Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 29 dicembre 2008 |
Riparto, per l'anno 2008, del Fondo nazionale per l'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita', ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
Visto l'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il Fondo nazionale per le attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita'; Visto l'art. 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che indica i criteri di ripartizione del Fondo ed, in particolare, riserva all'Ufficio del consigliere nazionale di parita' una quota pari al trenta per cento; Visto l'art. 18, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che destina la restante quota del settanta per cento alle regioni; Visto l'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede l'istituzione di una Commissione interministeriale per la gestione del Fondo nazionale per le attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita'; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2007 di «Ripartizione in capitoli delle Unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008» che assegna al capitolo 3971 «Fondo per le attivita' finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parita'» uno stanziamento in termini di competenza e di cassa pari a 6.274.876,00 euro che, al netto dell'accantonamento ex comma 507, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge Finanziaria 2007, risulta pari a 5.265.449,82 euro; Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni del settanta per cento delle assegnazioni per l'annualita' 2008 pari a 3.685.814,87 euro; Ritenuto altresi' di dover stabilire, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parita', effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratrici o lavoratori dipendenti oppure di lavoratrici o lavoratori autonomi o liberi professionisti, la misura massima dei permessi non retribuiti o il limite massimo delle ore di attivita' e l'importo della relativa indennita'; Ritenuto inoltre di dover determinare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per la consigliera o il consigliere nazionale di parita', effettiva/o e supplente, ove lavoratrice/ore dipendente, il numero massimo dei permessi non retribuiti e la relativa indennita' e, in alternativa, l'importo di un'indennita' complessiva in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, e ove lavoratrice/ore autonomo o libero professionista il numero massimo delle ore di attivita' e la relativa indennita'; Tenuto conto della proposta di riparto del settanta per cento delle risorse del 2008 tra le regioni, approvata nella riunione del 20 giugno 2008 dalla Commissione interministeriale, istituita ai sensi dell'art. 18, comma 4 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 18 dicembre 2008;
Decreta: Art. 1.
1. Con riferimento all'esercizio finanziario 2008, l'importo di euro 3.685.814,87, pari al settanta per cento delle risorse complessive assegnate sul cap. 3971 con decreto del 28 dicembre 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze, e' da intendersi ripartito tra le regioni secondo la tabella n. 1, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. |
| Art. 2.
1. Con riferimento all'anno 2008, la misura massima dei permessi non retribuiti e le relative indennita' per le consiglieri ed i consiglieri di parita' lavoratrici e lavoratori e dipendenti nonche' l'indennita' ed il numero complessivo delle ore per le consigliere ed i consiglieri lavoratrici lavoratori autonomi o liberi professionisti sono stabilite come da allegate tabelle n. 2A, consigliere e consiglieri nazionali, n. 2B, consigliere e consiglieri regionali, e n. 2C, consigliere e consiglieri provinciali, che formano parte integrante del presente decreto. 2. In ogni caso le indennita' previste spettano esclusivamente per le ore di attivita' effettivamente svolte dalle consigliere e dai consiglieri di parita' effettivi o dalle consigliere e dai consiglieri di parita' supplenti formalmente demandati dal soggetto titolare della funzione e sono sottoposte al regime fiscale e contributivo previsto dalle disposizioni vigenti. |
| Art. 3.
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali effettua il monitoraggio sulle modalita' di utilizzo delle risorse di cui all'art.1 con il supporto dell'ISFOL. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2008
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi
Il Ministro per le pari opportunita' Carfagna
Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 64 |
| Allegato
----> Vedere tabelle da pag. 8 a pag. 11 <---- |
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