Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 2 febbraio 2009
Riconoscimento, al sig. Villa Giovanni, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di geologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 268, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di geologo;
Vista l'istanza del sig. Villa Giovanni, nato a Merate (Italia) il 23 giugno 1966, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale tedesco di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di geologo - sezione A dell'albo;
Preso atto che ha conseguito il titolo accademico quinquennale «Diplom-Geologe» conseguito nel settembre 2004 presso la «Humboldt-Universitat zu Berlin»;
Considerato che secondo la attestazione della Autorita' competente tedesca, detto titolo configura una formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 16 gennaio 2009;
Sentito il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di geologo - sezione A dell'albo, e che pertanto e' necessario applicare misure compensative;
Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1.

Al sig. Villa Giovanni, nato a Merate (Italia) il 23 giugno 1966, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi - sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.
 
Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) geologia applicata, con particolare riferimento alla geologia applicata all'ingegneria civile e alla idrogeologia; 2) geotecnica.
Roma, 2 febbraio 2009

Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nello svolgimento di uno o piu' elaborati concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.
Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei geologi - sezione A.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' del geologo tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un geologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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