Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2009 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
DELIBERAZIONE 19 giugno 2008
Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle province.

IL COMITATO
di indirizzo e coordinamento
dell'informazione statistica

Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministro della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 322/1989, le attivita' e le funzioni degli uffici di statistica delle province, sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal decreto sopracitato, per la parte applicabile;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che definisce le competenze delle province;
Visto l'art. 117, comma 2, lettera r) della Costituzione;
Visto il Codice delle statistiche europee del 25 maggio 2005;
Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici di statistica delle province, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991, concernente «Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/1989, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione»;

Delibera
la direttiva n. 6:
Art. 1.
Assetto organizzativo
1. La funzione statistica e' una funzione necessaria delle province ed e' svolta in modo unitario dagli uffici di statistica delle province, quali componenti del Sistema statistico nazionale, sia con riferimento alle attivita' di statistica previste dal Programma statistico nazionale, sia con riferimento alle statistiche svolte per conto e nell'interesse della provincia stessa, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 322/1989 e nel rispetto dei principi previsti dal Codice delle statistiche europee del 25 maggio 2005.
2. Gli uffici di statistica delle province devono avere funzioni organicamente distinte da quelle di altri servizi della provincia. Tale autonomia funzionale e' realizzata, di norma, costituendo l'ufficio stesso in unita' organica a se stante.
3. A norma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322/1989, le province possono istituire uffici di statistica nelle forme associative consentite dalle vigenti disposizioni legislative e secondo le indicazioni che saranno oggetto di apposito provvedimento del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
3-bis. Nel caso in cui una provincia non abbia ancora ottemperato all'obbligo di costituzione dell'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989, nelle more della costituzione di tale ufficio, la funzione statistica e' comunque svolta nell'ambito dell' ufficio del direttore generale o, in mancanza, nell'ambito dell'ufficio del segretario generale, individuandone il responsabile tra i funzionari in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 2. L'autonomia della funzione statistica deve essere comunque garantita.
3-ter. Le province organizzano i loro sistemi informativi statistici in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 267/2000, assicurando l'integrazione con il Sistema statistico nazionale e con i sistemi informativi e statistici degli altri enti nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita'.
 
Art. 2.
Personale degli uffici di statistica delle province
1. Il responsabile della funzione statistica deve essere, preferibilmente, un funzionario con precedenti esperienze rilevanti per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, ovvero per aver svolto ricerche o pubblicato lavori di particolare rilievo in campo statistico.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, il responsabile della funzione statistica puo' essere un funzionario in possesso di laurea o di diploma universitario in discipline statistiche o affini, o anche in discipline diverse, purche' nel proprio corso di studi abbia sostenuto esami in discipline statistiche o qualora abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche.
3. All'ufficio di statistica deve essere assegnato personale in numero adeguato all'attivita' statistica svolta dall'amministrazione di appartenenza ed in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e/o informatica, che gli consenta anche l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione. Delle modificazioni di organico, sia in senso quantitativo che qualitativo, con particolare riguardo della dirigenza, dovra' essere preventivamente informato l'ISTAT.
4. Il personale addetto alla funzione statistica delle province deve possedere le necessarie competenze professionali, statistiche e/o informatiche, per rendere l'ufficio idoneo alle necessita' operative. Le competenze professionali e l'aggiornamento del personale assegnato alla funzione statistica sono assicurati anche attraverso corsi di formazione professionale, privilegiando il coinvolgimento dell'ISTAT.
 
Art. 3.
Attivita' e compiti degli uffici di statistica delle province
1. I compiti e le funzioni degli uffici di statistica sono quelli indicati negli articoli 2 e 3 della direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
2. L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si puo' avvalere dell'opera di altri uffici della provincia ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione. In ogni caso l'ufficio di statistica e' responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonche' del rispetto dei tempi e delle modalita' previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad altri uffici della provincia, impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli al fine di verificare l'attendibilita' e la completezza dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti.
3. L'ufficio di statistica, nelle fasi istruttorie dei provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici, esprime un parere tecnico che deve essere richiesto dagli organi e dagli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi.
4. L'ufficio di statistica cura la produzione statistica relativa ai servizi svolti dalla amministrazione provinciale e coordina l'attivita' dei servizi di informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo dell'amministrazione di appartenenza, limitatamente al disposto del comma 1, lettera d), e del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989. Gli uffici di statistica delle province alle quali la regione ha delegato lo svolgimento di attivita' o servizi di propria competenza, valuteranno e segnaleranno alla propria amministrazione le esigenze informative e le problematiche relative agli adempimenti statistici connessi alle attivita' delegate, con particolare riguardo alle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale. Per le rilevazioni che le province, eventualmente, dovessero curare su delega della regione, le relative norme di esecuzione potranno prevedere che i dati elementari raccolti, resi anonimi, ovvero i modelli, vengano trasmessi sia all'ufficio statistica della regione che, direttamente, all'ente titolare della rilevazione. Restano ferme le limitazioni in materia di utilizzazione e circolazione cui i dati sono sottoposti dalla normativa vigente.
5. L'acquisizione di dati elementari o aggregati, presso altri enti o amministrazioni, necessari all'attivita' statistica della provincia, non compresa nel Programma statistico nazionale, potra' avvenire sulla base di accordi con le amministrazioni interessate, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nella direttiva n. 9 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica in data 20 aprile 2004.
6. L'ufficio di statistica assicura la divulgazione dei dati statistici relativi al territorio provinciale e all'attivita' istituzionale della provincia, attraverso il sito Internet dell'ente e gli altri mezzi di informazione e comunicazione disponibili.
7. Per lo svolgimento delle funzioni di elaborazione e di raccolta dei dati previste dall'art. 19, lettera l) del decreto legislativo n. 267/2000 gli uffici di statistica delle province promuovono accordi a livello provinciale con gli uffici di statistica delle prefetture, delle camere di commercio, del comune capoluogo e degli altri comuni del territorio interessati.
 
Art. 4.
Attuazione della direttiva
1. E' compito dell'ufficio di statistica segnalare alla amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.
2. L'ufficio di statistica dovra' informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficolta' incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.
Roma, 19 giugno 2008
Il presidente: Biggeri
 
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