Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2009
Ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare la situazione determinatasi in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 3732).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3309 dell'11 settembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3339 del 20 febbraio 2004 e l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3696 del 4 agosto 2008;
Considerato che in relazione al contesto critico in rassegna sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;
Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile per il completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
Ritenuto che la predetta situazione, suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettivita', puo' essere fronteggiata avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, anche assicurando continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario e finalizzate al superamento del contesto critico in esame;
Vista la nota del 17 dicembre 2008 con cui la regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, ha rappresentato la necessita' di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticita' in atto nel territorio regionale;
Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuita' alle azioni intraprese in regime straordinario, nonche' conseguire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;
Acquisita l'intesa della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia con nota in data 8 gennaio 2009;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:
Art. 1.

1. Al fine di assicurare continuita' alle attivita' precedentemente poste in essere in regime straordinario, l'Assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' confermato, fino al 31 dicembre 2009, Commissario delegato per la situazione determinatasi in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
2. Il Commissario delegato provvede, in regime ordinario, ove ritenuto necessario avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 1 , commi 2 e 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3309 dell'11 settembre 2003 e dei soggetti di cui all'art. 1 , comma 6, dell'ordinanza di protezione civile n. 3339 del 20 febbraio 2004, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere del programma commissariale all'uopo definito nonche' alle attivita' finalizzate al trasferimento delle stesse ai soggetti competenti in via ordinaria.
 
Art. 2.

1. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia al fine di accelerare le attivita' necessarie per il definitivo superamento del contesto di criticita' in questione, fornisce ogni utile supporto al Commissario delegato, anche assicurando il necessario sostegno economico e l'indispensabile collaborazione amministrativa.
2. Il Commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare lo specifico capitolo di spesa istituito ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3309 del 2003, nell'ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
3. Ove si renda necessario proseguire alla liquidazione dei pagamenti oltre il termine di cui all'art. 1, il Commissario delegato e' autorizzato a trasferire le risorse finanziarie su capitoli ordinari del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3709 del 17 ottobre 2008.
 
Art. 3.

1. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza di protezione civile, il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto necessario, ad avvalersi del personale gia' operante presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3309 del 2003 citata in premessa, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
 
Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 
Art. 5.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, e' estranea ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2009
Il Presidente: Berlusconi
 
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