Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 agosto 2008
Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario Ramital 30, per mancato adeguamento al Regolamento (CE) n. 396/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;
Visto il documento Sanco/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al Regolamento (CE) n. 396/2005;
Visto il DD in data 14 giugno 2000, con il quale il prodotto fitosanitario Ramital 30 e' stato registrato al n. 10526, a nome dell'Impresa I.T.A.C.O. Chimica srl, con sede in Cesano sul Panaro (MO) via del Commercio 6;
Considerato che l'Impresa ha confermato di voler rinunciare al prodotto suindicato;
Decreta:

A decorrere dalla data del 1 settembre 2008 e' revocato, a seguito di rinuncia, il prodotto fitosanitario Ramital 30, registrato con D.D. del 14 giugno 2000 al numero 10526, di cui e' titolare l'impresa I.T.A.C.O, con sede in Cesano sul Panaro (MO) via del Commercio 6.
L'Impresa medesima e' tenuta ad adottare ogni iniziativa nei confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove disposizioni che non consentono l'impiego dei suddetti prodotti a far data dal 1 settembre 2008.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - ex Ministero della Salute.
Roma, 29 agosto 2008
Il direttore generale: Borrello
 
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