Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 dicembre 2008
Incremento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Ferrara, a decorrere dal 1 gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2009.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Ferrara

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio ed in particolare l'art. 4, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - ora Direzioni provinciali del lavoro (decreto ministeriale del 7 novembre 1996 n. 687 e decreto direttoriale del 20 aprile 1997) - le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle soppresse commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio previste dall'art. 3 della legge 407/1955;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 del 2 febbraio 1995 - inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 5/525620/70 n. 39/97 del 18 marzo 1997 - inerente i compiti delle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro - in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 ed in particolare le disposizioni che richiamano la necessita' di fare riferimento alle retribuzioni previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero da accordi stipulati da organizzazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, oltre agli oneri complessivi di impresa;
Vista la richiesta di determinazione delle nuove tariffe minime, per le operazioni di facchinaggio, trasmessa a questo Ufficio dalle Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, relative al periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009;
Visto il decreto del 28 aprile 2008 n. 8, con cui il direttore della direzione provinciale del lavoro di Ferrara ha determinato le tariffe minime di facchinaggio valide, per l'anno 2008, nel territorio provinciale;
Considerato che in virtu' del citato decreto per l'anno 2008 le tariffe minime provinciali per il facchinaggio corrispondono ad euro 19,56 ed in particolare, per il settore petrolchimico, ad euro 18,16;
Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore, nonche' le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, in occasione della riunione dell'Osservatorio provinciale sulle attivita' di facchinaggio tenutasi in data 23 dicembre 2008, nel corso della quale sono state formulate osservazioni e proposte che l'Ufficio ha acquisito;
Considerati i maggiori costi dovuti agli aumenti economici derivanti dall'incidenza del costo del lavoro e quindi anche degli oneri contributivi e fiscali a carico delle imprese, oltre che, ovviamente, degli oneri derivanti dall'applicazione degli istituti contrattuali, diretti ed indiretti, in virtu' dell'accordo economico dell'11 dicembre 2007 che operera' un ulteriore incremento sui costi da sostenere in applicazione dei vari istituti contrattuali a far data dal marzo e settembre 2009;
Tenuto conto dell'incremento degli oneri assicurativi dovuti al calcolo del premio annuale INAIL sulle retribuzioni globali di fatto e non piu' su quelle convenzionali;
Considerati altresi' i seguenti indicatori economici: gli indici ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie nei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per l'anno 2008 ed il tasso d'inflazione programmato, riportato nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2008/2011 e 2009/2013, nonche' il tasso di inflazione reale;
Tenuto conto altresi' degli oneri previsti per la tutela e la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro in ragione anche delle recenti norme e direttive del Ministro in materia;
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;
Decreta:
Art. 1.

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in vigore al 31 dicembre 2008 nella provincia di Ferrara, vengono incrementate del 4% a decorrere dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2009, come da tabelle allegate, che fanno parte integrante del decreto stesso.
 
Art. 2.

Le tariffe di cui al presente decreto hanno efficacia dal 1 gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2009.
 
Art. 3.

Il presente provvedimento verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ferrara, 23 dicembre 2008
Il direttore: Tedeschi
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 18 a pag. 20 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone