Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 dicembre 2008
Approvazione, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge n. 81/2007, dello schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio per le iniziative agevolate dalla legge n. 488/1992, e disposizioni sugli accertamenti delle commissioni ministeriali.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero delle attivita' produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernenti il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;
Visto l'art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;
Visto l'art. 54, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio;
Visto l'art. 52, comma 77 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l'estensione delle agevolazioni della predetta legge n. 488/1992 ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006, con il quale in attuazione delle disposizioni dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 35/2005, sono stati stabiliti i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992;
Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000, n. 900047 del 25 gennaio 2001 e la circolare del Ministero delle attivita' produttive n. 980902 del 23 marzo 2006 sulle modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 8-bis, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n. 127, relativo alle disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese, che prevede che il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, in quanto mera rideterminazione tecnica della concessione provvisoria, e' sostituito dall'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle banche concessionarie, redatto secondo schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico. Tale disciplina si applica ai programmi agevolati, per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 81 non e' stato emanato il decreto di concessione definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti previsti dall'art. 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero dall'art. 13 del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 1° febbraio 2006;
Rilevato che l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, in quanto sostitutivo dell'atto di concessione definitiva, e' a sua volta atto non discrezionale in applicazione diretta ed immediata della normativa legislativa e regolamentare, che disciplina la materia delle agevolazioni nelle aree sotto utilizzate, consente la semplificazione della procedura e garantisce una piu' rapida conclusione degli interventi;
Considerato che l'art. 8-bis, comma 1, della legge n. 127/2007 prevede che il Ministro dello sviluppo economico con decreto di natura non regolamentare stabilisca le modalita' di attuazione dei controlli sui predetti programmi, da effettuare anche a campione mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento ovvero anche mediante l'affidamento ad enti od organismi;
Considerato che l'art. 8-bis della legge n. 127/2007 stabilisce che con il medesimo decreto di natura non regolamentare sono fissati i criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto n. 527/1995 e successive modificazioni, ovvero di cui all'art. 8, comma 9 e 11 del decreto 1° febbraio 2006 prevedendo l'eventuale differimento temporale della verifica stessa e disciplinando modalita' graduali per la restituzione delle agevolazioni in caso di revoca conseguente a detti scostamenti;

Decreta:
Art. 1.

Atto di liquidazione a saldo e conguaglio

1. E' approvato lo schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio da redigere a cura delle banche concessionarie ed allegato al presente decreto sotto la lettera A).
2. E' confermata la procedura di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come successivamente integrato e modificato, ad eccezione delle procedure previste per l'emanazione del decreto di concessione definitiva sostituito dall'atto di liquidazione di cui al precedente comma 1.
3. Tutti gli atti istruttori esaminati e predisposti dalle banche concessionarie, compresa la relazione finale di spesa, che non viene piu' trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 2, comma 2 ed al comma 4 del presente articolo nel caso di relazione finale con esito negativo, sono conservati presso le banche concessionarie per qualsiasi ulteriore successiva verifica disposta da parte del Ministero.
4. Le banche concessionarie entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della completa documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria provvedono - salvo che per quei programmi estratti a campione da parte del Ministero ed oggetto di accertamento secondo le disposizioni di cui al successivo art. 2 - al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa stessa, ovvero a trasmettere al Ministero la proposta di revoca corredata, in quest'ultimo caso, dalla relazione finale di spesa con esito negativo. Nel caso in cui le agevolazioni spettanti risultino inferiori a quelle indicate nel decreto di concessione provvisoria, le banche concessionarie attivano la procedura di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Per il periodo necessario all'espletamento di detta procedura, il termine innanzi previsto di centoventi giorni e' sospeso. A conclusione del procedimento, le banche concessionarie redigono l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio e lo inviano al Ministero.
5. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio da parte del Ministero, senza che quest'ultimo abbia formulato osservazioni in merito, le banche concessionarie provvedono ad inviare al Ministero, all'impresa beneficiaria, con raccomandata con ricevuta di ritorno, ed agli altri soggetti aventi diritto alla comunicazione, in copia originale, l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio recante la dicitura «in nome e per conto del Ministero dello sviluppo economico».
Le banche concessionarie, dopo aver trasmesso l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, provvedono a richiedere al Ministero l'erogazione delle somme residue ancora spettanti alle imprese beneficiarie secondo le previste ordinarie procedure.
 
Art. 2.

Modalita' di attuazione degli accertamenti
affidati alle commissioni ministeriali

1. Le banche concessionarie trasmettono al Ministero, con cadenza quindicinale, l'elenco delle iniziative per le quali le imprese beneficiarie hanno dichiarato alle banche concessionarie l'avvenuto completamento del programma.
2. Per detti programmi il Ministero estrae un campione di iniziative da sottoporre ad accertamento e ne comunica l'esito alle banche concessionarie. Queste ultime provvedono all'invio al Ministero della relazione finale di spesa entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della completa documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria. I programmi di investimento cosi' individuati sono oggetto di controllo da parte delle commissioni di accertamento nominate dal Ministero.
3. Il campione, formato con i criteri dell'estrazione casuale, e' cosi' costituito:
a) I fascia (investimenti agevolati di importo superiore a 200 mila euro e fino ad 1 milione di euro): iniziative da sottoporre a controllo pari al 5%;
b) II fascia (investimenti agevolati di im
p orto superiore ad 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro): iniziative da sottoporre a controllo pari al 15%;
c) III fascia (investimenti agevolati di importo superiore a 5 milioni di euro e fino a 25 milioni di euro): iniziative da sottoporre a controllo pari al 40%;
d) IV fascia (investimenti agevolati di importo superiore a 25 milioni di euro): iniziative da sottoporre a controllo pari al 100%.
4. Le commissioni di accertamento, nominate con decreto del direttore generale per il sostegno alle attivita' imprenditoriali, effettuano il controllo solo documentale sulla realizzazione del programma presso le banche concessionarie ed ove necessario acquisiscono i documenti integrativi dalle imprese beneficiarie. Le risultanze dell'accertamento sono comunicate al Ministero ed alle banche concessionarie competenti.
5. Le banche concessionarie, al ricevimento della relazione predisposta dalla commissione ministeriale, provvedono allo svolgimento di tutte le ulteriori procedure previste dall'art. 1, commi 4 e 5, del presente decreto al fine dell'adozione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio.
 
Art. 3.

Composizione delle commissioni

1. Le commissioni ministeriali sono costituite da due componenti, di cui uno con funzione di presidente.
2. I componenti di dette commissioni sono scelti tra i dipendenti dello Stato, in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico, competenti nella materia per titoli di studio o per l'attivita' svolta, inquadrati nella Terza Area di cui al C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri 2006-2009, ovvero con titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o equipollente.
3. Per esigenze connesse all'opportunita' di integrare le competenze necessarie agli accertamenti da effettuare, possono essere nominati componenti di dette commissioni anche dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, ovvero esperti, nel limite complessivo del 20 per cento degli incarichi conferiti. La presidenza della commissione puo' essere affidata ad un dipendente dello Stato in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico.
4. Entro novanta giorni dalla notifica del decreto di nomina le commissioni provvedono ad effettuare le verifiche documentali presso le banche concessionarie, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1.
5. Per la determinazione dei compensi dei componenti delle commissioni si rinvia ai parametri fissati con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1999, registro n. 1, foglio n. 202. Detti compensi sono ridotti nella misura del 25%.
 
Art. 4.

Disciplinare

La declaratoria delle attivita' di accertamento svolte dalle commissioni ministeriali e' stabilita con apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro.
 
Art. 5.

Modalita' di attuazione dei controlli affidati alle Banche

1. Le banche concessionarie, dopo il ricevimento della documentazione finale di spesa da parte delle imprese beneficiarie, provvedono, per tutte le iniziative, tramite propri funzionari o collaboratori appositamente incaricati, ad effettuare le verifiche tecnico-amministrative previste nella normativa di riferimento ed il sopralluogo presso l'unita' produttiva nella quale e' stato realizzato l'investimento agevolato. Le relative risultanze unitamente alle verifiche effettuate sulla base della documentazione prodotta dalle imprese beneficiarie, sono utilizzate per la predisposizione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio di cui al precedente art. 1.
2. L'atto di liquidazione a saldo e conguaglio dovra' essere preceduto dal sopralluogo della banca concessionaria presso l'impresa beneficiaria non anteriore al 1° gennaio 2008.
3. Nel caso in cui e' decorso un quinquennio dalla data di entrata in funzione dell'impianto agevolato e non risulta effettuato da parte della banca concessionaria alcun sopralluogo presso l'unita' produttiva, la banca concessionaria medesima deve relazionare su tale evenienza, provvedendo, in ogni caso, alle verifiche sulla base della documentazione prodotta dalle imprese beneficiarie, e predisponendo l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio.
 
Art. 6.

Criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori

1. Per i programmi agevolati, per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 81 non e' stato emanato il decreto di concessione definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti previsti dall'art. 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero dall'art. 13 del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 1° febbraio 2006, le banche concessionarie provvederanno alla verifica dello scostamento degli indicatori.
2. Ai fini delle verifiche a consuntivo del valore degli indicatori suscettibili di variazione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modificazioni, la data di entrata a regime, qualora non intervenuta nei termini previsti dalla normativa di riferimento di ciascun bando, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, che dovra' produrre alla banca concessionaria idonei elementi di supporto, puo' essere differita di ulteriori ventiquattro mesi, ferme restando le procedure di calcolo degli indicatori nell'esercizio di regime aggiornato.
3. Per i programmi agevolati non ricadenti tra quelli di cui al comma 1 del presente articolo restano vigenti le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modificazioni, fatto salvo l'eventuale differimento del termine di cui al comma 2 del presente articolo.
 
Art. 7.

Modalita' graduali per la restituzione delle agevolazioni

1. Alle imprese beneficiarie che risultino aver realizzato i programmi agevolati ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ma che all'atto della verifica, nell'esercizio di regime aggiornato, del valore degli indicatori suscettibili di variazione di cui all'art. 3 del presente decreto, mostrino ancora uno scostamento degli indicatori superiore a quello indicato all'art. 8, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modificazioni saranno totalmente revocate, su proposta delle banche concessionarie, le agevolazioni concesse.
2. Dette imprese beneficiarie, su richiesta motivata, potranno avvalersi della restituzione graduale delle agevolazioni concesse e non piu' spettanti secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 8.

Disposizioni generali

1. Gli oneri per l'espletamento dell'attivita' di cui al presente decreto sono posti a carico delle risorse stanziate per le agevolazioni di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero e le banche concessionarie sono integrate con un atto aggiuntivo che stabilisce l'ammontare degli oneri e le modalita' di espletamento dei controlli di cui all'art. 5 del presente decreto.
3. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2008
Il Ministro : Scajola Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 31
 
Allegato A

----> Vedere allegato da pag. 15 a pag. 19 <----
 
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