Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 2 febbraio 2009 |
Divieto di utilizzo delle bombole prodotte dalla «Provides sas», lotto di fabbricazione PM 36, dal n. 3601 al n. 3700. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925, con il quale sono state approvate le norme di costruzioni e di collaudo relative ai recipienti destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 168, comma 2, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le prescrizioni relative alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale sono state estese al trasporto su strada le disposizioni emanate con il citato decreto ministeriale 12 settembre 1925;
Tenuto conto dell'incidente del 22 gennaio 2008 presso lo stadio di Ora (Bolzano) a seguito dello scoppio delle bombola contenente ammoniaca costruita dalla ditta Provides sas di Latina (Bombola n. 3643 approvata il 17 aprile 1985 con certificato cumulativo PM 36 relativo al lotto dalla bombola 3601 alla bombola 3700);
Sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1925, espresso nella riunione del 25 novembre 2008, in base agli accertamenti esperiti sul relitto della bombola coinvolte nell'incidente e su un'altra bombola di riferimento del lotto individuato dal certificato cumulativo di approvazione PM 36 del 17 aprile 1985;
Preso atto degli esami e delle prove curate dall' ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - che per particolari analisi sulla bombola esplosa e sulla bombola di riferimento si e' avvalsa del NAST Center & Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche, Universita' degli studi «Tor Vergata»;
Preso atto delle risultanze formulate dall'ISPESL a conclusione delle indagini relative allo scoppio della bombola;
Considerata la necessita' di garantire le indispensabili esigenze di sicurezza;
Decreta:
Art. 1.
1. Si fa divieto a tutti coloro che a qualsiasi titolo detengono bombole costruite dalla ditta Provides sas di Latina appartenenti al lotto PM 36 contraddistinte dal numero di fabbricazione dal 3601 al 3700 di utilizzare le suddette bombole per contenere qualsiasi gas, compresa l'aria compressa.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione. Roma, 2 febbraio 2009 Il capo del Dipartimento: Fumero |
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