Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 2009
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo. (Ordinanza n. 3737).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale e' stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo e nominato il Prefetto di Palermo Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che allo stato attuale nel territorio della provincia di Palermo non risulta ancora completato il sistema impiantistico di smaltimento dei rifiuti urbani previsto dal vigente piano regionale e che l'unica discarica operativa, oltre quella in localita' Bellolampo, e' quella sita nel territorio del comune di Castellana Sicula con una capacita' insufficiente a ricevere tutti i volumi di rifiuti urbani prodotti;
Considerato che presso la discarica in localita' Bellolampo in provincia di Palermo sono smaltiti i rifiuti prodotti nel territorio comunale di Palermo e quelli prodotti da altri cinquantatre comuni della provincia di Palermo;
Considerato altresi' che si rende necessario verificare la corretta tenuta delle vasche della discarica di Bellolampo e provvedere all'eventuale messa in sicurezza ed alla bonifica della discarica;
Considerato che e' divenuto urgente attuare interventi strutturali sulla discarica in localita' Bellolampo per incrementarne l'attuale capacita' di abbancamento dei rifiuti garantendo nel contempo, anche nelle more della realizzazione degli interventi necessari, la corretta gestione dei rifiuti nel rispetto della tutela della salute e delle matrici ambientali;
Considerato, inoltre, che e' necessario assicurare ulteriormente la continuita' dell'esercizio della discarica di Bellolampo, anche in deroga ai limiti di capacita' prossimi alla saturazione e provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione determinatasi, mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;
Ravvisata quindi, la necessita' di assicurare il compimento di tutti gli interventi ancora necessari al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Palermo;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 gennaio 2009 con la quale si condivide la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza avanzata dal presidente della regione Siciliana;
Visti gli esiti della riunione di coordinamento svoltasi il 27 gennaio 2009 a cui hanno partecipato il Prefetto di Palermo ed i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della regione Siciliana;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dispone:
Art. 1.

1. Il Commissario delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, in via prioritaria rispetto ad ogni altra iniziativa provvede:
ad assicurare, anche in deroga ai limiti di capacita' autorizzati, la continuita' del conferimento ed abbancamento di rifiuti nella discarica di Palermo-Bellolampo, garantendo comunque la salvaguardia delle matrici ambientali e la tutela della salute;
previa verifica della corretta tenuta delle vasche della discarica di Palermo-Bellolampo, e, ove necessario, a progettare, autorizzare e realizzare la messa in sicurezza e la bonifica della discarica;
a progettare, autorizzare e realizzare, gli interventi strutturali urgenti e necessari ad incrementare l'attuale capacita' di abbancamento dei rifiuti della discarica di Palermo-Bellolampo, garantendo, nelle more dell'attuazione di tali interventi, la continuita' dell'esercizio della discarica e lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della tutela della salute e delle matrici ambientali;
a promuovere presso gli enti ordinariamente competenti ogni occorrente iniziativa per favorire il compimento degli interventi necessari al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Palermo ed all'incremento dei livelli della raccolta differenziata nella provincia di Palermo;
ad autorizzare gli impianti di trattamento e di selezione a servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
ad autorizzare la messa in esercizio di impianti di recupero finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata basati su nuove tecnologie.
2. Nel caso di accertata insufficienza della capacita' di abbancamento nella discarica di Palermo-Bellolampo, il Commissario delegato provvede ad individuare, progettare, autorizzare e realizzare altri siti di conferimento dei rifiuti urbani, anche utilizzando le discariche chiuse che presentano ancora volumetrie disponibili;
3. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi dell'ISPRA o diSocieta' specializzate a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacita' tecniche, designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento, a favore dei medesimi organismi, dei costi, preventivamente autorizzati dal Commissario delegato. Il medesimo Commissario potra', altresi', avvalersi dei Nuclei operativi di polizia ambientale, delle strutture e degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle aziende pubbliche di servizi e della cooperazione degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
Art. 2.

1. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonche' ai piani ed ai programmi di settore, costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta'.
2. Per i progetti di interventi e di opere di messa in sicurezza e di bonifica per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con l'approvazione del progetto si intende ricompreso anche il giudizio di compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 252 comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza trimestrale, una relazione sullo stato degli interventi di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
a) articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25 e 26, 191, 199, 208, 210, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;
b) articoli 5, 7, 9 e 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modifiche;
c) articoli 5, 6 comma 1, lettera p), 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, fermo il rispetto dell'art. 6 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica ed alle modalita' ivi previste, art. 14, fermo il rispetto dell'art. 10 della citata direttiva 1999/31/CE; punto 2.4.2. dell'allegato I, quarto capoverso;
d) articoli 6, commi 1 e 2, e 7 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005;
e) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis e successive modifiche ed integrazioni;
f) articoli 6, commi 1 e 2, e 7 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005;
g) decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
h) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 241 e 243 e successive modificazioni ed integrazioni e relative disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
i) legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 7;
j) decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 28 febbraio 2006;
k) leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.
2. Il Commissario delegato, qualora eserciti le deroghe di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, relative al titolo III della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa notifica alla Commissione europea - ai sensi dell'art. 6, comma 11, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - del ricorso alla procedura di cui all'art. 2, comma 3, della Direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CEE e 2003/35/CEE, sottopone i progetti degli interventi di cui all'art. 1 ad una procedura accelerata di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.
3. Il Commissario delegato attiva la procedura di cui al comma 2 avvalendosi dei competenti uffici regionali, che mettono a disposizione del pubblico e della Commissione europea le informazioni relative alla decisione di esenzione, le ragioni per cui e' stata concessa, gli elementi progettuali, la relazione di compatibilita' ambientale redatta secondo i criteri dell'Allegato IV della Direttiva medesima. Le eventuali osservazioni devono pervenire ai competenti uffici regionali entro quindici giorni dall'avviso al pubblico. La procedura deve essere conclusa entro il termine massimo di venti giorni. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso, la decisione e' rimessa al Presidente della regione Sicilia, che si esprime inderogabilmente entro i successivi cinque giorni. Contestualmente all'avvio della procedura sono avviati i lavori per l'attivazione dei siti, mentre l'autorizzazione all'esercizio delle discariche e' subordinata alla conclusione della procedura ed al rispetto delle eventuali prescrizioni dettate.
 
Art. 4.

1. Al Commissario delegato, in relazione ai compiti conferiti, e' riconosciuto un compenso pari al 70 per cento del trattamento economico in godimento, oltre l'eventuale trattamento di missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato ed in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.
2. Per l'espletamento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore che opera sulla base di specifiche indicazioni impartite, a cui e' corrisposto un compenso in misura pari al 70 per cento del trattamento spettante al Commissario delegato, oltre l'eventuale trattamento di missione, ed al quale e' riconosciuto, d'intesa con il Commissario, il potere di firma in caso di assenza del Commissario medesimo.
3. Per assicurare il necessario raccordo con il Dipartimento della Protezione Civile, il Capo del Dipartimento e' autorizzato a conferire un incarico di funzione dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 19, comma 4, 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti, da destinare alla suddetta struttura.
4. Al fine di garantire il necessario supporto all'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato a costituire un'apposita struttura, composta da non oltre sei unita' di personale, anche in quiescenza, appartenente all'amministrazione civile dell'Interno e/o ad altre pubbliche amministrazioni, anche in posizione di comando o distacco, previo assenso degli interessati, fermo restando il trattamento, anche economico, in essere al momento del comando. Al predetto personale, la cui assegnazione avviene, anche in deroga alla vigente normativa in materia di mobilita', nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 marzo 1997, n. 127, e' corrisposto un compenso per lavoro straordinario per prestazioni lavorative effettivamente rese nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti anche di natura contrattuale previsti dalla vigente legislazione, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, un compenso pari al 60 per cento del trattamento economico in godimento, oltre l'eventuale trattamento di missione. Al personale in quiescenza e' corrisposto un compenso pari al 60 per cento del trattamento economico in godimento.
5. Per garantire il necessario supporto tecnico-scientifico alle attivita' che devono essere svolte per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato puo' avvalersi di non oltre tre esperti di elevata qualificazione, per i quali, qualora non dipendente pubblico, il Commissario delegato determina con proprio provvedimento i relativi compensi, tenendo conto della professionalita' richiesta e della specificita' dell'incarico conferito.
6. Il Commissario delegato e' altresi' coadiuvato da un Comitato consultivo giuridico - legale composto da un magistrato della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato, da un magistrato amministrativo e da un rappresentante della regione Siciliana, ai quali e' riconosciuto un compenso pari al 30 per cento del trattamento economico in godimento, oltre l'eventuale trattamento di missione.
7. Per le attivita' di cooperazione necessarie all'attuazione della presente ordinanza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi fino ad un massimo di nove unita' di personale, comunque in servizio presso il medesimo Dicastero e di personale in servizio presso istituti e societa' che realizzano attivita' strumentali alle esigenze e finalita' del suddetto Dicastero, nonche' fino ad un massimo di tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative. Al predetto personale il Commissario delegato riconosce il trattamento di missione, nonche' il lavoro straordinario svolto fino ad un massimo di settanta ore mensili. Agli esperti e' riconosciuta una indennita' mensile omnicomprensiva determinata nel provvedimento di nomina in relazione al profilo professionale ed alle mansioni a cui sono adibiti.
 
Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, relativi alla progettazione delle attivita' di messa in sicurezza e bonifica della discarica di Palermo-Bellolampo e alla realizzazione dei necessari interventi strutturali sulla medesima discarica, nonche' agli oneri di cui all'art. 4 e per il funzionamento della struttura commissariale si provvede:
quanto a euro 2.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2009, capitolo 7510, PG 01;
quanto a euro 2.000.000,00 a valere sulle risorse finanziarie del bilancio regionale.
2. Il Commissario delegato puo' utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonche' ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
3. Ai fini dell'espletamento dell'attivita' di vigilanza finalizzata a garantire una corretta esecuzione degli interventi connessi alle attivita' di cui alla presente ordinanza, ivi compresa la dotazione delle tecnologie necessarie, e' attribuita al Commissario delegato la somma di euro 2.500.000,00 di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3388 del 23 dicembre 2004.
4. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato, sulla quale sono trasferite le risorse predette, in deroga alle vigenti norme di legge e del regolamento di contabilita' di Stato in materia di contabilita' speciale.
5. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'art. 8, comma 5 del decreto-legge del 31 dicembre 2008, n. 208.
 
Art. 6.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
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