:
a) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento (( dell'indennita' stessa )) a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non puo' superare novanta giornate (( annue )) di indennita'. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. (( Tale indennita', fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, puo' essere concessa anche senza necessita' dell'intervento integrativo degli enti bilaterali; ))
b) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, (( per i lavoratori )) sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento (( dell'indennita' stessa )) a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non puo' superare novanta giornate annue di indennita'. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. (( Tale indennita', fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, puo' essere concessa anche senza necessita' dell'intervento integrativo degli enti bilaterali; ))
c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento (( dell'indennita' stessa )) a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.
(( 1-bis. )) Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del (( comma 1 )) il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (( (INPS) )) territorialmente competente, la sospensione della attivita' lavorativa e le relative motivazioni, nonche' i nominativi dei lavoratori interessati, (( che, per beneficiare del trattamento, )) devono (( rendere )) dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o (( a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennita' di disoccupazione secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilita' in deroga alla normativa vigente e' in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) a c) del comma 1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. ))
2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, (( e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, )) e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita' non inferiore a tre;
c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita' non inferiore a tre;
d) (soppressa);
e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di applicazione (( dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10, )) nonche' le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto puo' altresi' effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo.
4. L'INPS (( stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, )) e provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Con effetto dal 1 gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
(( 5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonche' la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, nonche' ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui e' consentito operare a ciascuna parte, dando priorita' ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire al Paese la massima accessibilita' internazionale e intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, la cui validita' non puo' essere inferiore a diciotto mesi. ))
6. Per le finalita' di cui al presente articolo si provvede per 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalita', e' altresi' integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:
a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;
b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.
7. (( Fermo restando che il riconoscimento del trattamento e' subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonche' i criteri di gestione e di rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre2000,n. 388,e successive modificazioni, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionalianche di sostegno al reddito perl'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
7-bis. Nel caso di mobilita' tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente gia' utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza e' altresi' tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui e' avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato. ))

8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18 (( nonche' con le risorse di cui al comma 1 eventualmente residuate, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il limite del tetto massimo nonche' l'uniformita' dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione della armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1. ))
9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008. La misura dei trattamenti di cui al presente comma e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
(( 9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuita' di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province.
10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilita' ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni,il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati.
10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, puo' essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennita' di mobilita' nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. ))

11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.
(( 12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, diun'indennita' pari a unventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime. ))
13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.
15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita', di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.
16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla societa' Italia Lavoro Spa (( 13 milioni )) di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.
17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
(( 18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' altresi' riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di eta' fino a tre mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia,per l'anno 2009 e' autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'eta' prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualita', che rimane a carico del bilancio dello Stato».
b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata.
18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del presente decreto. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
«7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, primo comma, del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni
delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per
l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la
disoccupazione involontaria, e sostituzione
dell'assicurazione per la maternita' con l'assicurazione
obbligatoria per la nuzialita' e la natalita'), convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni:
«Art. 19. - In caso di disoccupazione involontaria per
mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere
almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di
contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo
di disoccupazione, ha diritto a una indennita' giornaliera
fissata in relazione all'importo del contributo per
l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di
contribuzione precedente la domanda di prestazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive
modificazioni:
«Art. 12 (Fondi per la formazione e l'integrazione del
reddito). - 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione
di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4
un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato per l'esercizio di attivita' di
somministrazione. Le risorse sono destinate per interventi
a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato intesi, in particolare, a promuovere percorsi
di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di
continuita' di occasioni di impiego e a prevedere
specifiche misure di carattere previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro sono altresi' tenuti a versare ai fondi di cui al
comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate
a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire
l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo
della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche
in termini di promozione della emersione del lavoro non
regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel
mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in
regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e
riqualificazione professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono
attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto
collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di
lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente
bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'art. 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi dell'art. 12 del codice civile con procedimento per
il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, previa verifica della congruita', rispetto alle
finalita' istituzionali previste ai commi l e 2, dei
criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del
fondo stesso, con particolare riferimento alla
sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la
vigilanza sulla gestione dei fondi.
6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art.
1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si
intendono soggetti alla disciplina di cui all'art. 26-bis
della legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi
di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative
sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa,
di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi
delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui
al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro
congruita' con le finalita' dei relativi fondi».»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia
previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del
lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema
informatico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160:
«3. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui
all'art. 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile
1936, n. 1155, e' estesa, per il solo anno 1988, anche ai
lavoratori di cui all'art. 40, ottavo e nono comma, del
citato decreto-legge. Fermo restando il requisito
dell'anzianita' assicurativa di cui all'art. 19, primo
comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, hanno diritto alla indennita' ordinaria di
disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno
di contribuzione nel biennio, nell'anno 1987 abbiano
prestato almeno settantotto giorni di attivita' lavorativa,
per la quale siano stati versati o siano dovuti i
contributi per la assicurazione obbligatoria. I predetti
lavoratori hanno diritto alla indennita' per un numero di
giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque
non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito
delle giornate di trattamento di disoccupazione
eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro
prestate.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per
agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in
attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144), cosi' come modificato e
integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297:
«Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1. Le disposizioni
contenute nel presente decreto stabiliscono:
a) i principi fondamentali per l'esercizio della
potesta' legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e
razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la
valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
b) i principi per l'individuazione dei soggetti
potenziali destinatari di misure di promozione
all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le
condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi
comunitari intesi a promuovere strategie preventive della
disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga
durata.
2. Ad ogni effetto si intendono per:
a) «adolescenti», i minori di eta' compresa fra i
quindici e diciotto anni, che non siano piu' soggetti
all'obbligo scolastico;
b) «giovani», i soggetti di eta' superiore a diciotto
anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso
di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove
anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta' definita in
conformita' agli indirizzi dell'Unione europea;
c) «stato di disoccupazione», la condizione del soggetto
privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo
svolgimento ed alla ricerca di una attivita' lavorativa
secondo modalita' definite con i servizi competenti;
d) «disoccupati di lunga durata», coloro che, dopo aver
perso un posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro
autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da
piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani;
e) «inoccupati di lunga durata», coloro che, senza aver
precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla
ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi o da piu'
di sei mesi se giovani;
f) «donne in reinserimento lavorativo», quelle che, gia'
precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato
del lavoro dopo almeno due anni di inattivita';
g) «servizi competenti», i centri per l'impiego di cui
all'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o
accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformita'
delle norme regionali e delle province autonome di Trento e
di Bolzano.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 61 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla lege 14 febbraio 2003, n. 30) e
successive modificazioni:
«1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i
rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, prevalentemente personale e
senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, n. 3,
del codice di procedura civile devono essere riconducibili
a uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o
fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato,
nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per
l'esecuzione della attivita' lavorativa.».
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.».
- Si riporta il testo del comma 212 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari
di redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, hanno titolo ad
addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre
1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4
per cento dei compensi lordi. Il versamento e' effettuato
alle seguenti scadenze:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del
contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per
cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo
risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa
all'anno precedente;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del
contributo dovuto nella misura corrispondente al 40 per
cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo
risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa
all'anno precedente;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del
contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio
ed il 31 dicembre dell'anno precedente.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della
legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi):
«3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento
dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al
comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella misura del
minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando
per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio
dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai
del settore artigianato e commercio dall'articolo 1 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni ed integrazioni.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale), convertito con modificazioni dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Disposizioni in materia di previdenza
complementare, per il potenziamento degli ammortizzatori
sociali e degli incentivi al reimpiego nonche' conferma
dell'indennizzabilita' della disoccupazione nei casi di
sospensione dell'attivita' lavorativa). - 1. Al fine di
sostenere l'apparato produttivo anche attraverso la
graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di
previdenza complementare previste dall'art. 1, comma 2,
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e' autorizzata, ai
sensi dell'art. 1, comma 42, della medesima legge, la spesa
di 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro
per l'anno 2006 e 530 milioni di euro a decorrere dall'anno
2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di
euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e
506 milioni di euro per l'anno 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, quanto a 14 milioni di
euro per l'anno 2007, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2007,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468, come determinata dalla tabella C della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
2. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori
sociali e del sistema degli incentivi all'occupazione, per
gli anni 2005 e 2006, con decorrenza, in ogni caso, non
anteriore alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono adottati i seguenti interventi:
a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal
1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 la durata
dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti
normali, di cui all'art. 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni, e' elevata a sette mesi per i
soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e a
dieci mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o
superiore a cinquanta anni. La percentuale di
commisurazione alla retribuzione della predetta indennita'
e' elevata al cinquanta per cento per i primi sei mesi ed
e' fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi
e al trenta per cento per gli ulteriori mesi. Resta
confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa
per il periodo di percezione del trattamento nel limite
massimo di sei mesi per i soggetti con eta' anagrafica
inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti
con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli
incrementi di misura e di durata di cui al presente comma
non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli,
ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria con
requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di
perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra
domanda e offerta di lavoro. Per le finalita' di cui alla
presente lettera, e' istituita, nell'ambito dell'INPS, una
speciale evidenza contabile a cui affluisce per l'anno 2005
l'importo di 307,55 milioni di euro e per l'anno 2006
l'importo di 427,23 milioni di euro;
b) all'art. 1, comma 155, primo periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole: «310 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»; dopo
le parole: «entro il 31 dicembre 2005» sono inserite le
seguenti: «e per gli accordi di settore entro il 31
dicembre 2006»; dopo le parole: «intervenuti entro il 30
giugno 2005» sono inserite le seguenti: «che recepiscono le
intese intervenute in sede istituzionale territoriale»;
c) gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche al datore
di lavoro, in caso di assunzione, o all'utilizzatore in
caso di somministrazione, di lavoratori collocati in
mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Ai lavoratori posti in cassa
integrazione guadagni straordinaria ai sensi del predetto
articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004,
dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, ovvero, in caso di cessazione di attivita',
dell'art. 1, comma 5, della citata legge n. 223 del 1991,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 9,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed all'art. 4, comma
3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Fino
al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti
lavoratori l'applicazione del citato art. 4, comma 3, e'
effettuata indipendentemente dai limiti connessi alla
fruizione per il lavoratore e all'ammissione per l'impresa
ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria
e senza l'applicazione ivi prevista delle riduzioni
connesse con l'entita' dei benefici, nel limite di 10
milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui
alla presente lettera non si applicano con riferimento ai
lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione
guadagni straordinaria o siano stati collocati in mobilita'
nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o
di diverso settore di attivita' che, al momento della
sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o
al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che
assume o utilizza, ovvero risulti con quest'ultima in
rapporto di collegamento o controllo;
d) nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al
fine di agevolare i processi di mobilita' territoriale
finalizzati al reimpiego presso datori di lavoro privati ed
al mantenimento dell'occupazione, ai lavoratori in
mobilita' o sospesi in cassa integrazione guadagni
straordinaria, che accettino una sede di lavoro distante
piu' di cento chilometri dal luogo di residenza, e' erogata
una somma pari a una mensilita' dell'indennita' di
mobilita' in caso di contratto a tempo determinato di
durata superiore a dodici mesi o pari a tre mensilita'
dell'indennita' di mobilita' in caso di contratto a tempo
indeterminato o determinato di durata superiore a diciotto
mesi. Nel caso del distacco di cui all'art. 8, comma 3, del
citato decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede di lavoro
distante piu' di cento chilometri dal luogo di residenza,
al lavoratore interessato viene erogata, nell'ambito delle
risorse finanziarie di cui al primo periodo, una somma pari
a una mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di
distacco di durata superiore a dodici mesi o pari a tre
mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di distacco
di durata superiore a diciotto mesi. Con successivo decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite le relative modalita' attuative.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, lettere b), c) e
d), il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2005. Il
predetto Fondo e' altresi' incrementato di 1,35 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2007.
4. All'art. 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto
Fondo e' stabilita in 10 milioni di euro.»;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento
delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di
repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i
criteri di priorita' per l'attribuzione delle risorse e con
riferimento alle aree territoriali ed ai settori
industriali in crisi, nonche' i criteri di selezione dei
soggetti a cui e' attribuita la gestione dei programmi di
sviluppo locale connessi.».
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a
487,55 milioni di euro per l'anno 2005, a 427,23 milioni di
euro per l'anno 2006 e a 1,35 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007, si provvede quanto a 456,05 milioni di euro
per l'anno 2005, 402,23 milioni di euro per l'anno 2006 e
0,35 milioni di euro per l'anno 2007 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a
23,5 milioni di euro per l'anno 2005, 17 milioni di euro
per l'anno 2006 e un milione di euro per l'anno 2007,
mediante utilizzo, per l'anno 2005, di parte delle maggiori
entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 10, comma 2, e,
per gli anni successivi, mediante utilizzo delle maggiori
entrate di cui all'art. 7, comma 3, e quanto a 8 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004,
n. 311.
6. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti
derivanti dalle disposizioni introdotte ai sensi del comma
2, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle
finanze, anche ai fini dell'adozione, per quanto concerne
gli interventi previsti al comma 2, lettera a), dei
provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere
ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater), della
medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente
necessario all'adozione dei predetti provvedimenti
correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle
previsioni a legislazione vigente si provvede mediante
corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
7. (soppresso).
8. (soppresso).
9. (soppresso).
10. (soppresso).
11. (soppresso).
12. (soppresso).
13. All'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il sesto periodo e' sostituito dai
seguenti: «I piani aziendali, territoriali o settoriali
sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome
territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani
individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai
medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province
autonome territorialmente interessate, affinche' ne possano
tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.»;
b) al comma 2, le parole: «da due rappresentanti delle
regioni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro
rappresentanti delle regioni».
13-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 e' aggiunto il
seguente:
«5-bis Fino all'approvazione della legge regionale
prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato
professionalizzante e' rimessa ai contratti collettivi
nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori
e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di
formazione professionale.):
«Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per
favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo
regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi
di cui all'articolo precedente, e' istituito, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un
Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall'art. 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160, sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura pari
allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contribuitivo di cui al precedente comma
affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle
somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi,
derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'art. 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1°
febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
20 dicembre 1977».».
- Si riporta il testo dell'art. 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), cosi' come modificato dalla presente
legge al comma 17 del presente articolo:
«Art. 118 (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni di attivita' svolte in
fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). - 1. Al fine
di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale
e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo
della formazione professionale continua, in un'ottica di
competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita'
dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati
«fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi
relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in
parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o
individuali concordati tra le parti sociali, nonche'
eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque
direttamente connesse a detti piani concordate tra le
parti. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono
stabiliti sentite le regioni e le province autonome
territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani
individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai
medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province
autonome territorialmente interessate, affinche' ne possano
tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.
Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del
contributo integrativo stabilito dall'art. 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono
a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al
presente comma, i fondi si attengono al criterio della
redistribuzione delle risorse versate dalle aziende
aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio di
autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli
organi e delle strutture di funzionamento dei fondi
medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali esercita altresi' la
vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in
caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali puo' disporne la
sospensione dell'operativita' o il commissariamento. Entro
tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali effettuera' una
valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il
presidente del collegio dei sindaci e' nominato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo
stesso Ministero e' istituito, con decreto ministeriale,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
l'«Osservatorio per la formazione continua» con il compito
di elaborare proposte di indirizzo attraverso la
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e
valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai fondi,
anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si
avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano
il versamento del contributo integrativo, di cui all'art.
25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta
dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal
datore di lavoro. L'adesione ai fondi e' fissata entro il
31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio
successivo; le successive adesioni o disdette avranno
effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31
gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi
la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del
gettito del contributo integrativo, di cui all'art. 25
della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi
nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo, destinato al
Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'art. 9, comma 5,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di
adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento
delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali
nonche' a fornire, tempestivamente e con regolarita', ai
fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al
fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'art. 9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al
quarto comma dell'art. 25 della citata legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono
ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo
integrativo di cui al quarto comma dell'art. 25 della
citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
secondo le modalita' vigenti prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
7. [I fondi, previo accordo tra le parti, si possono
articolare regionalmente o territorialmente].
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978,
il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il contributo
omesso e le relative sanzioni, che vengono versate
dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su base
regionale in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione,
con priorita' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per
l'accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazione al finanziamento degli interventi
di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per
l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al
citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare,
in via prioritaria, i piani formativi aziendali,
territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere
destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione
delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS
continua ad effettuare il versamento stabilito dall'art. 1,
comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di
cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il
versamento stabilito dall'art. 9, comma 5, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui
al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai
programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in corso
di svolgimento alla data di entrata in vigore della
presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle
risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di
cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per
l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, per le attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all'art. 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196.».
- Si riporta il testo del comma 72 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«72. A decorrere dal 1° gennaio 1996, i due terzi delle
maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo
disposto dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
e successive modificazioni, sono versati dall'INPS al Fondo
di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie,
istituito dall'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
per essere destinati al cofinanziamento degli interventi
del Fondo sociale europeo, secondo scadenze e modalita' da
stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, a modifica di quelle attualmente in vigore.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del gia' citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive
modificazioni:
«Art. 12 (Fondi per la formazione e l'integrazione del
reddito). - 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione
di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4
un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato per l'esercizio di attivita' di
somministrazione. Le risorse sono destinate per interventi
a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato intesi, in particolare, a promuovere percorsi
di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di
continuita' di occasioni di impiego e a prevedere
specifiche misure di carattere previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro sono altresi' tenuti a versare ai fondi di cui al
comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate
a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire
l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo
della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche
in termini di promozione della emersione del lavoro non
regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel
mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in
regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e
riqualificazione professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono
attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto
collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di
lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente
bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'art. 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi dell'art. 12 del codice civile con procedimento per
il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, previa verifica della congruita', rispetto alle
finalita' istituzionali previste ai commi l e 2, dei
criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del
fondo stesso, con particolare riferimento alla
sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la
vigilanza sulla gestione dei fondi.
6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art.
1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si
intendono soggetti alla disciplina di cui all'art. 26-bis
della legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi
di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative
sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa,
di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi
delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui
al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro
congruita' con le finalita' dei relativi fondi.».
- Il regolamento (CE) n. 800/2008 recante «Regolamento
della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di
esenzione per categoria)» e' pubblicato nella G.U.U.E. 9
agosto 2008, n. L 214.
- Si riporta il testo del comma 521 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008), e successive modificazioni:
«521. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 470 milioni di
euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo e 10
milioni per il comparto della pesca, a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31
dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa,
concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di mobilita' e di disoccupazione speciale, nel caso di
programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale,
anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori
coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi
in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che
recepiscono le intese gia' stipulate in sede territoriale
ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle risorse
finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi
ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i
piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in
specifici accordi in sede governativa abbiano comportato
una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del
numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31
dicembre 2007.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-quinquies del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 (Interventi urgenti in
materia di politiche del lavoro e sociali) convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni:
«Art.1-quinquies. - 1. Il lavoratore sospeso in cassa
integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli
1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, nonche' ai sensi del primo periodo del comma
1 dell'art. 1-bis del presente decreto, decade dal
trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso
di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti
regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di
mobilita', la cui iscrizione nelle relative liste sia
finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di
disoccupazione speciale, di indennita' o sussidi, la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o
inoccupazione, del trattamento straordinario di
integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1
dell'art. 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o
prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla
vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi,
anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso
al trattamento con decorrenza anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti
di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento
nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o
di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non
accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello
retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a
quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano quando le attivita'
lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si
svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri
dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile
mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della
attivita' formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i
datori di lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in
caso di mobilita', al servizio per l'impiego
territorialmente competente ai fini della cancellazione
dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere
ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito
di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai
medesimi, dandone comunicazione agli interessati.
1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis e' ammesso
ricorso entro quaranta giorni alle direzioni provinciali
del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via
definitiva, nei trenta giorni successivi alla data di
presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e'
comunicata all'Inps e, nel caso di mobilita', al competente
servizio per l'impiego.
1-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 1-bis
e' valutata ai fini della verifica del corretto andamento
dell'attivita' svolta da parte delle agenzie per il lavoro
ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai commi
da 1 a 1-quater del presente articolo si applica ai
lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali di cui
all'art. 1-bis, comma 1, del presente decreto. Ai fini
dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori beneficiari
sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio
presso i competenti Centri per l'impiego o presso le
Agenzie incaricate del programma di reimpiego.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 23 luglio
1991, m. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro):
«Art. 7 (Indennita' di mobilita'). - 1. I lavoratori
collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in
possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno
diritto ad una indennita' per un periodo massimo di dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella
misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento
straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per
cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per
cento.
3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto
dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data
del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di
vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto
viene a maturazione.
4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore all'anzianita'
maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che
abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta
per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono
ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di
mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i
lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che
abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
aumentata di un importo pari a quindici mensilita'
dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non
superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei
sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il
requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra la
data di entrata in vigore della presente legge e quella del
loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a
titolo di anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono
cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17, legge 27
febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono determinate le modalita' e le condizioni per
la corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita',
le modalita' per la restituzione nel caso in cui il
lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della
corresponsione, assuma una occupazione alle altrui
dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui
all'art. 5, commi 4 e 6.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito
delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un
rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla
prima classe della lista di collocamento e popolazione
residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in
mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al
momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto
un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di
vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
quella minima prevista per il predetto pensionamento,
diminuita del numero di settimane mancanti alla data di
compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di
mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti
nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori
collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni
rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di
anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
data del 1° gennaio 1991 dalle societa' non operative della
Societa' di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.A.
(GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.A. (INSAR) si
prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva;
l'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra
prestazione di disoccupazione nonche' le indennita' di
malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla
corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono
riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
diritto alla pensione e ai fini della determinazione della
misura della pensione stessa. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme
occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa
sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle
gestioni pensionistiche competenti.
10. Per i periodi di godimento dell'indennita' di
mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili,
rientranti nel campo di applicazione della normativa che
disciplina l'intervento straordinario di integrazione
salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37, legge
9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato
con riferimento alle retribuzioni assoggettate al
contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a
0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo
di paga in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31
dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota
percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a
quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro
tenuti al versamento del contributo transitorio sono
esonerati, per i periodi corrispondenti e per i
corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal
versamento del contributo di cui all'art. 22, legge 11
marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
12. L'indennita' prevista dal presente articolo e'
regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in
quanto applicabile, nonche' dalle disposizioni di cui
all'art. 37, legge 9 marzo 1989, n. 88.
13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal presente
articolo e' a carico dell'Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al
comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono dovuti al predetto
Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative
alle procedure previste dall'art. 4, comma 10, nonche' le
comunicazioni di cui all'art. 9, comma 3.
14. E' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968,
n. 1115, e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei
primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
adegua i contributi di cui al presente articolo nella
misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali
gestioni.».
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 19 del
regio decreto 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle
disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per
l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la
disoccupazione involontaria, e sostituzione
dell'assicurazione per la maternita' con l'assicurazione
obbligatoria per la nuzialita' e la natalita') convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272:
«1. - In caso di disoccupazione involontaria per
mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere
almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di
contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo
di disoccupazione, ha diritto a una indennita' giornaliera
fissata in relazione all'importo del contributo per
l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di
contribuzione precedente la domanda di prestazione.».
- Si riporta il testo del comma 25 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale):
«25. Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento
dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennita' ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali, di cui all'art. 19,
primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272, e successive modificazioni, e' elevata a
otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con eta'
anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. E'
riconosciuta la contribuzione figurativa per l'intero
periodo di percezione del trattamento nel limite massimo
delle durate legali previste dal presente comma. La
percentuale di commisurazione alla retribuzione della
predetta indennita' e' elevata al 60 per cento per i primi
sei mesi ed e' fissata al 50 per cento per i successivi due
mesi e al 40 per cento per gli ulteriori mesi. Gli
incrementi di misura e di durata di cui al presente comma
non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli,
ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria con
requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di
perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra
domanda e offerta di lavoro.».
- Si riporta il testo dei commi 2 e 5 dell'art. 17 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione
in materia portuale), e successive modificazioni:
«2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime, autorizzano l'erogazione delle
prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la
cui attivita' deve essere esclusivamente rivolta alla
fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle
operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo
una procedura accessibile ad imprese italiane e
comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di
adeguato personale e risorse proprie con specifica
caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle
operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o
indirettamente le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e
le attivita' svolte dalle societa' di cui all'art. 21,
comma 1, lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente
o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli
16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere
partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese di
cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a),
impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette
attivita' e partecipazioni prima del rilascio
dell'autorizzazione.».
«5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2
e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
agenzie promosse dalle autorita' portuali o, laddove non
istituite, dalle autorita' marittime e soggette al
controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad un
organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese
di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai
fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume
i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'art.
21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attivita'.
Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il
funzionamento dell'agenzia.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 21 della
succitata legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni:
«1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo
1995 debbono costituirsi in una o piu' societa' di seguito
indicate:
a) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro
quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio
in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;
b) in una societa' o una cooperativa secondo i tipi
previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice
civile, per la fornitura di servizi, nonche', fino al 31
dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga
all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
c) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro
quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo
della mera gestione, sulla base dei beni gia' appartenenti
alle compagnie e gruppi portuali disciolti.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (Disposizioni urgenti
in materia di sostegno al reddito, di incentivazione
all'occupazione e di carattere previdenziale), convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e
successive modificazioni, cosi' come modificati dalla
presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di sostegno al
reddito). - 1. Il termine previsto dalle disposizioni di
cui all'art. 4, comma 17, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di
iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori
licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici
dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a
riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di
lavoro, e' prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009 ai fini
dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste
medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di
lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001 nonche' di 60,4 milioni di
euro per l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 45 milioni di euro per il
2006 nonche' di 37 milioni di euro per il 2007 e di 45
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A
tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.
2. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come
modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al
31 dicembre 2009. Alle finalita' del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui
al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 30
miliardi di lire.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 249 del 2004:
«1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico
del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso
di cessazione dell'attivita' dell'intera azienda, di un
settore di attivita', di uno o piu' stabilimenti o parte di
essi, il trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale puo' essere prorogato, sulla
base di specifici accordi in sede governativa, per un
periodo fino a dodici mesi nel caso di programmi, che
comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla
ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici
mesi il concreto avvio del piano di gestione delle
eccedenze occupazionali. A tale finalita' il Fondo per
l'occupazione e' integrato di 63 milioni di euro per l'anno
2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 29 dell'art. 81 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«29. E' istituito un Fondo speciale destinato al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura
alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie
dei cittadini meno abbienti.».
- Si riporta il testo dell'art. 37 della legge 5 agosto
1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria), e successive modificazioni,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 37 (Esodo e prepensionamento). - 1. Ai lavoratori
di cui ai precedenti articoli, con l'esclusione dei
giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali
periodici, e' data facolta' di optare, entro sessanta
giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'art. 35
ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo,
entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di
anzianita' contributiva richiesta, per i seguenti
trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero
di unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che
possano far valere nella assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi
settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B
allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianita'
contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i
periodi di sospensione per i quali e' ammesso il
trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti
utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente
lettera; l'anzianita' contributiva non puo' comunque
risultare superiore a 35 anni;
b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI,
dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e
di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente
al numero di unita' ammesso dal Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle
risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di
ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi
aziendale: anticipata liquidazione della pensione di
vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui
siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianita'
contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo
del requisito contributivo previsto dal secondo comma
dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e
approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di
cui e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234
del 6 ottobre 1995.
«1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i
trattamenti di pensione anticipata, pari a 10 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2009, di cui al comma 1,
lettera b), e' posto a carico del bilancio dello Stato.
L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali la documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri
fiscalizzati. Al compimento dell'eta' prevista per
l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo
periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione
connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
massimo di cinque annualita', che rimane a carico del
bilancio dello Stato».
2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di
cui alla lettera b) del comma 1 non puo' essere superiore a
cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i
sessanta anni di eta', l'anzianita' contributiva e'
maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra
i sessantacinque anni di eta' e l'eta' anagrafica
raggiunta, ferma restando la non superabilita' del tetto
massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a
fruire dei benefici i giornalisti che risultino gia'
titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o
esclusive della medesima. I contributi assicurativi
riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata
liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti
dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione
contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai
dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una
somma pari all'importo risultante dall'applicazione
dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione
medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i
mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione
percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al
mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione
guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilita'
separata relativa agli interventi straordinari e per il
rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione
di cui al presente articolo con la retribuzione si
applicano le norme relative alla pensione di anzianita'.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente
articolo non e' compatibile con le prestazioni a carico
dell'assicurazione contro la disoccupazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 38 della succitata legge
n. 416 del 1982, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 38 (INPGI). - 1. L'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»
(INPGI), ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9
novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce
in regime di sostitutivita' le forme di previdenza
obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e
praticanti e provvede, altresi', ad analoga gestione anche
in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'art. 1,
commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura
giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per
il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale
della previdenza sociale. Resta confermata per il personale
pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in
materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi
contributivi.
2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
a) il trattamento straordinario di integrazione
salariale previsto dall'articolo 35;
b) (abrogata).
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma
2 sono a totale carico dell'INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono
essere coordinate con le norme che regolano il regime delle
prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza
sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive.».



 
(( Art. 19-bis

Istituzione del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria
giovanile
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 72 e' sostituito dal seguente:
«72. Al fine di consentire ai soggetti di eta' inferiore a trentacinque anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attivita' innovative e imprenditoriali, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu', il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile»;
b) al comma 73, le parole: «dei Fondi» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo»;
c) il comma 74 e' sostituito dal seguente:
«74. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega per la gioventu', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 72». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 73 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 247 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«73. La complessiva dotazione iniziale del Fondo di cui
al comma 72 e' pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008».



 
(( Art. 19-ter
Indennizzi per le aziende commerciali in crisi
1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.
2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' prorogata, con le medesime modalita', fino al 31 dicembre 2013.
3. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012.
4. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia. ))




Riferimenti normativi:
- Si riportano i testi degli articoli 1, 5 e 7 del
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (Attuazione della
delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per
la cessazione dell'attivita' commerciale):
«Art. 1 (Indennizzo per la cessazione dell'attivita'
commerciale). - 1. Il presente decreto legislativo, in
attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istituisce, a
decorrere dal 1° gennaio 1996, un indennizzo per la
cessazione definitiva dell'attivita' commerciale ai
soggetti che esercitano, in qualita' di titolari o
coadiutori, attivita' commerciale al minuto in sede fissa,
anche abbinata ad attivita' di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attivita'
commerciale su aree pubbliche.».
«Art. 5 (Fondo per la razionalizzazione della rete
commerciale). - 1. Per le finalita' di cui al presente
decreto e' istituito presso l'INPS il «Fondo degli
interventi per la razionalizzazione della rete commerciale»
che opera mediante contabilita' separata nell'ambito della
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali
degli esercenti attivita' commerciali.
2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il
31 dicembre 2000, gli iscritti alla Gestione di cui al
comma 1 sono tenuti al versamento di un'aliquota
contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento.
Tale contribuzione e' riscossa unitamente a quella prevista
dalla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Per l'anno 1996 il pagamento di cui al comma 2 deve
essere effettuato in unica soluzione entro il 20 ottobre
1996 con le modalita' stabilite dall'INPS.
4. La contribuzione aggiuntiva di cui al comma 2:
a) per la quota pari allo 0,07 per cento e' destinata al
finanziamento del Fondo di cui al comma 1;
b) per la restante quota pari allo 0,02 per cento e'
devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli esercenti attivita' commerciali.
5. Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui
al comma 1 a copertura degli oneri derivanti dalla
concessione dell'indennizzo vengono devolute alla Gestione
dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attivita' commerciali, ove potranno essere
utilizzate a copertura delle prestazioni che fanno carico
alla Gestione medesima.».
«Art. 7 (Procedure per la concessione dell'indennizzo).
- 1. La domanda diretta ad ottenere la concessione
dell'indennizzo deve essere presentata presso le sedi
periferiche dell'INPS sul modello appositamente
predisposto, unitamente alla documentazione probante il
rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art.
2.
2. Le domande possono essere presentate entro il 31
gennaio 1999.
3. L'istruttoria delle domande viene effettuata, secondo
l'ordine cronologico, dalla sede periferica dell'INPS
competente per territorio, che verifica i requisiti di
ammissibilita' delle domande e trasmette, con parere
motivato, le risultanze al Comitato di gestione entro
trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse.
4. Il Comitato di gestione decide in via definitiva
sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle domande alle sedi
periferiche dell'INPS e nei limiti della disponibilita'
delle risorse del Fondo di cui all'art. 5.
5. Il Comitato di gestione puo' disporre la chiusura
anticipata del termine di presentazione delle domande di
indennizzo in caso di esaurimento delle risorse del
Fondo.».
- Il succitato decreto legislativo n. 207 del 1996 e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1996,
n. 96.



 
Art. 20.

Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo

1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilita', con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro (( dello )) sviluppo economico quando riguardi interventi programmati (( nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni. )) Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale (( ovvero dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. ))
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati, nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Puo' chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della (( Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. )) Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone al Ministro competente ovvero al Presidente della (( Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano )) la revoca dell'assegnazione delle risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, comunque applicabile per gli interventi ivi contemplati. Resta fermo il rispetto delle disposizioni comunitarie, (( nonche' di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ))
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il commissario puo' avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilita' con l'Unione europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro competente per materia che esplica le attivita' delegate avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri (( a carico del bilancio dello Stato. )) Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la competente struttura regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso agli atti del procedimento e' consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il termine per la notificazione del ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti emanati ai sensi del presente articolo e' di trenta giorni dalla comunicazione (( o dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita. )) Il ricorso principale va depositato presso il T.a.r. entro cinque giorni dalla scadenza del termine di notificazione del ricorso; in luogo della prova della notifica puo' essere depositata attestazione dell'ufficiale giudiziario che il ricorso e' stato consegnato per le notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata entro cinque giorni da quando e' disponibile. Le altre parti si costituiscono entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso principale e entro lo stesso termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso incidentale va depositato con le modalita' e termini previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso agli atti e vanno notificati e depositati con le modalita' previste per il ricorso principale. Il processo viene definito ad una udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza e' pubblicato in udienza; la sentenza e' redatta in forma semplificata, con i criteri di cui all'articolo 26, (( quarto )) comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Le misure cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non (( possono comportare, )) in alcun caso, la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto gia' stipulato, e, (( in caso di annullamento degli atti della procedura, )) il giudice puo' esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente. Il risarcimento per equivalente del danno comprovato non puo' comunque eccedere la misura (( del decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base all'offerta )) economica presentata in gara. (( Se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile. )) Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applica l'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e l'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(( 8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai sensi del presente articolo non si applica il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 11, comma 10, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. ))
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si fara' fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3, (( quarto e quinto )) periodo, il compenso non e' erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse (( nazionale )) si applica quanto specificamente previsto (( dalla Parte II, )) Titolo III, Capo IV, del (( codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui )) al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (( Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si applicano i limiti acustici previsti nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e' sostituito dal seguente:
«4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per l'attivita' della struttura tecnica di missione prevista dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui al presente comma da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la BEI stessa. L'area di collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari per l'ammissibilita' al finanziamento da partedella BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa e' tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli individuati dal Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della BEI stessa.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di costruzione, ove sia certo che il materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato»;
b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione), convertito dalla legge 23 maggio 1997, n.
135:
«Art. 13 (Commissari straordinari e interventi
sostitutivi). - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato
contribuisce, anche indirettamente o con apporto di
capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con
risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse
nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi
riflessi sociali, gia' appaltati o affidati a general
contractor in concessione o comunque ricompresi in una
convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui
esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte
temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
nominati uno o piu' commissari straordinari.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le
amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche
di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione
dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma
2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
in sostituzione degli organi ordinari o straordinari,
avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti
necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono
comunicati dal commissario straordinario al presidente
della regione o della provincia, al sindaco della citta'
metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale e'
prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente
sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i
quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono
disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente;
trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i
provvedimenti del commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai
precedenti commi i commissari straordinari provvedono in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di
tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi
generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle principali
norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
4-quater. Il commissario straordinario, al fine di
consentire il pronto avvio o la pronta ripresa
dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' essere
abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni di
stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o
alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del
contratto d'appalto pronunciata dal commissario
straordinario, l'appaltatore deve provvedere al
ripiegamento dei cantieri che fossero gia' allestiti ed
allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario
straordinario; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai
fini di cui al secondo periodo non sono opponibili
eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di
urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino
lo sgombero e ripiegamento anzidetti.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro competente, di concerto con il Ministro del
tesoro, puo' disporre, in luogo della prosecuzione
dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio
finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici
pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2
e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del
servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche
allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle
opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare
esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in
deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, alla copertura,
mediante concorso per esami, di venticinque posti con
qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e
venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'art. 5,
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo
comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
predetto comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del gia'
citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
«1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di
cuiall'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come
modificatadall'art. 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179,
si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri,
d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non
abbia definitivamente accertato la non sussistenza di
rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base
di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati
dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di
coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione piu'
conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie
disponibili per la coltivazione. Ai fini della suddetta
attivita' di accertamento, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare si avvale
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), di cuiall'art. 28 del presente
decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 81 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve
indicare i mezzi per farvi fronte.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti):
«Art. 1 (Azione di responsabilita'). - 1. La
responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica
e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
con dolo o con colpa grave, ferma restando
l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali.
Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi
vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa
e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo restando
il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi
comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunita'
amministrata in relazione al comportamento degli
amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al
giudizio di responsabilita'.
1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la
responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che hanno
espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano
nella competenza propria degli uffici tecnici o
amministrativi la responsabilita' non si estende ai
titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito
l'esecuzione.
1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu'
persone, la Corte dei conti, valutate le singole
responsabilita', condanna ciascuno per la parte che vi ha
preso.
1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli
concorrenti che abbiano conseguito un illecito
arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili
solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si
estende la responsabilita' solidale e' effettuata in sede
di ricorso per revocazione.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si
e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di
occultamento doloso del danno, dalla data della sua
scoperta.
2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie
entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
del 31 dicembre 1996.
2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data
del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un
termine di prescrizione decennale, la prescrizione si
compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve
termine dato dal compiersi del decennio.
3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento
sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia
del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che
hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi,
l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui
la prescrizione e' maturata.
4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita'
amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici
anche quando il danno sia stato cagionato ad
amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di
appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo del quarto comma dell'art. 26
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei
tribunali amministrativi regionali):
«4. Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza
ovvero la manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza del ricorso, il tribunale
amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono
con sentenza succintamente motivata. La motivazione della
sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento al
punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se
del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il
giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando
le norme del codice di procedura civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 96 del codice di
procedura civile:
«Art. 96 (Responsabilita' aggravata). - Se risulta che
la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con
mala fede o colpa grave [c.p.c. 220], il giudice, su
istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle
spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche
d'ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui
e' stato eseguito un provvedimento cautelare [c.p.c.
669-bis], o trascritta domanda giudiziale [c.c. 2652,
2818], o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o
compiuta l'esecuzione forzata [c.c. 2920, 2927; c.p. 483],
su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento
dei danni [c.p.c. 97] l'attore o il creditore procedente,
che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
danni e' fatta a norma del comma precedente.».
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis della gia' citata
legge n. 1034 del 1971:
«Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di
giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento
di incarichi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche'
quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi
pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorita'
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera
del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e
quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il
tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi
sulla domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso
ai sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il
ricorso evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e la
sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa
con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima
udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data
di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte
della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
ne da' avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono
depositare documenti entro il termine di quindici giorni
dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della
sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso
la sentenza del tribunale amministrativo regionale
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione
della sentenza.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata.».
- Si riporta il testo dell'art. 246 del decreto
legislativo 12 aprile, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e
successive modificazioni:
«Art. 246 (Norme processuali ulteriori per le
controversie relative a infrastrutture e insediamenti
produttivi). - 1. Nei giudizi davanti agli organi di
giustizia amministrativa che comunque riguardino le
procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e
relative attivita' di espropriazione, occupazione e
asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV, le
disposizioni di cui all'art. 23-bis, legge 6 dicembre 1971,
n. 1034 si applicano per quanto non espressamente previsto
dai commi 2, 3, 4, del presente articolo.
2. Non occorre domanda di fissazione dell'udienza di
merito, che ha luogo entro quarantacinque giorni dalla data
di deposito del ricorso.
3. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si
tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento
stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi,
nonche' del preminente interesse nazionale alla sollecita
realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento
della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita'
del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va
comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore
alla celere prosecuzione delle procedure.
4. La sospensione o l'annullamento dell'affidamento non
comporta la caducazione del contratto gia' stipulato, e il
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle
controversie relative alle procedure di cui all'articolo
140.».
- Il suddetto decreto legislativo n. 163 del 2006 e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n.
100, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la
prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal
traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26
ottobre 1995, n. 447) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° giugno 2004, n. 127.
- Si riporta l'allegato 1 annesso al suddetto decreto
del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004:

----> Vedere Allegato da pag. 138 a pag. 139 <----

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 11 del
suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del
2004:
«2. Sono fatte salve le prescrizioni inserite nei
provvedimenti di approvazione di progetti definitivi,
qualora piu' restrittive dei limiti previsti, antecedenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei
procedimenti di localizzazione delle opere di interesse
statale) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
giugno 1994, n. 141, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 163 del gia'
citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
«3. Per le attivita' di cui al presente capo il
Ministero puo':
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione
composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici
individuati dalle regioni o province autonome
territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di
specifici incarichi professionali o rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di
procedure amministrative. La struttura tecnica di missione
e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture;
i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor
di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le
modalita' stabilite con il decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima,
personale di alta specializzazione e professionalita',
previa selezione, con contratti a tempo determinato di
durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una
sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di societa' specializzate
nella progettazione e gestione di lavori pubblici e
privati.».
- Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 145 della
gia' citata legge n. 388 del 2000:
«40. E' istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel 2001
e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la
promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il
finanziamento di studi e ricerche. A tale fine, per la
razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del
presente comma e per la valorizzazione delle
professionalita' connesse con l'utilizzo delle risorse
nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in
misura non inferiore all'80 per cento delle dotazioni
complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di
sostegno e incentivazione per incentivazione per l'alta
formazione professionale tramite l'istituzione di un forum
permanente realizzato da una o piu' ONLUS per la
professionalita' nautica partecipate da istituti di
istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi.
Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per
cento, possono essere destinate dai citati enti alla
realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di
idonee infrastrutture. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente comma.».
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario.
- La direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 167.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della gia'
citata legge n. 443 del 2001, e successive modificazioni:
«1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e
la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
o province autonome interessate e inserito, previo parere
del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con
l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare
le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma, il Governo procede secondo finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza
strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per
l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei
servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene
conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
programma di infrastrutture strategiche non comprese nel
Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
della presente legge il programma e' approvato dal CIPE
entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal
programma sono automaticamente inseriti nelle intese
istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della
individuazione delle priorita' e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle
intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle
risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una
intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 185 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte
quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi
nell'atmosfera;
b) in quanto regolati da altre disposizioni normative
che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato
liquido;
2) i rifiuti radioattivi;
3) i materiali esplosivi in disuso;
4) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse
minerali o dallo sfruttamento delle cave;
5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie
fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose
utilizzate nell'attivita' agricola;
c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non
contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle
norme vigenti, provenienti dalle attivita' di manutenzione
di alvei di scolo ed irrigui.
«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di
costruzione, ove sia certo che il materiale sara'
utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello
stesso sito in cui e' stato scavato.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 186 del
succitato decreto legislativo n. 152 del 2006, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le
terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali
sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri,
riempimenti, rimodellazioni e rilevati purche': a) siano
impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi
preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase
della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo
sia tecnicamente possibile senza necessita' di preventivo
trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare
i requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei a
garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e,
piu' in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e
quantitativamente diversi da quelli ordinariamente
consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate
ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello
di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono
da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica
ai sensi del titolo V della parte quarta del presente
decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e
chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito
prescelto non determini rischi per la salute e per la
qualita' delle matrici ambientali interessate ed avvenga
nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali
e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e
delle aree naturali protette. In particolare deve essere
dimostrato che il materiale da utilizzare non e'
contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del
medesimo, nonche' la compatibilita' di detto materiale con
il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale
utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei
processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione
dei materiali di cava, e' consentito nel rispetto delle
condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).».



 
Art. 21.
Finanziamento legge obiettivo
1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e' autorizzata la concessione di due (( contributi quindicennali )) di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
2. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attualizzazione del contributo pluriennale autorizzato dal precedente comma 1, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si provvede mediante corrispondente utilizzo per 350 milioni di euro per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, come incrementato dall'articolo 1, comma 11 e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, e per la restante quota mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.



Riferimenti normativi:
Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, vedasi riferimenti normativi all'art. 20.
- Si riporta il testo del comma 177-bis dell'art. 4
della legge 27 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004) introdotto dal comma 512 dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
«177-bis. In sede di attuazione di disposizioni
legislative che autorizzano contributi pluriennali, il
relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e'
disposto con decreto del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli
previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli
stessi possono essere compensati a valere sulle
disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti
conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle
operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi
pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello
Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute
a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla
Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di
cui al presente comma ed il relativo ammontare».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali):
«2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi
delcomma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti».
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 1 del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 (Interventi urgenti
in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da
costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto,
dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di
finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli
adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria,
colpite dagli eventi sismici del 1997):
«11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi
con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009.
Al relativo onere si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di
euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui
saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'art. 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e'
contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di
300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo
per l'adeguamento prezzi, garantendo la parita' di accesso
per la piccola, media e grande impresa di costruzione,
nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto,
nell'assegnazione delle risorse».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del
succitato decreto-legge n. 162 del 2008:
«2. Al fine di effettuare la definizione della propria
posizione ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dallalegge 6
giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono
l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo,
ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle
sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti gia'
eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate
mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di
ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Al relativo onere,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di
euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di
euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno
2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di
finanza pubblica. Il fondo di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e' incrementato di
8,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 18,3 milioni di
euro per l'anno 2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno
2011 in termini di sola cassa».



 
Art. 22.
Estensione delle competenze
della Cassa Depositi e Prestiti
(( 1. All'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla )) legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole «dalla garanzia dello Stato.» sono aggiunte le seguenti «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, e' consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b).».
(( 2. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla )) legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera e): «i criteri generali per la individuazione delle operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera a), ammissibili a finanziamento».
3. Ai fini della costituzione della Societa' di Gestione di cui al (( decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, )) emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 (( giugno )) 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e' autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della societa', ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della stessa Societa', pari a euro 48 mila. Al relativo onere, per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al conferimento delle somme della quota di capitale della predetta societa' da effettuarsi all'atto della costituzione provvede la societa' Fintecna S.p.A., con successivo rimborso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse autorizzate dal presente comma.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 5 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate
anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle
bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
fondi e' effettuata esclusivamente presso investitori
istituzionali».
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 5 del gia'
citato decreto-legge n. 269 del 2003, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al
comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
con propri decreti di natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche dei libretti di risparmio postale,
dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla
garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei
principi di accessibilita', uniformita' di trattamento,
predeterminazione e non discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita',
contratti e comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle partecipazioni
assegnate ai sensi del comma 3;
e) i criteri generali per la individuazione delle
operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera
a), ammissibili a finanziamento».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del gia'
citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano pro
tempore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, e' nominato Commissario straordinario del
Governo per l'attivita' preparatoria urgente. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e
sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati,
sono istituiti gli organismi per la gestione delle
attivita', compresa la previsione di un tavolo
istituzionale per il governo complessivo degli interventi
regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della
regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di
ripartizione e le modalita' di erogazione dei
finanziamenti».



 
Art. 23.

Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale
operati dalla societa' civile nello spirito della sussidiarieta'

1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilita', (( nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, )) indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attivita' ed i processi di cui al presente comma.
2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, (( la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale puo', con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 1, regolando altresi' le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. )) La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni (( del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ))
3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.
4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non puo' in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. (( Le spese )) per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, (( ammesse )) in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che (( le hanno sostenute, )) nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sara' prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano gia' conformi a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Resta fermo che le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente. E' fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.



Riferimenti normativi:
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica»:
«Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi
di recupero del patrimonio edilizio) - 1. Ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae
dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un
importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed
effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di
edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1), del
codice civile, nonche' per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457 , effettuati sulle
singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e
sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese
quelle di progettazione e per prestazioni professionali
connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a
norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n.
46 , per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle
norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 ,
per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le
medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli
interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o
posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune, alla
eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad
oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di
ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata,
sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna
all'abitazione per le persone portatrici di handicap in
situazioni di gravita', ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure
finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti
illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere
finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all'installazione di
impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di
energia, nonche' all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli
infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione
di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle
parti strutturali degli edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti
sulla base di progetti unitari e non su singole unita'
immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di
cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni
gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi
della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese
sostenute per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione.
2. La detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in
quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le
spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari
importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche
mediante l'intervento di banche o della societa' Poste
italiane S.p.A., in funzione del contenimento del fenomeno
dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante
l'intervento delle aziende unita' sanitarie locali, in
funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 , e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494 , e successive modificazioni ed integrazioni,
prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza
dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al
presente articolo sono ammesse per edifici censiti
all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto
l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale
sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se
dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3
i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI
anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari
inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al
recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
agevolata e' applicata limitatamente alle unita'
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di
tre anni dall'inizio dei lavori.
6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel
periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e
in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento
delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta
in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001,
per una quota pari al 36 per cento.
7. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
1 le detrazioni previste dai precedenti commi non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i
rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2
all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
8. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , vengono destinati ad
incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato
comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
modalita' di cui alla medesima lettera b).
9. I commi 40, 41 e 42 dell'art. 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:
“40. Per i soggetti o i loro aventi causa che
hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione
edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo
della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel
termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n.
724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato
pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo
39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e
successive modificazioni, comporta l'applicazione
dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da
corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica
da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.
41. E' ammesso il versamento della somma di cui al
comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari
importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al
comune, entro trenta giorni dalla data di notifica
dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in
scadenza, comprensive degli interessi maturati dal
pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del
versamento della prima rata medesima.
42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della
concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e'
subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione,
degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della
citata legge n. 47 del 1985, e successive
modificazioni”.
10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, deve intendersi nel senso che
l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
dell'espressione del parere di propria competenza, deve
attenersi esclusivamente alla valutazione della
compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per
i quali e' richiesta la sanatoria, in relazione alle
specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti
all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies) e'
inserito il seguente:
“127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad
oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di
edilizia residenziale pubblica; ".».



 
Art. 24.
Attuazione della decisione 2003/193/CE
in materia di recupero di aiuti illegittimi
1. Al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle societa' per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi (( del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, )) e' effettuato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, con la legge 6 aprile 2007, n. 46, secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi. Per il recupero dell'aiuto non assume rilevanza l'intervenuta definizione in base agli istituti di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi di cui al comma 1, calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto e' stato fruito, deve essere effettuato tenuto conto di quanto gia' liquidato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.
3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli avvisi di accertamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( contenenti )) l'invito al pagamento delle intere somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalita' delle somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa e giudiziale.
4. Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare e' il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.
5. Trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, (( convertito, con modificazioni )), dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.



Riferimenti normativi:
La decisione 2003/193/CE della Commissione del 5 giugno
2002 recante «Decisione della Commissione relativa
all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e
prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di
imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico
C 27/99 (ex NN 69/98)» e' pubblicata nella G.U.U.E. del 24
marzo 2003, n. L 77.
- Si riporta il testo vigente del comma 70 dell'articolo
3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica»:
«70. Le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
applicano a decorrere dalla data di acquisto della
personalita' giuridica o di trasformazione in aziende
speciali consortili fino al 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in corso alle predette date e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 1999».
- Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'articolo
66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di
imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande
alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con
quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti
a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie»:
«14. Nei confronti delle societa' per azioni e delle
aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23
della legge 8 giugno 1990, n. 142 , nonche' nei confronti
dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e
60 della medesima legge si applicano, fino al termine del
terzo anno dell'esercizio successivo a quello
rispettivamente di acquisizione della personalita'
giuridica o della trasformazione in aziende speciali
consortili, le disposizioni tributarie applicabili all'ente
territoriale di appartenenza.».
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 reca
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con
modificazioni, con la legge 6 aprile 2007, n. 46, recante
«Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi
comunitari ed internazionali»:
«Art. 1 (Esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee, resa in data 1° giugno
2006 nella causa C-207/05. Attuazione della decisione
2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002. Procedura
d'infrazione ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456)
-1. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non
corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi
dell'art. 3, terzo comma, della decisione 2003/193/CE della
Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun
periodo di imposta nel quale l'aiuto e' stato fruito, e'
effettuato dall'Agenzia delle entrate.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle
comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle
dichiarazioni dei redditi presentate dalle societa'
beneficiarie ai sensi rispettivamente dei punti 2 e 3 del
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1°
giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del
14 giugno 2005, emesso in attuazione del comma 6
dell'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella
formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
liquida le imposte con i relativi interessi; in caso di
mancata presentazione della dichiarazione, l'Agenzia delle
entrate liquida le somme dovute sulla base degli elementi
direttamente acquisiti. L'Agenzia delle entrate provvede al
recupero degli aiuti nella misura della loro effettiva
fruizione, notificando, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, apposita
comunicazione, in relazione a ciascuna annualita'
interessata dal regime agevolativo, contenente
l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute, con
l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro
trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo
delle somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi
dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di
sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni
altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate
dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli
istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione
in sede amministrativa. La comunicazione contenente
l'ingiunzione al pagamento delle somme dovute a titolo di
restituzione dell'aiuto costituisce atto impugnabile
davanti alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo
19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
successive modificazioni.».
La legge 27 dicembre 2002, n. 289, reca «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata
decisione 2003/193/CE della Commissione del 5 giugno 2002:
«Art. 3 - L'Italia prende tutti i provvedimenti
necessari per recuperare presso i beneficiari l'aiuto
concesso in virtu' dei regimi di cui all'articolo 2, gia'
posti illegittimamente a loro disposizione.
Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le
procedure del diritto nazionale, sempre che' queste
consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della
decisione.
L'aiuto da recuperare e' produttivo di interessi,
decorrenti dalla data in cui l'aiuto e' stato posto a
disposizione dei beneficiari fino alla data di effettivo
recupero, calcolati sulla base del tasso di riferimento
utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione
nell'ambito degli aiuti a finalita' regionale.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 reca «Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24 della legge
25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2005»:
«Art. 24. (Attuazione della decisione 2005/315/CE del 20
ottobre 2004 della Commissione, notificata con il numero C
(2004) 3893) - 1. In attuazione della decisione 2005/315/CE
del 20 ottobre 2004 della Commissione, il regime di aiuti a
favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei
comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui
all'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, e' interrotto a decorrere dal periodo
d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore
della presente legge, non e' ancora scaduto il termine per
la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi,
nella misura in cui gli aiuti fruiti eccedano quelli
spettanti calcolati con esclusivo riferimento al volume
degli investimenti eseguiti per effettivi danni subiti di
cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.
2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che
determina le modalita' applicative della disposizione di
cui al presente comma, i soggetti che hanno beneficiato
degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica
all'Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto
illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni
contenute nel citato provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:
a) il totale degli investimenti sulla base dei quali e'
stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;
b) l'ammontare degli investimenti agevolabili
effettuati a fronte degli effettivi danni subiti in
conseguenza degli eventi di cui al comma 1, calcolati al
netto di eventuali importi ricevuti a titolo di
risarcimento assicurativo o in forza di altri
provvedimenti;
c) l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul
reddito non dovuta per effetto dell'agevolazione
illegittimamente fruita.
3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui
al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al
comma 1 effettuano, a seguito di autoliquidazione, il
versamento degli importi corrispondenti alle imposte non
corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo
relativamente ai periodi di imposta nei quali tale regime
e' stato fruito, nonche' degli interessi calcolati sulla
base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento
(CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione,
maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate
sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla
data del loro recupero effettivo. L'attestazione prevista
al comma 2 e' presentata anche nel caso di autoliquidazione
negativa.
4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attivita' di
liquidazione e controllo del corretto adempimento degli
obblighi derivanti dal presente articolo; in caso di
mancato o insufficiente versamento, ai sensi del comma 3,
si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso, le sanzioni
previste ai fini delle imposte sui redditi, nonche' l'art.
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
5. Nel caso in cui l'attestazione di cui al comma 2 non
risulti presentata, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero dell'importo dell'agevolazione dichiarata e dei
relativi interessi.
6. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle
agevolazioni fruite in relazione agli investimenti il cui
importo non superi il valore netto dei danni effettivamente
subiti da ciascuno dei beneficiari a causa degli eventi
calamitosi di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, tenuto conto degli
importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di
altri provvedimenti.».
- Si riporta il testo vigente degli artt. 1 e 2 del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee»:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di recupero di aiuti di
Stato innanzi agli organi di giustizia civile) - 1. Nei
giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al
recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione
di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi
dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata:
«decisione di recupero», il giudice puo' concedere la
sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o
giudiziale di pagamento, conseguente a detta decisione, se
ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di
recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del
soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o
evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei
limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti
alla illegittimita' della decisione di recupero il giudice
provvede alla sospensione del giudizio e all'immediato
rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di
giustizia delle Comunita' europee, con richiesta di
trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del
regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19
giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive
modificazioni, se ad essa non sia stata gia' deferita la
questione di validita' dell'atto comunitario contestato.
Non puo', in ogni caso, essere accolta l'istanza di
sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla
legittimita' della decisione di recupero quando la parte
istante, pur avendone facolta' perche' individuata o
chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione
avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230
del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e
successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto
l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della
decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del
Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione
non sia stata concessa.
3. Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia, con il provvedimento
che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la
data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta
giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta giorni.
Allo scadere del termine di novanta giorni dalla data di
emanazione del provvedimento di sospensione, il
provvedimento perde efficacia salvo che il giudice, su
istanza di parte, riesamini lo stesso e ne disponga la
conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui
ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia non
superiore a sessanta giorni.
4. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi
di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre
1981, n. 689, ad eccezione dei commi terzo, quarto e decimo
del medesimo articolo 23.
5. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non si applica il comma 4. Se e' gia'
stato concesso il provvedimento di sospensione la causa e'
decisa nei termini di cui al comma 3, previa eventuale
anticipazione dell'udienza di trattazione gia' fissata. Il
giudice, su istanza di parte, riesamina il provvedimento di
sospensione gia' concesso e ne dispone la revoca qualora
non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2.
6. Il presidente di sezione, in ogni grado del
procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al
comma 3 e riferisce con relazione trimestrale,
rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte
d'appello per le determinazioni di competenza. Nei
tribunali non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza
sono svolte direttamente dal Presidente del tribunale.
«Art. 2 (Disposizioni in materia di recupero di aiuti di
Stato innanzi agli organi di giustizia tributaria) - 1.
Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, e' inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Sospensione di atti volti al recupero di
aiuti di Stato e definizione delle relative controversie).
- 1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione
dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di
Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una
decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi
dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata:
«decisione di recupero», la Commissione tributaria
provinciale puo' concedere la sospensione dell'efficacia
del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se
ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di
recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del
soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o
evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei
limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti
alla illegittimita' della decisione di recupero la
Commissione tributaria provinciale provvede con separata
ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato
rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di
giustizia delle Comunita' europee, con richiesta di
trattazione d'urgenza ai sensi dell'art. 104-ter del
regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19
giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive
modificazioni, se ad essa non sia stata gia' deferita la
questione di validita' dell'atto comunitario contestato.
Non puo', in ogni caso, essere accolta l'istanza di
sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla
legittimita' della decisione di recupero quando la parte
istante, pur avendone facolta' perche' individuata o
chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione
avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230
del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e
successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto
l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della
decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del
Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione
non sia stata concessa.
3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2,
si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7
e 8 dell'art. 47; ai fini dell'applicazione del comma 8
rileva anche il mutamento del diritto comunitario.
4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1
sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni
dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al
medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta
giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il
provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la
Commissione tributaria provinciale entro il medesimo
termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di
sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale,
sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando
comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non
superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina
sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio
pregiudiziale il termine di cui al primo periodo e' sospeso
dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende
a decorrere dalla data della trasmissione della decisione
della Corte di giustizia delle Comunita' europee.
5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1
sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la
discussione, il Collegio giudicante delibera la decisione
in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive
il dispositivo e ne da' lettura in udienza, a pena di
nullita'.
6. La sentenza e' depositata nella segreteria della
Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni
dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare
l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria
firma e la data e ne da' immediata comunicazione alle
parti.
7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata
sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti
i termini del giudizio di appello davanti alla Commissione
tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per
la proposizione del ricorso, sono ridotti alla meta'. Nel
processo di appello le controversie relative agli atti di
cui al comma 1 hanno priorita' assoluta nella trattazione.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e
quarto periodo, 5 e 6.».
2. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nel caso sia stata concessa la
sospensione, le relative controversie sono definite nel
merito, entro sessanta giorni dalla medesima data di
entrata in vigore del presente decreto; fermo restando il
predetto termine, la commissione tributaria provinciale, su
istanza di parte, riesamina i provvedimenti di sospensione
gia' concessi e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano
i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 47-bis del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come
introdotto dal presente articolo. Il termine previsto
dall'art. 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per la
comunicazione dell'avviso di trattazione e' ridotto a dieci
giorni liberi. Alle medesime controversie pendenti in
appello si applica il comma 7 del predetto articolo 47-bis
come introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il presidente di sezione, in ogni grado del
procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al
comma 2 e ai commi 4 e 7, primo periodo, dell'articolo
47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
introdotto dal comma 1 del presente articolo e riferisce
con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente
della commissione tributaria provinciale e della
commissione tributaria regionale per le determinazioni di
competenza.
4. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, e'
soppresso.».



 
Art. 25.
Ferrovie e trasporto pubblico locale
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo e sono definiti tempi e modalita' di erogazione delle relative risorse.
2. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., e' autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse e' subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza, nonche' per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. (( Quota parte delle risorse deve essere finalizzata all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile dedicato al trasporto pubblico ferroviario. )) Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono (( individuate la quota destinata all'acquisto di nuovo materiale rotabile e )) la destinazione delle risorse per i diversi contratti.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (( convertito, con modificazioni, dalla )) legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati della attuazione del presente articolo, dando evidenza in particolare del rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15% e all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al sud del Paese.
5. Gli importi oggetto di recupero conseguenti all'applicazione delle norme dell'articolo 24 sono riassegnati ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sulla base di criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli enti che destinano le risorse al miglioramento della sicurezza, all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle tariffe.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 61 della gia' citata
legge n. 289 del 2002:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1
della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili
anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a
massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione
delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento
resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento
all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base degli
stati di previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1
del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. ...
12. ...
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle
aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che
investono, nell'ambito di programmi di penetrazione
commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in
specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione e'
riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di
riferimento che eccedono il totale delle spese
pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure
massime previste per gli aiuti a finalita' regionale, nel
rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12
gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre
al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce
le risorse da riassegnare all'unita' previsionale di base
6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la
data da cui decorre la facolta' di presentazione e le
modalita' delle relative istanze. I soggetti che intendano
avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono
produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede
entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale
accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande
pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta
nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di
imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto
interessato decade dal diritto al contributo e non puo'
presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi
alla conclusione dell'esercizio fiscale».
- Si riporta il testo dell'art. 6-quinquies del gia'
citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«Art. 6-quinquies (Fondo per il finanziamento di
interventi finalizzati al potenziamento della rete
infrastrutturale di livello nazionale). - 1. E' istituito,
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il
finanziamento, in via prioritaria, di interventi
finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di
livello nazionale, ivi comprese le reti di
telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e'
riconosciuta la valenza strategica ai fini della
competitivita' e della coesione del Paese. Il fondo e'
alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per
l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo
2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico
nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali,
fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008,
siano state vincolate all'attuazione di programmi gia'
esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del
meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3
agosto 2007, n. 82.
2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero
dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla
ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare
nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli
stanziamenti nazionali per l'attuazione del Quadro
strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di
delibera del CIPE e' trasmesso al Parlamento per il parere
delle Commissioni competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure
previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i
Programmi operativi nazionali finanziati con risorse
comunitarie per l'attuazione del Quadro strategico
nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere
ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente
articolo.
3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la
concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture
di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro
strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di
predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le
aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di
ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi
strutturali comunitari.».



 
Art. 26.
Privatizzazione della societa' Tirrenia
1. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di privatizzazione della Societa' Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle societa' da questa controllate, e la stipula delle convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Le risorse sono erogate previa verifica da parte della Commissione Europea della compatibilita' della convenzione con il regime comunitario ai sensi dell'articolo 1, comma 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (( convertito, con modificazioni, )) dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2009, a 130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni per l'anno 2011.
3. All'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (( convertito,con modificazioni, )) dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, e' aggiuntoil seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2010.»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.



Riferimenti normativi:
- Si riportano i testi dei commi 998 e 999 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«998. Ai fini di completare il processo di
liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di
privatizzare le societa' esercenti i servizi di
collegamento ritenuti essenziali per le finalita' di cui
all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli
articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e
successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza
in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate,
nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione
vigente, con dette societa' entro il 30 giugno 2007. A tal
fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009».
«999. Le nuove convenzioni di cui al comma precedente
sono stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE,
dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e determinano le linee da
servire, le procedure e i tempi di liquidazione del
rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo
meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del
servizio per l'utenza, nonche' forme di flessibilita'
tariffaria non distorsive della concorrenza. Le nuove
convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la
verifica della loro compatibilita' con il regime
comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si
applicano le nuove convenzioni attualmente in
vigore”.
- Per il testo dell'art. 61 della gia' citata legge n.
289 del 2002 e per il testo dell'art. 6-quinquies del gia'
citato decreto legge n. 112 del 2008, vedasi nei
riferimenti normativi all'art. 25.
- Si riporta il testo dell'art. 57 del gia' citato
decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 57. (Servizi di Cabotaggio) - 1. Le funzioni e i
compiti di programmazione e di amministrazione relative ai
servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si
svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla
Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il
conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel
rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di
cabotaggio e' regolata da contratti di servizio secondo
quanto previsto dagliarticoli 17 e19 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, in quanto applicabili al settore. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2010.
2. Le risorse attualmente previste nel bilancio dello
Stato per il finanziamento dei contratti di servizio
pubblico di cabotaggio marittimo sono altresi' destinate
alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta
dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e' disposta, nei limiti delle risorse disponibili
a legislazione vigente pro tempore, la ripartizione di tali
risorse. Al fine di assicurare la congruita' e l'efficienza
della spesa statale, le Regioni, per accedere al
contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di
servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di
criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. (abrogato).
4. (abrogato).
5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, il secondo periodo e' soppresso».



 
Art. 27.
Accertamenti.
1. All'articolo 5, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c) »;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta'.
1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalita' di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. »;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati:
(( 1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera b-bis)»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1. Per le modalita' di definizione dell'invito, compresa l'assenza della prestazione delle garanzie previste dall'articolo 8, per la misura degli interessi e per le modalita' di computo degli stessi in caso di versamento rateale, nonche' per i poteri del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione all'invito di cui al comma 1 del presente articolo, la misura delle sanzioni indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di cui all'articolo 1, comma 2, e' ridotta alla meta'.». ))

2. La comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi dei commi1, lettera b), e 1-bis del presente articolo, deve essere effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in attuazione dell'articolo 83, comma 18-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio 2009.
(( 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 2 si applicano agli inviti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
4. Dopo l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' aggiunto il seguente: «Art. 10-ter (Limiti alla possibilita' per l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore). - 1. In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo 10, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attivita' non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attivita', ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualita' oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al comma 2-bis, dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »
(( 4-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « in forma societaria » sono inserite le seguenti: « , e in caso di societa' che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico»;
b) il comma 3 e' abrogato.
4-ter. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla meta' se l'avviso di accertamento e di liquidazione non e' stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 5 o di cui all'articolo 11. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione ai sensi dell'articolo 5-bis econ riferimento alle maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.». ))

5. L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applica anche (( alle somme dovute per il pagamento ditributi e deirelativi interessi agliuffici e agli enti )) di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base ai processi verbali di constatazione.
6. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica, da parte dell'ufficio o ente, del provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, si applicano, per tutti gli importi dovuti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, dell'articolo 22, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Le misure cautelari adottate in relazione ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli importi iscritti a ruolo.
8. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: « A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ».
9. Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni IVA delle imprese di piu' rilevante dimensione, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale, di norma,entro l'anno successivo a quello della presentazione.
10. Si considerano imprese di piu' rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo e' gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalita' della riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto delle esigenze organizzative connesse all'attuazione del comma 9.
11. Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 e' realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali.
12. Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, proposte dalle imprese indicate nel precedente comma 10 sono presentate secondo le modalita' di cui al (( decreto del Ministro delle finanze )) 13 giugno 1997, n. 195, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 1997, )) ed il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta viene verificato nell'ambito del controllo di cui al precedente comma 9.
13. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 9 a 12, a decorrere dal 1o gennaio 2009, per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le attribuzioni ed i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono demandati alle strutture individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
14. Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attivita':
a) di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;
b) di controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;
c) di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data del 1o gennaio 2009, siano ancora in corso i termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) di recupero dei crediti o inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (( con riferimento ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in corso i termini per il relativo recupero; ))
e) di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse.
(( e-bis) di rimborso in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi. ))
15. L'Agenzia delle Entrate svolge i compiti previsti dal presente articolo e procede alla riorganizzazione ai sensi del comma 13 con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
16. Salvi i piu' ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore (( del presente decreto )) siano ancora pendenti i termini di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
18. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute e' punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.
19. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
20. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e (( al comma 16 )) del presente articolo, si applica il termine previsto dall'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, le dotazioni finanziarie della missione di spesa « Politiche economicofinanziarie e di bilancio» sono ridotte di 110 milioni di euro per l'anno 2009, di 165 milioni di euro per l'anno 2010 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
(( 21-bis. Al fine di potenziare le capacita' di accertamento dell'amministrazione finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' avvalersi del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, attualmente in servizio presso le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, previa adeguata formazione specialistica.
21-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della societa' Poste italiane S.p.A, delle banche e degli altri operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto»;
b) al comma 7, alinea, le parole da: « previa verifica dei presupposti » fino a: «quote delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: « fino a una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, le quote delle risorse, rese disponibili per massa e in base a criteri statistici,»;
c) dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente:
«7-quater. Con decreto interdipartimentale del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e con il Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici.». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante
“Disposizioni in materia di accertamento con adesione
e di conciliazione giudiziale”, cosi' come modificato
dalla presente legge:
“Art. 5 (Avvio del procedimento) - 1. L'ufficio
invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire
l'accertamento con adesione;
c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni
ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui
al comma 1-bis;
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione
delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla
lettera c).
1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai
contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante
comunicazione al competente ufficio e versamento delle
somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la
data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di
adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale,
l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere
unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o
unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle
sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e'
ridotta alla meta'.
1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate
nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le
modalita' di cui all'articolo 8, senza prestazione delle
garanzie ivi previste in caso di versamento rateale.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno
successivo al versamento della prima rata.
1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme
dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo
a titolo definitivo delle predette somme a norma
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis,
1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano
agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione
definibili ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, per i
quali non sia stata prestata adesione e con riferimento
alle maggiori imposte ed altre somme relative alle
violazioni indicate nei processi verbali stessi che
consentono l'emissione degli accertamenti di cui
all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
2. (abrogato).
3. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato
decreto-legislativo n. 218 del 1997, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 11 (Avvio del procedimento) - 1. L'ufficio invia
ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) gli elementi identificativi dell'atto, della
denuncia o della dichiarazione cui si riferisce
l'accertamento suscettibile di adesione;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire
l'accertamento con adesione;
b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti
in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla
determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera
b-bis);
1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai
contenuti dell'invito di cui al comma 1. Per le modalita'
di definizione dell'invito, compresa l'assenza della
prestazione delle garanzie previste dall'articolo 8, per la
misura degli interessi e per le modalita' di computo degli
stessi in caso di versamento rateale, nonche' per i poteri
del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso
di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi
1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione
all'invito di cui al comma 1 del presente articolo, la
misura delle sanzioni indicata nell'articolo 3, comma 3,
applicabile per ciascun tributo di cui all'articolo 1,
comma 2, e' ridotta alla meta'.».
- Si riporta il testo vigente del comma 18-quater
dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
213, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria»:
«18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di effettuazione della
comunicazione dell'adesione da parte del contribuente
prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato
decreto legislativo n. 218 del 1997, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Competenza degli uffici). - 1. Competente alla
definizione e' l'ufficio delle entrate, nella cui
circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
2. Nel caso di esercizio di attivita' d'impresa o di
arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo
5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 , ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in
forma societaria, e in caso di societa' che optano per la
trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del
medesimo testo unico l'ufficio competente all'accertamento
nei confronti della societa', dell'associazione o del
titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione
anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o
all'altro coniuge, con unico atto e in loro
contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che non
aderiscono alla definizione o che, benche' ritualmente
convocati secondo le precedenti modalita' non hanno
partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti
procedono all'accertamento sulla base della stessa; non si
applicano gli articoli 2, comma 5, e 15, comma 1, del
presente decreto.
3. (abrogato).
4. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, riguardante la partecipazione dei comuni
all'accertamento dei redditi delle persone fisiche.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del
citato decreto legislativo n. 218/1997, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Sanzioni applicabili nel caso di omessa
impugnazione). - 1. Le sanzioni irrogate per le violazioni
indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto,
nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
legislativo 26 aprile 1986, n. 131 , e nell'articolo 50 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346 , sono ridotte a un quarto se il
contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento
o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con
adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la
proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute,
tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la
misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un
quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu'
gravi relative a ciascun tributo.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi
3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 3-bis. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' di versamento delle somme dovute.
2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le
sanzioni ivi indicate sono ridotte alla meta' se l'avviso
di accertamento e di liquidazione non e' stato preceduto
dall'invito di cui all'articolo 5 o di cui all'articolo 11.
La disposizione di cui al periodo precedente non si applica
nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione
ai sensi dell'articolo 5-bis e con riferimento alle
maggiori imposte e alle altre somme relative alle
violazioni indicate nei processi verbali che consentono
l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo
54, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 22 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3,
comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»:
«Art. 22 (Ipoteca e sequestro conservativo). - 1. In
base all'atto di contestazione, al provvedimento di
irrogazione della sanzione o al processo verbale di
constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente,
quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio
credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente
della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di
ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati
in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di
ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro
beni, compresa l'azienda.
2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere
notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti
interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla
notifica, depositare memorie e documenti difensivi.
3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2,
fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima
camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data
comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La
commissione decide con sentenza.
4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel
ritardo, il presidente, ricevuta l'istanza, provvede con
decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso reclamo al
collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti
in camera di consiglio, provvede con sentenza.
5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle
commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono
essere presentate al tribunale territorialmente competente
in ragione della sede dell'ufficio richiedente, che
provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I,
capo III, sezione I, del codice di procedura civile, in
quanto applicabili.
6. Le parti interessate possono prestare, in corso di
giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione
bancaria o assicurativa. In tal caso l'organo dinanzi al
quale e' in corso il procedimento puo' non adottare ovvero
adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.
7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel
termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene
notificato atto di contestazione o di irrogazione. In tal
caso, il presidente della commissione tributaria
provinciale ovvero il presidente del tribunale dispongono,
su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente
richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti
perdono altresi' efficacia a seguito della sentenza, anche
non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la
domanda. La sentenza costituisce titolo per la
cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento
parziale, su istanza di parte, il giudice che ha
pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entita'
dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e'
pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice
la cui sentenza e' stata impugnata con ricorso per
cassazione.».
- L'art. 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e' citato nelle note al comma 5 del presente articolo.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 25, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito»:
«2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al
modello approvato con decreto del Ministero delle finanze,
contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante
dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si
procedera' ad esecuzione forzata».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Discarico per inesigibilita'). - 1. Ai fini
del discarico delle quote iscritte a ruolo, il
concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente
creditore, una comunicazione di inesigibilita'. Tale
comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalita'
stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al
discarico:
a) la mancata notificazione imputabile al
concessionario, della cartella di pagamento, entro il
quinto mese successivo alla consegna del ruolo nonche', nel
caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo
mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche
in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle
procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli;
la prima comunicazione e' effettuata entro il diciottesimo
mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale
comunicazione e' effettuata con le modalita' stabilite con
decreto del Ministero delle finanze;
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno
successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di
inesigibilita' prevista dal comma 1. Tale comunicazione e'
soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua
presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso
per causa non imputabile al concessionario;
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su
tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento
del pignoramento, risultava dal sistema informativo del
Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non
fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a
ruolo, nonche' sui nuovi beni la cui esistenza e' stata
comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;
d-bis) il mancato svolgimento delle attivita'
conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e
cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo,
se imputabile al concessionario; sono imputabili al
concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
al discarico i vizi e le irregolarita' compiute
nell'attivita' di notifica della cartella di pagamento e
nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi
concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'
non hanno influito sull'esito della procedura.
3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di
inesigibilita', totale o parziale, della quota, il
concessionario e' automaticamente discaricato,
contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in
ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al
concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad
esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive
nonche' conservative ed ogni altra azione prevista dalle
norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al
fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del
potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. A tal
fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche
del potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. La documentazione cartacea relativa alle procedure
esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata,
fino al discarico delle relative quote, dallo stesso
concessionario.
6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo'
richiedere al concessionario la trasmissione della
documentazione relativa alle quote per le quali intende
esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla
verifica della stessa documentazione presso il
concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il
concessionario non consegna, ovvero non mette a
disposizione, tale documentazione perde il diritto al
discarico della quota.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della legge
27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente»:
«Art.11 (Interpello del contribuente). - 1. Ciascun
contribuente puo' inoltrare per iscritto
all'amministrazione finanziaria, che risponde entro
centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di
interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni
tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano
obiettive condizioni di incertezza sulla corretta
interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione
dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla
disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta
e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla
questione oggetto dell'istanza di interpello, e
limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al
contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende
che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il
comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto,
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in
difformita' dalla risposta, anche se desunta ai sensi del
periodo precedente, e' nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di
interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei
confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta
dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al
comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da
un numero elevato di contribuenti concerna la stessa
questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione
finanziaria puo' rispondere collettivamente, attraverso una
circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai
sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri
nelle materie di loro competenza, sono determinati gli
organi, le procedure e le modalita' di esercizio
dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte
dell'amministrazione finanziaria.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello
della amministrazione finanziaria da parte dei
contribuenti.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, recante «Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle
imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di
assistenza fiscale e del conto fiscale»:
«Art. 21. - 1. E' istituito, alle dirette dipendenze del
Ministro delle finanze, il comitato consultivo per
l'applicazione delle norme antielusive, cui e' demandato il
compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.
2. La richiesta di parere deve riguardare
l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal
contribuente, delle disposizioni contenute negli articoli
37, comma terzo e 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive
modificazioni. La richiesta di parere puo' altresi'
riguardare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la
qualificazione di determinate spese, sostenute dal
contribuente, tra quelle di pubblicita' e di propaganda
ovvero tra quelle di rappresentanza.
3. Il parere reso dal comitato ha efficacia
esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto
tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della
prova viene posto a carico della parte che non si e'
uniformata al parere del comitato.
4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme
antielusive, nominato con decreto del Ministro delle
finanze, e' composto dai seguenti membri:
a) i direttori generali della direzione generale delle
imposte dirette e della direzione generale delle tasse e
imposte indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio
centrale per gli studi di diritto tributario comparato e
per le relazioni internazionali;
b) il comandante generale della Guardia di finanza;
c) il direttore del servizio centrale degli ispettori
tributari;
d) il direttore dell'ufficio del coordinamento
legislativo;
e) due componenti del Consiglio superiore delle
finanze, non appartenenti all'Amministrazione finanziaria,
designati dal Consiglio stesso;
f) tre esperti in materia tributaria designati dal
Ministro delle finanze.
5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da
funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da
ufficiali superiori; possono altresi' farsi assistere da
personale delle qualifiche e grado indicati che
partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto di
voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori
attribuiti agli uffici finanziari.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di
concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo
17della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni
finanziarie del comitato.
7. Il presidente del comitato e' nominato dal Ministro
delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del
comitato stesso.
8. Le indennita' da corrispondere ai membri del comitato
non appartenenti all'Amministrazione finanziaria verranno
stabilite ogni triennio con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un
contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar
luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel
comma 2, puo' richiedere il preventivo parere alla
competente direzione generale del Ministero delle finanze
fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini
della corretta qualificazione tributaria della fattispecie
prospettata. La mancata comunicazione del parere da parte
dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo
ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
contribuente equivale a silenzio assenso.
10. (abrogato).
11. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti i termini e le modalita' da osservare per l'invio
delle richieste di parere alla competente direzione
generale e per la comunicazione dei pareri stessi al
contribuente.
12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150
milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate recate dalla presente legge.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 37-bis,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi»:
«Art. 37-bis (Disposizioni antielusive). - 1.-7.
(Omissis).
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni,
crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella
particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano
verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare
istanza al direttore regionale delle entrate competente per
territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e
indicando le disposizioni normative di cui chiede la
disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
l'applicazione del presente comma.».
- Il decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1997,
n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2
luglio 1997, reca «Regolamento concernente la
determinazione dei termini e delle modalita' da osservare
per l'invio delle richieste di parere alla competente
Direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi
al contribuente.».
- L'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi», e'
contenuto, unitamente agli articoli da 32 a 45 nel TITOLO
IV (Accertamento e controlli) di tale decreto.
- L'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto», e' contenuto, unitamente
agli articoli da 51-bis a 66-bis nel TITOLO IV
(Accertamento e riscossione) di tale decreto.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 71 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 71 (Personale). - 1. Il rapporto di lavoro del
personale dipendente delle agenzie fiscali e' disciplinato
dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano
il rapporto di lavoro privato, in conformita' delle norme
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto
attiene alla definizione del comparto di contrattazione per
le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la
contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.
2. Al fine di garantire l'imparzialita' e il buon
andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata
alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni
idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del
personale.
3. Il regolamento di amministrazione e' deliberato, su
proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di
gestione ed e' sottoposto al ministro vigilante secondo le
disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto
legislativo. In particolare esso, in conformita' con i
principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'agenzia;
b) detta le norme per l'assunzione del personale
dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione
professionale;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale dipendente dall'agenzia;
d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36-bis, comma 8,
del citato decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre 1973, n. 600»:
«Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalla
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 54-bis del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633:
«Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla
dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio
nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli
27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'articolo1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29
dicembre 1990, n. 405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 36-ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600:
«Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni). -
1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria,
procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
a quello di presentazione, al controllo formale delle
dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti
d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal
Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacita'
operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui
all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma
25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai
dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 43 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600:
«Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui e' stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o
di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle
disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo'
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale
per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e'
stata commessa la violazione.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio delle imposte.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 57 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
«Art. 57 (Termine per gli accertamenti). - Gli avvisi
relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti
nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata
la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso
dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla
dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della
richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data
della loro consegna intercorre un periodo superiore a
quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli
anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a
rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello
compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione,
l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo
comma dell'art. 55 puo' essere notificato fino al 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale
per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e'
stata commessa la violazione.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere
integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.».
- Si riporta il testo vigente dell'art.17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni»:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del
citato articolo 3 resta ferma la facolta' di eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ,
e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (soppressa);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992,
n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre
1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario
nazionale di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n.
41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.L. 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
L. 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche.
2-bis. (soppresso).».
- Si riporta il testo dell'art. 331 del codice di
procedura penale:
«Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto
stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli
incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a
causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno
notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne
denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la
persona alla quale il reato e' attribuito.
2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
il medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo'
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
pubblico ministero.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10-quater
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante
«Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9
della legge 25 giugno 1999, n. 205»:
«Art.10-quater (Indebita compensazione). - 1. La
disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei
limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme
dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, crediti non spettanti o inesistenti.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma
421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»:
«421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti
dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nonche' quelli previsti dagli articoli 51 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la
riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o
in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, l'Agenzia delle entrate puo' emanare
apposito atto di recupero motivato da notificare al
contribuente con le modalita' previste dall'articolo 60 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle
attivita' di recupero delle somme di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002,
n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27.».
- L'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni”, e' citato nelle note al comma 14 del
presente articolo.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 15-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito»:
«Art. 15-bis (Iscrizioni nei ruoli straordinari). - 1.
In deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le
imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per
l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento,
anche se non definitivo.».
- Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 25
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973:
«1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento,
al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti
dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del
versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il
versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade
oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e'
presentata, per le somme che risultano dovute a seguito
dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto
d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli
articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a
seguito dell'attivita' di controllo formale prevista
dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute
in base agli accertamenti dell'ufficio.
(Omissis)».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del
sistema giudiziario» cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Fondo unico giustizia). - 1. Il Fondo di cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia»,
e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalita'
stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61,
comma 23.
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi
interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;
b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di
procedura penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o
garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
attivita' finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale
oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche
e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti
civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o
non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla
data in cui il procedimento si e' estinto o e' stato
comunque definito o e' divenuta definitiva l'ordinanza di
assegnazione, di distribuzione o di approvazione del
progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione,
dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
controversia;
c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito
dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006,
n. 5.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e
gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di
denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di cui
al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i
valori, i crediti, i conti, i libretti, nonche' le
attivita' di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo
stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia
S.p.A., con modalita' telematica e nel formato elettronico
reso disponibile dalla medesima societa' sul proprio sito
internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le
informazioni individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
dalla data di intestazione di cui al primo periodo,
Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non gia' eseguite
alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche
ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni
delle somme sequestrate disposte anteriormente alla
predetta data.
3-bis. In caso di omessa intestazione ovvero di mancata
trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma
3, il Ministero dell'economia e delle finanze applica nei
riguardi della societa' Poste italiane S.p.A., delle banche
e degli altri operatori finanziari autori dell'illecito una
sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista
dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento
all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente
articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero
la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero
dell'economia e delle finanze verifica il corretto
adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della
societa' Poste italiane S.p.A, delle banche e degli altri
operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della
guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri
previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di
imposta sul valore aggiunto;
4. Sono altresi' intestati «Fondo unico giustizia» tutti
i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia
Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione
dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, i relativi utili di gestione,
nonche' i controvalori degli atti di disposizione dei beni
confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unita'
previsionali di base dello stato di previsione della spesa
del Ministero della giustizia concernenti le spese di
investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di
procedura penale, e' stata decisa dal giudice
dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo
Stato delle somme medesime.
6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
determinata altresi' la remunerazione massima spettante a
titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e
delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta
a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse
intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le
modalita' di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo
da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che
formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al
pagamento delle spese di conservazione o amministrazione,
le modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme
gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonche' la natura
delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri
e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
che venga garantita la pronta disponibilita' delle somme
necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente
disposte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, puo' essere rideterminata
annualmente la misura massima dell'aggio spettante a
Equitalia Giustizia S.p.A.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo
quanto disposto al comma 5, fino a una percentuale non
superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse
oggetto di sequestro penale o amministrativo, le quote
delle risorse, rese disponibili per massa e in base a
criteri statistici, intestate “Fondo unico
giustizia”, anche frutto di utili della loro gestione
finanziaria, da destinare:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis. Le quote minime delle risorse intestate «Fondo
unico giustizia», di cui alle lettere a) e b) del comma 7,
possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessita',
derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del
Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2,
lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono
formate destinando le risorse in via prioritaria al
potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
giustizia.
7-quater. Con decreto interdipartimentale del Capo del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di
concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e con
il Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza, la
percentuale di cui all'alinea del comma 7 puo' essere
elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo
consolidamento dei dati statistici.
8. Il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura
penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla
devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai
sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.
10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non
devono derivare oneri, ne' obblighi giuridici a carico
della finanza pubblica.



 
Art. 28.
Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escutono le fideiussioni e le polizze fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di propri crediti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti dell'escussione; a tal fine, esse notificano al garante un invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro trenta giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, entro trenta giorni dall'inutile scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito.
2. I dipendenti pubblici che non adempiono alle disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo sono soggetti al giudizio di responsabilita' dinanzi alla Corte dei conti.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300».



 
Art. 29.
Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e
l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo
5, (( del decreto-legge 8 luglio )) 2002, n. 138, ((
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, ))
sul monitoraggio dei crediti di imposta si
applicano anche con riferimento a tutti i crediti di
imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in
relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del
principio di cui al presente comma, al credito di imposta
per spese per attivita' di ricerca di cui all'articolo 1,
commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
(( 2. Per il credito di imposta di cui all'articolo 1,
commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, gli stanziamenti nel bilancio
dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l'anno
2008, a 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 654
milioni di euro per l'anno 2010 e a65,4 milioni di euro per
l'anno 2011. A decorrere dall'anno 2009, al fine di
garantire congiuntamente la certezza delle strategie di
investimento, i diritti quesiti, nonche' l'effettiva
copertura finanziaria, la fruizione delcredito di imposta
suddetto e' regolatacome segue: ))

a) per le attivita' di ricerca che, sulla base di atti
o documenti aventi data certa, risultano gia' avviate prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, i
soggetti interessati inoltrano per via telematica alla
Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di
attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di
decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato
dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del
formulario vale come prenotazione dell'accesso alla
fruizione del credito d'imposta;
b) per le attivita' di ricerca avviate a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la
compilazione del formulario da parte dei soggetti
interessati ed il suo inoltro per via telematica alla
Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell'accesso
alla fruizione del credito di imposta successiva a quello
di cui alla lettera a).
3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati
dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone
rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica
telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti
interessati:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2,
lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della
copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta
e' possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di
esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle
disponibilita' finanziarie, negli esercizi successivi;
b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2,
lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione
del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione,
nonche' nei successivi novantagiorni l'eventuale diniego,
in ragione della capienza. In mancanza del diniego,
l'assenso si intende fornito decorsi novanta giorni dalla
data di comunicazione della certificazione dell'avvenuta
prenotazione.
4. Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera
b), i soggetti interessati espongono nel formulario,
secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese
agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal
beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento
della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2009. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale e'
comunicato il nulla-osta e' consentito, fatta salva
l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese
successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni
caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione,
al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e,
per la residua parte, nell'anno successivo.
5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai
commi da 2 a 4 del presente articolo e' approvato con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversionedel presente decreto. Entro 30
giorni dalla data di adozione del provvedimento e' attivata
la procedura per la trasmissione del formulario.
(( 6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i
contribuenti interessati alledetrazioni di cui agli
articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre
condizioni previsti dalle relative disposizioni normative,
inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione,
nei termini e secondo le modalita' previsti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Con il
medesimo provvedimento puo' essere stabilito che la
comunicazione sia effettuata esclusivamente in via
telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sono
stabiliti i termini e le modalita' di comunicazione
all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai
sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio
2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e'
comunque modificato con decreto di natura non regolamentare
al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli
adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Per
le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la
detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in
cinque rate annuali di pariimporto.
7. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1
sull'effettivo utilizzo dei crediti di imposta previsti
dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate
effettua, nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad
accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma
non utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto
previsto dal primo periodo del presente comma in
considerazione dell'effettivo utilizzo dei predetti crediti
di imposta, le risorse finanziarie a tale fine preordinate,
nonche' altre risorse complessivamente disponibili relative
a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti
presso la contabilita' speciale 1778 - Fondi di bilancio,
sono ridotte di 1.155,6 milioni di euro. Le predette
risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura
di 286,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 263,1 milioni
di euro per l'anno 2010, di 341,8 milioni di euro per
l'anno 2011 e di 264,4 milioni di euro per l'anno 2013. ))

(( 8. Soppresso.
9. Soppresso.
10. Soppresso.
11. Soppresso. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178 recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate»:
«1. I crediti di imposta previsti dalle vigenti
disposizioni di legge sono integralmente confermati e,
fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11,
possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari
previsti in relazione alle disposizioni medesime. I
soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta
fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite,
per ciascun credito di imposta, la data di decorrenza della
disposizione di cui al comma 1 nonche' le modalita' per il
controllo dei relativi flussi. Con decreto
interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
e' comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse
disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del
decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati
non possono piu' fruire di nuovi crediti di imposta i cui
presupposti si sono realizzati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano
interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato che
utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del
decreto interdirigenziale di cui al secondo periodo,
purche' entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga
la spontanea restituzione degli importi indebitamente
utilizzati».
- Si riporta il testo vigente dei commi da 280 a 283
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria
2007):
«280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2009, alle imprese e' attribuito un credito d'imposta nella
misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attivita'
di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in
conformita' alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti
di Stato in materia, secondo le modalita' dei commi da 281
a 285. La misura del 10 per cento e' elevata al 40 per
cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti
a contratti stipulati con universita' ed enti pubblici di
ricerca;
281. Ai fini della determinazione del credito d'imposta
i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50
milioni di euro per ciascun periodo d'imposta;
282. Il credito d'imposta deve essere indicato nella
relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla
formazione del reddito ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e'
utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al
comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza e'
utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il
credito e' concesso;
283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
da adottare entro il 31 marzo 2008, sono individuati gli
obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto
attiene alla definizione delle attivita' di ricerca e
sviluppo agevolabili e le modalita' di verifica ed
accertamento della effettivita' delle spese sostenute e
coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui
al comma 280.
- Si riporta il testo vigente dei commi da 344 a 347
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 (legge
finanziaria 2007):
«344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore
limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per
cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero
1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per
una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo.
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti,
parti di edifici esistenti o unita' immobiliari,
riguardanti strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive
di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per
una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati
i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K,
della Tabella 3 allegata alla presente legge.
346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli
solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o
industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua
calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e
cura, istituti scolastici e universita', spetta una
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino
a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da
ripartire in tre quote annuali di pari importo.
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie
a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per
una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, recante «Regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662»:
«3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti
del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per
i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 7 e 8 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2001):
«Art. 7 (Incentivi per l'incremento dell'occupazione).-
1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1°
ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero
dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e' concesso un credito di imposta. Sono
esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito di imposta e' commisurato, nella misura di
lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun
mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con
contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in
ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con
contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente
occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il
30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base
annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a
tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i
lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo,
risulta inferiore o pari al numero complessivo dei
lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo
compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per
le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo
parziale, il credito d'imposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del
contratto nazionale. Il credito d'imposta e' concesso anche
ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che
incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno
occupato per almeno 230 giornate all'anno.
3. L'incremento della base occupazionale va considerato
al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in
societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono
la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre
2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce
incremento della base occupazionale. I lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si
assumono nella base occupazionale in misura proporzionale
alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale.
4. Il credito d'imposta, che non concorre alla
formazione del reddito e del valore della produzione
rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive ne' ai fini del rapporto di cui all'articolo 63
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001,
esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a
condizione che:
a) i nuovi assunti siano di eta' non inferiore a 25
anni;
b) i nuovi assunti non abbiano svolto attivita' di
lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o
siano portatori di handicap individuati ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) siano osservati i contratti collettivi nazionali
anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato
diritto al credito d'imposta;
d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori previste dai D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e
loro successive modificazioni, nonche' dai successivi
decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella
gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati,
comunque assegnata, il credito d'imposta spetta
limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu'
rispetto a quello dell'impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni
non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di
importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale
e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero
violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori, prevista dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive
modificazioni, nonche' dai successivi decreti legislativi
attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si
applicano le disposizioni del presente articolo e qualora
siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura
contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai
sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo
accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far
luogo al recupero delle minori imposte versate o del
maggiore credito riportato e per l'applicazione delle
relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono
cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad
effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti
delle disposizioni di cui al presente articolo,
identificando la nuova occupazione generata per area
territoriale, sesso, eta' e professionalita'.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano
in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per
i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove
assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato da destinare a unita' produttive ubicate nei
territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di
cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del
Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in quelle delle
regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito
d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che e' pari a
lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo
la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore
credito di imposta di cui al presente comma si applica la
regola de minimis di cui alla comunicazione della
Commissione delle Comunita' europee 96/C68/06, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6
marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici
eventualmente concessi ai sensi della predetta
comunicazione purche' non venga superato il limite massimo
di lire 180 milioni nel triennio.
11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente
articolo, i soci lavoratori di societa' cooperative sono
equiparati ai lavoratori dipendenti.
«Art. 8 (Agevolazione per gli investimenti nelle aree
svantaggiate). - 1. Alle imprese che operano nei settori
delle attivita' estrattive e manifatturiere, dei servizi,
del turismo, del commercio, delle costruzioni, della
produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed
acqua calda, della pesca e dell'acquacoltura, della
trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, e successive modificazioni, che, fino
alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del
31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettere a) e c), del citato Trattato,
individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalita'
regionale per il periodo 2000-2006, e' attribuito un
contributo nella forma di credito di imposta nei limiti
massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002
pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740 milioni
di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno
2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di
euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008.
Ai fini dell'individuazione dei predetti settori, salvo per
il settore della pesca e dell'acquacoltura, si rinvia alla
disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488. Per le aree ammissibili alle deroghe
previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e
c), il credito compete entro la misura dell'85 per cento
delle intensita' di aiuto previste dalla Carta italiana
degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006.
Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di
Stato a finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano
ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di
imposta.
1-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano,
in via telematica, al Centro operativo di Pescara
dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli
elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare
complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione
regionale degli stessi, nonche' l'impegno, a pena di
disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione
degli investimenti successivamente alla data di
presentazione della medesima istanza e comunque entro sei
mesi dalla predetta data.
1-ter. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via
telematica e con procedura automatizzata, certificazione
della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina
le istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo
l'ordine cronologico di presentazione, alle domande
presentate nell'anno precedente e non accolte per
esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle
delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12
gennaio 2001, e successivamente, secondo l'ordine di
presentazione, alle altre domande. L'Agenzia delle entrate
comunica in via telematica, entro 30 giorni dalla
presentazione delle domande, il diniego del contributo per
la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis,
ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio
si intende concesso decorsi 30 giorni dalla presentazione
dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte
dell'Agenzia delle entrate.
1-quater. [abrogato].
1-quinquies. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le specifiche
tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi 1,
1-bis, 1-ter e 1-quater.
1-sexies. Per le modalita' delle trasmissioni
telematiche previste dal presente articolo si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
1-septies. L'Agenzia delle entrate provvede a
pubblicare, con cadenza semestrale, sul proprio sito
INTERNET, il numero delle istanze pervenute, l'ammontare
totale dei contributi concessi, nonche' quello delle
risorse finanziarie residue.
2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni
di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e
macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella
approvata con decreto 31 dicembre 1988, del Ministro delle
finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i
«coefficienti di ammortamento», destinati a strutture
produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nelle
aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro
costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni
effettuate nonche' gli ammortamenti dedotti nel periodo
d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa
struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei
beni che formano oggetto dell'investimento agevolato
effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in
funzione. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo
non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi
imprese, come definite ai sensi della normativa
comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono
agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli
altri investimenti agevolati.
3. (abrogato).
4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «differenziabile in funzione del settore di
attivita' e delle dimensioni dell'impresa, nonche' della
localizzazione».
5. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo ai
nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e
va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso
non concorre alla formazione del reddito ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui
all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei
costi.
6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attivita'
che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti
a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la
disciplina multisettoriale dei grandi progetti, e'
riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e
procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione
europea e previa autorizzazione della Commissione delle
Comunita' europee. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla
Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione,
ove prescritta, nonche' al controllo del rispetto delle
norme sostanziali e procedurali della normativa
comunitaria.
7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a
quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se
entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti
a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione,
il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel
periodo di imposta in cui si verifica una delle predette
ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di
quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti
agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove
acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria
le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene
esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che
deriva dall'applicazione del presente comma e' versato
entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui
redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si
verificano le ipotesi ivi indicate.
7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, sono definite le tipologie di
investimento per le imprese agricole e per quelle della
prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli
aiuti, in osservanza di quanto previsto dal piano di
sviluppo rurale di cui al citato regolamento (CE) n.
1257/1999 e di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
8. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze,
di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni
per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire
la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali
verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi
dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresi'
finalizzate alla valutazione della qualita' degli
investimenti effettuati, anche al fine di valutare
l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con altri
strumenti aventi analoga finalita'.».



 
Art. 30.
Controlli sui circoli privati
1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria (( e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano )) per via telematica all'Agenzia delle entrate, (( al fine di consentire gli opportuni controlli, )) i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalita' di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni gia' costituite (( alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, nonche' le modalita' di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1. ))
3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 e' assolto anche dalle societa' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(( 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attivita' commerciale.
4. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilita' sociale». ))

5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attivita' commerciali diverse da quelle marginali individuate con (( decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
5-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, le parole: « quarto e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».
5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino al 31 dicembre 2009.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di partecorrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 148 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
(testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 148 (Enti di tipo associativo). - 1. Non e'
considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti
degli associati o partecipanti, in conformita' alle
finalita' istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e
dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le
somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di
quote o contributi associativi non concorrono a formare il
reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di
attivita' commerciali, salvo il disposto del secondo
periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti
verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i
contributi e le quote supplementari determinati in funzione
delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del
reddito complessivo come componenti del reddito di impresa
o come redditi diversi secondo che le relative operazioni
abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona non si considerano
commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti,
associati o partecipanti, di altre associazioni che
svolgono la medesima attivita' e che per legge,
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di
un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi
di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le
cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le
somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas,
energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere,
di alloggio, di trasporto e di deposito e per le
prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne' per le
prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti
attivita':
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale;
d) pubblicita' commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese
tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e),
della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita'
assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considerano commerciali, anche se
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso
le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da
bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita' siano
strettamente complementari a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di
cui al comma 5 non e' considerata commerciale anche se
effettuata da associazioni politiche, sindacali e di
categoria, nonche' da associazioni riconosciute dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, sempreche' sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si
considerano effettuate nell'esercizio di attivita'
commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in
deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti
collettivi di lavoro, nonche' l'assistenza prestata
prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in
materia di applicazione degli stessi contratti e di
legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di
corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi
di diretta imputazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si
applicano a condizione che le associazioni interessate si
conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi
atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi,
principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma
2, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci,
associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed
esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei
bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza
per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al
1° gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi
dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e
sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale
e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
e non rivalutabilita' della stessa.
9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del
comma 8 non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto»:
«Art. 4 (Esercizio di imprese).- Per esercizio di
imprese si intende l'esercizio per professione abituale,
ancorche' non esclusiva, delle attivita' commerciali o
agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice
civile, anche se non organizzate in forma di impresa,
nonche' l'esercizio di attivita', organizzate in forma
d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non
rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di
imprese:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
fatte dalle societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice, dalle societa' per azioni e in accomandita per
azioni, dalle societa' a responsabilita' limitata, dalle
societa' cooperative, di mutua assicurazione e di
armamento, dalle societa' estere di cui all'art. 2507 del
codice civile e dalle societa' di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i
consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza
personalita' giuridica e le societa' semplici, che abbiano
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali o agricole.
Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di
imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' e
dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o
partecipanti.
Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che
non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di attivita' commerciali o agricole, si considerano
effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di
attivita' commerciali o agricole. Si considerano fatte
nell'esercizio di attivita' commerciali anche le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o
di contributi supplementari determinati in funzione delle
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad
esclusione di quelle effettuate in conformita' alle
finalita' istituzionali da associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
e di formazione extra-scolastica della persona, anche se
rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima
attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno
parte di una unica organizzazione locale o nazionale,
nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono
considerate in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate
da enti pubblici, le seguenti attivita': a) cessioni di
beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le
pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai
propri associati; b) erogazione di acqua e servizi di
fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di
mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito
di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di
viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di
alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i)
pubblicita' commerciale; l) telecomunicazioni e
radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate
attivita' commerciali: le operazioni relative all'oro e
alle valute estere, compresi i depositi anche in conto
corrente, effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio
italiano dei cambi; la gestione, da parte delle
amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e
spacci riservati al proprio personale ed a quello dei
Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per
particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione
alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o
cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi
concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa
l'applicazione di marchi di qualita'; le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi effettuate in occasione di
manifestazioni propagandistiche dai partiti politici
rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; le
cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere
dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della
Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al
pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria
erogate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende
ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono
considerate, inoltre, attivita' commerciali, anche in
deroga al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unita' immobiliari
classificate o classificabili nella categoria catastale A e
le loro pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate
o classificabili nella categoria catastale A10, di unita'
da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro
mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o
ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al
ricovero e al servizio di unita' da diporto, da parte di
societa' o enti, qualora la partecipazione ad essi
consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore
al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei
beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento
sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle
suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad
associazioni, enti o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre
attivita' esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di
obbligazioni o titoli similari, costituenti
immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi
o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare
attivita' finanziaria, ovvero attivita' di indirizzo, di
coordinamento o altri interventi nella gestione delle
societa' partecipate.
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra
gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita'
assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considera commerciale, anche se
effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso
le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da
bar ed esercizi similari, sempreche' tale attivita' sia
strettamente complementare a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo
periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo,
e sesto si applicano a condizione che le associazioni
interessate si conformino alle seguenti clausole, da
inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti
nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni
limitazione in funzione della temporaneita' della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi,
principio del voto singolo di cui all'articolo 2532,
secondo comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea
dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di
pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto
per corrispondenza per le associazioni il cui atto
costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale
modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo
comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano
rilevanza a livello nazionale e siano prive di
organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
e non rivalutabilita' della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo
comma non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente
non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.»
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 6 della legge
11 agosto 1991, n. 266, recante «Legge-quadro sul
volontariato»:
«Art. 6 (Registri delle organizzazioni di volontariato
istituiti dalle regioni e dalle province autonome). - 1. Le
regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e
la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di
volontariato.
2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per
accedere ai contributi pubblici nonche' per stipulare le
convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali,
secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli
articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le
organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di
cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia
dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i
criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo
svolgimento dell'attivita' di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome
dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento
motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o
contro il provvedimento di cancellazione e' ammesso
ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione,
al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione
del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno
copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale
per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute
alla conservazione della documentazione relativa alle
entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione
nominativa dei soggetti eroganti
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2003):
«1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n.
398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni
tributarie riguardanti le associazioni sportive
dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive
dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza
fine di lucro.».
- La legge 16 dicembre 1991, n. 398, reca «Disposizioni
tributarie relative alle associazioni sportive
dilettantistiche».
- Si riporta il testo dell'art.10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino
della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed
unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli
aiuti umanitari.
2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai sensi
del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme
provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni
appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di
lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al
medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta
di progetti di utilita' sociale.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 , nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e'
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che,
senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro
valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 , e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 , convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e
dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari
o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime
qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonche' i consorzi di cui
all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991 , n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287 , le cui finalita'
assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente
all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a) del
comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla
lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si
applicano le disposizioni anche agevolative del presente
decreto, a condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'articolo
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma
1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30
luglio 1990, n. 218 , i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- La legge 11 agosto 1991, n. 266 reca «Legge-quadro sul
volontariato».
- Il decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno
1995, reca «Criteri per l'individuazione delle attivita'
commerciali e produttive marginali svolte dalle
organizzazioni di volontariato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive
modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale», cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Oggetto e misura dell'imposta).- 1. Le volture
catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul
valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari
determinato a norma dell'art. 2, anche se relative a
immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta
sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma,
numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'imposta e' dovuta nella misura fissa di euro 168,00
per le volture eseguite in dipendenza di atti che non
importano trasferimento di beni immobili ne' costituzione o
trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni e di
scissioni di societa' di qualunque tipo e di conferimenti
di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami
dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di
regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da
comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno
dall'apertura della successione, nonche' per quelle
eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1,
comma 1, quarto, quinto e nono periodo, della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131.
3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite
nell'interesse dello Stato ne' quelle relative a
trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico
sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , salvo quanto
disposto nel comma 3 dello stesso articolo.».
Comma 5-quater:
- La Tabella C alla legge 22 dicembre 2008, n. 203
(legge finanziaria 2009), e' pubblicata nel supplemento
ordinario n. 285/L alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2008
n. 303.



 
(( Art. 30-bis
Disposizioni fiscali in materia di giochi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e' determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 12,6 per cento fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8 per cento sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a).
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma dell'articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' dell'articolo 14-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione gia' presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti del prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. La lettera f) del comma 13-bis dell'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 2003, e successive modificazioni, e' abrogata.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono sostituiti dai seguenti:
«281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.
282. Le modalita' operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonche' le modalita' di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell'UNIRE».
5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, una quota complessivamente pari all'1,4 per cento del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, e' assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attivita' istituzionali del CONI e dell'UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima UNIRE, nonche' all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente.
6. Dal 1° gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, cessano gli effetti di cui all'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del predetto comma 7.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fondo di cui all'articolo 61, comma 17, del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato. ))




Riferimenti normativi:
Comma 1:
- Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'articolo
39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici»:
«Art. 39 (Altre disposizioni in materia di entrata) -
(1-12 omissis). - 13. Agli apparecchi e congegni di cui
all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si
applica un prelievo erariale unico fissato in misura del
13,5 per cento delle somme giocate, dovuto dal soggetto al
quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha
rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto
passivo d'imposta e' identificato nell'ambito dei
concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, ove in
possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta
rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti
passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta
sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla
data della revoca del nulla osta stesso. Per l'anno 2004,
fino al collegamento in rete, e' dovuto, a titolo di
acconto:
a) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1°
gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma 5
dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un
versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella
misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla
osta stesso;
2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento
obbligatorio di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
b) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1°
giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato
comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due
rate nella misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla
osta stesso;
2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato
collegamento obbligatorio.
(13-bis -14-undecies omissis).».
Comma 2:
- Si riporta il testo vigente del comma 13-bis
dell'articolo 39 del citato decreto-legge n. 269 del 2003
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 39 (Altre disposizioni in materia di entrata)-
(1-13 omissis). - 13-bis. Il prelievo erariale unico e'
assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a
ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi
ai singoli periodi contabili e mediante un versamento
annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, sono individuati:
a) i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno
solare;
b) le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico
dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno
solare;
c) i termini e le modalita' con cui i soggetti passivi
d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento
annuale a saldo;
d) le modalita' per l'utilizzo in compensazione del
credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti
periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per
l'intero anno solare;
e) i termini e le modalita' con cui i concessionari di
rete, individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano,
tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4
dell'articolo 14-bis, i dati relativi alle somme giocate
nonche' gli altri dati relativi agli apparecchi da
intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale
unico dovuto;
f) [abrogata]
(13-ter -14-undecies omissis).».
Comma 3:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3-bis del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, recante
«Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle
procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a
norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge
23 dicembre 1996, n. 662»:
«Art. 3-bis (Rateazione delle somme dovute). - 1. Le
somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro,
possono essere versate in un numero massimo di sei rate
trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a
cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate
trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono
superiori a cinquantamila euro, il contribuente e' tenuto a
prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme
dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura
piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto
aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di
garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui
agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. In alternativa alle predette garanzie,
l'ufficio puo' autorizzare che sia concessa dal
contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di
primo grado su beni immobili di esclusiva proprieta' del
concedente, per un importo pari al doppio delle somme
dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura
piena. A tal fine il valore dell'immobile e' determinato ai
sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. Il valore dell'immobile puo' essere, in alternativa,
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui
si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri,
degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei
periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non
e' assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo
67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di
perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In
tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima
rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la
documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila
euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di
sei rate trimestrali di pari importo e' concesso
dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi
di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello
stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono
dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo,
calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello di elaborazione della comunicazione. Le rate
trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono
l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta
la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per
imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto
quanto versato, e' iscritto a ruolo. Se e' stata prestata
garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei
suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso
garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi
non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla
notificazione di apposito invito contenente l'indicazione
delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto
della pretesa.
5. La notificazione delle cartelle di pagamento
conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 e'
eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di scadenza della rata non pagata.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si
applicano anche alle somme da versare, superiori a
cinquecento euro, a seguito di ricevimento della
comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi
soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a
cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2 e seguenti.
7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al
presente articolo non e' ammessa la dilazione del pagamento
delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
39-ter del citato decreto-legge n. 269 del 2003:
«Art. 39-ter (Riscossione delle somme dovute a titolo di
prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici)
- (1 - 2 omissis). - 3. L'iscrizione a ruolo non e'
eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario di rete
provvede a pagare, con le modalita' indicate nell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, le somme dovute entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal
comma 2 dell'articolo 39-bis ovvero della comunicazione
definitiva contenente la rideterminazione, in sede di
autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti
forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi
casi, l'ammontare della sanzione amministrativa per tardivo
od omesso versamento e' ridotto ad un sesto e gli interessi
sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a
quello dell'elaborazione della comunicazione.
(4- omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
14-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, recante «Imposta sugli spettacoli»:
«Art. 14-quater (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a
seguito dei controlli automatici) - (1-2 omissis). - 3.
L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte,
se il contribuente provvede a pagare, con le modalita'
indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute,
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della
comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in
sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei
chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi,
l'ammontare delle sanzioni amministrative previste e'
ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino
all'ultimo giorno del mese antecedente a quello
dell'elaborazione della comunicazione.».
- Il testo vigente del comma 13-bis dell'articolo 39 del
citato decreto-legge n. 269 del 2003, cosi' come modificato
dal presente comma e' riportato nelle note del comma 2 del
presente articolo.
Comma 6:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 1-bis
del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con
modificazioni, dalle legge 19 novembre 2008, n. 184, e
successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti per
assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi»:
«Art. 1-bis (Assetto organizzativo della raccolta in
rete fisica dei giochi e delle scommesse) - (1-6 omissis).
- 7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2009 e' istituito un fondo,
alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione
del comma 5; quota parte delle risorse del predetto fondo
e' destinata, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, all'incremento del monte premi e delle
provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche
progressivamente, in funzione del processo di risanamento
finanziario e di riassetto dei relativi settori, alle
esigenze finanziarie relative alle attivita' istituzionali
del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e
dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine
(UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di
funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non
destinata alle predette esigenze e' riversata all'entrata
del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2009,
la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo
39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui
all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, e' elevata al 13,40 per
cento delle somme giocate; le maggiori entrate derivanti
dall'applicazione del presente periodo rispetto alle
entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono
assegnate all'UNIRE, nella misura del 50 per cento, per
essere interamente destinate all'incremento del monte premi
e per il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI). Al fine di consentire
il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei
servizi istituzionali dell'UNIRE, per l'anno 2008 e'
assegnato al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni
di euro, al cui onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per il medesimo anno, del fondo di cui
all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n.
266. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dei commi da 1 a 3 nonche' del comma 5 del
presente articolo, rilevate annualmente
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono
interamente destinate all'incremento del monte premi. Il
piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie
dell'UNIRE e' approvato, entro il 15 gennaio di ciascun
anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni
parlamentari permanenti.
(8-omissis).».
Comma 7:
- Si riporta il testo vigente del comma 30 dell'articolo
81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»:
«Art. 81 (Settori petrolifero e del gas) - (omissis) -
30. Il Fondo e' alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della
riscossione ai sensi dell'articolo 83, comma 22;
b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di
Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869
def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualita'
prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale
effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le
societa' e gli enti che operano nel comparto energetico.
(omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 17 dell'articolo
61 del citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica) - (omissis). - 17.
Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori
entrate di cui al presente articolo, con esclusione di
quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi
del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di
parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo e'
stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009; la predetta dotazione e' incrementata con
le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e
con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del
fondo di cui al terzo periodo puo' essere destinata alla
tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico,
inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti
stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti
di cui al comma 22; un'ulteriore quota puo' essere
destinata al finanziamento della contrattazione integrativa
delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5,
ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione
dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela
della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, tra le unita' previsionali
di base interessate. La quota del fondo eccedente la
dotazione di 200 milioni di euro non destinata alle
predette finalita' entro il 31 dicembre di ogni anno
costituisce economia di bilancio.
(omissis).».



 
Art. 31.
IVA servizi televisivi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e' soppresso.
2. L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, e' sostituito dal. seguente: «Art. 2. (Periodo di applicazione) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.
3. L'addizionale di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al reddito proporzionalmente corrispondente alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto (( nonche' ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulita' popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento. )) Nel citato comma il terzo periodo e' cosi' sostituito: «Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (( della )) presente (( disposizione. Con lo stesso decreto sono definite le modalita' per l'attuazione del presente comma anche quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulita' popolare.». ))



Riferimenti normativi:
Comma 1:
- La Tabella A - Parte Terza - allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto», individua i «Beni e servizi soggetti
all'aliquota del 10%».
Comma 2:
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273 reca
«Attuazione della direttiva 2002/38/CE, che modifica la
direttiva 77/388/CEE, in materia di regime IVA applicabile
ai servizi di radiodiffusione e di televisione, nonche' a
determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici».
Comma 3:
- Si riporta il testo vigente del comma 466
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria
2006):
«Art. 1 (..) - (omissis)
466. E' istituita una addizionale alle imposte sul
reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa
e dagli esercenti arti e professioni, nonche' dai soggetti
di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento.
L'addizionale e' indeducibile ai fini delle imposte sul
reddito, si applica alla quota del reddito complessivo
netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei
ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione,
distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale
pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto
all'ammontare totale dei ricavi o compensi; al fine della
determinazione della predetta quota di reddito, le spese e
gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi
adibiti promiscuamente alle predette attivita' e ad altre
attivita', sono deducibili in base al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei
compensi derivanti da tali attivita' e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai
fini del presente comma, per materiale pornografico si
intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi
supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria,
cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche
realizzata o riprodotta su supporto informatico o
telematico, in cui siano presenti immagini o scene
contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra
adulti consenzienti, come determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per la dichiarazione, gli acconti, la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il
contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non
disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni
previste per le imposte sul reddito. Per il periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' dovuto un acconto pari al 120 per cento
dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni del presente comma nel periodo d'imposta
precedente.
(omissis) ».



 
(( Art. 31-bis

Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi
a parcheggi veicolari.
1. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
« e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente l'attivita' di trasporto ovvero l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico». ))




Riferimenti normativi:
Comma 1:
- Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 74
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto», cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori) -
In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo,
l'imposta e' dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o
fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello
Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di
monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del
prezzo di vendita al pubblico;
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle
cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio
industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del
prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica
nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione
al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria.
L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art.
8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo
17 aprile 1948, n. 525;
c) per il commercio di giornali quotidiani, di
periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di
cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita
al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute.
L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle
copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e
dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici,
esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a
supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si
intendono i prodotti editoriali registrati come
pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
e successive modificazioni. Per supporti integrativi si
intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche
gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali
quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni
unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo
dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per
cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non
ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con
l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
al primo periodo della presente lettera c) si applica anche
se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono
ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene
ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla
pubblicazione e' superiore al dieci per cento del prezzo o
dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano
l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16
dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di
prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta
legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni
quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono
ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla
legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della
commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a
disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di
qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di
codici di accesso, per fruire dei servizi di
telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal
titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o,
se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente
praticato per la vendita al pubblico in relazione alla
quantita' di traffico telefonico messo a disposizione
tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si
applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla
vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel
territorio dello Stato tramite proprie stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato, loro
rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma
dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai
sensi dell'articolo 35-ter, nonche' ai commissionari, agli
altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla
vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei
mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per
tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei
soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o
professioni, anche successive alla prima cessione, i
cedenti rilasciano un documento in cui devono essere
indicate anche la denominazione e la partita IVA del
soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima
indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale
supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico,
predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che
realizza o commercializza gli stessi;
e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai
trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di
sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente
l'attivita' di trasporto ovvero l'attivita' di gestione
dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al
pubblico .
(omissis)».



 
Art. 32.
Riscossione
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'attivita' degli agenti della riscossione e' remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che e' a carico del debitore:
a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.»
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.»;
c) il comma 3 e' abrogato;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse »;
e) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (( pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000»;
e-bis) al comma 6, alinea, le parole: « Al concessionario » sono sostituite dalle seguenti: « All'agente della riscossione» e, alla lettera a), le parole: « il concessionario » sono sostituite dalle seguenti: « l'agente della riscossione»;
e-ter) al comma 7-bis, le parole: « al concessionario » sono sostituite dalle seguenti: « all'agente della riscossione». ))

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
3. All'articolo 3, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
a)alla lettera a) le parole « di pari importo» (( sono soppresse; ))
b) le lettere c)e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilita' presentate prima della data (( di entrata )) in vigore (( della )) presente (( disposizione )) la restituzione dell'anticipazione e' effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto di cui alla lettera a).»
«d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a)e c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualita' di pari entita' i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle societa' agenti della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione e' eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilita' delle quote, secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti eventualmente non spettanti e' effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art. 1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.».
4. soppresso
5. All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti aicreditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari (( ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole.»; ))
b) al secondo comma sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: « Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, ».
6. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalita' di applicazione nonche' i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.
7. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo l'articolo 16, e' inserito il seguente: « Art.16-bis. - (Potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate) 1. Con riferimento ai debitiiscritti a ruolo ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente legge:
a) il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' ridotto a cinquemila euro;
b) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
c) l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, procede ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
(( 1-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle definizioni effettuate ai sensi dell'articolo 9-bis».
7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle societa', ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni e' fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le societa' a prevalente partecipazione pubblica. E' nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. I soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette. ))




Riferimenti normativi:
Comma 1
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante “Riordino
del servizio nazionale della riscossione, in attuazione
della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n.
337”, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Remunerazione del servizio). - 1. L'attivita'
degli agenti della riscossione e' remunerata con un aggio,
pari al noveper cento delle somme iscritte a ruolo riscosse
e dei relativi interessi di mora e che e' a carico del
debitore:
a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a
ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno
dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante
parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.
2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono
essere rideterminate con decreto non regolamentare del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di due
punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite
in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati,
dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.
3.(Abrogato dalla presente legge).
4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto
del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse.
5. (Abrogato).
5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo
ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella
percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000, del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000.
6. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle
spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una
tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze,
con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di
erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per
effetto di provvedimenti di sgravio o se l'agente della
riscossione ha trasmesso la comunicazione di inesigibilita'
di cui all'articolo 19, comma 1;
b) del debitore, negli altri casi.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi,
corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono
ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il
delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento
dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non
dovute le somme iscritte a ruolo, all'agente della
riscossione spetta un compenso per l'attivita' di
esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalita'
di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto
previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute
indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2.
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
sono a carico del debitore nella misura di euro 5,88; tale
importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministero
delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono
a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica
della stessa cartella di pagamento.».
Comma 3
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante
“Riordino del servizio nazionale della riscossione,
in attuazione della delega prevista dalla legge 28
settembre 1998, n. 3372, cosi' come modificato dalla
presente legge:
“Art. 3 (Disposizioni in materia di servizio
nazionale della riscossione). - 1. A decorrere dal 1°
ottobre 2006, e' soppresso il sistema di affidamento in
concessione del servizio nazionale della riscossione e le
funzioni relative alla riscossione nazionale sono
attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita
mediante la societa' di cui al comma 2, sulla quale svolge
attivita' di coordinamento, attraverso la preventiva
approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del
consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da
assumere nello stesso consiglio.
2. Per l'immediato avvio delle attivita' occorrenti al
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine
di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni
relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i
contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, alla costituzione della
«Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150
milioni di euro , di cui il 51 per cento versato
dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato
dall'INPS.
3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a.
si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina
delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale
e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti .
4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed
anche attraverso altre societa' per azioni, partecipate ai
sensi del comma 7:
a) effettua l'attivita' di riscossione mediante ruolo,
con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I,
capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' l'attivita'
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 237;
b) puo' effettuare:
1) le attivita' di riscossione spontanea, liquidazione
ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali,
degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro
societa' partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad
evidenza pubblica; qualora dette attivita' riguardino
entrate delle regioni o di societa' da queste partecipate,
possono essere compiute su richiesta della regione
interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;
2) altre attivita', strumentali a quelle dell'Agenzia
delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi
contratti di servizio e, a tale fine, puo' assumere
finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi
connesse.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma
4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i
poteri e le facolta' previsti dall'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di
collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti il comandante generale dello
stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore
dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono,
altresi', essere stabilite le modalita' applicative agli
effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
6. La Riscossione S.p.a. effettua le attivita' di
riscossione senza obbligo di cauzione ed e' iscritta di
diritto, per le attivita' di cui al comma 4, lettera b), n.
1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446.
7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di
apposita proposta diretta alle societa' concessionarie del
servizio nazionale della riscossione, puo' acquistare una
quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
tali societa' ovvero il ramo d'azienda delle banche che
hanno operato la gestione diretta dell'attivita' di
riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta,
acquisti una partecipazione al capitale sociale della
stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i
prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale
sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti
cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia
delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni
previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le
azioni della Riscossione S.p.a. cosi' trasferite ai
predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con
diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui
al comma 7, primo periodo nonche' delle operazioni di
fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di
rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione, i
privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestate o comunque esistenti a favore del venditore ovvero
della societa' incorporata, scissa, conferente o cedente,
nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di
acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi
nella cessione, ovvero facenti parte del patrimonio della
societa' incorporata, assegnati per scissione, conferiti o
ceduti, conservano la loro validita' e il loro grado a
favore dell'acquirente ovvero della societa' incorporante,
benficiaria, conferitaria o cessionaria, senza bisogno di
alcuna formalita' o annotazione, previa pubblicazione di
apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la
Equitalia S.p.a. puo' attribuire ai soggetti cedenti, in
luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri
strumenti finanziari.
8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della
Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi
del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la
Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora
detenute da privati nelle societa' da essa non interamente
partecipate. Dopo la scadenza del termine di cui al
precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro
azioni anche a soci privati, scelti in conformita' alle
regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per
cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a.
9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei
commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali
individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con
procedure competitive.
10. A seguito degli acquisti delle societa'
concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai
cedenti l'obbligo di versamento delle somme da
corrispondere a qualunque titolo in conseguenza
dell'attivita' di riscossione svolta fino alla data
dell'acquisto, nonche' di quelle dovute per l'eventuale
adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426
e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma
10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino
al 31 dicembre 2010, con le modalita' stabilite
dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti
dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione
S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento
della garanzia prestata dalla societa' concessionaria; nel
contempo, tale ultima garanzia e' svincolata.
12. Per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007
alle societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi
del comma 7, le comunicazioni di inesigibilita' sono
presentate entro il 30 settembre 2010.
13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7,
relativamente a ciascuno di essi:
a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello
Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso
sono restituite, in dieci rate annuali, decorrenti dal
2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di
0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere
come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze;
b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione
relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da
restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore di
provvedimenti di rimborso definitivi;
c) le anticipazioni nette effettuate in forza
dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a
quote non erariali sono restituite in venti rate annuali
decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari
all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se
comprese in domande di rimborso o comunicazioni di
inesigibilita' presentate prima della data di entrata in
vigore della presente disposizione la restituzione
dell'anticipazione e' effettuata con una riduzione del 10%
del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data
dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite
con il decreto di cui alla lettera a);
d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e
c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti
annualita' di pari entita' i crediti risultanti alla data
del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle societa' agenti
della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti
oggetto di restituzione e' eseguito in occasione del
controllo sull'inesigibilita' delle quote, secondo le
disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla
base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il
recupero dei crediti eventualmente non spettanti e'
effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego del
discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al
comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista
dall'art. 1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della
riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono
riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme
incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate,
in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato
dell'attivita' di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle
entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle
finanze gli elementi acquisiti nello svolgimento
dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1.
15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio
nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 44, opera in forma di societa' per
azioni..
16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle societa' non
partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data
del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro e' ancora
in essere alla predetta data del 1° ottobre 2006, sono
trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della
valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza
soluzione di continuita' e con garanzia della posizione
giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la
posizione giuridica, economica e previdenziale del
personale maturata alla data di entrata in vigore del
presente decreto; a tali operazioni non si applicano le
disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428.
18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di
previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e
successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del D.M. 24
novembre 2003, n. 375 del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono ammessi i soggetti
individuati dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del
2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata
entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello
stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal
fondo costituito ai sensi del decreto ministeriale n. 375
del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di
accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che
conseguano la pensione entro un periodo massimo di
novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla
maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o di
vecchiaia.
19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre
2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle
dipendenze dell'associazione nazionale fra i concessionari
del servizio di riscossione dei tributi ovvero del
consorzio di cui al comma 15 ovvero delle societa' da
quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di
lavoro e' in essere con la predetta associazione o con il
predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed e'
regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, e'
trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre
2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla societa' di cui
al citato comma 15, senza soluzione di continuita' e con
garanzia della posizione giuridica, economica e
previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai
commi 16, 17 e 19 non puo' essere trasferito, senza il
consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al
di fuori della provincia in cui presta servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale
si applicano i miglioramenti economici contrattuali
tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo
nazionale di categoria, il cui rinnovo e' in corso alla
predetta data, nei limiti di quanto gia' concordato nel
settore del credito.
20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse
da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul valore
aggiunto, e da ogni tassa.
21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad
assicurare il contenimento dei costi dell'attivita' di
riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli
oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i
compensi per tale attivita', risparmi pari ad almeno 65
milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per
l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009.
22. Per lo svolgimento dell'attivita' di riscossione
mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le societa' dalla
stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate:
a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21;
b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
23. Le societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai
sensi del comma 7 restano iscritte all'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i
requisiti previsti per tale iscrizione.
23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano
l'articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con
decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n.
289, e le disposizioni di tale regolamento relative
all'esercizio di influenza dominante su altri agenti della
riscossione, nonche' al divieto, per i legali
rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere
pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro
il secondo grado di pubblici dipendenti.
24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o
parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione
S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla
stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad
altre societa' il ramo d'azienda relativo alle attivita'
svolte in regime di concessione per conto degli enti
locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo
caso:
a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa
determinazione degli stessi enti, le predette attivita'
sono gestite dalle societa' cessionarie del predetto ramo
d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per
l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma
1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei
quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza
dei predetti enti e' effettuata con la procedura indicata
dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i
ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i
quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei
confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle
citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
25. Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di
trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa
determinazione dell'ente creditore, le attivita' di cui
allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a.
o dalle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del
comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza
pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i
contratti in corso tra gli enti locali e le societa'
iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le societa'
di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le
societa' da quest'ultima partecipate possono svolgere
l'attivita' di riscossione delle entrate degli enti
pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento
mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio
2011. Le altre attivita' di cui al comma 4, lettera b),
numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali,
possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle
societa' da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1°
gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad
evidenza pubblica.
25-ter. Se la titolarita' delle attivita' di cui al
comma 24 non e' trasferita alla Riscossione Spa o alle sue
partecipate, il personale delle societa' concessionarie
addetto a tali attivita' e' trasferito, con le stesse
garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti
che esercitano le medesime attivita'.
26. Relativamente alle societa' concessionarie delle
quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del
comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la
restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza
dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:
a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo
anno successivo a quello di riconoscimento
dell'inesigibilita';
b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno
successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'.
27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai
concessionari del servizio nazionale della riscossione,
trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche
nei riguardi dei commissari governativi delegati
provvisoriamente alla riscossione.
28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti
contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio
nazionale della riscossione si intendono riferiti alla
Riscossione S.p.a. ed alle societa' dalla stessa
partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente
denominate agenti della riscossione, anche ai fini di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, ed all'articolo 23-decies, comma 6, del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per
l'anno 2005 nulla e' mutato quanto agli obblighi
conseguenti all'applicazione delle predette disposizioni.
All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004,
n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6.
29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della parte
I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la
Riscossione S.p.a. e le societa' dalla stessa partecipate
ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici;
ad esse si applicano altresi' le disposizioni previste
dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196
del 2003.
29-bis. Nel territorio della Regione siciliana,
relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le
funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle
entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra
societa' per azioni a maggioranza pubblica, che, con
riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi
diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione
S.p.a..
30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio
di cui al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio
di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.
31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione.
32. Nei confronti delle societa' partecipate dalla
Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano
altresi' le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il
passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste
dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, cessano di trovare applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera
c), restano ferme le convenzioni gia' stipulate ai sensi
dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre
2000, n. 342.
35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della
riscossione non possono svolgere attivita' finalizzate al
recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli
relativi a sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di
cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata
notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.
36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 18:
1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a:
«telematica» sono sostituite dalle seguenti: «,
gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati
rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici
pubblici»;
2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite
le seguenti: «di natura non regolamentare»;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento
dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere
l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
b) nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la
parola: «segnalazioni», sono inserite le seguenti: «di
azioni esecutive e cautelari»;
c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente: «1-bis. Il controllo di cui al comma 1 e'
effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da
ciascun ente creditore.»;
c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
«1-bis. All'indizione degli esami per conseguire
l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale
della riscossione si procede senza cadenze temporali
predeterminate, sulla base di una valutazione delle
effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei
crediti pubblici» ;
d) nell'articolo 59:
1) e' abrogato il comma 4-bis;
2) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:
«4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la
comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo 19,
comma 2, lettera c), e' presentata entro il 30 giugno
2006.»;
3) al comma 4-quinquies, le parole: «1° ottobre 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006».
37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 118:
1) le parole: «Nell'anno 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»;
2) dopo le parole: «un importo», e' inserita la
seguente: «annuo»;
b) nel comma 119, la parola: «2004» e' sostituita dalle
seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».
38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20
novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2005»;
b) nel comma 426-bis:
1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;
2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2006»;
3) le parole: «1° novembre 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «1° ottobre 2006»;
c) dopo il comma 426-bis e' inserito il seguente:
«426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano,
nella misura del cinquanta per cento, ai fini della
determinazione del reddito delle societa' che provvedono a
tale versamento.»;
d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno
2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 156, le parole: «30 settembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».
40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 47, e' inserito il seguente: «Art.
47-bis (Gratuita' di altre attivita' e misura dell'imposta
di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). 1.
I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano
gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e
catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a
ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le
attivita' di cui all'articolo 79, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non
registrati, la cui vendita e' curata dai concessionari,
l'imposta di registro si applica nella misura fissa di
dieci euro.»;
b) dopo l'articolo 72, e' inserito il seguente: «72-bis
(Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri
emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L'atto di
pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo
della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n.
4), del codice di procedura civile, l'ordine al datore di
lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a
concorrenza del credito per il quale si procede e fermo
restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto,
quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del
predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per
i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale
notifica, il diritto alla percezione;
b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da
corrispondere e delle somme dovute a seguito della
cessazione del rapporto di lavoro.»;
«b-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: «tre
milioni di lire«sono sostituite dalle seguenti: «ottomila
euro»;
b-ter) all'articolo 85:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole:
«dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti:
«del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dell'eventuale
conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo di
assegnazione».
41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto
previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo puo'
essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel
rispetto delle disposizioni, relative alle modalita' di
iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso,
contenute nel D.M. 7 settembre 1998, n. 503 del Ministro
delle finanze.
41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio
1990, n. 187, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«E' comunque gratuita, anche se effettuata mediante
supporto informatico o tramite collegamento telematico,
qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali,
agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle
agenzie fiscali, nonche', limitatamente ai casi in cui
l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento
dell'attivita' affidata in concessione, ai concessionari
del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture
non e' dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun
rimborso dei costi sostenuti per il collegamento
telematico».
42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo
le parole: «rivenditori di generi di monopolio,» sono
inserite le seguenti: «nonche' presso».
42-bis. Con regolamento del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta
assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai
titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una
rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove
attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di
generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse,
si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra
ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell'ampliamento
della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo
mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato
una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La
possibilita' di assegnazione e' estesa, qualora non
esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai
coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli
affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle
rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati
i parametri vigenti di distanza e redditivita'.
42-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 69,
quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
si interpretano nel senso che, successivamente
all'istituzione delle agenzie fiscali previste
dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo
69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, puo' essere esercitato anche da tali agenzie e
dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio .
42-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono
intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di
riscossione.
42-quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo periodo,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «31
dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2008».
42-sexies. Al fine di rendere piu' efficienti per la
finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di
crediti contributivi, nonche' in funzione di una riforma
organica della contribuzione previdenziale in agricoltura,
le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai
crediti previdenziali agricoli.”.
Comma 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 182-ter del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), cosi' come modificato dalla
presente legge:
“182-ter. (Transazione fiscale) - Con il piano di
cui all'articolo 160 il debitore puo' proporre il
pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi
amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi
accessori, nonche' dei contributi amministrati dagli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e
dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito
avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo,
ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie
dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore
aggiunto, la proposta puo' prevedere esclusivamente la
dilazione del pagamento. Se il credito tributario o
contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i
tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono
essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un
grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una
posizione giuridica ed interessi economici omogenei a
quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito
tributario o contributivo ha natura chirografaria, il
trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello
degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di
suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali e'
previsto un trattamento piu' favorevole.
Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura
fiscale, copia della domanda e della relativa
documentazione, contestualmente al deposito presso il
tribunale, deve essere presentata al competente
concessionario del servizio nazionale della riscossione ed
all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio
fiscale del debitore, unitamente alla copia delle
dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito
dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni
integrative relative al periodo sino alla data di
presentazione della domanda, al fine di consentire il
consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non
oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve
trasmettere al debitore una certificazione attestante
l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.
L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla
liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed
alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita',
unitamente ad una certificazione attestante l'entita' del
debito derivante da atti di accertamento ancorche' non
definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' da
ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario.
Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia
dell'avviso di irregolarita' e delle certificazioni devono
essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli
adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e
dall'articolo 172. In particolare, per i tributi
amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio
competente a ricevere copia della domanda con la relativa
documentazione prevista al primo periodo, nonche' a
rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si
identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli
atti di accertamento.
Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero
non ancora consegnati al concessionario del servizio
nazionale della riscossione alla data di presentazione
della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di
concordato e' approvato con atto del direttore
dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione
regionale, ed e' espresso mediante voto favorevole o
contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei
modi previsti dall'articolo 178, primo comma.
Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e gia'
consegnati al concessionario del servizio nazionale della
riscossione alla data di presentazione della domanda,
quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di
adunanza dei creditori, su indicazione del direttore
dell'ufficio, previo conforme parere della competente
direzione regionale.
La chiusura della procedura di concordato ai sensi
dell'articolo 181, determina la cessazione della materia
del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di
cui al primo comma.
Il debitore puo' effettuare la proposta di cui al primo
comma anche nell'ambito delle trattative che precedono la
stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui
all'articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale e'
depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
che procedono alla trasmissione e alla liquidazione ivi
previste. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla
proposta di transazione e' espresso relativamente ai
tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati
al concessionario del servizio nazionale della riscossione
alla data di presentazione della domanda, con atto del
direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente
direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a
ruolo e gia' consegnati al concessionario del servizio
nazionale della riscossione alla data di presentazione
della domanda, con atto del concessionario su indicazione
del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della
competente direzione generale. L'assenso cosi' espresso
equivale a sottoscrizione dell'accordo di
ristrutturazione.”.
Comma 7.
- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis della legge
27 dicembre 2002, n. 289, (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003), cosi' come modificato dalla presente
legge:
“Art. 16-bis. (Potenziamento delle procedure di
riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle
somme dovute a seguito delle definizioni agevolate) - 1.
Con riferimento ai debitiiscritti a ruolo ai sensi degli
articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5,
e 16, comma 2, della presente legge:
a) il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e' ridotto a cinquemila euro;
b) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
77, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973;
c) l'agente della riscossione, una volta decorso
inutilmente il termine di sessanta giorni dalla
notificazione della cartella di pagamento, procede ai sensi
dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo
si applicano anche alle definizioni effettuate ai sensi
dell'articolo 9-bis.”.
Comma 7-bis.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 53 del
citato decreto legislativo n. 466 del 1997, n. 446, recante
“Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali”:
“Art. 53. (Albo per l'accertamento e riscossione
delle entrate degli enti locali) - 1. Presso il Ministero
delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati
abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei
tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 , tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507 , concernenti la gestione del
servizio di accertamento e riscossione dell'imposta
comunale sulla pubblicita'.”.



 
(( Art. 32-bis
Semplificazione delle modalita' di riscossione coattiva
1. L'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento e' effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.
2. La societa' di riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi. ))




Riferimenti normativi:
Comma 1:
- Il citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, reca “Unificazione ai fini fiscali e
contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e
accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera
b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
Comma 2:
- Il testo vigente dell'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 203 del 2005 e' riportato nelle note al
comma 3 dell'articolo 32 della presente legge.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 del
citato decreto legislativo n. 112 del 1999:
“Art. 22 (Termini di riversamento delle somme
riscosse) - 1. Il concessionario riversa all'ente creditore
le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla
riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie
postali e le banche il termine di riversamento decorre, dal
giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze,
di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo
Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento
decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade
di ciascun mese.
1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno
cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste
dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la
restituzione all'avente diritto notificandogli una
comunicazione delle modalita' di restituzione
dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza
che l'avente diritto abbia accettato la restituzione,
ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro,
decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della
riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore
ovvero, se tale ente non e' identificato ne' facilmente
identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad
esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce
ad apposita contabilita' speciale. Il riversamento e'
effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di
ciascun anno.
1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono
effettuati al netto dell'importo delle spese di
notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma
7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di
rimborso delle spese sostenute per la notificazione.
1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro
l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle
somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore
ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le
somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla
contabilita' speciale prevista dal comma 1-bis e riversate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante
la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1
e' determinata con decreto del Ministero delle finanze, di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
3. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto
1996, n. 437 , convertito, con modificazioni, dalla legge
24 ottobre 1996, n. 556, e' abrogato.”.



 
(( Art. 32-ter

Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonche' ai contributi assistenziali e
previdenziali e ai premi assicurativi

1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonche' le amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, che per il versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e delle ritenute operate alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali si avvalgono del modello « F24 enti pubblici », approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello « F24 enti pubblici » per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi.
2. Le modalita' di attuazione, anche progressive, delle disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:
a) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali;
b) con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con gli altri Ministri competenti, per i contributi e i premi.
3. Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008 mediante il modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonche' dalle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni previste all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita. ))




Riferimenti normativi:
Comma 1:
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni, reca “Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organismi pubblici”.
Comma 3:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive
modificazioni, recante “Riforma delle sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a
norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge
23 dicembre 1996, n. 662.”:
“Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti
diretti.) - 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle
prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti
periodici, il versamento di conguaglio o a saldo
dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in
questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in
acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti
crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale
o personale previste dalla legge o riconosciute
dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo
non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al
primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un
importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di
ritardo (37). Identica sanzione si applica nei casi di
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli
36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 , e ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 .
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.”.



 
Art. 33.
Indennita' per la cosiddetta vacanza contrattuale
1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, e' disposta l'erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennita' di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non corrisposta durante l'anno 2008.
2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati per l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento economico e' direttamente disciplinato da disposizioni di legge.



Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali) e' stato pubblicato
nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
- Si riportano i testi dei commi 143, 144, 145 e 146
dell'art. 3 della gia' citata legge n. 244 del 2007:
«143. Per il biennio 2008-2009, in applicazione
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale
per la contrattazione collettiva nazionale sono
quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per
l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009”.
«144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i
miglioramenti economici del rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinate
complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e
in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con
specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di
euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195”.
«145. Le somme di cui ai commi 143 e 144, comprensive
degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni”.
«146. Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione
statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per
il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle
universita', incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori
oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di
cui all'articolo 2, comma 428. In sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati
di settore provvedono alla quantificazione delle relative
risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche
metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per
il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al
comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono
dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e
delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni
in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il
personale dipendente.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«3. Personale in regime di diritto pubblico.
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze
di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421”.



 
Art. 34.
LSU Scuola
1. Per la proroga delle attivita' di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2009.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 31 dell'art. 78 della
gia' citata legge n. 388 del 2000:
“31. Ai fini della stabilizzazione
dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di
lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici,
sono definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, procedure di
terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo
criteri e modalita' che assicurino la trasparenza e la
competitivita' degli affidamenti. A tal fine e' autorizzata
la spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di lire 575
miliardi per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede,
quanto a lire 249 miliardi per l'anno 2002, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.».



 
(( Art. 35.
Copertura finanziaria
1. Alle maggiori spese e alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 22, dall'articolo 2, commi 4 e 5-ter, dall'articolo 2-ter, dall'articolo 3, comma 4, dall'articolo 4, commi 1-bise 3, dall'articolo 5, dall'articolo 6 ad esclusione di quelle di cui ai commi 4-bis e 4-quater, dall'articolo 7, dall'articolo 11, comma 5-bis, dall'articolo 15, dall'articolo 19, commi 6, lettera c), e 18, dall'articolo 21, dall'articolo 23 e dall'articolo 34, pari a 4.996,9 ))
milioni di euro per l'anno 2009, a (( 2.112 )) milioni di euro per l'anno 2010 (( e )) a (( 2.434,5 )) milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.
 
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