Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2009 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici biennio economico 2008-2009.

Il giorno 18 febbraio 2009 alle ore 16,00 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
L'Aran: nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

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Organizzazioni sindacali | Confederazioni sindacali ===================================================================== CGIL FP (non firmato) |CGIL (non firmato) CISL FPS (firmato) |CISL (firmato) UIL PA (firmato) |UIL (firmato) FIALP CISAL (non firmato) |CISAL (non firmato) RDB CUB PI (non firmato) |RDB CUB (non firmato)

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente del Comparto degli Enti Pubblici non Economici - biennio economico 2008-2009.

Art. 1.
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti ed i professionisti, anche medici, gia' appartenenti alla X qualifica funzionale - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli Enti del comparto indicati all'art. 4, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell'11 giugno 2007.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli Enti interessati con idonea pubblicita' da parte dell'ARAN.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.
 
Art. 2.
Valutazione e misurazione dell'attivita' amministrativa
e dei servizi pubblici
1. Nell'ottica di proseguire il processo di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione e dell'attivita', gli Enti, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, ispirano la propria azione a logiche di implementazione dello sviluppo delle capacita' e delle competenze organizzative in funzione dei risultati che intendono conseguire.
2. A tal fine, gli Enti si dotano di strumenti idonei a consentire una «gestione orientata al risultato», che comporta, in via prioritaria, una puntuale fissazione degli obiettivi e la predisposizione di appositi programmi' di' azione, rispondenti alle indicazioni politiche e normative ricevute, che ne consentano la realizzazione.
3. Tali programmi di azione, inoltre, avranno come principali destinatari:
gli utenti esterni ai quali sono rivolte le attivita' dei singoli Enti, in relazione alle rispettive competenze istituzionali;
gli utenti interni, che per lo piu' svolgono un'attivita' di supporto a quella rivolta all'esterno dell'Ente oppure a vantaggio degli stessi dipendenti del medesimo.
4. Nella programmazione delle attivita' da porre in essere, si dovranno prendere in considerazione anche specifiche aree di risultato concernenti:
a) il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettivita' e per l'utenza;
b) l'ottimizzazione delle condizioni di fruibilita' delle prestazioni e dell'utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l'ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonche', in generale, dei tempi di svolgimento delle attivita';
c) accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attivita' interne, amministrative e di supporto;
d) la maggiore attenzione all'utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo delle modalita' relazionali con il pubblico, nonche' l'adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria l'affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico;
e) il conseguimento di una maggiore economicita' della gestione.
5. In questo quadro di riferimento, gli Enti assicurano l'istituzione di un sistema di valutazione delle proprie attivita' ispirato a principi e criteri altamente idonei ad evitare che il medesimo abbia una valenza meramente formale ed a favorire la concreta verifica della gestione delle risorse utilizzate e della corrispondenza dei servizi erogati ad oggettivi standard di qualita'.
6. In sede di attuazione del sistema di valutazione, gli Enti dovranno, in ogni caso, tenere presenti le seguenti metodologie:
individuazione e quantificazione degli obiettivi da conseguire;
identificazione dei processi nei quali si articola l'azione;
individuazione delle risorse necessarie, con particolare riguardo alle competenze ed alle professionalita' coinvolte;
indicazione dei dirigenti responsabili delle strutture interessate.
7. Con cadenza annuale, gli Enti devono procedere alla valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso la misurazione della maggiore produttivita' conseguita, dei gradi e dei livelli di soddisfacimento espressi dall'utenza, nonche' dei servizi e prodotti resi, verificandone la implementazione del livello qualitativo e quantitativo. La valutazione finale puo' essere preceduta da fasi intermedie di verifica del processo di conseguimento degli obiettivi prefissati, che possono consentire eventuali interventi correttivi, in presenza di scostamenti o criticita', e limitare i casi di mancato raggiungimento degli stessi.
8. Gli Enti devono rendere conto degli esiti della procedura di valutazione in termini di risultati conseguiti, costi sostenuti, risorse umane impiegate, assicurandone la piu' ampia trasparenza e pubblicita'. Tali risultati vengono utilizzati dall'Ente anche per definire successive misure di miglioramento dell'attivita' e sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte delle competenti strutture di controllo interno.
9. Le parti concordano sull'esigenza di individuare, anche attraverso l'istituzione di apposite Commissioni, sedi e momenti di incontro tra Ente, organizzazioni sindacali ed utenti in merito alla misurazione dell'attivita' e delle prestazioni ed al conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di predisposizione dei programmi di azione.
10. La verifica dell'attivita' amministrativa nel suo complesso, come delineata nei precedenti commi, costituisce anche un elemento di particolare rilevanza, che potra' favorire una valutazione delle strutture/uffici e del personale, assicurando il rispetto dei canoni di oggettivita' e trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 25 del CCNL del 1 ottobre 2007.
 
Art. 3.

Progetti e programmi per il miglioramento delle singole strutture
organizzative
1. Nell'ambito degli obiettivi assegnati, ogni singola struttura puo' adottare procedure per la definizione di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento dell'attivita' delle medesime, finalizzati al progressivo sviluppo organizzativo e gestionale, con particolare riferimento a quelli rivolti all'utenza esterna (cittadini e imprese).
2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze effettive dell'amministrazione ed apportare un concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla attivita' ordinaria della struttura interessata prioritariamente nell'ambito delle aree di risultato di cui all'art. 2, comma 4 ed, in tale ottica, possono essere collegati a meccanismi di incentivazione della produttivita' collettiva ed individuale.
3. In relazione ai commi precedenti sono individuati i seguenti criteri generali, integrabili dagli Enti:
in presenza di progetti e/o programmi pluriennali il dirigente dovra' in ogni caso prevedere che la verifica dei risultati avvenga con cadenza annuale in relazione ad obiettivi intermedi preventivamente fissati;
con riferimento ai risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti i dirigenti attribuiscono i trattamenti accessori.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate secondo quanto previsto dall'art. 25 del CCNL del 1 ottobre 2007. E' disapplicato il comma 2 dell'art. 25 del CCNL del 1 ottobre.
 
Art. 4.
Stipendio tabellare
1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 38, commi 1 e 2, del CCNL sottoscritto il 1 ottobre 2007 e dall'art. 15 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007, e' confermata la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio tabellare per i quali l'art. 33 e la tabella B del CCNL del 1 ottobre 2007 hanno previsto la decorrenza del 31 dicembre 2007.
2. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 33, comma 2, e dalla tabella C del CCNL del 1 ottobre 2007, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.
3. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite dalla allegata tabella B.
4. Gli incrementi di cui al comma 2 comprendono ed assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell'art. 33 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
 
Art. 5.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell' art. 4 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di anzianita', sul trattamento di fine rapporto, sulle indennita' corrisposte in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 16, comma 6, ed all'art. 18, comma 7, del CCNL del 9 ottobre 2003, sull'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, sull'indennita' sostitutiva del preavviso, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 4 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di anzianita', del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' sull'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dall'art.23, comma 3, del CCNL del 9 ottobre 2003.
 
Art. 6.
Indennita' di Ente
1. L'indennita' di Ente di cui all'art. 35 del CCNL del 1 ottobre 2007 e' ulteriormente incrementata degli importi mensili lordi indicati nell'allegata tabella C, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi mensili lordi dell'indennita' di Ente, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure indicate nella medesima tabella C.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 31 dicembre 2007 l'indennita' di Ente e' inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto, in aggiunta alle voci retributive gia' previste dal comma 1 del citato art. 4.
4. Per effetto di quanto previsto al comma 3, un importo pari al 6,91% del valore delle indennita' di Ente effettivamente corrisposte in ciascun anno al personale destinatario della disciplina del trattamento di fine rapporto, e' posto annualmente a carico del fondo per i trattamenti accessori di ente di cui all'art. 36, dal 31 dicembre 2007. Conseguentemente, l'ammontare occorrente per il personale che, nel corso di ciascun anno, sara' progressivamente soggetto alla predetta disciplina e' prelevato, di anno in anno, dal fondo stesso.
 
Art. 7.
Integrazione alla disciplina dei fondi
per i trattamenti accessori
1. I fondi per i trattamenti accessori di ciascun Ente, di cui all'art. 36, commi l e 2, del CCNL del 1 ottobre 2007, saranno integrati sulla base di apposite disposizioni di legge, come segue:
il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalita' previste dall'art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112, del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi di ente di cui all'art. 67 comma 5, dalle citate disposizioni legislative;
il recupero, delle risorse di cui all'art. 67, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, relativo al finanziamento dei Fondi degli enti previsti dalle leggi speciali di cui all'Allegato B dei citati testi di legge, anche utilizzando i risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell'art. 2, del disegno di legge finanziaria per il 2009, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 33 del medesimo disegno di legge. Le risorse di cui al citato articolo 67 saranno erogate integralmente secondo le modalita' e le decorrenze previste dalle richiamate leggi speciali.
2. Ai fini della costituzione dei fondi di cui al presente articolo, gli Enti tengono conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 4.
 
----> Vedere Tabelle da pag. 38 a pag. 41 <----
 
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