Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO
DECRETO 21 ottobre 2008
Modalita' di erogazione dei «Buoni vacanza».

IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CON DELEGA AL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
Visto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on.le Michela Vittoria Brambilla sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo;
Visto l'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo», che prevede apposite risorse dirette a realizzare agevolazioni per favorire il turismo delle famiglie e dei singoli definiti sulla base di determinati criteri reddituali;
Visto l'art. 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevedendo l'adozione di un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Minitri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento Bolzano, ai fini della definizione delle modalita' di impiego delle risorse di cui all'art. 10 della citata legge n. 135/2001, destina l'erogazione di tali risorse per interventi, di solidarieta' in favore delle fasce piu' deboli e per l'attuazione delle strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale;
Ritenuto di dover procedere alla definizione delle modalita' di erogazione dei buoni vacanza utilizzando allo scopo appositi criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti;
Considerato che il Comitato delle politiche turistiche, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2006, nelle sedute del 30 maggio e del 17 ottobre 2007, ha evidenziato la necessita' di collegare l'erogazione delle risorse di cui alla legge n. 135/2001 ad una politica di destagionalizzazione dei flussi turistici nazionali;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella riunione del 28 febbraio 2008;
Decreta:
Art. 1.

1. Il presente decreto definisce le modalita' di impiego delle risorse di cui all'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, come previsto dall'art. 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'erogazione di «buoni-vacanza» da destinare a interventi di solidarieta' in favore delle fasce, sociali piu' deboli e per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.
 
Art. 2.

1. Per la gestione dell'acquisto e della distribuzione dei buoni vacanza assistiti da contributo statale ai soggetti avente diritto, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rispetto, dei principi di economicita', trasparenza ed efficacia, puo' stipulare convenzioni, senza previsione di corrispettivo ma con il riconoscimento delle sole spese documentate di cui al successivo art. 6, con l'ANCI e con le Associazioni non-profit - denominati di seguito «soggetti gestori» - che possiedano comprovata esperienza nella gestione a livello nazionale di un Sistema di Buoni Vacanze cosi' come previsto dall'art. 10, comma 3 della legge n. 135/2001 e dall'art. 2, comma 193, lettera b) della legge n. 244/2007.
 
Art. 3.

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, con apposito atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, comunica le modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui all'art. 1 del presente provvedimento.
2. Il soggetto gestore, sulla base delle previsioni convenzionali, verifica la sussistenza in capo agli interessati che abbiano fatto, apposita domanda dei requisiti necessari per l'accesso al contributo statale. Il soggetto gestore predispone l'elenco dei soggetti che hanno conseguito l'agevolazione, assicurando l'occorrente raccordo con la rete di strutture turistiche convenzionate.
3. Il soggetto gestore, secondo le modalita' previste in convenzione, fornisce al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un rendiconto delle attivita' svolte con cadenza trimestrale.
 
Art. 4.

1. Per aventi diritto si intendono i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni socio-economiche indicate nella tabella di cui al presente articolo. Il contributo statale, previsto dal precedente art. 1, e' erogato nelle misure di cui alla medesima tabella fino ad esaurimento, dei fondi disponibili, sulla base del criterio di priorita' cronologica.

----> Vedere Tabella a pag. 5 <----
 
Art. 5.

1. I buoni vacanza acquisiti con le modalita' e con contributo statale di cui al presente provvedimento non possono essere utilizzati a decorrere dalla prima settimana di luglio e sino all'ultima settimana di agosto e nell'ultimo periodo dal 20 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo. I predetti buoni vacanza sono destinati ai settori del turismo balneare, montano e termale.
2. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo indica, entro il 30 novembre di ogni anno, parametri relativi all'utilizzo dei buoni vacanza-assistiti dal contributo statale nell'anno successivo.
 
Art. 6.

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, nell'ambito della convenzione, riconosce ai soggetti gestori esclusivamente il rimborso delle spese postali derivanti dalla trasmissione dei Buoni Vacanze agli aventi diritto.
 
Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al Centro di Responsabilita' n. 17 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Sviluppo e competitivita' del turismo).
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.
Roma, 21 ottobre 2008

Il Sottosegretario: Brambilla

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 203.
 
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