Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 2009 |
Individuazione e trasferimento alla Provincia autonoma di Trento e alla Provincia autonoma di Bolzano delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti di programmazione e amministrazione inerenti ai servizi ferroviari regionali. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 1, comma 3, dove si prevede che per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento di funzioni, nonche' il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 174, con il quale e' stato integrato il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, recante le «Norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale», individuando nelle province di Trento e Bolzano i soggetti titolari delle funzioni di amministrazione e programmazione per i servizi ferroviari di interesse regionale, svolti nella regione Trentino-Alto Adige; Visto l'art. 1-bis, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 527/1987 che stabilisce che i citati servizi ferroviari, assegnati alla competenza delle province, comprendono quelli in concessione alla Trenitalia S.p.A. espressamente indicati in un accordo di programma da stipularsi tra il Ministro dei trasporti e le province di Trento e di Bolzano; Visto, altresi', l'art. 1-bis, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 527/1987 che stabilisce che le province autonome di Trento e Bolzano partecipano al riparto dei fondi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, secondo i criteri stabiliti dal medesimo decreto per le regioni a statuto ordinario; Visto l'art. 1, comma 302, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che stabilisce che le risorse per i servizi di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, continuano ad essere corrisposte sino a tutto l'anno 2010; Visto l'accordo quadro tra lo Stato e le regioni, approvato dalla Conferenza permanente Stato-regioni nella seduta del 18 giugno 1999 propedeutico alla stipula dei singoli accordi di programma ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 12 del decreto legislativo n. 422/1997, e dell'art. 4, comma 4, lettera a), della legge n. 59/1997, con cui si e' provveduto a disciplinare e concordare le modalita' del subentro delle regioni allo Stato nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione di cui all'art. 9 dello stesso decreto legislativo n. 422/1997; Visti gli accordi di programma stipulati in data 20 aprile 2006 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e rispettivamente la provincia di Trento e la provincia di Bolzano, nonche' i successivi atti integrativi stipulati tra le parti in data 18 settembre 2008 per la provincia di Bolzano e in data 29 settembre 2008 per la provincia di Trento; Considerata, pertanto, la necessita' di trasferire alla provincia autonoma di Trento e alla provincia autonoma di Bolzano le risorse economiche indicate nei citati accordi; Sentite le province autonome interessate; Acquisito in data 18 dicembre 2008 il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 recante delega al Ministro per i rapporti con le regioni, all'art. 1, lettera f), per l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli statuti e all'art. 2, lettera d), per la definizione delle iniziative inerenti all'attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti; Decreta: Art. 1. Accordi di programma 1. Gli accordi di programma e gli atti integrativi, richiamati in premessa, stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 le province medesime subentrano allo Stato nel rapporto con Trenitalia S.p.A., e stipulano apposito contratto di servizio nel rispetto della normativa comunitaria e di quella provinciale emanata nei limiti dell'art. 8 dello statuto di autonomia. |
| Art. 2. Attribuzione e trasferimento delle risorse alle province autonome 1. A decorrere dalla data di cui al precedente art. 1, comma 1, e fino all'anno 2010, entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre, sono attribuite alle province le risorse finanziarie stabilite dall'art. 3 degli accordi di programma allegati, cosi' come modificati dai relativi atti integrativi e in conformita' a quanto stabilito nei medesimi accordi, corrispondenti ad un ammontare complessivo annuo di: euro 12.670.000,00, corrispondenti ad una produzione di 1.390.612 treni/km/anno, per la provincia autonoma di Trento; euro 14.605.000,00, corrispondenti ad una produzione di 1.671.343 treni/km/anno, per la provincia autonoma di Bolzano, come sintetizzato nell'allegato tecnico, parte integrante del presente decreto. 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, attualmente stanziate nel capitolo 1540 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2009 e 2010, a decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1, sono iscritte nell'apposito fondo per l'attuazione del federalismo amministrativo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferite alle province autonome di Trento e Bolzano. A tal fine, gli stanziamenti di competenza del predetto capitolo 1540 sono ridotti di pari importo. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 3. Modalita' successive del riparto delle risorse fra le regioni e le province autonome 1. Le risorse ed i criteri di riparto per gli anni 2009 e 2010, in relazione a quanto previsto dagli accordi di cui all'art. 1, sono determinati ai sensi dell'art. 20, commi 5, 6, 7 e 7-bis, del decreto legislativo n. 422/1997. |
| Art. 4. Attivita' di monitoraggio 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge attivita' di monitoraggio e vigilanza, anche ai fini della predisposizione della relazione annuale sullo stato di attuazione del conferimento, analogamente a quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 422/1997 e dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 13 dello stesso decreto, nonche' ai fini della regolazione dei fondi da parte della legge finanziaria, ai sensi dell'art. 20, comma 6, del medesimo decreto legislativo. A tal fine le province devono fornire, ed avere accesso anche in via telematica, a tutti i dati relativi alle funzioni conferite. 2. Nel comitato tecnico centrale di cui all'art. 5 dell'accordo quadro citato nelle premesse sono da ritenersi rappresentate anche le province autonome di Trento e Bolzano ed entro sessanta giorni dall'efficacia del presente decreto il comitato medesimo provvede a tal fine ad un'integrazione o modifica della propria composizione. Roma, 7 gennaio 2009
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per i rapporti con le regioni Fitto |
| Allegato ----> Vedere allegato a pag. 16 <---- |
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