Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 gennaio 2009
Attuazione del regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'Anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'art. 1, comma 23;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante «regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e successive modificazioni, che, tra l'altro, a decorrere dal 1° luglio 2008, abroga il regolamento CE 865/2004;
Visto il regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita' e il relativo finanziamento;
Visto il regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita' e il relativo finanziamento, e che, tra l'altro, a decorrere dal 1° aprile 2009, abroga, il regolamento CE n. 2080/2005;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto 3 agosto 2005, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dell'olio di oliva;
Visto il decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005, recante «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;
Visto il decreto n. 31 del 30 gennaio 2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, concernente le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita' e il relativo finanziamento;
Ritenuta la necessita' e l'opportunita' di emanare disposizioni di indirizzo per l'attuazione del predetto regolamento n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008;
Considerata l'esigenza di assicurare l'applicazione dello stesso regolamento comunitario, con particolare riguardo alle procedure per il riconoscimento delle organizzazioni degli operatori del settore oleicolo, per la presentazione e la realizzazione dei programmi di attivita', per l'erogazione del finanziamento comunitario, nonche' per l'esecuzione dei controlli;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 gennaio 2009;

Decreta:
Art. 1.

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente provvedimento, di seguito denominato «Decreto», disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, le modalita' tecniche e applicative delle disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 867/2008, di seguito denominato «Regolamento». Il Decreto fissa, in particolare, le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, la ripartizione delle risorse finanziarie e l'attribuzione delle competenze per lo svolgimento dei controlli.
Ai sensi del Decreto, si intende per:
a) «organizzazione di operatori del settore oleico» una delle organizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d);
b) «organizzazione nazionale», una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in almeno otto zone regionali;
c) «organizzazione interregionale», una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in piu' di una Regione e interessano un numero di zone regionali inferiore ad otto;
d) «organizzazione regionale o provinciale», una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in un'unica Regione o Provincia autonoma;
e) «zona regionale» una delle zone come di seguito individuate:
1) province di Foggia e Bari;
2) province di Taranto, Brindisi e Lecce;
3) province di Cosenza, Crotone e Catanzaro;
4) province di Vibo Valentia e Reggio Calabria;
5) regione Sicilia;
6) regione Campania;
7) regione Lazio;
8) regione Abruzzo;
9) regione Toscana;
10) regione Molise;
11) regione Sardegna;
12) regione Basilicata;
13) regioni Umbria, Marche e Emilia-Romagna;
14) regioni Lombardia, Trentino-Alto-Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia;
15) regioni Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta.
Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche previste dal Regolamento ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
 
Art. 2.

Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni
di operatori del settore oleicolo

1. Le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, distinte per le tipologie associative, oltre quelle previste all'art. 2 del Regolamento sono:
a) organizzazioni dei produttori del settore oleicolo:
1) associare almeno n. 2.500 produttori, ovvero il 2% dei produttori di olive o della produzione media di olio di oliva o di olive da tavola della zona regionale interessata, riferita alle ultime cinque campagne;
b) associazioni di organizzazioni di produttori del settore oleicolo:
1) essere costituite da almeno n. 10 organizzazioni di base di produttori olivicoli, riconosciute ai sensi della lettera a), stabilite in almeno otto zone regionali, ovvero rappresentare il 15% della produzione media di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia, riferita alle ultime cinque campagne;
c) altre organizzazioni di operatori:
1) associare operatori del settore oleicolo, che nell'anno precedente la campagna di commercializzazione 2007/2008 hanno realizzato almeno il 50% del loro fatturato con la trasformazione di olive o con la vendita di olio di oliva o di olive da tavola, ovvero che hanno commercializzato piu' di 5.000 tonnellate di olio di oliva o piu' di 1.000 tonnellate di olive da tavola;
2) associare almeno 30 operatori che commercializzano o trasformano complessivamente una quantita' superiore a 20.000 tonnellate di olio di oliva o a 5.000 tonnellate di olive da tavola, o contare almeno il 15% della produzione media nazionale, riferita alle ultime 5 campagne, di olio d'oliva o di olive da tavola;
d) per le organizzazioni interprofessionali:
1) associare operatori stabiliti in almeno otto zone regionali e che svolgano attivita' economiche connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dell'olio d'oliva e/o delle olive da tavola con riferimento alle produzioni effettive.
2. Ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 1, si fa riferimento alle produzioni rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), secondo la ripartizione di cui alle zone regionali.
 
Art. 3.

Procedura di riconoscimento delle organizzazioni
di operatori del settore oleicolo

1. La richiesta di riconoscimento, prodotta a mezzo dell'apposito modulo (allegato n. 3 del Decreto), firmata dal legale rappresentante dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo, deve pervenire entro il 15 febbraio dell'anno di presentazione del programma di cui all'art. 5, rispettivamente:
a) per le organizzazioni nazionali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, la qualita' e la tutela del consumatore, Ufficio SACO IV, Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma;
b) per le organizzazioni regionali, alla Regione o alla Provincia autonoma competente per territorio;
c) per le organizzazioni interregionali, alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio e' realizzata la prevalenza dell'attivita' produttiva, previa acquisizione di parere conforme da parte della Regione o Provincia autonoma cointeressata, comprovante l'effettuazione degli accertamenti di loro competenza;
2. La domanda di cui al comma 1 e' corredata della seguente documentazione:
a) certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'iscrizione al registro delle imprese, o equipollente autocertificazione;
b) copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto;
c) delibera con la quale il consiglio di amministrazione ha dato mandato al legale rappresentante di procedere alla formalizzazione degli atti necessari ad ottenere il riconoscimento ai sensi del Decreto;
d) dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante, di impegno a sottoporsi a tutti i controlli previsti dalle norme vigenti, a consentire l'accesso agli incaricati del controllo, ed in particolare a sottostare ai controlli previsti all'art. 14 del Regolamento, nonche' l'impegno ad integrare, in via complementare, con propri mezzi, la quota di finanziamento pubblico per la esecuzione del programma di attivita' ai sensi del paragrafo 2, dell'art. 103, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
e) dichiarazione attestante la consistenza organizzativa ed operativa;
f) relazione illustrativa comprovante l'idoneita' ad espletare le attivita' previste dallo specifico Regolamento comunitario e dalla normativa nazionale in materia, evidenziando, in particolare gli aspetti di cui al paragrafo 3 dell'art. 2 del Regolamento;
g) autocertificazione, rilasciata dal legale rappresentante, attestante il rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, paragrafo 2 del Regolamento;
h) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;
i) per le organizzazioni di produttori olivicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto, l'elenco degli associati in estratto autentico dal libro sociale, anche su supporto magnetico;
l) per le altre organizzazioni di operatori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del Decreto, l'elenco, anche su supporto magnetico, degli operatori associati, aventi i requisiti, di cui alla medesima lettera c) e risultanti dal libro dei soci e, per ciascuno associato, copia delle fatture di vendita, comprovanti il possesso dei predetti requisiti o autocertificazione attestante le quantita' di prodotto effettivamente commercializzato nella precedente campagna;
m) per le associazioni di organizzazioni di produttori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto, i decreti di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, e documentazione relativa alla rappresentativita' del 15% della produzione media rispetto alla produzione nazionale, riferita alle ultime cinque campagne, di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia;
n) per le organizzazioni interprofessionali, di cui all'art. 2, par. 2, lett. d), del Regolamento, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di rappresentativita' di ciascun organismo costituente l'organizzazione interprofessionale. In particolare i dati relativi alle quote di mercato rappresentate dalle diverse componenti della filiera nei rispettivi settori di attivita' economica.
3. Le organizzazioni di operatori del settore oleicolo che sono state riconosciute dallo Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/02 e/o che hanno beneficiato del finanziamento dei programmi di attivita' durante le campagne di commercializzazione dal 2002/2003 al 2004/2005 e quelle riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2080/05, sono considerate riconosciute ai sensi del regolamento (CE) 867/2008, mediante autocertificazione, se rispettano i requisiti previsti dall'art. 2, paragrafo 2 del citato Regolamento. Sono altresi' considerate riconosciute, ai sensi del regolamento (CE) 867/2008, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, previa autocertificazione circa il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2, paragrafo 2 del citato Regolamento.
4. Le organizzazioni di operatori, di cui al comma 3, devono presentare la richiesta di riconoscimento nei termini indicati ai comma 1 e 2, allegando una copia del provvedimento di riconoscimento.
5. Le Regioni, le Province autonome ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei rispettivi ambiti di competenza, verificano la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento e dal Decreto sulla base della documentazione presentata ed eventualmente anche con accertamenti in loco e, entro il 1° aprile di ogni anno di esecuzione del programma approvato, procedono al riconoscimento.
6. Alle organizzazioni di operatori riconosciute e' attribuito un numero di riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 2 del Regolamento. Copia del provvedimento di riconoscimento, con il numero attribuito, e' trasmesso all'Organismo pagatore AGEA.
 
Art. 4.

Attivita' ammissibili al finanziamento

1. I programmi di attivita' oggetto di finanziamento sono costituiti dalle attivita' ammissibili, specificate all'art. 5 del Regolamento, nei seguenti settori:
a) monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
c) miglioramento della qualita' della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
d) sistema di tracciabilita', certificazione e tutela della qualita' dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualita' degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto la vigilanza dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari (ICQ);
e) diffusione di informazioni sulle attivita' svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualita' della produzione di olio di oliva e di olive da tavola.
2. Le attivita' ammissibili al finanziamento comunitario, contenute nei relativi programmi, sono attuate in conformita' a quanto indicato nell'Allegato 1 del Decreto.
3. Non sono ammesse a beneficiare del finanziamento comunitario le attivita' riportate all'art. 7 del Regolamento.
4. Per garantire l'ottemperanza al disposto dell'art. 7, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, le organizzazioni di operatori si impegnano per iscritto, in nome proprio e dei loro soci, a rinunciare per le attivita' effettivamente finanziate a norma dell'art. 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007, a qualsiasi finanziamento derivante da altro regime di sostegno comunitario o nazionale e a dichiarare di non aver percepito, per le stesse attivita', alcun tipo di finanziamento comunitario o nazionale.
 
Art. 5.

Presentazione e approvazione dei programmi di attivita'

1. Ciascuna delle organizzazioni di operatori riconosciuta presenta un unico programma di attivita' (annuale, biennale o triennale) secondo le modalita' fissate all'art. 8 del Regolamento.
2. Le organizzazioni di operatori riconosciute devono fare pervenire entro il 15 febbraio dell'anno nel quale si intende presentare il programma (il 15 febbraio 2009 per il primo periodo di attivita'), il programma di attivita' e la relativa domanda di finanziamento comunitario, con l'impegno di cui all'art. 4, comma 4, all'Organismo Pagatore AGEA - Settore Promozione Miglioramento e Aiuti Sociali - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma.
3. Entro lo stesso termine del 15 febbraio (a partire dal 15 febbraio 2009), le predette organizzazioni devono far pervenire copia del programma di attivita' e della relativa domanda di finanziamento alla Regione o Provincia autonoma, competente per territorio, se trattasi di settori di pertinenza regionale, e al Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali- Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, se trattasi di settori di pertinenza nazionale.
4. Le Regioni e le Province autonome, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, esprimono un parere di ammissibilita' al finanziamento di ciascun programma, anche sulla base degli indirizzi stabiliti dalle Regioni stesse e dei criteri di cui all'allegato 4 del Decreto, e lo fanno pervenire all'Organismo pagatore AGEA che, in ogni caso, decorso tale termine, puo' inoltrare la documentazione al Comitato di valutazione di cui all'art. 6 del Decreto. Il suddetto parere di ammissibilita' assume carattere vincolante per le successive determinazioni del Comitato, per i programmi di attivita' che riguardino i settori b) e c) di cui all'art. 4, comma 1 del Decreto.
5. Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, trasmette una dichiarazione di conformita' delle azioni relative ai settori di pertinenza all'Organismo pagatore AGEA che, in ogni caso, decorso tale termine, puo' inoltrare la documentazione al Comitato di valutazione di cui all'art. 6.
6. L'Organismo pagatore AGEA, acquisito l'esito delle valutazioni del Comitato di cui all'art. 6, comunica l'approvazione dei programmi di attivita' entro il 15 marzo di ogni anno (a partire dal 15 marzo 2009), fatta salva la procedura di cui all'art. 9, paragrafo 3 del Regolamento, alle organizzazioni di operatori interessati ed alle Regioni o Province autonome competenti per territorio.
7. L'Organismo pagatore AGEA emana un'apposita circolare sulle modalita' e procedure operative, per la presentazione dei programmi di attivita' e la relativa realizzazione.
8. Le organizzazioni di operatori trasmettono all'Organismo pagatore AGEA e, contestualmente, alle Regioni o Province autonome, per quanto di competenza, la relazione sull'attivita' svolta con i programmi approvati secondo le modalita' e la cronologia previste all'art. 13 del Regolamento.
9. Le organizzazioni di operatori possono presentare, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, le richieste di modifica al programma di attivita' approvato, purche' le stesse non comportino aumenti di spesa e siano debitamente motivate e documentate.
10. Le richieste di cui al comma 9, sono presentate non meno di tre mesi prima della data di inizio della realizzazione dell'attivita' per la quale si chiede la modifica, e sono istruite con le modalita' di cui ai commi 4 e 5.
11. In esito alle determinazioni del Comitato di cui all'art. 6, l'Organismo pagatore AGEA comunica, all'organizzazione interessata e alle Regioni o Province autonome competenti per territorio, l'avvenuta approvazione o diniego, totale o parziale, della richiesta di modificare il programma.
12. Sono considerate accolte le domande di modifica per le quali non sia stata presa una decisione entro due mesi dal ricevimento della domanda di modifica.
 
Art. 6.

Comitato di valutazione

1. E' istituito, presso il Ministero, un apposito Comitato tecnico di valutazione, di seguito indicato «Comitato», con il compito di procedere all'esame ed alla selezione dei programmi di attivita', nel rispetto dei limiti massimi di finanziamento, della ripartizione delle risorse disponibili fra tutte le tipologie di attivita' riportate nell'Allegato 1 del Decreto e delle percentuali minime fissate dall'art. 6 del Regolamento. E' altresi' compito del Comitato tecnico di valutazione ricondurre gli importi finanziari richiesti per i programmi di attivita' nei settori di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) d) ed e) del Decreto, nei limiti della disponibilita' di spesa, nonche' acquisire l'adeguamento degli importi finanziari di cui all'art. 7, comma 5, del Decreto.
2. Il Comitato e' presieduto dal dirigente della Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Unita' ATPO V ed e' composto da:
a) due rappresentanti della Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato;
b) due rappresentanti del Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale;
c) un rappresentante dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari (ICQ);
d) tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
e) un rappresentante dell'Organismo pagatore AGEA;
f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
g) un rappresentante del Centro di Ricerca per l'Olivicoltura e l'Industria Olearia, CRAOLI.
3. Il Comitato e' supportato da una segreteria tecnico-amministrativa composta da quattro unita'.
4. I componenti del Comitato e della segreteria tecnico-amministrativa sono nominati con decreto del Direttore generale per l'attuazione delle politiche europee e internazionali di mercato.
5. Il funzionamento del Comitato di valutazione e della segreteria tecnico-amministrativa non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. Le riunioni del Comitato sono valide in presenza dei 2/3 dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Partecipa ai lavori del Comitato un rappresentante della Regione o Provincia autonoma cui si riferiscono i programmi esaminati.
8. L'Organismo pagatore AGEA, ad avvenuta verifica di conformita' della documentazione tecnico-amministrativa e finanziaria, indicata nella circolare, di cui all'art. 5, comma 7 del Decreto, trasmette i programmi al Comitato, corredati dal parere vincolante della Regione o Provincia autonoma, competente per territorio per i settori di cui alle lettere b) e c), comma 1 dell'art. 4, del Decreto, e della dichiarazione di conformita' della Direzione generale per l'attuazione delle politiche europee e internazionali di mercato per i restanti settori di competenza.
9. Al fine di assicurare un'adeguata efficacia dei programmi presentati e la ottimizzazione delle risorse disponibili, da perseguire attraverso un livello appropriato della dimensione finanziaria delle azioni previste, e' fissata in € 230.000 per annualita' la dimensione minima dei programmi presentati per l'approvazione. Per le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano la suddetta dimensione finanziaria minima e' fissata in € 100.000 per annualita'.
10. In applicazione dell'art. 9 del Regolamento, il Comitato tecnico di valutazione in conformita' di quanto disposto all'art. 5 comma 4 del Decreto, procede alla selezione dei programmi pervenuti sulla base della griglia di valutazione di cui all'allegato 4 del Decreto. All'esito di tale selezione, il Comitato elabora una graduatoria dei programmi pervenuti, articolata per regione, assegnando conseguentemente il finanziamento fino ad esaurimento del plafond disponibile, tenendo conto del riparto di cui all'allegato 2 del Decreto.
11. Il Comitato ha facolta' di chiedere integrazioni o modifiche al programma di attivita', nel corso della relativa valutazione, nonche' ogni utile elemento per la verifica della corrispondenza alle norme comunitarie e nazionali.
12. Il Comitato trasmette all'Organismo pagatore AGEA l'esito della valutazione dei programmi di attivita' per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
 
Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Il finanziamento comunitario dei programmi di attivita' di cui all'art. 103 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1234/07 e' assicurato dagli importi trattenuti e determinati nella misura massima del 5% ai sensi del DM 3 agosto 2005.
2. L'ammontare annuo derivante dagli importi trattenuti ai sensi del sopraccitato decreto ministeriale 3 agosto 2005, pari a 35,991 MEURO, e' ripartito, per ciascuna campagna, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, come segue:
a) almeno il 25% destinato al miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura;
b) almeno il 12% destinato alla tracciabilita', alla certificazione ed alla tutela della qualita' dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
3. Ad integrazione del finanziamento comunitario e del cofinanziamento nazionale, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo partecipano, ai sensi dell'art. 103 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1234/07, con fondi propri alla realizzazione dei programmi di attivita', nella misura non inferiore al:
a) 12,50% per investimenti in attivita' diverse da quelle fisse, nel settore di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del Decreto;
b) 12,50% per programmi di attivita' realizzati in tre Paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori, nei settori di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto;
c) 25% per le altre attivita' dei programmi realizzati in 3 Paesi terzi o Stati membri non produttori negli altri settori di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto.
4. Per consentire alle Regioni e alle Province autonome la migliore programmazione degli interventi nei settori di competenza, e' riportata nella tabella di cui all'allegato n. 2 del Decreto la ripartizione delle risorse finanziarie.
5. L'adeguamento degli importi finanziari richiesti per le attivita' di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Decreto, alla disponibilita' di spesa di cui all'allegato 2, e' effettuato dalle rispettive Regioni o Province autonome, ed e' comunicato al Comitato di cui all'art. 6 del Decreto.
6. Al fine di assicurare il completo utilizzo delle risorse disponibili, nel caso in cui gli importi di cui all'allegato 2 del Decreto, assegnati alle attivita' ammissibili da realizzare nei settori di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), d) ed e), del Decreto, risultino eccedenti rispetto al fabbisogno dei programmi presentati, il Comitato procede alla ripartizione di tali risorse fra le Regioni e le Province autonome, secondo i parametri percentuali di cui alla colonna 2 della tabella dell'Allegato 2. Allo stesso modo, il Comitato procede per ripartire le risorse eccedenti rispetto al fabbisogno delle attivita' da realizzare nei settori di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), attribuite ad una o piu' Regioni o Province autonome, sempre nel rispetto delle percentuali riportate nella colonna 2 della tabella del richiamato allegato 2.
 
Art. 8.

Diffusione delle informazioni

1. In applicazione dell'art. 18, paragrafo 5, e dell'art. 13, paragrafo 4, del Regolamento, la diffusione dei dati raccolti e degli studi elaborati nell'ambito delle attivita' realizzate e' effettuata come indicato all'allegato 1 del Decreto.
 
Art. 9.

Controlli

1. Il Ministero, negli ambiti di competenza, esercita il controllo sulle organizzazioni di operatori di cui all'art. 3 del Decreto, ad intervalli regolari ed almeno una volta ogni due anni, per verificare la permanenza delle condizioni richieste per il riconoscimento.
2. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei casi previsti all'art. 3, paragrafi 3 e 5, del Regolamento, nonche' nei seguenti casi:
a) perdita di uno o piu' requisiti previsti per il riconoscimento;
b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;
c) irregolarita' gravi in ordine alla gestione dell'associazione di organizzazioni di produttori o dell'organizzazione interprofessionale o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, tali da impedire la corretta realizzazione dei programmi di attivita' di cui all'art. 4 del Decreto.
3. Le procedure e le decisioni di cui ai commi 1 e 2 sono analogamente applicate dalle Regioni e dalle Province autonome nei confronti delle organizzazioni di operatori riconosciute, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c) del Decreto.
4. Alle irregolarita' accertate nell'attuazione dei programmi di attivita', si applicano le misure previste dall'art. 16 del Regolamento.
5. Gli altri controlli, previsti dal Regolamento, sono svolti dall'Organismo pagatore AGEA.
 
Art. 10.

Abrogazioni

1. Il secondo capoverso del comma 3, dell'art. 3 del decreto ministeriale del 30 gennaio 2006, prot. 31, e' soppresso.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 23 gennaio 2009
Il Ministro: Zaia Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2009 Ufficio di
controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n.
1, foglio n. 55
 
Allegato 1
Attivita' ammissibili
Le attivita' ammissibili, di seguito specificate, devono rispettare anche i criteri di demarcazione previsti nei singoli Programmi Regionali di Sviluppo Rurale.
1. Monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.
1.a) Raccolta ed elaborazione delle seguenti tipologie di informazioni relative al settore, e al mercato, effettuate in maniera organizzata ed integrata:
1.a.1 Monitoraggio del settore e dell'offerta disponibile dell'olio di oliva.
1.a.2 Monitoraggio del settore e dell'offerta disponibile delle olive da tavola.
Le suddette attivita' devono essere conformi alle seguenti specifiche di dati rilevati, di metodo, di rappresentativita' geografica e di precisione.
Le attivita' di cui al punto 1.a.1 devono consentire almeno la raccolta delle seguenti informazioni:
A. per le aziende agricole: la quantita' complessiva e la qualita' della produzione disponibile all'inizio della campagna, specificando la quantita' destinata all'autoconsumo; la variazione della disponibilita' del prodotto per quantita' e qualita'; la rilevazione delle quantita' e dei prezzi di vendita nei diversi mercati di sbocco; la raccolta di informazioni statistiche relativa anche ai prezzi e alle quantita' degli oli e la destinazione in base ai canali di commercializzazione utilizzati (consumatori, ristorazione, intermediari commerciali, confezionatori, industria); dati strutturali socio-economici e congiunturali finalizzati a migliorare la conoscenza delle dinamiche e delle tendenze del comparto nel breve, medio e lungo periodo. Tutte le informazioni devono essere distinte per categorie convenzionali e produzioni destinate a certificazioni (Dop, Igp, Bio, produzione integrata);
B. per i frantoi: la quantita' e la qualita' delle rimanenze finali della precedente campagna. Su base mensile, la quantita' di olive lavorate e di olio prodotto, specificando la percentuale di lavorazione per conto terzi, la quantita' di olio restituita ai terzi, la variazione della disponibilita' del prodotto per quantita' e qualita'; la raccolta di informazioni statistiche relative alla destinazione degli oli in base alle vendite dirette ai clienti finali (consumatori e ristorazione) e intermedi (intermediari commerciali, confezionatori, industria); quantita' di sansa prodotta e destinazione suddivisa tra vendita a sansifici e utilizzo diretto, destinazione dell'acqua di vegetazione prodotta. Tutte le informazioni devono essere distinte per categorie convenzionali e produzioni destinate a certificazioni (Dop, Igp, Bio, produzione integrata);
C. per i sansifici: su base mensile, la quantita' di sansa lavorata e la quantita' di olio di sansa greggia ottenuta; la quantita' di sanse esauste ottenute e loro destinazione; la variazione su base mensile della disponibilita' del prodotto e dei residui di lavorazione; la raccolta di informazioni statistiche relative alla tipologia di operatori destinatari del prodotto (raffinerie esterne ed interne, intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale);
D. per le raffinerie: su base mensile, la quantita' di olio lavorato per categoria specificando la percentuale di materia prima importata; la variazione della disponibilita' del prodotto per categoria; la raccolta di informazioni statistiche relative alla tipologia di operatori destinatari del prodotto (confezionatori interni ed esterni, intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale);
E. per i confezionatori: la quantita' e la qualita' delle rimanenze finali della precedente campagna. Su base mensile, quantita' di olio lavorato per categoria specificando la percentuale di materia prima importata (per categoria); l'andamento su base mensile della disponibilita' del prodotto per categoria; la raccolta di informazioni statistiche relative alla tipologia di operatori destinatari del prodotto (distribuzione moderna, dettaglio tradizionale intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale). Tutte le informazioni devono essere distinte per categorie convenzionali e produzioni certificate (Dop, Igp, Bio, produzione integrata).
Per le attivita' di cui al punto 1.a.1, i criteri per la composizione e selezione del campione sono:
A. per le aziende agricole la numerosita' del campione deve essere compresa tra l'1 % ed il 2% dell'universo della propria base associativa, per ciascuna Regione. Il campione, rappresentativo delle diverse classi dimensionali (tabella 1) deve essere costituito da aziende con una superficie olivetata superiore o uguale ad 1 ettaro;
B. per i frantoi la numerosita' del campione deve essere pari ad almeno il 20% dell'universo della base associativa, costituito da operatori attivi in ciascuna campagna del programma. Dal campione dovranno essere esclusi i frantoi che operano esclusivamente conto terzi e che non dispongono di stoccaggio. I frantoi selezionati devono disporre di una capacita' di lavorazione media giornaliera di q.li 100 di olive, riferita agli ultimi due anni, o con una produzione media annua superiore a q.li 1000 di olio. Il campione selezionato deve essere rappresentativo dell'universo di riferimento per collocazione geografica, per classe dimensionale (intesa come capacita' olive lavorate in 8 ore) e per caratteristiche tecnologiche (pressione, ciclo continuo e percolante);
C. per i sansifici la numerosita' del campione deve essere pari almeno al 30% degli impianti attivi a livello nazionale;
D. per le raffinerie la numerosita' del campione deve essere pari almeno al 30% degli impianti attivi a livello nazionale;
E. per i confezionatori la numerosita' del campione deve essere pari almeno al 40% degli associati ad una Organizzazione di operatori nazionale; la totalita' degli operatori del campione deve aver confezionato e venduto almeno 150.000 tonnellate di olio di oliva nella campagna precedente.
Le attivita' di cui al punto 1.a.2 devono consentire almeno la raccolta delle seguenti informazioni:
A. per le aziende agricole: la quantita' e la qualita' di olive prodotte e vendute, e relativi prezzi di vendita; la raccolta di informazioni statistiche relative alla destinazione delle olive (fresche o trasformate) in base ai canali di commercializzazione utilizzati (consumatore, ristorazione, intermediari commerciali, confezionatori, industria); dati strutturali, socio-economici e congiunturali finalizzati a migliorare la conoscenza delle dinamiche e delle tendenze del comparto nel breve, medio e lungo periodo. Tutte le informazioni devono essere distinte per categorie convenzionali e produzioni certificate (Dop, Bio, produzione integrata);
B. per gli impianti di prima lavorazione: su base mensile, la quantita' di prodotto lavorato, distinto per categoria e tecnologia di lavorazione, la destinazione dei reflui, la variazione della disponibilita' della produzione per quantita' e categoria. La raccolta di informazioni statistiche relative alla destinazione delle olive in base ai canali di commercializzazione utilizzati (consumatore, ristorazione, intermediari commerciali, confezionatori, industria). Tutte le informazioni devono essere distinte per categorie convenzionali e produzioni certificate (Dop, Bio, produzione integrata);
C. per i confezionatori: rimanenze della campagna precedente e su base mensile le quantita' di olive confezionate per categoria specificando la percentuale di materia prima importata; la variazione mensile della disponibilita' del prodotto per categoria; la raccolta di informazioni statistiche relative alla tipologia di operatori destinatari del prodotto (distribuzione moderna, dettaglio tradizionale intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale). Tutte le informazioni devono essere distinte per categorie convenzionali e produzioni certificate (Dop, Bio e produzione integrata).
Per le attivita' di cui al punto 1.a.2 i criteri per la composizione e selezione del campione sono:
A. per le aziende agricole la numerosita' del campione deve essere compresa tra il 1% ed il 2% dell'universo dei produttori di olive da mensa della propria base associativa, per ciascuna Regione. Il campione, rappresentativo delle diverse classi dimensionali (tabella 1) deve essere costituito da aziende con una superficie olivetata superiore o uguale ad 1 ettaro;
B. per gli impianti di prima lavorazione il campione deve essere selezionato tra le imprese che dispongono di una capacita' di lavorazione e stoccaggio di almeno 200 q.li di olive;
C. per i confezionatori la numerosita' del campione deve essere pari ad almeno il 30% dell'universo degli operatori attivi in Italia con una produzione superiore ai 200 quintali.
1.b) L'elaborazione di studi - esclusivamente nel caso in cui il programma preveda gia' la raccolta di dati di cui alle specifiche dei punti precedenti - riguardanti aspetti correlati alle altre attivita' previste dal programma dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo di cui trattasi.
Il Ministero, o un ente da esso delegato, provvede al coordinamento delle metodologie di rilevazione, elaborazione e trasmissione delle informazioni
Tutte le attivita' di monitoraggio devono prevedere un flusso continuativo di dati che devono confluire nel sistema informativo - SIAN - secondo le modalita' definite dal Ministero o da ente delegato.
I risultati delle attivita' di monitoraggio e gli studi elaborati sono resi accessibili a tutti gli operatori della filiera mediante la pubblicazione sui siti internet istituzionali.
Inoltre i dati raccolti e gli studi elaborati, come previsto dal comma 4 dell'art. 13 del Regolamento, devono essere pubblicati sul sito internet dell'Organizzazione degli Operatori.
2. Miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura.
2.a) Operazioni collettive di mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale ovvero a rischio di abbandono con connessa assistenza tecnica.
Detta azione deve essere attuata in conformita' alle seguenti condizioni e criteri oggettivi:
realizzazione di programmi locali di manutenzione degli oliveti ad elevato valore ambientale ovvero a rischio di abbandono. Gli operatori agricoli si devono impegnare ad effettuare le attivita' necessarie per il recupero, il mantenimento e la salvaguardia degli oliveti coinvolti. In particolare si prevedono opere di straordinaria manutenzione degli oliveti degradati: terrazzamenti, ciglionamenti, muretti a secco, potatura di riforma e di recupero;
le zone potenzialmente ammissibili caratterizzate da una situazione orografica difficile (per elevate pendenze ed altitudine dei terreni) e per almeno due dei seguenti elementi: eta' degli oliveti superiore ai 50 anni, esemplari di particolare interesse (eta' plurisecolare, grande dimensione), presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie del terreno, varieta' a rischio di estinzione ovvero di abbandono;
il progetto complessivo dovra' essere applicato annualmente su almeno 10 ettari di superficie e coinvolgere almeno 5 produttori.
2.b) Elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura, basate su criteri ambientali adattati alle condizioni locali, nonche' la loro diffusione presso gli olivicoltori e il monitoraggio della loro applicazione pratica.
Per tale azione i progetti devono prevedere l'adesione dei produttori olivicoli ad un programma che assicuri il supporto e l'applicazione pratica di disciplinari di produzione collettivi basati su criteri ambientali, ivi comprese eventuali certificazioni ambientali riconosciute e di sistemi di coltivazione a basso impatto ambientale.
2.c) Dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo.
Per tale azione i progetti devono prevedere attivita' dimostrative finalizzate a diffondere l'introduzione, tra i produttori, di tecniche di lotta alternative di tipo biologico, biotecnico e con biocidi naturali.
2.d) Dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio.
Su tale azione sono ammissibili i progetti che prevedono attivita' dimostrative dirette:
1. alla diffusione di tecniche di coltivazione, di raccolta e di trasformazione a basso impatto ambientale.
2. al restauro di olivi ad alto valore ambientale e paesaggistico.
3. al recupero ovvero al riutilizzo dei sottoprodotti dell'industria olearia.
2.e) Inserimento di dati ambientali nel Sistema d'informazione geografica degli oliveti di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/03.
I progetti hanno lo scopo principale di completare le informazioni gia' contenute nel s.i.g. (sistema integrato geografico di riferimento) e devono prevedere la raccolta, la trasmissione e l'inserimento nel sistema degli elementi di profilo ambientale che caratterizzano una specifica area territoriale gia' identificata geograficamente (nel s.i.g.), riguardanti uliveti che presentano almeno due delle seguenti caratteristiche:
alto valore storico-culturale e/o paesaggistico;
presenza di muretti a secco o bordure;
presenza di varieta' pregiate a rischio di estinzione;
presenza di ulivi secolari (eta');
situati in terreni ad alto rischio di erosione;
situati in aree ad alto tassi di inquinamento dell'aria e/o acqua e/o suolo.
3. Miglioramento della qualita' della produzione di olio d'oliva e delle olive da tavola.
3.a) Miglioramento delle condizioni di coltivazione, in particolare con la lotta contro la mosca dell'olivo, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica. Programmi specifici possono riguardare il settore delle olive da tavola.
I programmi devono prevedere almeno uno dei seguenti interventi:
miglioramento delle condizioni di coltivazione di tutte le fasi del ciclo dell'olivo, con particolare riferimento al monitoraggio ed al controllo della mosca con mezzi di lotta integrata anche con riferimento a sistemi alternativi a quelli chimici.
raccolta dalla pianta nei periodi ottimali, per varieta' ed areali di coltivazione attraverso l'introduzione di indici di maturazione e di qualita' oggettivi (forza di distacco, cascola, contenuto in olio, analisi sensoriale e fenoli dell'olio). Le azioni devono prevedere attivita' di dimostrazione, di aggiornamento e di applicazione a livello aziendale;
diffusione dell'impiego di attrezzature e mezzi di raccolta tecnologicamente avanzati mediante attivita' dimostrative o applicazione collettiva, prevedendo anche l' adattamento degli uliveti con adeguate tecniche di potatura;
magazzinaggio e consegna delle olive all'impianto di trasformazione entro 48 ore dalla raccolta, utilizzando con l'uso di contenitori a pareti rigide e fessurate.
3.b) Il miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende, a condizione che gli tali interventi contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma di attivita'.
Gli interventi devono essere diretti al miglioramento della qualita' dell'olio d'oliva o delle olive da tavola. Nuovi impianti, a scopo dimostrativo e non finalizzati all'aumento diretto della produzione, possono essere realizzati su una superficie non superiore a 5 ettari nel comprensorio di riferimento.
3.c) Miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.
I programmi devono essere incentrati sull'utilizzo dei residui colturali, delle acque di vegetazione per fertirrigazione, delle sanse come ammendante, come compost, come energia, come combustibile nonche' come substrato per l'estrazione di composti dotati di attivita' biologica. Si possono prevedere progetti dimostrativi finalizzati al recupero e riutilizzo dei sottoprodotti dell'azienda agricola e dell'industria di trasformazione olivicola-olearia anche mediante la costituzione di filiere energetiche con le aziende olivicole.
3.d) Assistenza tecnica all'industria di trasformazione oleicola per quanto riguarda aspetti inerenti alla qualita' dei prodotti.
I programmi devono prevedere almeno uno dei seguenti aspetti:
Assistenza tecnica per la risoluzione delle problematiche che pregiudicano la qualita' dell'olio;
Programmazione della raccolta in relazione alla capacita' degli impianti di trasformazione per permettere una immediata lavorazione delle olive, da effettuarsi entro 24-48 ore dalla raccolta;
Impiego di macchine e attrezzature che assicurano il miglioramento della qualita' dell'olio.
3.e) Costituzione e miglioramento dei laboratori di analisi delle caratteristiche organolettiche e fisico chimiche degli oli di oliva vergini.
I programmi prevedono la costituzione ex novo di laboratori di analisi a norma di legge e l'adeguamento ed ammodernamento di laboratori gia' esistenti.
3.f) Formazione di assaggiatori per l'analisi sensoriale dell'olio di oliva vergine.
I programmi devono mirare alla formazione di assaggiatori qualificati per il controllo organolettico dell'olio di oliva vergine. I corsi devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione di competenza.
Si possono prevedere anche sessioni formative, con finalita' preliminare di reclutamento di assaggiatori, anche attraverso attivita' divulgativa e prove dimostrative di assaggio, del metodo sensoriale per il controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva.
4. Tracciabilita', certificazione e tutela della qualita' dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.
4.a) Progettazione e realizzazione di sistemi di rintracciabilita' di filiera certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:08 e conformi al Reg. (CE) 178/2002.
I sistemi devono consentire di rintracciare la provenienza delle olive e dell'olio nei diversi stadi della filiera a partire dalle particelle olivetate fino alla consegna al cliente.
I programmi devono prevedere la creazione di sistemi di rintracciabilita', con adeguata assistenza tecnica, e possono comprendere le analisi e la fornitura di attrezzature per la corretta gestione del sistema.
4.b) Realizzazione ed applicazione pratica di sistemi di certificazione volontaria della qualita' basati su un sistema di analisi del rischio e di punti critici di controllo.
Per gli impianti di trasformazione e di confezionamento si possono applicare i seguenti standards: GSFS / IFS / ISO 22000. Per le aziende agricole si puo' introdurre lo standard Global Gap.
4.c) Realizzazione di sistemi di etichettatura innovativi che consentano di riportare al consumatore le informazioni tracciate nei sistemi di cui al punto 4a).
4.d) Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticita', qualita' e commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da mensa immessi sul mercato.
5. Diffusione di informazioni sulle attivita' svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui ai punti 1, 2, 3, 4.
5.a) diffusione di informazioni sulle attivita' svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4.
5.b) creazione di un sito Internet e sua gestione sulle attivita' svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle Organizzazioni che non hanno gia' beneficiato di finanziamenti nei programmi precedenti aventi la stessa finalita'.

TABELLA 1 =====================================================================
Classi dimensionali - olio di | Classi dimensionali - oliva da
oliva | tavola =====================================================================
1- da 1 a 2 ettari | 1- da 1 a 2 ettari ---------------------------------------------------------------------
2- da 2 a 3 ettari | 2- da 2 a 3 ettari ---------------------------------------------------------------------
3- da 3 a 5 ettari | 3- da 3 a 5 ettari ---------------------------------------------------------------------
4- da 5 a 10 ettari | 4- oltre 5 ettari ---------------------------------------------------------------------
5- da 10 a 20 ettari | ---------------------------------------------------------------------
6- da 20 a 30 ettari | ---------------------------------------------------------------------
7- da 30 a 50 ettari | ---------------------------------------------------------------------
8- da 50 a 100 ettari | ---------------------------------------------------------------------
9- oltre 100 ettari |
 
Allegati

----> Vedere da pag. 44 a pag. 49 <----
 
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