Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2009 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
CIRCOLARE 15 gennaio 2009
Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006. (3° aggiornamento).

1. La disciplina in materia di calcolo del patrimonio di vigilanza delle banche prevede la deduzione da tale aggregato di tutte le interessenze detenute in altre societa' bancarie e finanziarie superiori al 10% del capitale della partecipata e, per il complesso delle interessenze inferiori a tale soglia, dell'eccedenza rispetto al 10% del patrimonio di vigilanza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione.
Devono, quindi, essere dedotte anche le interessenze allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (titolo I, capitolo 2). La disciplina comunitaria (direttiva 2006/49/CE, allegato VII, parte D, punto 3) attribuisce alle Autorita' nazionali la facolta' di permettere alle banche di non procedere alla deduzione di tali interessenze purche' siano rispettati, congiuntamente, i seguenti requisiti:
le posizioni siano classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza;
la banca sia un market maker attivo su tali strumenti finanziari e possieda idonei sistemi di controllo relativi alle attivita' di negoziazione svolta.
In sede di recepimento della direttiva tale opzione non e' stata esercitata.
In relazione all'esperienza maturata a seguito della prima applicazione delle nuove disposizioni e tenuto conto della crescente operativita' da parte di alcuni intermediari nella negoziazione di strumenti azionari con finalita' di copertura di posizioni in strumenti finanziari derivati, si ritiene opportuno consentire la deroga all'obbligo di deduzione delle azioni anche nella regolamentazione nazionale.
Tale possibilita' e' tuttavia condizionata al rispetto di requisiti di natura operativa e organizzativa. In particolare, l'intermediario deve:
essere market maker sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione;
disporre di adeguati sistemi di gestione e controllo dei rischi. Qualora la banca non sia stata autorizzata all'uso dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato, la sussistenza di tale requisito e' accertata attraverso una specifica auto-valutazione preventiva. Il mantenimento del requisito e' verificato periodicamente dalla funzione di revisione interna (vedi nota 1) .
La norma trova applicazione anche per gli strumenti finanziari detenuti a copertura di operazioni in derivati negoziate sui mercati OTC. Resta fermo l'obbligo di deduzione delle azioni per le quali la banca abbia esercitato direttamente o indirettamente il diritto di voto.
2. Con l'occasione, vengono apportate alla circolare in oggetto alcune modifiche di carattere tecnico, relative alla disciplina: del rischio specifico su titoli di debito (vedi nota 2) e del rischio di posizione su titoli di capitale (vedi nota 3) applicabile alle banche che utilizzano la metodologia standardizzata; del patrimonio di vigilanza ai fini della concentrazione dei rischi (vedi nota 4) .
Si fa presente che le disposizioni in oggetto sono pubblicate sul sito internet della Banca d'Italia (sezione «Vigilanza», sottosezione «Vigilanza sulle banche», «Normativa», «Disposizioni di vigilanza»).
Roma, 15 gennaio 2009
Il direttore generale: Saccomanni

(1) In ogni caso la banca deve disporre di presidi organizzativi atti a permettere la pronta e univoca identificazione dell'ammontare degli strumenti finanziari che beneficiano dell'esenzione dall'obbligo di deduzione in quanto detenuti nell'ambito dell'attivita' di market making. (2) Nel calcolo del rischio specifico su titoli di debito il trattamento delle esposizioni verso intermediari vigilati ed enti territoriali e' stato allineato a quello previsto per il rischio di credito (titolo II, capitolo 4, parte seconda, sezione II, par. 2.2.1). (3) Nel calcolo del rischio di posizione su titoli di capitale, e' stata prevista la possibilita' di tenere conto degli strumenti finanziari dedotti dal patrimonio di vigilanza ai fini della compensazione preventiva con posizioni di segno opposto (titolo II, capitolo 4, parte seconda, sezione II, par. 3). (4) Il patrimonio di vigilanza ai fini della concentrazione dei rischi deve essere integrato con le posizioni verso le cartolarizzazioni che sono state dedotte.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone