Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 gennaio 2009
Zone di tutela biologica: nuove determinazioni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, recante Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 che ha previsto l'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica, oltre quelle disciplinate dal decreto ministeriale 16 giugno 1998;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2004 di «Istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine - Area Tremiti» che prevede l'istituzione, in via sperimentale, di una zona di tutela biologica denominata «Area Tremiti»;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2004 di «Istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine - Area prospiciente Amantea» che prevede l'istituzione, in via sperimentale, di una zona di tutela biologica denominata «Area prospiciente Amantea»;
Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1993 di «Istituzione della zona di tutela biologica denominata Banco di Santa Croce» che prevede l'istituzione di una zona di tutela biologica nel tratto di mare prospiciente i comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense;
Visto il decreto ministeriale 9 marzo 2006, che ha istituito il Comitato di gestione delle zone di tutela biologica con il compito di consentire, con un'ottica di carattere strategico complessivo, la regolamentazione dell'attivita' di pesca professionale e sportiva ed il relativo monitoraggio e controllo di tutte le zone di tutela biologica;
Vista la nota n. 11212 del 23 settembre 2008 con cui il coordinatore del Comitato di gestione delle zone di tutela biologica invia all'amministrazione il documento che propone limitazioni alle attivita' di pesca per le singole zone di tutela biologica, l'istituzione in via permanente di due zone di tutela biologica denominate rispettivamente Area Tremiti ed Area prospiciente Amantea, l'ampliamento dell'area della zona di tutela biologica denominata Banco di Santa Croce;
Considerato che le zone di tutela biologica sono elementi importanti nella predisposizione dei Piani di gestione previsti dal regolamento CE 1967/2006;
Considerato che i predetti Piani di gestione sono in corso di elaborazione e che la loro applicazione sul territorio potrebbe richiedere delle modifiche nella regolamentazione previste dalle attivita' di pesca in alcune zone di tutela biologica;
Considerato che i tempi necessari per l'approvazione ed applicazione dei piani di gestione non devono ritardare l'adozione di una regolamentazione delle attivita' di pesca nelle zone di tutela biologica;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione tenutasi in data 9 dicembre 2008, ha espresso all'unanimita' parere favorevole sul documento redatto dal «Comitato di gestione delle zone di tutela biologica»;
Decreta:
Art. 1.

E' istituita in via permanente, la zona di tutela biologica denominata «Area Tremiti» istituita, in via sperimentale, con decreto ministeriale 18 febbraio 2004.
 
Art. 2.

E' istituita in via permanente, la zona di tutela biologica denominata «Area prospiciente Amantea», istituita, in via sperimentale, con decreto ministeriale 18 febbraio 2004.
 
Art. 3.

E' ampliata l'area fino a 1.000 metri di diametro della zona di tutela biologica denominata «Banco di Santa Croce», istituita con decreto ministeriale 15 giugno 1993.
 
Art. 4.

E' vietata la pesca del novellame di tutte le specie di pesci, per tutto l'anno ed in tutte le zone di tutela biologica.
E' vietato l'esercizio di tutte le forme di pesca professionale, sportiva e della pesca ricreativa, inclusa la pesca subacquea se non esplicitamente consentita.
E' consentito l'uso degli attrezzi di pesca cosi' come indicato nelle singole zone:
Z.T.B. Miramare:
pesca professionale: viene consentito l'uso di reti da posta e a circuizione e l'uso delle nasse solo per la cattura di seppie e canocchie;
pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore;
Z.T.B. Tenue Chioggia:
pesca professionale: viene consentito l'uso di reti da posta solo nei canali di collegamento tra le quattro zone rocciose oggetto del primo decreto di ZTB;
pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore solo nei canali di collegamento tra le quattro zone rocciose;
Z.T.B. Porto Falconera - Caorle: divieto assoluto di tutte le forme di pesca;
Z.T.B. Fuori Ravenna:
pesca professionale: viene consentito l'uso delle nasse, delle reti da posta e l'uso dei palangari;
pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore. E' autorizzata la pesca anche con natanti collettivi;
Z.T.B. Barbare:
pesca professionale: viene consentito l'uso di reti da posta e a circuizione e l'uso delle nasse. Ammesso l'uso dei palangari, ma solo di superficie;
pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore;
Z.T.B. Area Tremiti:
pesca professionale: e' consentita la pesca a strascico e con reti volanti nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo;
viene consentito l'uso di reti da posta, palangari, circuizione e l'uso delle nasse;
pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore;
Z.T.B. al largo delle coste della Puglia:
pesca professionale: e' consentito l'uso delle reti da posta e dei palangari dal 1° gennaio al 30 giugno;
pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore;
Z.T.B. Area prospiciente Amantea:
pesca professionale: sono consentite le reti da posta, le nasse e l'uso di palangari;
pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore;
Z.T.B. Area Penisola Sorrentina:
pesca professionale: la pesca a strascico e' consentita tra il 1° novembre ed il 31 marzo;
consentita la pesca con reti da posta, palangari e nasse;
viene consentito l'uso di reti a circuizione;
pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore;
Z.T.B. Banco di Santa Croce: divieto assoluto di qualsiasi attivita' di pesca sia professionale che sportiva;
Z.T.B. al largo delle coste meridionali del Lazio:
pesca professionale: e' consentita la pesca a strascico e con reti volanti nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre;
viene consentito l'uso di reti a circuizione, le reti da posta, le nasse e si consente l'uso di palangari;
pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore;
Z.T.B. al largo delle coste dell'Argentario:
pesca professionale: e' consentita la pesca a strascico e con reti volanti nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre;
viene consentito l'uso di reti a circuizione, reti da posta, nasse e l'uso dei palangari;
pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2009

Il Ministro : Zaia
 
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