Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 novembre 2008
Riparto dello stanziamento di € 51.645.690,00 per il potenziamento dei servizi per l'impiego e gli uffici di collocamento della Gente di mare per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 1165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge n. 388/2000.

IL DIRETTORE GENERALE
del mercato del lavoro

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro e, in particolare, l'art. 2, che conferisce alle Regioni le funzioni ed i compiti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro;
Visto l' art. 1, comma 1165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stanzia, per le annualita' 2007 e 2008, rispettivamente l'ammontare di euro 27.000.000,00 e di euro 51.645.690,00 a carico del Fondo dell'occupazione per le finalita' di cui all'art. 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ossia per il potenziamento dello sviluppo dei servizi per l'impiego al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni esplicitate nell'accordo in materia di standard minimi di funzionamento;
Visto il decreto ministeriale del 2 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 272, del 22 novembre 2007, di riparto tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse finanziarie relative al 2007, per il potenziamento dei Servizi per l'impiego ai sensi del citato art. 1, comma 1165, della legge n. 296/2006;
Ritenuto di procedere, in attuazione di quanto previsto dal suddetto art. 1, comma 1165, della legge n. 296/2006, e al riparto delle risorse finanziarie relative all'annualita' 2008 sulla base degli stessi criteri gia' adottati per il 2007 ossia, per il 60% dello stanziamento, in base al numero delle persone in cerca di lavoro e, per il restante 40%, in base ai residenti di eta' superiore ai 15 anni, calcolati secondo i dati ISTAT su base Regionale e Provinciale;
Visti i dati pubblicati sull'annuario ISTAT «Forze di lavoro - media 2007», tav. 2.1 dai quali risulta il numero delle persone in cerca di lavoro ed il numero della popolazione residente di eta' superiore ai 15 anni, calcolati su base Regionale e Provinciale;
Considerato altresi' che la suddetta rilevazione ISTAT non riporta i dati relativi alle Province della Regione Sardegna di recente istituzione: Carbonia-Iglesias, Medio-Campidano, Ogliastria e Olbia-Tempio;
Ritenuto pertanto opportuno prevedere, per l'annualita' 2008 un importo forfetario pari a euro 800.000,00 da ripartire in parti uguali, tra le suddette Province di recente istituzione;
Considerato altresi' che, con nota prot. 3347/08 coord del 19 novembre 2008, il Coordinamento tecnico delle Regioni, ha evidenziato che la Regione Sardegna, considerate le caratteristiche del territorio e della popolazione manifestatesi a seguito della riorganizzazione amministrativa del proprio territorio, ha richiesto di procedere ad una diversa attribuzione delle risorse spettanti alle proprie Province in conformita' a quanto riportato nella tabella allegata alla citata nota del 19 novembre 2008;
Considerato inoltre che la Regione Siciliana ha realizzato il processo di decentramento istituzionale di compiti e funzioni ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto della regione stessa ma che l'organizzazione interna non consente alle Province regionali di acquisire direttamente le risorse da erogare;
Visto altresi' il decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 18 aprile 2006, recante la nuova disciplina del collocamento della gente di mare a norma dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 297/2002, in base al quale vengono ridefinite le procedure di tale tipologia di collocamento e, nel contempo, vengono posti alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, gli Uffici di collocamento della Gente di mare, operanti presso le Capitanerie di Porto, come individuate ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031 e successive modifiche e integrazioni;
Tenuto conto che, ai sensi del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 231/2006, gli Uffici di collocamento della gente di mare sono a tutti gli effetti equiparati ai Servizi per l'impiego per le finalita' e le funzioni previste dal decreto legislativo n. 181/2000, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 297/2002, relativamente allo specifico settore marittimo e della pesca;
Ritenuto quindi di destinare, per il potenziamento dei suddetti Uffici di collocamento della Gente di mare, operanti presso le Capitanerie di Porto, una quota delle risorse finanziarie dell'annualita' 2008, pari complessivamente a euro 1.000.000,00, da suddividere, per la specificita' organizzativa di detti Uffici, proporzionalmente al numero degli iscritti nelle matricole della Gente di mare di 1°, 2° e 3° categoria di ciascuna Capitaneria di porto e Ufficio circondariale marittimo, cosi' come risultanti alla data del 31 ottobre 2008, che rappresentano il potenziale bacino d'utenza al quale gli Uffici di collocamento della gente di mare offrono i servizi previsti dalla normativa su richiamata;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» e, in particolare, l'art. 158 che prevede esplicitamente l'obbligo degli Enti locali di presentare il rendiconto all'Amministrazione erogante in caso di contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche che dimostri le spese e i risultati ottenuti;
Visto il parere ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla proposta di ripartizione delle risorse per l'anno 2008, tra le Regioni e le Province, per il potenziamento dei Servizi per l'impiego, di cui all'art. 1, comma 1165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 espresso dalla Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 novembre 2008;
Decreta:
Art. 1.

Tenuto conto di quanto indicato in premessa, l'importo pari ad euro 51.645.690,00, relativo all'annualita' 2008, e' ripartito nel seguente modo.
L'ammontare di euro 50.645.690,00, e' ripartito tra le Regioni e le Province Autonome, come da Tabella A, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
L'ammontare rimanente di euro 1.000.000,00, e' ripartito tra gli Uffici di collocamento della Gente di mare, operanti presso le Capitanerie di Porto, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031 e successive modifiche e integrazioni, come da Tabella B, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
 
Art. 2.

Le risorse finanziarie di cui al comma 2 del precedente art. 1 saranno trasferite alle Regioni e alle Province Autonome.
Le Regioni dovranno, entro 60 giorni dal trasferimento di dette risorse finanziarie, provvedere al successivo trasferimento delle stesse alle Province del proprio territorio secondo la ripartizione di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto, e dovranno darne tempestiva comunicazione al Ministero.
Ove detto trasferimento non dovesse avvenire il Ministero, considerato il vincolo di destinazione di cui alla norma, attivera' le procedure di recupero delle risorse a qualunque titolo trasferite alle Regioni inadempienti.
Le Regione Siciliana, considerato quanto in premessa, dovra' utilizzare le risorse finanziarie per interventi destinati alle aree territoriali secondo la ripartizione fissata nella citata tabella A allegata, dandone comunicazione al Ministero. Anche per detta Regione resta valido il vincolo di destinazione di cui alla norma e, pertanto, in caso di inadempienza il Ministero potra' attivare le procedure di recupero delle risorse a qualunque titolo trasferite.
La risorse finanziarie di cui al comma 3 del precedente art. 1 saranno accreditate, in contabilita' ordinaria, ai funzionari delegati Comandanti delle Capitanerie di porto sedi di Direzione marittima, che le impiegheranno per il potenziamento degli Uffici di collocamento della gente di mare ricadenti nell'ambito delle circoscrizioni di competenza.
 
Art. 3.

Nel rispetto di quanto fissato nel Patto di stabilita' interno nonche' dal decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, in materia di spesa per il personale, e fermo restando altresi' il vincolo di destinazione di cui alla norma, le risorse finanziarie di cui al precedente art. 1 dovranno essere destinate prioritariamente all'avvio di nuovi servizi rivolti all'utenza e/o al potenziamento dei servizi gia' attivati.
 
Art. 4.

Il Ministero predisporra', con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e in accordo con le Regioni, un sistema di monitoraggio periodico sull'utilizzo delle risorse finanziarie e sui risultati ottenuti dandone ampia diffusione.
A tal fine, tenuto conto del vincolo di destinazione di tali interventi, le Province forniranno alle Regioni, anche in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente, le informazioni necessarie. Le Regioni provvederanno a trasmettere, secondo le procedure concordate, tali informazioni al Ministero, anche al fine di orientare, nel rispetto dei criteri di premialita', l'attivita' di programmazione e di intervento dell'amministrazione centrale.
 
Art. 5.

La spesa complessiva di euro 51.645.690,00 gravera' sul Fondo per l'occupazione - Capitolo 7207 (Piano Gestionale 02) per l'esercizio finanziario 2008 e sara' impegnata dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e Incentivi all'occupazione con successivo provvedimento.
Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo e sara', successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2008

Il direttore generale: Verbaro

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 27
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 27 a pag. 28 <----
 
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