Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2009 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2008, n. 200
Testo del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 (nel supplemento ordinario n. 282/L alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2008), coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 2009, n. 9 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di semplificazione normativa».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente

1. Sulla base delle intese gia' acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e coordina le attivita' volte a realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, (( secondo le finalita' di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base delle medesime intese, collaborano per l'attuazione delle suddette iniziative. Il Ministro per la semplificazione normativa assicura, )) altresi', la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche. (( Per quanto riguarda la normativa regionale, la convergenza e' realizzata in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. ))
2. Al fine di assicurare la piena convergenza delle attivita' connesse all'attuazione del programma di cui al comma 1 e la massima efficienza nell'utilizzo delle relative risorse, il Ministro per la semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o piu' decreti finalizzati:
a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle attivita' degli organismi e degli enti statali operanti nell'ambito delle materie di cui al comma 1 e alla individuazione delle modalita' di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni statali gia' impegnato nel programma di cui al comma 1;
b) al coordinamento con le attivita' in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
c) alla determinazione di concerto con il Ministro della giustizia, dei criteri per l'adozione delle procedure connesse alla pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Le attivita' del programma sono finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (( Non e' in alcun caso consentito il finanziamento, a carico di bilanci pubblici, di progetti di classificazione e di accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attivita' coordinate ai sensi del presente decreto. ))
4. Il comma 584 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e' abrogato.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 107 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario:
«Art. 107 (Informatizzazione della normativa vigente). -
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative
volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione
della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e
la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonche'
di fornire strumenti per l'attivita' di riordino normativo.
A favore del fondo e' autorizzata la spesa di lire 25
miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire
5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il
programma, le forme organizzative e le modalita' di
funzionamento del fondo sono determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il
Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente
della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono
essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati,
con le modalita' stabilite dallo stesso decreto.».



 
Art. 2.

Abrogazioni espresse

(( 1. A decorrere dal 16 dicembre 2009 sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1, salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
1-bis. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, verifica la natura e le finalita' dei soggetti che ricevono finanziamenti a carico del bilancio dello Stato. Ai fini di tale verifica, il Ministro per la semplificazione normativa puo' chiedere ai singoli soggetti indicazioni puntuali circa l'utilizzo di tali fondi. All'esito di tali verifiche, il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, tiene conto di tali risultanze in sede di adozione dei decreti legislativi di cui al primo periodo.
1-ter. Entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione normativa trasmette alle Camere una relazione motivata concernente l'impatto delle abrogazioni previste dal comma 1 sull'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri. ))

2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato 1. (( L'atto ricognitivo di cui al precedente periodo, da adottare entro il 16 dicembre 2009, e' trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.
2-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto ricognitivo di cui al presente comma, da adottare entro il 16 dicembre 2009, e' trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° dicembre 2005, n. 280, supplemento ordinario:
«Art. 14 (Semplificazione della legislazione). - 1.
L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)
consiste nella valutazione preventiva degli effetti di
ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante
comparazione di opzioni alternative.
2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni
dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in
ordine all'opportunita' dell'intervento normativo.
3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del
Governo e' sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione
previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di
esenzione di cui al comma 8.
4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)
consiste nella valutazione, anche periodica, del
raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e
degli effetti prodotti da atti normativi sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR e'
applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in
vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente
essa e' effettuata periodicamente a scadenze biennali.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa
la fase della consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di
esclusione dell'AIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonche'
l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al
Parlamento di cui al comma 10.
6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i
metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri e sono sottoposti a
revisione, con cadenza non superiore al triennio.
7. L'amministrazione competente a presentare
l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL)
della Presidenza del Consiglio dei Ministri i risultati
dell'AIR.
8. Il DAGL assicura il coordinamento delle
amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su
motivata richiesta dell'amministrazione interessata, puo'
consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.
9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi,
individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle
attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR
di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile
impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le
amministrazioni possono avvalersi di esperti o di societa'
di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa
vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni
comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi
necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30
aprile, della relazione annuale del Presidente del
Consiglio dei Ministri sullo stato di applicazione
dell'AIR.
11. E' abrogato l'art. 5, comma 1, della legge 8 marzo
1999, n. 50.
12. Al fine di procedere all'attivita' di riordino
normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo,
avvalendosi dei risultati dell'attivita' di cui all'art.
107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individua le disposizioni legislative
statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le
antinomie normative relative ai diversi settori
legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione
finale.
13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del
fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a
promuovere l'informatizzazione e la classificazione della
normativa vigente, di cui all'art. 107 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere successivamente
riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al
fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida,
costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.
14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
le modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che
individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate
anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con
provvedimenti successivi, delle quali si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto
dell'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione
tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o
siano prive di effettivo contenuto normativo o siano
comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti
costituzionali dei cittadini;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili
per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in
vigore per settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla
finanza pubblica.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia
che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, anche al fine di
armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.
16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le
disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente
al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti
successivi, sono abrogate.
17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel
codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice
di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese
le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni
altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione
codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli
organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza
costituzionale, nonche' le disposizioni relative
all'ordinamento delle magistrature e dell'avvocatura dello
Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi,
emanati ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno
2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali
della legislazione dello Stato nelle materie previste
dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione;
d) le disposizioni che costituiscono adempimento di
obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco;
f) le disposizioni in materia previdenziale e
assistenziale;
g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di
cui al comma 14.
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e previo parere della
Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con
uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o
correttive.
19. E' istituita una Commissione parlamentare composta
da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
20. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 14;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di
cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;
c) esercita i compiti di cui all'art. 5, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla
Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il
Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in
parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo,
con le proprie osservazioni e con le eventuali
modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo,
da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine
previsto per il parere della Commissione scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal
comma 14, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
23. La Commissione puo' chiedere una sola volta ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
la complessita' della materia o per il numero di schemi
trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si
intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini
non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei
lavori parlamentari.
24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma
21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura
successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'art.
5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 27 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, supplemento
ordinario:
«2. Al fine di ridurre i costi di produzione e
distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la
diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in
possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o
enti pubblici o locali e' sostituita dall'abbonamento
telematico. Il costo degli abbonamenti e' conseguentemente
rideterminato entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente
decreto.».
- Si riporta il testo dei commi 14 e 15 dell'art. 14
della gia' citata legge 28 novembre 2005, n. 246:
«14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
le modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che
individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate
anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con
provvedimenti successivi, delle quali si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto
dell'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione
tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o
siano prive di effettivo contenuto normativo o siano
comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti
costituzionali dei cittadini;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili
per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in
vigore per settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla
finanza pubblica.».
«15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia
che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, anche al fine di
armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 24 del
gia' citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato dalla presente legge:
«1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le
disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate
in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti
legislativi inseriti nell'Allegato A. L'atto ricognitivo di
cui al presente comma, da adottare entro il 16 dicembre
2009, e' trasmesso alle Camere corredato di una relazione
volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e
i risultati della medesima con riferimento ai diversi
settori di competenza dei singoli Ministeri.».



 
Art. 3.

Modifiche all'Allegato A (( annesso al )) decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 ))


1. Sono soppresse dall'Allegato A (( annesso al )) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni elencate nell'Allegato 2.
(( 1-bis. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono altresi' soppresse:
a) la voce n. 224, relativa al regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;
b) la voce n. 328, relativa al regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
c) la voce n. 423, relativa alla legge 15 dicembre 1930, n. 1798;
d) la voce n. 431, relativa alla legge 16 febbraio 1931, n. 188;
e) la voce n. 526, relativa alla legge 4 aprile 1935, n. 911;
f) la voce n. 835, relativa alla legge 9 febbraio 1942, n. 96;
g) la voce n. 974, relativa al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242;
h) la voce n. 1076, relativa alla legge 23 maggio 1950, n. 253;
i) la voce n. 1123, relativa alla legge 14 febbraio 1951, n. 144;
l) la voce n. 1179, relativa alla legge 11 gennaio 1952, n. 33;
m) la voce n. 1406, relativa al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510;
n) la voce n. 1832, relativa alla legge 28 luglio 1961, n. 830;
o) la voce n. 2021, relativa al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;
p) la voce n. 2878, relativa alla legge 29 aprile 1976, n. 178;
q) la voce n. 2904, relativa alla legge 18 dicembre 1976, n. 859. ))
 
Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 20 a pag. 118 <----

----> Vedere allegato da pag. 119 a pag. 217 <----

----> Vedere allegato da pag. 218 a pag. 316 <----

----> Vedere allegato da pag. 317 a pag. 415 <----

----> Vedere allegato da pag. 416 a pag. 514 <----

----> Vedere allegato da pag. 515 a pag. 613 <----

----> Vedere allegato da pag. 614 a pag. 712 <----

----> Vedere allegato da pag. 713 a pag. 811 <----

----> Vedere allegato da pag. 812 a pag. 910 <----

----> Vedere allegato da pag. 911 a pag. 983 <----
 
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