Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 gennaio 2009
Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio vini di Romagna per la DOCG «Albana di Romagna» e per le DOC «Cagnina di Romagna», «Colli d'Imola», «Colli di Faenza», «Colli di Romagna Centrale», «Pagadebit di Romagna», «Romagna Albana Spumante», «Sangiovese di Romagna» e «Trebbiano di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
del controllo della qualita'
e dei sistemi di qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD);
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2004 e successive modifiche ed integrazioni con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Albana di Romagna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cagnina di Romagna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1997 e successive modifiche ed integrazioni con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Colli di Faenza» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 1 luglio 1997 e successive modifiche ed integrazioni con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Colli d'Imola» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 29 settembre 2001 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Romagna Centrale» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pagadebit di Romagna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1995 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Romagna Albana spumante» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2003 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sangiovese di Romagna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Trebbiano di Romagna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 60303 del 16 gennaio 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio vini di Romagna l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOCG «Albana di Romagna»;
Visto il decreto ministeriale 60297 del 16 gennaio 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio vini di Romagna l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Cagnina di Romagna»;
Visto il decreto ministeriale 60296 del 16 gennaio 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio vini di Romagna l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Colli di Faenza»;
Visto il decreto ministeriale 60294 del 16 gennaio 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio vini di Romagna l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Colli d'Imola»;
Visto il decreto ministeriale 60295 del 16 gennaio 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio vini di Romagna l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Colli di Romagna Centrale»;
Visto il decreto ministeriale 60298 del 16 gennaio 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio vini di Romagna l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Pagadebit di Romagna»;
Visto il decreto ministeriale 60304 del 16 gennaio 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio vini di Romagna l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Romagna Albana spumante»;
Visto il decreto ministeriale 60299 del 16 gennaio 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio vini di Romagna l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Sangiovese di Romagna»;
Visto il decreto ministeriale 60300 del 16 gennaio 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio vini di Romagna l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Trebbiano di Romagna»;
Vista la nota prot. 4384 del 1 agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita' e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3 del decreto 29 marzo 2008;
Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio vini di Romagna, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;
Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dal Consorzio vini di Romagna sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 12 dicembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della Regione Emilia Romagna;
Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio vini di Romagna, e il parere favorevole espresso dalla Regione Emilia Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 12 dicembre 2008;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio vini di Romagna istante, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;
Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio vini di Romagna, con sede legale in Corso della Repubblica n. 5 Forli' e sede amministrativa in Corso Garibaldi n. 2 Faenza, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOCG «Albana di Romagna» e per le DOC «Cagnina di Romagna», «Colli d'Imola», «Colli di Faenza», «Colli di Romagna Centrale», «Pagadebit di Romagna», «Romagna Albana Spumante», «Sangiovese di Romagna» e «Trebbiano di Romagna», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.
 
Art. 2.

1. Il Consorzio vini di Romagna autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
a) la Regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo;
b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per i territori di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attivita' di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DO in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;
d) per le DOC indicate all'art. 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a 60 litri la fascetta identificativa della denominazione di origine, cosi' come indicato nei piani di controllo presentati dall'organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.
 
Art. 3.

1. L'organismo di controllo autorizzato non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1 comma 1, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
2. L'organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di ulteriori attivita' al fine della valutazione della loro non compatibilita' con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4.

1. L'organismo di controllo autorizzato e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.
2. L'organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attivita' di controllo autorizzata con il presente decreto.
 
Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2009
Il direttore generale: La Torre
 
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