Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2009 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 20 novembre 2008
Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per individuare le priorita' per il finanziamento di attivita' di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. (Repertorio atti n. 226/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta odierna del 20 novembre 2008;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, comma 1, lettera b) che dispone che la Conferenza Stato-Regioni promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni e province autonome, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 11, comma 7, che dispone che per il primo anno dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'art. 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate secondo priorita' stabilite con accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni;
Ritenuta l'opportunita' di procedere all'utilizzo delle risorse in oggetto per promuovere attivita', ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul territorio nazionale;
Considerati gli esiti delle consultazioni con le parti sociali;
Visto lo schema di accordo trasmesso dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pervenuto in data il novembre 2008 e diramato il 13 novembre 2008;
Considerato che, nella riunione tecnica del 18 novembre 2008, le regioni hanno espresso avviso favorevole all'accordo, con la richiesta di chiarimenti sul punto 6), con riferimento agli interventi di formazione non presenti nei percorsi regionali o provinciali, e con la richiesta di soppressione del punto 7) perche' in conflitto con le consuete procedure di assegnazione delle risorse del Fondo Sociale Europeo;
Considerato altresi' che, nella medesima sede, il rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si e' riservato una verifica in merito;
Visto lo schema di accordo, pervenuto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota del 19 novembre 2008 e diramato in pari data, nella riformulazione che riscontra positivamente le osservazioni delle regioni;
Considerato che, nella seduta odierna di questa Conferenza, le regioni e le province autonome hanno espresso il proprio assenso all'accordo in oggetto, nella formulazione del nuovo testo trasmesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il 19 novembre 2008 e diramato in pari data alle regioni e alle province autonome;
Acquisito, nel corso dell'odierna di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome;
Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei termini di seguito riportati.
Attivita' promozionali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Al fine di diffondere la cultura della sicurezza e per la realizzazione di una campagna straordinaria di formazione, le risorse di cui all'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'anno 2008 sono cosi' ripartite:

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2. La ripartizione delle somme per attivita' di formazione a favore delle regioni o delle province autonome viene effettuata nella misura indicata tenendo conto, in misura equivalente e combinata, del numero degli occupati secondo le rilevazioni ISTAT per l'anno 2007 e della frequenza degli infortuni sul lavoro per migliaia di assicurati secondo i dati INAIL relativi all'anno 2007.
3. L'onere di cui alla precedente tabella fa carico al capitolo 7984 del bilancio di previsione per l'esercizio 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede al trasferimento alle regioni o alle province autonome delle somme di cui al punto 1 a seguito di richiesta da parte delle regioni o delle province autonome, nella quale siano specificate le destinazioni delle risorse assegnate al finanziamento di azioni coerenti con le priorita' di cui al presente accordo.
5. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le regioni e province autonome e le parti sociali, procede alla campagna di comunicazione per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, secondo le seguenti priorita':
a) target di riferimento: prioritariamente datori di lavoro, rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori dei settori economici di cui alla lettera successiva;
b) settori economici a maggior rischio di incidenti e malattie professionali: agricoltura, edilizia, trasporti;
c) mezzi di comunicazione: quelli a maggior incidenza sui target di riferimento.
6. Le risorse destinate alle regioni o alle province autonome dovranno essere utilizzate per interventi di formazione, progettati e/o realizzati anche dagli organismi paritetici, non presenti nei normali percorsi regionali o provinciali a vario titolo finanziati i cui obiettivi vengono definiti su base territoriale in maniera coerente rispetto alle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e rivolti principalmente a:
a) presidi, insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
b) lavoratori stranieri;
c) lavoratori con meno di due anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attivita';
d) lavoratori stagionali del settore agricolo;
e) datori di lavoro delle piccole e medie imprese, piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile e lavoratori autonomi;
f) rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.
7. Le Regioni o le province autonome si impegnano a cofinanziare le attivita' di cui al punto precedente attraverso un incremento delle somme ivi indicate in misura percentuale non inferiore al 30%.
8. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attivita', ciascuna regione o provincia autonoma redige un rapporto semestrale, a far data dalla approvazione del presente accordo, di attuazione che verra' messo a disposizione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ovvero, una volta costituita, della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Roma, 20 novembre 2008

Il presidente: Fitto

Il segretario: Siniscalchi Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 217
 
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