Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 5 febbraio 2009 |
Riconoscimento, alla sig.ra Magno Maria Giorgia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Vista l'istanza della sig.ra Magno Maria Giorgia, nata a Ortona (Italia) il 14 marzo 1978, cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale statunitense di «Attorney and Counsellor», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «laurea in giurisprudenza», conseguito presso l' «Alma Mater Studiorum-Universita' di Bologna» il 20 giugno 2003 e del «Master of Laws» conseguito presso la «Havard University of Cambridge» il 10 giugno 2004; Considerato che e' iscritto presso l'«Appellate Division of the Supreme Court, of the State of New York», dal 5 dicembre 2006; Considerato che ha dimostrato di essere in possesso della compiuta pratica come attestato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 5 luglio 2007; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 24 ottobre 2008; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza di servizi sopra citata; Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
Decreta: Art. 1.
Alla sig.ra Magno Maria Giorgia, nata a Ortona (Italia) il 14 marzo 1978, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 5 febbraio 2009 Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova orale e' unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo ( processuale); 2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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