Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2009 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 29 dicembre 2008
Determinazione, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2009. (Deliberazione n. 16757).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;
Viste le proprie delibere n. 16.258 e n. 16.259 del 18 dicembre 2007 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2008 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
Attesa la necessita' di determinare, per l'esercizio 2009, i soggetti tenuti alla contribuzione;
Delibera:
Art. 1.
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2009, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:
a) le Societa' di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2009, nell'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4, del d.lgs. n. 415/1996;
b) le Banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2009, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 e quelle autorizzate, alla stessa data, ai sensi dell'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;
c) le Societa' di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2009 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere d) e f), del stesso d.lgs. n. 58/1998;
d) gli Intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2009, nell'Elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, a prestare i servizi e le attivita' di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), dello stesso d.lgs. n.58/1998;
e) gli Agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2009, nel Ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998 e quelli iscritti, alla stessa data, nel Ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;
f) le Societa' di gestione del risparmio iscritte nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, le Societa' di investimento a capitale variabile iscritte nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e gli Organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 58/1998 che, alla data del 2 gennaio 2009, offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;
g) le Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2009, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005;
h) i Promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2009, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998;
i) la Borsa Italiana s.p.a.;
l) la Tlx s.p.a.;
m) la Mts s.p.a.;
n) la Monte Titoli s.p.a.;
o) la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.;
p) i Soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico - che, alla data del 2 gennaio 2009, risultano emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali;
q) gli Emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito Elenco, di cui all'art. 108, comma 2, del regolamento Consob n. 11.971/1999, in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2009;
r) gli Offerenti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere f) e g), che alla data del 2 gennaio 2009, avendo concluso una sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2008 ed il 1° gennaio 2009, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 97, comma 1, ovvero all'articolo 103, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998;
s) le Societa' di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2009, nell'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;
t) le Societa' di intermediazione mobiliare, le Banche e le Societa' di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2009, all'esercizio dell'attivita' di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. g), del d.lgs. n. 58/1998;
u) gli Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito Elenco di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento Consob n. 16191/2007, in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2009;
v) l'Organismo dei Consulenti finanziari di cui all'art. 18-bis, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998, dalla data di avvio dell'operativita';
z) l'Organismo dei Promotori finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, dalla data di avvio dell'operativita'.
 
Art. 2.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento verra' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 29 dicembre 2008

Il Presidente: Cardia
 
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