Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2008 |
Autorizzazione all'INAIL a convertire in rapporti di lavoro a tempo indeterminato n. 575 CFL, ai sensi dell'articolo 1, commi 528 e 536 della legge n. 296/2006. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare gli articoli 6, 35 e 36 che disciplinano rispettivamente le dotazioni organiche, le modalita' di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e le forme contrattuali flessibili di assunzione e impiego del personale; Visto l'art. 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che prevede che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003, sono sospese sino al 31 dicembre 2003 e che i rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003; Visto l'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) che dispone che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalita' previste dai commi da 53 a 71, dell'art. 3 della stessa legge, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e che i rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2004; Visto l'art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che stabilisce che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalita' previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e che i rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005; Visto l'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che prevede che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalita' previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e che i rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006; Visto l'art. 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stabilisce che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, prorogati ai sensi dell'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate, nei limiti dei posti disponibili in organico, a decorrere dal 1° gennaio 2007; Visto l'art. 3, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008) che stabilisce che i contratti di formazione e lavoro di cui al predetto comma 528 dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008; Visto l'art. 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede che le assunzioni di cui al comma 528 della medesima legge sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate; Vista la nota circolare n. 6 del 29 marzo 2007, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha fornito alle amministrazioni interessate indicazioni circa le modalita' da seguire per la predisposizione delle richieste di autorizzazione alla conversione dei contratti di formazione e lavoro, di cui al citato art. 1, comma 528, della legge n. 296/2006; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge del 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 74, comma 5, che prevede anche per gli enti pubblici non economici che le dotazioni organiche sono, fino all'emanazione dei provvedimenti di riduzione degli assetti organizzativi precisati al comma 1 dello stesso art. 74, provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008, salvo le procedure concorsuali e di mobilita' gia' avviate al 25 giugno 2008; Considerato che le procedure di conversione dei contratti di formazione e lavoro sono state previste dal citato art. 1, comma 528, della legge n. 296 del 2006 e sono assimilabili a procedure concorsuali avviate e pertanto ricomprese nella dotazione organica provvisoria; Vista la nota n. 60104, del 6 agosto 2008, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha chiesto di poter procedere alla conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di n. 575 unita' di personale assunte con contratto di formazione e lavoro nell'area B - posizione economica B2 - dando assicurazione che la prevista riduzione delle dotazioni organiche, in attuazione del citato art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, terra' conto della conversione dei suddetti contratti di formazione e lavoro e che in ogni caso il fabbisogno presunto definitivo non essendo inferiore a n. 1800 unita' non determinera' posizioni soprannumerarie; Ritenuto di autorizzare l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) alla conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell'area B - posizione economica B2, ai sensi dell'art. 1, commi 528 e 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), n. 575 contratti di formazione e lavoro relativi al personale in possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, fermo restando il divieto di creare posizioni soprannumerarie anche temporanee nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'art. 74, comma 6, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 che prevede per le amministrazioni che non abbiano adempiuto, entro il 30 novembre 2008, alle misure di riduzione degli assetti organizzativi e delle dotazioni organiche disposte dallo stesso articolo e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 1, commi 528 e 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e' autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nella area B - posizione economica B2, n. 575 contratti di formazione e lavoro relativi al personale in possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro. Le assunzioni potranno essere effettuate nel rispetto delle disponibilita' di organico, fermo restando il divieto di creare posizioni soprannumerarie anche temporanee nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche ed il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto in caso di mancata attuazione, entro il 30 novembre 2008, delle misure di riduzione degli assetti organizzativi e delle dotazioni organiche disposte dall'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008. 2. La predetta amministrazione e' altresi' tenuta a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio personale pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, i dati concernenti il numero dei contratti di formazione e lavoro convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato con indicazione della spesa per l'anno 2008, nonche' della spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. 3. L'onere delle conversioni in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro del suindicato personale resta a carico del bilancio dell'INAIL. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 ottobre 2008 p. Il Presidente r; del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2008 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 13, foglio n. 24 |
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