Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
CIRCOLARE 13 febbraio 2009, n. 11439 |
Istruzioni applicative in materia di rimborso delle somme relative a conti dormienti, versate al fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. |
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Agli intermediari di cui all'art. 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 Premessa. Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 (di seguito «Regolamento») ha dettato la prima disciplina di attuazione dell'art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha istituito un Fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario. L'art. 4 del regolamento contiene le norme per la comunicazione ed il successivo versamento al Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «MEF») dei rapporti qualificabili come dormienti, mentre il successivo art. 7 riguarda la disciplina transitoria. A seguito del versamento al MEF delle relative somme, e' pervenuto a questa amministrazione un considerevole numero di richieste di rimborso inviate dai titolari di rapporti qualificati come dormienti. Di conseguenza appare opportuno fornire le seguenti indicazioni operative, per facilitare la gestione delle richieste di rimborso da parte dei titolari dei suddetti conti e loro aventi causa. Istruzioni applicative. L'intermediario che abbia erroneamente applicato la disciplina di riferimento, versando al fondo l'importo dei rapporti in assenza delle condizioni per la dormienza, e' tenuto a soddisfare direttamente le richieste di rimborso o di ripristino delle condizioni antecedenti la data di versamento al Fondo. Successivamente lo stesso intermediario potra' avanzare al Fondo richiesta di rimborso delle somme restituite ai titolari dei rapporti o loro aventi causa. Roma, 13 febbraio 2009 Il direttore generale del Tesoro: Grilli |
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