Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 gennaio 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Russo Angela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;
Vista l'istanza della sig.ra Russo Angela, nata a Luton (Regno Unito) il 27 gennaio 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di «Social Worker», conseguito nel Regno Unito nel maggio 2005 dal «General Social Care Council», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale», sezione B dell'albo;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diploma in Social Work» conseguito presso la «London School of Economics and Political Science» nel luglio 1997;
Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale - sezione B dell'albo - e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 24 ottobre 2008;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale degli assistenti sociali;
Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/07;
Decreta:
Art. 1.

Alla sig.ra Russo Angela, nata a Luton (Regno Unito) il 27 gennaio 1969, cittadina italiana, e riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.
 
Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata , nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attivita' del servizio sociale.
Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) organizzazione dei servizi sociali, 2) legislazione sociale.
Roma, 22 gennaio 2009
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3.
La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.
Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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