Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio». |
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Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela Vini della Valtellina, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio»; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio»; Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 dicembre 2008, presente il funzionario della Regione Lombardia, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell'imposta di bollo” e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Annesso
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO».
Art. 1.
L'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati. Art. 2.
L'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nella tipologia novello; rosati, anche nella tipologia frizzante; passiti; da vendemmia tardiva. I vini ad Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» bianchi, rossi, rosati, passiti e da vendemmia tardiva devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei vitigni idonei alla coltivazione per la Provincia di Sondrio. L'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» con la specificazione aggiuntiva del nome del vitigno e' riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Sondrio, fino a un massimo del 15%. La specificazione aggiuntiva del nome del vitigno e' consentita esclusivamente quando il vino ad Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» abbia colore analogo al vitigno di provenienza. Per i soli vitigni “Chiavennasca”, “Rossola” e “Pignola”, esclusivamente per la tipologia “bianco” secco tranquillo, e' autorizzata l'indicazione dei medesimi anche in assenza di analogia fra il colore del vino e quello del vitigno. L'indicazione del nome del vitigno “Nebbiolo”, del quale fa parte il fenotipo “Chiavennasca” (sinonimo del medesimo), non puo' pero' in nessun caso essere utilizzata nella presentazione di un vino bianco. Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della Provincia di Sondrio: Albosaggia, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Cercino, Chiavenna, Chiuro, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Faedo, Gordona, Mantello, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Sernio, Sondrio, Teglio, Tirano, Traona, Tresivio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano. Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» non deve essere superiore a tonnellate 14; tale limite e' gia' comprensivo dell'aumento del 20% previsto dal Decreto Ministeriale 2 agosto 1996, art.1 comma 1. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,00 % Vol per i vini bianchi, rossi e rosati; 11,00 % Vol per i vini passiti; 13,00 % Vol per i vini da vendemmia tardiva; Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.. La tipologia «Terrazze Retiche di Sondrio» passito deve essere ottenuta previo appassimento delle uve in idonei locali (fruttai); la tipologia «Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva deve essere ottenuta previa raccolta ritardata con appassimento in pianta. Sia la detenzione in fruttaio che l'appassimento in pianta dovranno essere denunciati agli organismi competenti. Anche la successiva vinificazione di queste uve, sia che avvenga in periodo vendemmiale sia al di fuori del medesimo, andra' denunciata con almeno 5 giorni di preavviso agli stessi organismi competenti. Per le tipologie «Terrazze Retiche di Sondrio» passito e «Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva non e' consentita alcuna pratica di arricchimento. Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, per il consumo, non deve essere superiore all'80% per le tipologie: bianco, rosso e rosato. Per la tipologia «Terrazze Retiche di Sondrio» passito la resa massima sull'uva fresca in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 40%. Per la tipologia «Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva la resa massima sull'uva fresca in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 60%.. Art. 6.
I vini «Terrazze Retiche di Sondrio» passito e «Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva: dovranno essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio almeno sino al 30 giugno dell'anno successivo alla vendemmia; dovranno sempre riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve; dovranno essere confezionati sempre in bottiglie di vetro di forma “bordolese”, “borgognotta” o “renana” e chiuse con tappo raso bocca, ma comunque di capacita' consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,187 e non superiore a 5 litri. Art. 7.
I vini a Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», anche con la specificazione di vitigno, all'atto della immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: «Terrazze Retiche di Sondrio» bianco 10,50 Vol%; «Terrazze Retiche di Sondrio» rosso 10,50 Vol%; «Terrazze Retiche di Sondrio» rosato 10,50 Vol%; «Terrazze Retiche di Sondrio» novello 11,00 Vol%; «Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva 13,00% Vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo (svolto) non inferiore a 11,00 % Vol; «Terrazze Retiche di Sondrio» passito 16,00% Vol, titolo alcolometrico volumico effettivo (svolto) non inferiore al 12,00% Vol; zuccheri residui non inferiori a 45 g/l.. Art. 8.
All'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compreso gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'articolo 7 comma 5 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, l'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli Albi dei Vigneti a Denominazione di Origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'Indicazione Geografica Tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. |
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