Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2009 (vai al sommario) |
CONFERENZA UNIFICATA |
PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2009 |
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le autonomie locali sugli «indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilita' di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici» (4.13/2008/19 CU). (Repertorio atti n. 7/CU del 28 gennaio 2009). |
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LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell'odierna seduta del 28 gennaio 2009; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 ed in particolare l'art. 8, comma 6; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'art. 4 che, riservando l'attivita' programmatoria in materia di edilizia scolastica alle regioni, ha previsto, al riguardo, l'assegnazione di finanziamenti aggiuntivi dello Stato ai competenti enti locali attraverso l'attuazione di piani triennali regionali, formulati sulla base delle richieste avanzate dagli enti medesimi, prioritariamente destinati alla messa in sicurezza delle scuole, l'ultimo dei quali, tuttora in corso, interamente dedicato a tale finalita' ed integralmente compartecipato con le amministrazioni territoriali interessate; Visto l'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto l'attivazione, nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche formulato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, di un Piano straordinario di messa in sicurezza delle scuole con particolare riguardo a quelle insistenti nelle zone a rischio sismico, a fronte del quale sono stati, al momento, finanziati due Piani stralcio; Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ed in particolare il comma 1 che ha disposto il consolidamento, a regime, dell'assegnazione al Piano predetto di una percentuale non inferiore al 5% delle risorse complessivamente assegnate al su indicato Programma delle infrastrutture strategiche nel quale esso si inserisce; Visti, altresi', i successivi commi dell'art. 7-bis citato, che hanno previsto la revoca e la riassegnazione di risorse precedentemente attribuite alle Amministrazioni territoriali per l'attivazione di opere di edilizia scolastica e non compiutamente utilizzate, l'introduzione di particolari modalita' operative per lo snellimento delle procedure e l'accelerazione del completamento delle opere, nonche' l'immediata messa in sicurezza di non meno di 100 edifici scolastici caratterizzati da particolare criticita' sotto il profilo della sicurezza sismica; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18 luglio 2008, che ha previsto uno sviluppo di investimenti di circa 300 milioni di euro per l'attivazione di opere di edilizia scolastica per l'anno 2008, integralmente destinati alla messa a norma degli istituti scolastici; Vista l'intesa raggiunta nella Conferenza unificata del 13 novembre 2008, con la quale si e' proceduto, con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, alla ripartizione del fondo di cui all'art. 32-bis della legge n. 326/2003, implementato di 20 milioni di euro annui per l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di cui all'art. 2, comma 276, della legge n. 244/2008; Visto il Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e l'INAIL, relativo all'attuazione di un apposito piano di finanziamento per un importo complessivo di 100 milioni di euro per l'adeguamento a norma delle scuole secondarie di primo e secondo grado; Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ed, in particolare, gli articoli 18 e 20; Preso atto dello stato di avanzamento delle attivita' di competenza delle regioni e degli enti locali e delle intervenute sollecitazioni da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la tempestiva conclusione delle stesse, finalizzate al definitivo completamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, prevista dall'art. 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23; Considerato che recenti incidenti verificatesi all'interno delle strutture scolastiche presenti sul territorio nazionale hanno evidenziato una significativa vulnerabilita', anche di carattere non strutturale, del patrimonio edilizio scolastico presente sul territorio citato e conseguenti situazioni di pericolo per l'incolumita' degli alunni e del personale scolastico; Considerato che le circostanze su accennate ed i connessi rischi di incidenti impongono di procedere con immediatezza ad interventi di verifica delle condizioni di vulnerabilita' di elementi non strutturali e di impianti, al fine di provvedere tempestivamente alla relativa eventuale riattazione (ad esempio, attraverso l'eliminazione dei controsoffitti pesanti o la sostituzione degli stessi con controsoffitti leggeri e pertanto non pericolosi in caso di caduta); Considerato, altresi', che tali situazioni di rischio, dovute, a titolo di esempio, alla presenza di oggetti, impianti, apparecchiature, arredi, rivestimenti, infissi eccessivamente pesanti e mal posizionati o ancorati alle strutture, si rivelano ancora piu' gravi e bisognose di interventi urgenti nelle zone del Paese soggette al rischio sismico, in quanto anche un movimento tellurico di limitata intensita', e non pregiudizievole per le strutture, potrebbe determinare il crollo di elementi non strutturali in condizioni di instabilita' e precarieta'; Ritenuta urgente e non piu' procrastinabile la messa in atto di interventi di verifica dell'esistenza di eventuali situazioni di pericolo all'interno degli edifici scolastici, a tutela della pubblica incolumita'; Tenuto conto che le vigenti disposizioni ed, in particolare, l'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 attribuiscono agli enti locali l'onere della realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la messa a norma ed in sicurezza, degli immobili adibiti all'uso scolastico con relative pertinenze ed impiantistica ed, in particolare, ai comuni con riferimento alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ed alle province limitatamente a tutti gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed ai convitti ed alle istituzioni educative statali; Tenuto altresi' conto che compete alle regioni la programmazione e pianificazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, ivi compresi quelli realizzati con il concorso dello Stato e degli enti locali attraverso finanziamenti aggiuntivi; Considerato che, in coerenza con gli interventi e le attivita' sopraindicate e nell'ambito della sperimentata collaborazione tra i livelli istituzionali a diverso titolo competenti, si rende necessario, per far fronte alle emergenze piu' sopra richiamate, intraprendere un'azione sistematica di ricognizione e valutazione della presenza di situazioni di pericolo per coloro che operano negli edifici scolastici, da realizzare attraverso apposite squadre tecniche, incaricate di effettuare in tutte le scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, sopralluoghi finalizzati all'individuazione di situazioni di rischio connesse alla vulnerabilita' degli impianti e degli elementi non strutturali; Vista la proposta d'intesa tra Governo, regioni e province autonome ed enti locali pervenuta alla Segreteria della Conferenza Unificata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con nota prot. 141 del 22 gennaio 2009 e dalla predetta Segreteria diramata, con nota del 23 gennaio 2009, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica tenutasi il 26 gennaio 2009, nel corso della quale e' stato concordato un testo definitivo; Vista la nota della Segreteria della Conferenza Unificata con la quale e' stato diramato, in data 27 gennaio 2009, il predetto testo concordato, per l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata; Considerato che a seguito all'incontro politico tenuto il 27 gennaio 2009 sono state apportate delle modifiche al richiamato testo, che sono state trasmesse dalla Segreteria della Conferenza Unificata, con nota del 28 gennaio 2009; Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome e degli enti locali, con la richiesta al Governo di impegnarsi a riferire in Conferenza Unificata sull'ammontare delle risorse disponibili per gli interventi che saranno attuati e sull'elenco delle priorita' che saranno individuate; Sancisce intesa
tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le autonomie locali nei termini di seguito riportati: Per le finalita' indicate in premessa, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente Intesa sono istituiti, presso ciascuna regione e provincia autonoma, che ne hanno il coordinamento, appositi gruppi di lavoro, composti da rappresentanti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dell'Ufficio scolastico regionale, dell'ANCI, dell'UNCEM e dell'UPI, con il compito di costituire, nei successivi quindici giorni, squadre tecniche incaricate dell'effettuazione di sopralluoghi nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado del rispettivo territorio, diretti all'individuazione di situazioni di rischio connesse alla vulnerabilita' di impianti ed elementi di carattere non strutturale, programmandone le attivita' anche sul piano temporale. Ciascuna squadra tecnica sara' composta da due unita', di cui una appartenente ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche e l'altra, in relazione agli ambiti territoriali e le tipologie di istituti, in servizio presso province, comuni e, ove necessario regioni ed in possesso dei necessari requisiti di qualificazione tecnica. Le squadre saranno coadiuvate, nel corso dei singoli sopralluoghi, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'istituzione scolastica interessata. Qualora entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente Intesa non siano stati ancora istituiti i Gruppi di lavoro, le squadre tecniche, ovvero intraprese le attivita' di monitoraggio, il Prefetto territorialmente competente provvedera' ad assicurarne, l'istituzione e/o l'avvio; la prosecuzione delle attivita' susseguenti all'eventuale intervento prefettizio continuera', successivamente, ad essere garantita dal Gruppo di lavoro regionale. A conclusione di ogni sopralluogo sara' redatto un verbale predisposto secondo lo schema di cui all'allegato A), che indichi, tra l'altro, gli eventuali interventi gia' effettuati, le situazioni di criticita' riscontrate negli elementi non strutturali e le misure necessarie per rimuoverle, con una prima stima di massima dei relativi costi. Ove nel corso del sopralluogo emerga la possibilita' dell'adozione di provvedimenti di chiusura anche parziale dell'edificio, necessari per consentirne l'immediata messa in sicurezza, la squadra segnala, con urgenza, all'ente locale direttamente obbligato ed al Gruppo di lavoro regionale, nonche' al Prefetto della provincia nella quale l'istituzione scolastica e' ubicata, la necessita' di attivare gli specifici interventi. Allo scopo di favorire e sostenere le attivita' di cui sopra, saranno resi disponibili da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le informazioni, gli elementi ed i dati al momento contenuti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. A tal fine la banca dati, come allestita a fronte delle comunicazioni e degli aggiornamenti da parte delle competenti regioni, sara' consultabile on line da ciascun Gruppo di lavoro regionale territorialmente competente, al quale, per tale finalita', saranno tempestivamente fornite le opportune istruzioni ed i necessari codici d'accesso. La materiale disponibilita' ed esaustivita' della predetta banca dati non potra', in ogni caso, assumersi come presupposto necessario per il concreto avvio delle azioni definite dalla presente Intesa. Sulla base dei dati dell'Anagrafe citata, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca redigera' una prima lista delle priorita' per i sopralluoghi basata sui seguenti indicatori: vetusta', zona sismica, tipologia edilizia, stato di manutenzione, completezza delle certificazioni rilevanti, presenza di elementi non strutturali potenzialmente pericolosi. I sopralluoghi dovranno essere effettuati su tutti gli edifici delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, ricadenti nel territorio di competenza dei singoli Gruppi di lavoro regionali, assicurando priorita' a quelli gia' individuati nella precitata lista ed a quelli per i quali siano state evidenziate situazioni di pericolo a seguito di eventuali segnalazioni provenienti dai dirigenti scolastici e dai responsabili del servizio di prevenzione e protezione. Qualora l'ente locale competente sia gia' in possesso delle informazioni aggiornate richieste dalla presente Intesa potra' trasmetterle direttamente al Gruppo di lavoro regionale, utilizzando comunque il modello riportato nell'allegato A. Nell'intento di fornire linee guida da seguire nell'effettuazione dei sopralluoghi, il predetto allegato A alla presente Intesa riporta un elenco sintetico delle indicazioni utili e delle situazioni da esaminare, fermo restando che ogni altra evidente situazione non ricompresa in tale elenco, ma ritenuta in grado di determinare condizioni di rischio per gli utenti, andra' comunque riportata nel verbale. I verbali, come sopra definiti e puntualmente sottoscritti dai relativi compilatori, dovranno essere inoltrati ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche territorialmente competenti, che provvederanno ad acquisirli ed a renderli disponibili, secondo modalita' definite dal tavolo di monitoraggio di cui all'ultimo capoverso, al Gruppo di lavoro regionale. Il predetto Gruppo provvedera' a diffonderle alle amministrazioni interessate, le quali, nell'ambito delle rispettive competenze, ne terranno conto anche ai fini della programmazione dei relativi interventi. Le informazioni acquisite sulla base delle rilevazioni attivate saranno utilizzate per l'integrazione e l'aggiornamento, per ogni immobile adibito all'uso scolastico, dei dati gia' contenuti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica di cui all'art. 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Le attivita' oggetto della presente Intesa dovranno essere concluse entro sei mesi dalla data di pubblicazione della stessa. Al fine di favorire il pieno raggiungimento delle finalita' sottese all'iniziativa, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segreteria della Conferenza Unificata, un tavolo di monitoraggio e valutazione delle attivita', composto da rappresentanti delle regioni, degli enti locali e delle amministrazioni centrali interessate. Roma, 28 gennaio 2009 Il presidente: Fitto
Il segretario: Siniscalchi |
| Allegato A ----> Vedere Allegato da pag. 132 a pag. 142 <---- |
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