Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 2009 |
Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare le situazioni di criticita' verificatesi negli anni 2004 e 2005 nel territorio della Regione Siciliana. (Ordinanza n. 3740). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio delle province di Catania e Messina il giorno 22 ottobre 2005 e l'intero territorio della regione Siciliana nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato d'emergenza in relazione ai dissesti idrogeologici e conseguenti movimenti franosi che hanno interessato il territorio dei comuni di Mezzojuso (Parma) e Porto Empedocle (Agrigento) durante la stagione invernale 2004-2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 luglio 2008, con cui i predetti stati d'emergenza sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2008; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3515, del 20 aprile 2006, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi calamitosi in atto nel territorio della Regione Siciliana»; Considerato che in relazione ai sopra menzionati contesti emergenziali sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225 del 1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza; Ritenuto, comunque, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in atto nel territorio del della regione Siciliana; Vista la nota del 29 dicembre 2008 dell'Assessore alla protezione civile della Regione Siciliana; Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 15 gennaio 2009; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1.
1. Il Presidente della Regione Siciliana e' confermato, fino al 31 dicembre 2009, Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative necessarie per il definitivo superamento delle situazioni di criticita' inerente agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2004 e 2005 nel territorio della Regione Siciliana. 2. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, del personale della struttura commissariale, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3515 del 2006. 3. Il Commissario delegato provvede ad individuare le amministrazioni e gli enti cui, ove necessario, trasferire, entro il termine indicato al comma 1, gli interventi e le opere, nonche' tutta la relativa documentazione amministrativa e contabile e le residue risorse finanziarie necessarie al completamento, in regime ordinario, delle iniziative gia' programmate ed avviate ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3515 del 2006. 4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3515 del 2006. |
| Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente. |
| Art. 3.
1. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva sulle attivita' poste in essere corredata della rendicontazione delle spese sostenute. |
| Art. 4.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 febbraio 2009
Il Presidente: Berlusconi |
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