Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 gennaio 2009
Individuazione dei criteri e delle procedure per l'assunzione del personale civile delle basi militari soppresse.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98, in materia di «Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica» che prevede l'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra, nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato, nei confronti di cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi, se in possesso dei prescritti requisiti, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte;

Visto l'art. 2 della citata legge 9 marzo 1971, n. 98, che prevede che, ai fini dell'assunzione, la domanda debba essere diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del licenziamento e che sul formale inquadramento delibera, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda, una apposita Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, da sei funzionari delle carriere direttive dello Stato e da tre rappresentanti del personale interessato. Lo stesso articolo prevede che i provvedimenti della commissione sono definitivi e che prima di autorizzare l'assunzione del personale che ottiene l'inquadramento e' necessario sentire le amministrazioni interessate;

Vista l'art. 45, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» che stabilisce che, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98 e successive modificazioni, sono estese ai cittadini italiani, assunti successivamente al 30 giugno 1989, i quali abbiano prestato servizio continuativo, come civili, da almeno un anno alla data del 30 giugno 1997 nel territorio nazionale, alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito della Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e siano stati licenziati entro il 31 dicembre 1999, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2005);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008);

Visto in particolare l'art. 2, comma 100, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 che, al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla citata legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;

Visto il successivo comma 101, del citato art. 2, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, che affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione di criteri e procedure per l'assunzione del personale di cui al predetto comma 100, art. 2, legge n. 244 del 2007 nonche' per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate all'assunzione medesima;

Vista la necessita' di dover preliminarmente procedere al formale inquadramento del predetto personale da assumere;

Visto l'art. 68, comma 6, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in tema di «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 che, in sede di riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture, prevede, in particolare, la soppressione della Commissione per l'inquadramento del personale gia' dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunita' Atlantica di cui al citato art. 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98;

Ritenuto di trasferire con il presente provvedimento anche le competenze della citata struttura amministrativa all'Amministrazione centrale dello Stato svolgente funzioni istituzionali omogenee, ai sensi dello stesso art. 68, comma 5, del citato decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, ed in particolare al Dipartimento della funzione pubblica;

Tenuto conto della necessita' di dare disposizioni alla suddetta Commissione per l'inquadramento affinche' proceda al passaggio di consegne, al predetto Dipartimento della funzione pubblica, della documentazione relativa al personale in attesa di essere assunto ai sensi della normativa sopra richiamata, passaggio da effettuare entro i venti giorni successivi alla data del presente decreto;

Considerata l'opportunita' di fornire indicazioni al Dipartimento della funzione pubblica sulle procedure da seguire per procedere all'assunzione del personale interessato;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.
Trasferimento delle competenze
della Commissione per l'inquadramento

1. Ai sensi dell'art. 68, commi 5 e 6, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, i compiti della soppressa Commissione per l'inquadramento del personale gia' dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunita' Atlantica di cui all'art. 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98, sono trasferiti, a decorrere dalla data del presente decreto, al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Il presidente della Commissione di cui al comma 1, o un suo delegato, al fine di consentire un completo passaggio di consegne al predetto Dipartimento della funzione pubblica, trasmette formalmente allo stesso, entro venti giorni dalla data del presente decreto, la documentazione riguardante il personale di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, non ancora assunto, nonche' quella del personale di cui all'art. 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha presentato domanda di assunzione. La documentazione viene trasmessa con una relazione analitica di accompagnamento contenente un elenco degli atti trasferiti, un elenco del personale da assumere indicando per ciascun nominativo lo stato dell'istruttoria eventualmente avviata ed ogni altra informazione utile ai fini dell'inquadramento, una descrizione dei criteri seguiti dalla Commissione nell'esercizio dei propri compiti, nonche' quant'altro il presidente ritenga importante al fine di garantire la continuita' nello svolgimento della funzione e la celerita' nella trattazione degli atti trasferiti.
 
Art. 2.
Procedura per l'inquadramento
e per la ricognizione dei posti

1. Il Dipartimento della funzione pubblica avvia la procedura per l'inquadramento nella qualifica del personale interessato all'assunzione a cui sono stati concessi i benefici di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, ed adotta il relativo provvedimento di carattere definitivo con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti o della domanda. Il provvedimento viene comunicato agli interessati. Si procede all'inquadramento nella qualifica attraverso una procedura ricognitiva che tiene conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni disimpegnate nel periodo di riferimento alle dipendenze degli organismi indicati dalla norma.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica redige un elenco nominativo del personale inquadrato che ha diritto al beneficio previsto dalla legge e lo invia alle amministrazioni statali richiedendo alle stesse di comunicare entro dieci giorni la propria disponibilita' di posti per l'assunzione con specifica della qualifica, della relativa vacanza nella dotazione organica, del costo individuale annuo di ciascuna unita' e della sede geografica dell'ufficio di destinazione. Solo per il personale di cui all'art. 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di favorire l'assunzione tempestiva dello stesso, la richiesta di disponibilita' di posti puo' essere rivolta anche agli enti pubblici non economici nazionali, alla regione Sardegna ed agli enti locali della medesima regione.

3. La procedura per la ricognizione si conclude con la predisposizione e pubblicazione di un bando, entro i successivi trenta giorni, che contiene i posti dichiarati disponibili dalle amministrazioni interessate. Il bando sara' pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica e sara' comunicato al personale interessato.
 
Art. 3.
Criteri e procedure per l'assunzione del personale

1. Il personale interessato all'assunzione presentera' al Dipartimento della funzione pubblica una domanda di preferenza di sede, previa compilazione di apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale, numerando ciascuna sede disponibile da 1 a n secondo un ordine di priorita' decrescente. Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di cui all'art. 2, comma 3.

2. Il personale sara' assegnato tenendo conto della sede prescelta. In caso di domande concorrenti per la medesima sede sara' preferito l'aspirante meno giovane anagraficamente.

3. Il Dipartimento della funzione pubblica procedera' a comunicare agli interessati la sede assegnata ed alle rispettive amministrazioni l'elenco del personale che dovra' assumere con i relativi fascicoli.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze procedera' a ripartire i fondi di cui all'art. 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 agli enti interessati previa verifica dei costi comunicati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e tenuto conto dell'assegnazione di cui al precedente comma 3 del presente articolo.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2009

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte di conti il 5 febbraio 2009 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 299
 
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