Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 gennaio 2009
Autorizzazione all'organismo denominato «BioAgriCert S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pane di Altamura», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visto il regolamento (CE) n. 1291/2003 del 18 luglio 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pane di Altamura»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 4 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 1° aprile 2004, con il quale l'organismo «BioAgriCoop S.c.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via dei Macabraccia n. 8, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pane di Altamura»;
Visto il decreto 13 febbraio 2007 con il quale la validita' dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 4 marzo 2004, e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione al sopra citato Organismo di controllo oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo;
Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Pane di Altamura a DOP con la quale e' stato indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Pane di Altamura» l'organismo denominato «BioAgriCoop S.c.r.l.»;
Visto il decreto del 20 gennaio 2009 con il quale l'organismo di controllo «BioAgriCoop S.c.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via Dei Macabraccia n. 8, e' stato cancellato dall'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG) di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Visto il decreto in pari data con il quale l'organismo «BioAgriCert S.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via Dei Macabraccia n. 8/3-4-5, e' stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG) previsto dall'art.14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Vista l'indicazione espressa dal consorzio per la tutela e la valorizzazione del Pane di Altamura a DOP che, preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «BioAgriCoop S.c.r.l.», ha ritenuto di segnalare per il controllo della denominazione di origine protetta «Pane di Altamura» l'organismo «BioAgriCert S.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, in quanto iscritto nell'elenco in precedenza richiamato;
Considerato che «BioAgriCert S.r.l.» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pane di Altamura» conformemente allo schema tipo di controllo;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pane di Altamura»;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 16 dicembre 2008;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1.

L'organismo denominato BioAgriCert S.r.l., con sede in Casalecchio di Reno, via Dei Macabraccia, 8/3-4-5, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Pane di Altamura», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1291/2003 del 18 luglio 2003.
 
Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo BioAgriCert S.r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3.

L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pane di Altamura», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. e' tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4.

L'Organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pane di Altamura», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».
 
Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.
Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo BioAgriCert S.r.l. o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo BioAgriCert S.r.l. e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
 
Art. 6.

L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pane di Altamura» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7.

L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta «Pane di Altamura» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Puglia.
 
Art. 8.

L'organismo autorizzato BioAgriCert S.r.l. e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2009
Il direttore generale: La Torre
 
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