Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 gennaio 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Barrios Quintana Maria Daniela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza della sig.ra Barrios Quintana Maria Daniela, nata il 10 ottobre 1979 a Merida (Venezuela), ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/ 07, il riconoscimento del titolo professionale in Argentina, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico-professionale di «Abogado» presso 1'«Universidad Catolica Andres Bello» di Caracas in data 9 ottobre 2002;
Preso atto che la sig.ra Barrios Quintana e' iscritta al «Colegio de Abogados del Estado Miranda» (Venezuela) dal 2003 con il n. 50918;
Rilevato che la richiedente ha conseguito un «Master in diritto ambientale» nell'anno accademico 2004/2005 presso 1' Universita' degli studi di Milano, ha documentato attivita' di ricerca in Italia per la «Fondazione Eni Enrico Mattei» di Milano e un breve periodo di tirocinio presso uno studio legale italiano;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 ottobre 2008;
Sentito il rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07, sopra indicato;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato dalla Questura di Bari in data 20 giugno 2008 valido fino al 20 giugno 2013;
Decreta:
Art. 1.

Alla sig.ra Barrios Quintana Maria Daniela, nata il 10 ottobre 1979 a Merida (Venezuela), cittadina venezuelana, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni.
 
Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/ 1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.
 
Art. 3.

Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 22 gennaio 2009
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta - ridotta nel caso specifico in considerazione del percorso formativo effettato in Italia - consiste nello svolgimento di elaborati su due materie, di cui una verte su: diritto civile e la seconda e' scelta dalla candidata.
c) La prova orale - ridotta per gli stessi motivi sopra esposti - verte nella discussione di brevi questioni pratiche su tre materie scelte dalla interessata, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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