Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 gennaio 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Ostrosvkaya Oxana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti;
Vista l'istanza della sig.ra Ostrosvkaya Oxana nata il 6 novembre 1980 a Grosny (Russia), cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Ingegnere specialistico in Tecnologia chimica di materiali non metallici e di silicati ad alto punto di fusione», rilasciato dalla Universita' tecnologica statale di Belgorod nel giugno 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settori civile ambientale e industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Considerato che detto titolo, secondo la dichiarazione di valore della Ambasciata d'Italia a Mosca, e' di per se' abilitante;
Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nelle sedute del 24 ottobre e 25 novembre 2008 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e' stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dalla sig.ra Ostrosvkaya non e' stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune cosi' emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;
Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza dei Servizi, in ordine alla iscrizione nella sezione A settore industriale sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;
Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla Questura di Torino in data 22 novembre 2007 valido fino al 12 dicembre 2009;
Decreta:
Art. 1.

Alla sig.ra Ostrosvkaya Oxana, nata il 6 novembre 1980 a Grosny (Russia), cittadina russa, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli ingegneri - Sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/ 1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.
 
Art. 3.

Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) Costruzione di macchine, 2) Impianti termoidraulici, 3) Impianti elettrici, ed anche il superamento di una prova solo orale sulla seguente materia: 4) Impianti industriali.
 
Art. 4.

Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 5.

La richiesta di riconoscimento al fine della iscrizione nella sezione A settore civile ambientale e' respinta.
Roma, 22 gennaio 2009
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
b) L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.
 
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