Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2009
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 3731).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 , n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008 e n. 3690 del 4 luglio 2008;
Ravvisata la necessita' di definire gli obiettivi dell'azione commissariale, la struttura e le procedure occorrenti per la soluzione dell'emergenza e la tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti;
D'intesa con la regione Calabria;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:
Art. 1.

1. Il dott. Goffredo Sottile e' nominato Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008 citato in premessa.
2. Il Commissario delegato provvede all'espletamento delle seguenti attivita':
a) progettazione, approvazione ed affidamento, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei lavori di realizzazione e della gestione delle discariche di servizio per lo smaltimento degli scarti derivanti dalla lavorazione dei rifiuti, gia' individuate o da individuarsi d'intesa con i Presidenti delle province ed i Sindaci interessati;
b) progettazione, approvazione ed affidamento, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei lavori di realizzazione e della gestione delle discariche di smaltimento dei rifiuti urbani, da utilizzarsi nelle more della realizzazione degli impianti tecnologici previsti nel Piano regionale dei rifiuti, da individuarsi nei seguenti comuni: Casignana (Reggio Calabria), Santa Maria del Cedro, San Giovanni in Fiore, Castrolibro e Cassano (Cosenza), nonche' delle ulteriori da individuarsi d'intesa con le provincie ed i comuni interessati;
c) progettazione, approvazione ed affidamento, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei lavori di realizzazione e della gestione degli impianti tecnologici previsti nel Piano regionale dei rifiuti, d'intesa con la regione Calabria, e sentiti i Presidenti delle provincie ed i Sindaci interessati solo in caso di variazione alla localizzazione contenuta nel Piano medesimo. In quest'ultimo caso, il Commissario delegato provvede alla conseguente definizione dei rapporti pendenti;
d) supporto alla regione Calabria nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria nonche' l'espletamento delle procedure necessarie al definitivo trasferimento delle opere e degli interventi realizzati e da realizzarsi e della relativa documentazione amministrativa e contabile agli enti ordinariamente competenti, anche avvalendosi di commissari ad acta all'uopo nominati, con oneri a carico dei soggetti inadempienti;
e) definizione di flussi, modalita', tariffe ed eventuali contributi per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti, anche in funzione di ristoro per particolari casi di disagio ambientale.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera a), relativamente al sistema «Calabria Sud», il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del concessionario gia' individuato. In caso di mancato rispetto dei termini fissati dal Commissario delegato per ciascuna attivita' da svolgersi da parte del concessionario, previa diffida ad adempiere, il medesimo Commissario provvede in via sostitutiva realizzando in danno del concessionario le attivita' rimaste inadempiute. Nelle more della realizzazione delle nuove discariche, sono utilizzate, prioritariamente ed obbligatoriamente, tutte le discariche a servizio degli impianti afferenti il sistema Calabria Sud, anche se ubicate in provincie diverse da quelle di produzione del rifiuto.
4. Il Commissario delegato, previa verifica delle situazioni debitorie dei comuni o dei consorzi per il pagamento delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti urbani, provvede tempestivamente al recupero delle somme dovute, utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori, anche avvalendosi di commissari ad acta all'uopo nominati.
5. Per l'espletamento delle iniziative di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi degli Uffici tecnici dei comuni e delle provincie.
6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere a), b) e c) ed al successivo art. 3, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di soggetti attuatori fino ad un massimo di quattro unita' dallo stesso nominati d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Il Commissario delegato, con provvedimento da adottarsi d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina il compenso spettante ai soggetti attuatori di cui al comma 6.
 
Art. 2.

1. Il Commissario delegato, per le iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza e' autorizzato ad avvalersi del dott. Antonio Falvo, sub-Commissario delegato ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3585/2007.
2. Al fine di assicurare il necessario supporto giuridico nelle attivita' da porre in essere per il superamento di emergenza ambientale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e', altresi', autorizzato ad avvalersi di due consulenti da autorizzarsi in via d'urgenza e dallo stesso Commissario designati, cui corrispondere una indennita' onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 40% del trattamento economico in godimento.
3. L'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3512 del 6 aprile 2006 e' soppresso.
4. Il Commissario delegato, per le medesime finalita' di cui alla presente ordinanza e' altresi' autorizzato ad avvalersi delle unita' di personale, dei consulenti e degli esperti gia' operanti presso la struttura commissariale di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3585/2007, e successive modifiche ed integrazioni, anche disponendone, ove ritenuto necessario la sostituzione.
 
Art. 3.

1. Al fine di prevenire la compromissione delle matrici ambientali e della salute pubblica, nelle more del completamento del sistema delle discariche e degli impianti previsti dal Piano regionale dei rifiuti della regione Calabria e nei limiti delle volumetrie disponibili, il Commissario delegato e' autorizzato, in casi di assoluta urgenza, a disporre la requisizione in uso di discariche private autorizzate al trattamento dei rifiuti non pericolosi anche se gestite o di proprieta' di soggetti privi della certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, nonche' dei relativi beni aziendali necessari all'esercizio degli impianti.
2. Il Commissario delegato assume direttamente l'uso dei beni requisiti, anche affidandone la gestione ad altro idoneo soggetto pubblico ovvero a soggetto privato individuato in via d'urgenza. Il Commissario delegato, od il soggetto gestore eventualmente nominato, provvede all'istituzione di un'apposita contabilita' separata.
3. L'indennita' di requisizione e' liquidata sulla contabilita' separata, in una misura pari alla differenza tra i proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e le spese sostenute per la gestione e manutenzione.
4. Nel caso di assenza della certificazione di cui al comma 1, l'erogazione dell'indennita' di requisizione rimane sospesa fino al nuovo rilascio della medesima certificazione.
 
Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 6, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 5.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 3, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonche' ai piani ed ai programmi di settore, e comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta'.
3. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato costituisce condizione per l'adozione del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quarter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa alla Giunta regione della Calabria, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario delegato.
5. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della meta'. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 5.

1. Il Commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, puo' provvedere, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in aggiunta a quanto previsto dalle ordinanze di protezione civile citate in premessa, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;
legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, art. 331;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41 , 42 e 119;
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo;
legge 28 gennaio 1977, n. 1, articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, articoli 6, 11 e 13;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49;
decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e successive modifiche ed integrazioni;
legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, articoli 6, 11 e 13;
decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 178, commi 4 e 5,182, 193, 194, commi 5 e 6, 202, 205, 208, commi da 5 a 13, 210, 221, 214, 215, 216, 238;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 50 e 54;
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 5, 7, 8, 9, 10 e 14;
decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003, articoli 2, 3 e 4;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 agosto 2005, articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4, commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
 
Art. 6.

1. Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2696/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che saranno individuate dalla Regione nell'ambito delle fonti di finanziamento comunitarie, statali e regionali destinate alla Regione stessa.
 
Art. 7.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, e' estranea ad ogni rapporto scaturente dall'applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2009
Il Presidente: Berlusconi
 
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