Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.13432-XV.J (4990) del 16 gennaio 2009, i manufatti esplosivi denominati:
«U. Borgonovo 2008 - CJA - 145A Cascata» (massa attiva g 2402);
«U. Borgonovo 2008 - Crocette su acqua» (massa attiva g 1099);
«U. Borgonovo 2008 - Palme argento su acqua» (massa attiva g 1266,60);
«U. Borgonovo 2008 - Palme oro su acqua» (massa attiva g 1266,60);
«U. Borgonovo 2008 - Palme rosse su acqua» (massa attiva g 1266,60);
«U. Borgonovo 2008 - Palme verdi su acqua» (massa attiva g 1266,60);
«U. Borgonovo 2008 - Tappeto argento su acqua» (massa attiva g 1267);
«U. Borgonovo 2008 - Tappeto oro su acqua» (massa attiva g 1267);
«U. Borgonovo 2008 - Tappeto rosso su acqua» (massa attiva g 1267);
«U. Borgonovo 2008 - Tappeto verde su acqua» (massa attiva g 1267);
«U. Borgonovo 2008 - Cylindrical shell 2008 - CK» (massa attiva g 351);
«U. Borgonovo 2008 - Cylindrical shell 2008 - C» (massa attiva g 351);
«U. Borgonovo 2008 - Cylindrical shell 2008 - V» (massa attiva g 351), sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, in nome e per conto della U. Borgonovo S.r.l., sita in Localita' Cascina Draga - Inzago (Milano), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo Unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, le etichette di quei manufatti, il cui sistema di accensione e' costituito da una miccia a rapida combustione da collegarsi, all'atto dell'impiego, ad un accenditore elettrico o ad una miccia a lenta combustione, devono chiaramente contenere l'indicazione che «I prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale 557/P.A.S.9881.XV/J (4672) del 16 gennaio 2009, i manufatti esplosivi denominati:
«Perfetto Cake 1023 (D.F. Perfetto 1023)» (massa attiva g 2604,00);
«Perfetto Cake 1032 (D.F. Perfetto 1032)» (massa attiva g 2204,00);
«Perfetto Cake 3121 (D.F. Perfetto 3121)» (massa attiva g 772,00);
«Perfetto Cake 3122 (D.F. Perfetto 3122)» (massa attiva g 772,00);
«Perfetto Cake 3123 (D.F. Perfetto 3123)» (massa attiva g 520,00);
«Perfetto Cake 3124 (D.F. Perfetto 3124)» (massa attiva g 401,00), sono riconosciuti, su istanza del sig. Perfetto Raffaele titolare della licenza per la detenzione e la vendita di materiale esplodente della IV e V categoria, in qualita' di Amministratore della societa' Perfetto S.r.l. con sede sita in via D. Prisco n. 3 - Loc. S. Antimo (Napoli) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale 557/P.A/S.12460-XV.J (4801) del 16 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «Granata 4 Colpi C.75 Di Giacomo» (massa attiva g 195), e' riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, l'etichetta di tale manufatto, come richiesto dall'istante, deve chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto puo' essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14875-XV.J (4814) del 16 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «Granata A 4 A Serpentelli C.75 Di Giacomo» (massa attiva g 273) e' riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, l'etichetta di tale manufatto, come richiesto dall'istante, deve chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto puo' essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14874-XV.J (4815) del 16 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «Granata Multicolpi C.75 basso Di Giacomo» (massa attiva g 222), e' riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, l'etichetta di tale manufatto, come richiesto dall'istante, deve chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto puo' essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14879-XV.J (4816) del 16 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «Granata A 5 C.75 Di Giacomo» (massa attiva g 302), e' riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, l'etichetta di tale manufatto, come richiesto dall'istante, deve chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto puo' essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14878-XV.J (4818) del 16 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «Granata colpi C.100 Di Giacomo» (massa attiva g 636,92), e' riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, l'etichetta di tale manufatto, come richiesto dall'istante, deve chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto puo' essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale 557/P.A.S.655-XV.J (4820) del 16 gennaio 2009, i manufatti esplosivi denominati:
«Sbruffo diametro 50 argento Di Giacomo» (massa attiva g 100);
«Sbruffo diametro 50 arancione Di Giacomo» (massa attiva g 100);
«Sbruffo diametro 50 bianco tremolante Di Giacomo» (massa attiva g 100);
«Sbruffo diametro 50 limone Di Giacomo» (massa attiva g 100);
«Sbruffo diametro 50 oro (sfera nera) Di Giacomo» (massa attiva g 100);
«Sbruffo diametro 50 spiga bianca Di Giacomo» (massa attiva g 100);
«Sbruffo diametro 50 rosso Di Giacomo» (massa attiva g 100);
«Sbruffo diametro 50 turchese Di Giacomo» (massa attiva g 100);
«Sbruffo diametro 50 salice oro Di Giacomo» (massa attiva g 100);
«Sbruffo diametro 50 tremolante giallo Di Giacomo» (massa attiva g 100);
«Sbruffo diametro 50 verde Di Giacomo» (massa attiva g 100);
«Sbruffo diametro 50 viola Di Giacomo» (massa attiva g 100);
«Sbruffo diametro 50 vulcano Di Giacomo» (massa attiva g 100), sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara) - Contrada Villa Cipressi n.73, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto puo' essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale 557/P.A.S.16085-XV.J (4821) del 16 gennaio 2009, i manufatti esplosivi denominati:
«Sbruffo diametro 30 (bianco tremolante) Di Giacomo» (massa attiva g 30);
«Sbruffo diametro 30 (rosso) Di Giacomo» (massa attiva g 30);
«Sbruffo diametro 30 oro (sfera nera) Di Giacomo» (massa attiva g 30);
«Sbruffo diametro 30 (turchese) Di Giacomo» (massa attiva g 30);
«Sbruffo diametro 30 (spiga bianca) Di Giacomo» (massa attiva g 30);
«Sbruffo diametro 30 (verde) Di Giacomo» (massa attiva g 30);
«Sbruffo diametro 30 (tremolante giallo) Di Giacomo» (massa attiva g 30);
«Sbruffo diametro 30 (viola) Di Giacomo» (massa attiva g 30);
«Sbruffo diametro 30 (arancione) Di Giacomo» (massa attiva g 30);
«Sbruffo diametro 30 (limone) Di Giacomo» (massa attiva g 30);
«Sbruffo diametro 30 (vulcano) Di Giacomo» (massa attiva g 30);
«Sbruffo diametro 30 (salice oro) Di Giacomo» (massa attiva g 30);
«Sbruffo diametro 30 (argento) Di Giacomo» (massa attiva g 30), sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, le etichette di tali manufatti, che necessitano di essere innescati a mezzo di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che «I prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14881-XV.J (4810) del 16 gennaio 2009, il manufatto esplosivo denominato: «Granata colpi C.100 alto Di Giacomo» (massa attiva g 944,00), e' riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Citta' S. Angelo (Pescara), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, l'etichetta di tale manufatto, come richiesto dall'istante, deve chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto puo' essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale 557/P.A.S.7438.XV.J (5052) del 16 gennaio 2009, i manufatti esplosivi denominati:
«32 - A.P.E. Parente» (massa attiva g 11,00);
«33 - A.P.E. Parente» (massa attiva g 12,00);
«34 - A.P.E. Parente» (massa attiva g 13,00),
«35 - RO A.P.E. Parente» (massa attiva g 9,50);
«35 - VE A.P.E. Parente» (massa attiva g 9,50);
«36 - 6 A.P.E. Parente» (massa attiva g 14,00);
«36 - 7 A.P.E. Parente» (massa attiva g 15,00);
«37 - 6 A.P.E. Parente» (massa attiva g 9,50);
«37 - 7 A.P.E. Parente» (massa attiva g10,50), sono riconosciuti, su istanza del Sig. Parente Romualdo, titolare della ditta A.P.E. di Parente Romualdo, con esercizio sito in Via Cavo Grande n.1 - Loc. Bergantino (Rovigo) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre le etichette di tali manufatti, che sono semilavorati destinati alla realizzazione di artifizi pirotecnici, devono anche prevedere che essi possano essere forniti ai soli titolari di licenza di P.S. di fabbricazione di prodotti pirotecnici o di deposito di vendita di semilavorati, con espresso divieto di vendita al pubblico.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale 557/P.A.S.16097-XV.J (3777) del 16 gennaio 2009, i manufatti esplosivi denominati:
1. «Accenditore Shaffler DIS. 59.17-01-01U1»;
2. «Reuse kit rim 202 dis. V35785.00», sono riconosciuti, su istanza della S.E.I.-Societa' Esplosivi Industriali S.p.A. con sede legale in Ghedi (Brescia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria, gruppo B dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone