Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2009 (vai al sommario)
LEGGE 6 febbraio 2009, n. 7
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.
 
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.
 
Art. 3.
(Addizionale all'imposta sul reddito delle societa')

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti delle societa' e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato:
a) che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attivita' con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio;
b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'addizionale all'imposta sul reddito delle societa' (IRES) pari al 4 per cento dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19 per cento. In ogni caso l'addizionale non e' dovuta per gli esercizi in perdita e il relativo importo non puo' eccedere il minore tra:
a) l'importo determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico;
b) l'importo corrispondente alle percentuali di seguito indicate del patrimonio netto, come definito al comma 5:
1) 10,3 per mille fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011;
2) 5,8 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015;
3) 5,15 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2015 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
4) 4,65 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2019 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
5) 4,2 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028.
3. L'incidenza fiscale di cui al comma 2 corrisponde all'aliquota determinata dal rapporto tra i seguenti dati rilevati dal conto economico:
a) onere netto per l'IRES corrente, differita e anticipata, per le eventuali imposte sostitutive. Ai fini della presente lettera il riferimento all'IRES deve intendersi comprensivo dell'addizionale istituita dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non rileva ai fini della determinazione dell'onere netto per l'IRES l'addizionale prevista dal comma 2 del presente articolo;
b) utile prima delle imposte.
4. Dall'onere netto per l'IRES di cui al comma 3 sono esclusi gli effetti di imposta corrente, differita e anticipata, relativi alle societa' incluse nello stesso consolidato fiscale nazionale o mondiale o insieme con le quali e' stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale. Tuttavia tali effetti devono essere mantenuti, o, qualora non siano rilevati, l'onere netto per l'IRES deve essere corrispondentemente rettificato, nel caso in cui le partecipazioni in tali societa' siano oggetto di svalutazione. In ogni caso tali effetti rilevano in misura non superiore al 27,5 per cento della svalutazione della partecipazione alla quale si riferiscono, come risultante dal conto economico.
5. Il patrimonio netto per la determinazione del limite di cui al comma 2, lettera b), e' quello risultante dal bilancio di esercizio diminuito dell'utile di esercizio e aumentato degli acconti sul dividendo eventualmente deliberati. Se il periodo d'imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi, il limite di cui al citato comma 2, lettera b), e' ragguagliato alla durata di esso.
6. L'addizionale di cui al comma 2 e' dovuta a decorrere dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028. Ai fini del calcolo dei versamenti in acconto relativi al primo esercizio si fa riferimento a quella che sarebbe stata l'addizionale dovuta per l'esercizio precedente, ferma rimanendo la facolta' di fare riferimento allo stesso esercizio relativamente al quale la stessa si rende dovuta.
 
Art. 4.
(Riconoscimento di un ulteriore indennizzo
ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi
sottoposti in Libia a misure limitative)

1. Ai cittadini italiani nonche' agli enti e alle societa' di nazionalita' italiana gia' operanti in Libia, in favore dei quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni in relazione a beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorita' libiche, ovvero che hanno beneficiato delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nonche' alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, e' corrisposto un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 5.
2. Agli effetti del comma 1 sono valide le domande gia' presentate, se confermate dagli aventi diritto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, le pratiche gia' respinte per carenza di documentazione sono, su domanda, prese nuovamente in esame con carattere di priorita' dalla Commissione interministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al fine di acquisire ogni elemento utile per l'integrazione della documentazione mancante.
4. Agli indennizzi corrisposti in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e all'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.
5. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui dall'anno 2009 all'anno 2011. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e per i profili finanziari, sono stabilite la misura e le modalita' di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, nel limite della dotazione del predetto fondo.
 
Art. 5.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 10, lettere a), b), c) e d), e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, pari a euro 34.200.200 per l'anno 2009, a euro 74.216.200 per l'anno 2010, a euro 70.716.200 per l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2029, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 dello stesso Trattato, valutati in 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028, nonche' agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 6.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 2009

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2041):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 23 dicembre 2008.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 5 gennaio 2009 con pareri delle commissioni
I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
13, 14 e 15 gennaio 2009.
Esaminato in aula il 19 e 20 gennaio 2009 ed approvato
il 21 gennaio 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1333):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 22 gennaio 2009 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 12ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 26
e 27 gennaio 2009.
Esaminato in aula il 26 gennaio 2009 ed approvato il 3
febbraio 2009.
 
Allegato

TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA

PREAMBOLO

La Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, qui di seguito denominati le Parti", consapevoli dei profondi legami di amicizia tra i rispettivi popoli e del comune patrimonio storico e culturale;
decise ad operare per il rafforzamento della pace, della sicurezza e della stabilita', in particolare nella regione del Mediterraneo;
impegnate, rispettivamente, nell'ambito dell'Unione Europea e dell'Unione Africana nella costruzione di forme di cooperazione ed integrazione, in grado di favorire l'affermazione della pace, la crescita economica e sociale e la tutela dell'ambiente;
ricordando l'importante contributo dell'Italia ai fini del superamento del periodo dell'embargo nei confronti della Grande Giamahiria;
tenendo conto delle importanti iniziative gia' realizzate dall'Italia in attuazione delle precedenti intese bilaterali;
esprimendo la reciproca volonta' di continuare a collaborare nella ricerca, con modalita' che saranno concordate tra le Parti, riguardante i cittadini libici allontanati coercitivamente dalla Libia in epoca coloniale;
ritenendo di chiudere definitivamente il doloroso "capitolo del passato", per il quale l'Italia ha gia' espresso, nel Comunicato Congiunto del 1998, il proprio rammarico per le sofferenze arrecate al popolo libico a seguito della colonizzazione italiana, con la soluzione di tutti i contenziosi bilaterali e sottolineando la ferma volonta' di costruire una nuova fase delle relazioni bilaterali, basata sul rispetto reciproco, la pari dignita', la piena collaborazione e su un rapporto pienamente paritario e bilanciato;
esprimendo, pertanto, l'intenzione di fare del presente Trattato il quadro giuridico di riferimento per sviluppare un rapporto bilaterale "speciale e privilegiato", caratterizzato da un forte ed ampio partenariato politico, economico e in tutti i restanti settori della collaborazione;
hanno convenuto quanto segue:

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Rispetto della legalita' internazionale

Le Parti, nel sottolineare la comune visione della centralita' delle Nazioni Unite nel sistema di relazioni internazionali, si impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi da esse sottoscritti, sia quelli derivanti dai principi e dalle norme del Diritto Internazionale universalmente riconosciuti, sia quelli inerenti al rispetto dell'Ordinamento Internazionale.

Articolo 2
Uguagliatasi sovrana

Le Parti rispettano reciprocamente la loro uguaglianza sovrana, nonche' tutti i diritti ad essa inerenti compreso, in particolare, il diritto alla liberta' ed all'indipendenza politica. Esse rispettano altresi' il diritto di ciascuna delle Parti di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale.

Articolo 3
Non ricorso alla minaccia o all'Impiego della forza

Le Parti si impegnano a non ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica dell'altra Parte o a qualunque altra forma incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 4
Non ingerenza negli affari interni

1. Le Parti si astengono da qualunque forma di ingerenza diretta o indiretta negli affari interni o esterni che rientrino nella giurisdizione dell'altra Parte, attenendosi allo spirito di buon vicinato.
2. Nel rispetto dei principi della legalita' internazionale, l'Italia non usera', ne' permettera' l'uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile contro la Libia e la Libia non usera', ne' permettera' l'uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile contro l'Italia.

Articolo 5
Soluzione pacifica delle controversie

In uno spirito conforme alle motivazioni che hanno portato alla stipula del presente Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione, le Parti definiscono in modo,pacifico le controversie che potrebbero insorgere tra di loro, favorendo l'adozione di soluzioni giuste ed eque, in modo da non pregiudicare la pace e la sicurezza regionale ed internazionale.

Articolo 6
Rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali

Le Parti, di comune accordo, agiscono conformemente alle rispettive legislazioni, agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Articolo 7
Dialogo e comprensione tra culture e civilta'

Le Parti adottano tutte le iniziative che consentano di disporre di uno spazio culturale comune, ispirandosi ai loro legami storici ed umani. Le iniziative suddette si ispirano ai principi della tolleranza, della coesistenza e del rispetto reciproco, della valorizzazione e dell'arricchimento del patrimonio comune materiale e immateriale, nel contesto bilaterale e regionale.

Capo II
CHIUSURA DEL CAPITOLO DEL PASSATO E DEI CONTENZIOSI

Articolo 8
Progetti infrastrutturali di base

1. L'Italia, sulla base delle proposte avanzate dalla Grande Giamahiria e delle successive discussioni intervenute, si impegna a reperire i fondi finanziari necessari per la realizzazione di progetti infrastrutturali di base che vengono concordati tra i due Paesi nei limiti della somma di 5 miliardi di dollari americani, per un importo annuale di 250 milioni di dollari americani per 20 anni.
2. Le aziende italiane provvederanno alla realizzazione di questi progetti previo un comune accordo sul valore di ciascuno.
3. La realizzazione di questi progetti avverra' nell'arco di 20 anni secondo un calendario temporale che verra' concordato tra le due Parti, libica ed italiana.
4. I fondi finanziari assegnati vengono gestiti direttamente dalla Parte italiana.
5. La Grande Giamahiria rende disponibili tutti i terreni necessari per l'esecuzione delle opere senza oneri per la Parte italiana e le aziende esecutrici.
6. La Grande Giamahiria agevola la Parte italiana e le aziende esecutrici nel reperimento dei materiali accessibili in loco e nell'espletamento di procedure doganali e di importazione esentandole dal pagamento di eventuali tasse. I consumi di energia elettrica, gas, acqua e linee telefoniche, saranno pagati con l'esenzione delle tasse.

Articolo 9
Commissione Mista

1. E' istituita una Commissione Mista paritetica, costituita da componenti designati dai rispettivi Stati. La Commissione Mista individua le caratteristiche tecniche dei progetti di cui al precedente Articolo e stabilisce l'arco temporale complessivo e le cadenze di realizzazione dei progetti, nel quadro degli importi di ordine finanziario contenuti nello stesso articolo.
2. La Gran Giamahiria si impegna a garantire, sulla base di specifiche intese a trattativa diretta con societa' italiane, la realizzazione in Libia, da parte delle stesse, di importanti opere infrastrutturali, progetti industriali ed investimenti. I progetti vengono realizzati ai prezzi da concordare fra le Parti. Queste imprese, secondo le consuetudini esistenti, contribuiscono in maniera volontaria alle opere sociali ed alla bonifica ambientale nelle zone ove realizzano i loro progetti.
La Gran Giamahiria si impegna, inoltre, ad abrogare tutti i provvedimenti e le norme regolamentari che imponevano vincoli o limiti alle sole imprese italiane.
3. la Commissione Mista individua, su proposta della Parte libica, le opere, i progetti e gli investimenti di cui al paragrafo 2, indicando per ciascuno tempi e modalita' di affidamento e di esecuzione.
4. La conclusione ed il buon andamento di tali intese rappresentano le premesse per la creazione di un forte partenariato italo-libico nel settore economico, commerciale, industriale e negli altri settori ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati in uno spirito di leale collaborazione.
5. La Commissione Mista ha il compito di verificare l'andamento degli impegni di cui all'Articolo 8 e al presente Articolo e redige un processo verbale periodico che faccia stato degli obiettivi raggiunti o da raggiungere in relazione agli obblighi assunti dalle Parti contraenti.
6. La Commissione Mista segnala ai competenti Uffici degli Affari Esteri delle due Parti eventuali inadempienze, proponendo ipotesi tecniche di soluzione.

Articolo 10
Iniziative Speciali

L'Italia, su specifica richiesta della Grande Giamahiria, si impegna a realizzare le Iniziative Speciali sono riportate a beneficio del popolo libico. Le Parti concordano l'ammontare di spesa complessivo per la realizzazione di tali iniziative ed affidano ad appositi Comitati Misti la definizione delle modalita' di esecuzione delle stesse ed il limite di spesa annuale da impegnare per ognuna di esse ad eccezione delle borse di studio di cui al punto b).
a) La costruzione in Libia di duecento unita' abitative, con siti e caratteristiche da determinare di comune accordo.
b) L'assegnazione di borse di studio universitarie e post-universitarie per l'intero corso di studi a un contingente di cento studenti libici, da rinnovare al termine dei corso di studi a beneficio di altri studenti. Con uno scambio di Lettere si precisa il significato di rinnovare, per assicurare la continuita'.
c) Un programma di cure, presso Istituti specializzati italiani, a favore di alcune vittime in Libia dello scoppio di mine, che non possano essere adeguatamente assistite presso il Centro di Riabilitazione Ortopedica di Bengasi realizzato con i fondi della Cooperazione italiana.
d) Il ripristino del pagamento delle pensioni di guerra ai titolari libici, civili e militari, e ai loro eredi che, sulla base della vigente normativa italiana, ne abbiano diritto.
e) La restituzione alla Libia di manoscritti e reperti archeologici trasferiti in Italia da quei territori in epoca coloniale: il Comitato Misto di cui all'articolo 16 del presente Trattato individua i reperti e i manoscritti che saranno, successivamente, oggetto di un atto normativo ad hoc finalizzato alla loro restituzione.

Articolo 11
Visti ai cittadini Italiani espulsi dalla Libia

La Grande Giamahiria si impegna dalla firma del presente Trattato a concedere senza limitazioni o restrizioni di sorta ai cittadini italiani espulsi nel passato dalla Libia, i visti di ingresso che gli interessati dovessero richiedere per motivi di turismo, di visita o lavoro o per altre finalita'.

Articolo 12
Fondo sociale

1. La Grande Giamahiria si impegna a sciogliere l'Azienda Libico-Italiana (ALI) e a costituire contestualmente il Fondo sociale, utilizzando i contributi gia' versati dalle aziende italiane all'ALI stessa.
2. L'ammontare del Fondo Sociale sara' utilizzato per le finalita' che erano state previste al punto 4 del Comunicato Congiunto italo-libico del 4 luglio 1998 per avviare la realizzazione delle Iniziative Speciali, di cui all'articolo 10 lettere b) e c) del presente Trattato, fino a concorrenza di tale ammontare. In particolare, potranno essere finanziati progetti di bonifica dalle mine e valorizzazione delle aree interessate, programmi di cura in favore di cittadini libici danneggiati dallo scoppio delle mine, nonche' altre iniziative a favore dei giovani libici nel settore della formazione universitaria e post-universitaria, sino ad esaurimento del credito del Fondo Sociale. Quindi continuera' il finanziamento dalla Parte italiana, in attuazione del Trattato.
3. A tal fine, e' istituito un Comitato Misto paritetico per la gestione del Fondo Sociale secondo le modalita' previste dal Comunicato Congiunto.
4. Definite le modalita' di gestione dell'ammontare gia' costituito del Fondo Sociale e le iniziative da finanziare, le due Parti considerano definitivamente esaurito il Fondo sociale.

Articolo 13
Crediti

1. Per quanto riguarda i crediti vantati dalle aziende italiane nei confronti di Amministrazioni ed Enti libici, le Parti si impegnano a raggiungere con uno scambio di lettere una soluzione sulla base del negoziato nell'ambito del Comitato Crediti.
2. Con il medesimo scambio di lettere, le Parti si impegnano a raggiungere una soluzione anche per quanto riguarda gli eventuali debiti di natura fiscale e/o amministrativa di aziende italiane nei confronti di Enti libici.

Capo III
NUOVO PARTENARIATO BILATERALE

Articolo 14
Comitato di Partenariato e consultazioni politiche

1. Le due Parti imprimono nuovo impulso alle relazioni bilaterali politiche, economiche, sociali, culturali e scientifiche ed in tutti gli altri settori, con la valorizzazione dei legami storici e la condivisione dei comuni obiettivi di solidarieta' tra i popoli e di progresso dell'Umanita'.
2. Nel desiderio condiviso di rinsaldare i' legami che le uniscono, le due Parti decidono la costituzione di un Partenariato all'altezza del livello di collaborazione e coordinamento cui ambiscono sui terni bilaterali e regionali e sulle questioni internazionali di reciproco interesse. A tale scopo, le due Parti decidono quanto segue:
a) una riunione annuale del Comitato di Partenariato, a livello del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Segretario del Comitato Popolare Generale, da tenersi alternativamente in Italia e in Libia;
b) una riunione annuale del Comitato dei Seguiti, a livello del Ministro degli Affari Esteri e del Segretario del Comitato Popolare Generale per il Collegamento Estero e la Cooperazione Internazionale, da tenersi alternativamente in Italia e in Libia, con il compito di seguire l'attuazione del Trattato e degli altri Accordi di collaborazione, che presentera' le proprie relazioni al Comitato di Partenariato. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte abbia contravvenuto ad uno qualsiasi degli impegni previsti dal presente Trattato, richiedera' una riunione straordinaria del Comitato dei Seguiti, per un esame approfondito e al fine di trovare una soluzione soddisfacente;
c) il Comitato di Partenariato adotta tutti i provvedimenti necessari all'attuazione degli impegni previsti dal presente Trattato e le due Parti si adoperano per la realizzazione dei suoi scopi;
d) lo svolgimento di' regolari consultazioni tra altri rappresentanti delle due Parti.
3. Il Ministro degli Affari Esteri e il Segretario del Comitato Popolare Generale per il Collegamento Estero e la Cooperazione Internazionale, ricevuta la segnalazione di cui all'Articolo 9 comma 6, si adoperano per definire una soluzione adeguata.

Articolo 15
Cooperazione negli ambiti scientifici

Le due Parti intensificano la collaborazione nel campo della scienza e della tecnologia e realizzano programmi di formazione e di specializzazione a livello posi-universitario. Favoriscono a tal fine lo sviluppo di rapporti tra le Universita' e tra gli Istituti di ricerca e di Formazione dei due Paesi. Sviluppano ulteriormente la collaborazione nel campo sanitario e in quello della ricerca medica, promuovendo i rapporti tra enti ed organismi dei due Paesi.

Articolo 16
Cooperazione culturale

1. Le due Parti approfondiscono i tradizionali vincoli culturali e di amicizia che legano i due popoli ed incoraggiano i contatti diretti tra enti ed organismi culturali dei due Paesi. Sono altresi' facilitati gli scambi giovanili e i gemellaggi tra citta' ed altri enti territoriali dei due Paesi.
2. Le due Parti danno ulteriore impulso alla collaborazione nel settore archeologico. In tale ambito e' altresi' esaminata, da un apposito Comitato Misto, la problematica concernente la restituzione alla Libia di reperti archeologici e manoscritti. Le due Parti collaborano anche ai fini della eventuale restituzione alla Libia, da parte di altri Stati, di reperti archeologici sottratti in epoca coloniale.
3. Le due Parti agevolano, sulla base della reciprocita', l'attivita' rispettivamente dell'Istituto Italiano di Cultura a Tripoli e dell'Accademia Libica in Italia.
4. Le due Parti concordano sulla opportunita' di rendere le nuove generazioni sempre piu' consapevoli delle conseguenze negative generate dalle aggressioni e dalla violenza e si adoperano per la diffusione di una cultura ispirata ai principi della tolleranza e della collaborazione tra i Popoli.

Articolo 17
Collaborazione economica e industriale

1. Le due Parti promuovono progetti di trasferimento di tecnologie e di collaborazione industriale, con riferimento anche a iniziative comuni in Paesi terzi.
2. Sviluppano la collaborazione nei settori delle opere infrastrutturali, dell'aviazione civile, delle costruzioni navali, del turismo, dell'ambiente, dell'agricoltura e della zootecnia, delle biotecnologie, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' in altri settori di reciproco interesse, favorendo in particolare lo sviluppo degli investimenti diretti.
3. Esse sostengono le PMI e la costituzione di societa' miste.
4. Le due Parti si adoperano per concordare entro breve una Intesa tecnica in materia di cooperazione economica, scientifica e tecnologica nel settore della pesca e dell'acquacoltura e favoriscono Intese analoghe tra altri Enti competenti dei due Paesi.

Articolo 18
Collaborazione energetica

1. Le due Parti sottolineano l'importanza strategica per entrambi i Paesi della collaborazione nel settore energetico e si impegnano a favorire il rafforzamento del partenariato in tale settore.
2. Attribuiscono particolare rilievo alle energie rinnovabili ed incoraggiano la cooperazione tra enti ed organismi dei due Paesi, sia sul piano industriale che su quello della ricerca e della formazione.

Articolo 19 Collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalita'
organizzata, al traffico
di stupefacenti, all'immigrazione clandestina

1. Le due Parti intensificano la collaborazione in atto nella lotta al terrorismo, alla criminalita' organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina, in conformita' a quanto previsto dall'Accordo firmato a Roma il 13.12.2000 e dalle successive intese tecniche, tra cui, in particolare, per quanto concerne la lotta all'immigrazione clandestina, i Protocolli di cooperazione firmati a Tripoli il 29 dicembre 2007.
2. Sempre in tema di lotta all'immigrazione clandestina, le due Parti promuovono la realizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, da affidare a societa' italiane in possesso delle necessarie competenze tecnologiche. Il Governo italiano sosterra' il 50% dei costi, mentre per il restante 50% le due Parti chiederanno all'Unione Europea di farsene carico, tenuto conto delle Intese a suo tempo intervenute tra la Grande Giamahiria e la Commissione Europea.
3. Le due Parti collaborano alla definizione di iniziative, sia bilaterali, sia in ambito regionale, per prevenire il fenomeno dell'immigrazione clandestina nei Paesi di origine dei flussi migratori.

Articolo 20
Collaborazione nel settore della Difesa

1. Le due Parti si impegnano a sviluppare la collaborazione nel settore della Difesa tra le rispettive Forze Armate, anche mediante la finalizzazione di specifici Accordi che disciplinino lo scambio di missioni di esperti, istruttori e tecnici e quello di informazioni militari nonche' l'espletamento di manovre congiunte.
2. Si impegnano altresi' ad agevolare la realizzazione di un forte ed ampio partenariato industriale nel settore della Difesa e delle industrie militari.
3. In tale ambito, l'Italia sosterra' nelle sedi internazionali la richiesta della Libia di indennizzi per i danni subiti da propri cittadini vittime dello scoppio delle mine e per la riabilitazione dei territori danneggiati, con tutti gli Stati interessati.

Articolo 21
Collaborazione nel settore della non proliferazione e del disarmo

Le due Parti si impegnano a proseguire e rinsaldare la collaborazione nel settore del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di' massa e dei relativi vettori e ad adoperarsi per fare della Regione del Mediterraneo una zona libera da tali armi, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dagli Accordi e Trattati internazionali in materia.

Articolo 22
Collaborazione parlamentare e tra Enti locali

Le due Parti favoriscono lo sviluppo di rapporti tra il Parlamento italiano ed il Congresso Generale del Popolo della Grande Giamahiria, nonche' tra gli Enti locali, nella consapevolezza della loro importanza per una piu' intensa cd approfondita conoscenza reciproca.

Articolo 23
Disposizioni finali

1. Il presente Trattato, nel rispetto della legalita' internazionale, costituisce il principale strumento di riferimento per lo sviluppo delle relazioni bilaterali. Esso e' sottoposto a ratifica secondo le procedure costituzionali previste dall'ordinamento di ciascuna delle Parti ed entra in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.
2. Il presente Trattato sostituisce il Comunicato Congiunto del 4 luglio 1998 ed il Processo Verbale delle Conclusioni Operative del 28 ottobre 2002, che cessano pertanto di produrre effetti.
3. A partire dal corrente anno, il giorno del 30 Agosto viene considerato, in Italia e nella Grande Giamahiria, Giornata dell'Amicizia italo-libica.
4. Il presente Trattato puo' essere modificato previo accordo delle Parti. Le eventuali modifiche entreranno in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si comunicano ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
Fatto a Bengasi il 30 agosto 2008, in duplice esemplare in lingua italiana ed araba, entrambi i testi facenti fede.
Per la Repubblica Italiana
il Presidente del Consiglio dei Ministri
Silvio Berlusconi -
Per la Grande Giamahiria
Araba Libica Popolare Socialista
Muammar El Gheddafi
Leader della Rivoluzione
 
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