Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2009
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3742).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Pescara in occasione dei «XVI Giochi del Mediterraneo» ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, recante l'estensione del riconoscimento di «grande evento» dei «XVI Giochi del Mediterraneo» a tutto il territorio della regione Abruzzo e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006 e n. 3722 del 19 dicembre 2008 e la nota del 12 febbraio 2009 del Commissario delegato;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), ed altre disposizioni urgenti di protezione civile» cosi come integrata dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3333 del 2004, dall'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3342 del 5 marzo 2004, dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006, l'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3591 del 2007 e l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3603 del 30 luglio 2008;
Viste le richieste del 20 novembre 2008 del Commissario delegato - Prefetto di Alessandria, del 23 e 24 dicembre della regione Piemonte e del 23 gennaio 2009 del Ministero dello sviluppo economico;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997, n. 2787 del 21 maggio 1998, n. 2994 del 29 luglio 1999, n. 3088 del 3 ottobre 2000, n. 3335 del 23 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' l'ordinanza di protezione civile n. 3671 del 30 aprile 2008 e n. 3681 del 6 giugno 2008;
Vista la nota del 23 dicembre 2008 del coordinatore dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo - Commissario delegato;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, nonche' l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008, n. 3719 e l'ordinanza di protezione civile n. 3721 del 19 dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, concernente la dichiarazione, fino al 30 giugno 2009, in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei e l'ordinanza di protezione civile n. 3692 dell'11 luglio 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2006, recante la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Messina e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2007, n. 3633 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 5 dicembre 2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova» e l'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3721 del 19 dicembre 2008;
Visti gli esiti della riunione tenutasi il giorno 9 febbraio 2009 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui hanno partecipato, tra l'altro, i rappresentanti della regione Liguria e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Commissario delegato - Prefetto di Genova in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari colpito dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009;
Viste le note della regione autonoma della Sardegna del 29 gennaio 2008 e del 2 febbraio 2009 della regione Piemonte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2007 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria, fino al 31 dicembre 2009, la successiva ordinanza di protezione civile n. 3635 del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la delibera della giunta regionale della Calabria con cui e' stata formulata l'intesa preliminare in ordine alla copertura finanziaria, per la quota di competenza regionale dei programmi d'azione del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico ambientale;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 16 gennaio 2008 art. 15, n. 3663 del 19 marzo 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, e n. 3719 del 3 dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime, successivamente prorogata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, fino al 31 dicembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350/2004, 3382/2004, 3410/2005, 3485/2005, 3516/2006, 3536/2006, 3545/2006, 3552/2006, 3652/2008, 3661/2008, n. 3716/2008 art. 11 e n. 3738 del 2009 emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territori dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui e' stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie, nonche' l'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5 febbraio 2009;
Visto l'art. 5, comma 5, deI decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997, n. 2787 del 21 maggio 1998, n. 2994 del 29 luglio 1999, n. 3088 del 3 ottobre 2000, n. 3335 del 23 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, n. 3671 del 30 aprile 2008, n. 3681 del 6 giugno 2008;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:
Art. 1.

1. All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3722 del 19 dicembre 2008, dopo le parole «di uno o piu' soggetti attuatori» sono inserite le seguenti «, tra i quali il Comitato organizzatore dei XVI giochi del Mediterraneo - Pescara 2009 nella persona del Direttore Generale pro-tempore,» e dopo le parole «impartite dal Commissario medesimo» sono inserite le seguenti «nonche' ad avvalersi di consulenti in numero massimo di tre, e per le incombenze amministrative, del personale gia' utilizzato dal Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006.».
2. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3722 del 19 dicembre 2008, dopo le parole «con delega allo sport o da un suo delegato» la parola «nonche'» e' sostituita dalle parole «e composta», e prima delle parole «dal Presidente del Comitato Olimpico» sono inserite le seguenti parole «dal Sindaco di Chieti o da un suo delegato.».
3. L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3722 del 19 dicembre 2008, e' sostituito dal seguente: «Art. 3. - La Commissione generale di indirizzo, di cui all'art. 2, con l'adozione del parere sul piano di interventi finanziari per l'anno 2009, predisposto dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, determina l'ammontare delle risorse disponibili, giacenti o ancora da versare sulla contabilita' speciale n. 3229 istituita ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006, con le quali il Commissario medesimo provvede all'attuazione della presente ordinanza. Il Commissario delegato titolare della citata contabilita' speciale n. 3229, provvede a trasferire dette risorse su un'apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.».
 
Art. 2.

1. Per consentire la prosecuzione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna, sito in Serravalle Scrivia (Alessandria) e per sostenere gli oneri previsti a norma dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 30 luglio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e' autorizzato a trasferire direttamente sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato - Prefetto di Alessandria la somma di euro 1.200.000,00, a valere sulle economie derivanti dall'Accordo di programma quadro in materia di bonifiche del 30 gennaio 2004 e dell'atto integrativo del 30 marzo 2005, finanziati con le delibere CIPE n. 17 del 2003, e n. 20 del 2004.
 
Art. 3.

1. Il coordinatore dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3581/2008, per l'espletamento delle iniziative finalizzate alla definitiva chiusura della gestione commissariale, e' autorizzato a trasferire sul bilancio della medesima Agenzia le residue disponibilita' finanziarie presenti sulle contabilita' speciali istituite ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 2499/1997 e n. 2787/1998.
 
Art. 4.

1. All'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008, n. 3719, le parole «limitatamente alla seconda e terza domenica del mese di dicembre 2008» sono soppresse.
2. All'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008, dopo il punto 2. e' aggiunto il seguente: «3. Al personale di cui al precedente punto 2. e' attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ivi incluso, ove non residente nella regione Campania, il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, ed il trattamento di missione dal luogo di residenza. Al medesimo personale, ove residente nella regione Campania, potranno, invece, essere corrisposte fino a 120 ore di lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di specifica autorizzazione del capo missione.».
3. All'art. 13, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008, dopo il punto 2. e' aggiunto il seguente: «2-bis. Al personale di cui al precedente punto 2. e' attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ivi incluso, ove non residente nella regione Campania, il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, ed il trattamento di missione dal luogo di residenza. Al medesimo personale, ove residente nella regione Campania, potranno, invece, essere corrisposte fino a 120 ore di' lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di specifica autorizzazione del capo missione.».
4. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5 febbraio 2009 dopo le parole «e Caserta» sono aggiunte le seguenti parole «nonche' dei Consorzi di bacino delle province di Avellino, Benevento e Salerno».
5. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5 febbraio 2009 le parole «il Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta perfeziona,» sono sostituite dalle parole «i Consorzi di cui al comma 1 perfezionano».
6. Tenuto conto della complessita' di alcune attivita' afferenti ai vari settori di competenza della Missione Aree, Siti ed Impianti di cui all'art. 7-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, in relazione a sopraggiunte esigenze connesse alla gestione tecnico amministrativa delle aree, dei siti e degli impianti comunque afferenti al ciclo dei rifiuti, tali da richiedere il necessario coordinamento di un responsabile dotato di specifica professionalita' ed esperienza.
7. Al comma 1 dell'art. 7-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, come modificata dall'ordinanza di protezione civile n. 3705 del 2008, le parole «che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati» sono eliminate.
8. Il comma 3 dell'art. 7-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «3. Con provvedimento del capo missione di cui al presente articolo, possono essere individuati i soggetti responsabili delle attivita' di seguito elencate che afferiscono ad uno o piu' settori di cui al comma 1:
attivita' finalizzate agli affidamenti professionali;
attivita' connesse alle procedure di affidamento degli interventi da realizzare;
attivita' di gestione degli interventi da realizzarsi;
procedure tecniche finalizzate alle espropriazioni per pubblica utilita'.
In ragione della complessita' dei compiti da espletare, ai responsabili delle suddette attivita' e' riconosciuta la speciale indennita' operativa mensile, ad esclusione del trattamento economico di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 250 ore di lavoro straordinario diurno commisurata ai giorni di effettivo impiego».
9. All'art. 5, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3719 del 3 dicembre 2008 le parole «con piu' di 50.000 abitanti» sono soppresse.
10. Allo scopo di razionalizzare le risorse economiche destinate all'impiego di personale nell'ambito dell'emergenza rifiuti in Campania di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, all'art. 9, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3682 del 10 giugno 2008, come modificato dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3718 del 28 novembre e al dispositivo del decreto 6 novembre 2008 del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania le parole «ad esclusione del trattamento economico di missione» sono eliminate.
11. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3682 del 10 giugno 2008 dopo le parole «assegnazione alle medesime missioni.» sono aggiunte le seguenti «Il trattamento economico di missione, per i servizi espletati nell'ambito dell'emergenza rifiuti, spetta esclusivamente al personale non residente o non avente sede di servizio nella regione Campania, nonche' al personale residente o avente sede di servizio nella regione Campania, quando viene inviato in missione fuori dalla regione medesima. Tale trattamento di missione si applica anche al personale di cui al comma 2 del presente articolo.».
12. Le disposizioni relative al trattamento economico di missione di cui al precedente comma 2 si applicano anche al personale di cui al decreto 6 novembre 2008 del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania.
13. Al fine di garantire la continuita' amministrativa nelle iniziative da porre in essere per il superamento delle emergenza in atto nella regione Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti, la Missione tecnico-operativa e la Missione finanziaria di cui rispettivamente all'art. 4 e all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3682 del 10 giugno 2008 e successive modificazioni ed integrazioni e la Missione gestione del contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3686 del 1° luglio 2008, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione, al fine del pagamento di debiti pregressi e per la gestione corrente.
14. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state anticipate per gli scopi di cui al comma 13.
15. Al fine di assicurare il tempestivo completamento e l'avvio dell'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, il limite massimo di spesa previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e' da intendersi derogato in ragione di quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3662/2008 e stanti le disponibilita' finanziarie previste a legislazione vigente anche derivanti dagli introiti connessi alla complessiva attivita' gestoria afferente al ciclo dei rifiuti nella regione Campania.
 
Art. 5.

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di somma urgenza, finalizzati a fronteggiare la grave situazione di crisi che interessa l'area archeologica di Pompei, il dott. Marcello Fiori e' nominato Commissario delegato in sostituzione del Commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3692/2008.
 
Art. 6.

1. Ai componenti e al segretario della Commissione di studio per l'elaborazione dei principi e criteri fondamentali di uno o piu' decreti legislativi di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni normative statali in materia di protezione civile, istituita ai sensi con decreto del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' attribuito un compenso da determinarsi con provvedimenti del medesimo capo del Dipartimento in deroga all'art. 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 52 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 e al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
2. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2007, n. 3663, dopo le parole «in misura pari al minor compenso spettante ai componenti dipendenti pubblici» e' aggiunto il seguente periodo: «, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.».
 
Art. 7.

1. Il Commissario delegato di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008, per garantire la prosecuzione degli interventi di somma urgenza finalizzati a fronteggiare la grave situazione di emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, e' autorizzato a verificare la fattibilita' tecnica di un accordo transattivo con i soggetti che hanno provocato l'emergenza ambientale, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208.
2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente comma: «2-ter. Per la realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque sotterranee della nuova linea ECO1 dichiarata indifferibile, urgente e di pubblica utilita' il Commissario delegato provvede, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5, a garantire l'affidamento dell'intervento entro il 15 aprile 2009 e la realizzazione e messa a regime dello stesso entro il 31 ottobre 2009».
3. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' aggiunto: «art. 183, comma 1, lettera m)».
4. All'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008, le parole «Prefetto di Genova» sono sostituite con le parole «dott.ssa Anna Maria Cancellieri».
 
Art. 8.

1. Il presidente della regione autonoma della Sardegna nominato Commissario delegato per fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari, oltre alle deroghe previste all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
legge della regione autonoma della Sardegna 2 agosto 2006, n. 11, articoli 18, 23, 25, 38 e 60;
legge della regione autonoma della Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, articoli 47, 49, 51, 59, 61 e 70;
legge della regione autonoma della Sardegna 7 settembre 2006, n. 82, art. 15.
2. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, sono aggiunte le seguenti deroghe:
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;
legge della regione autonoma della Sardegna 2 agosto 2006, n. 11, articoli 18, 23, 25, 38 e 60;
legge della regione autonoma della Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, articoli 47, 49, 51, 59, 61 e 70;
legge della regione autonoma della Sardegna 7 settembre 2006, n. 82, art. 15.
3. All'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e' aggiunto il seguente comma: «7. Il Commissario delegato della regione autonoma della Sardegna puo' utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul bilancio della stessa regione, in deroga alle disposizioni normative regionali, economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, nonche' ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza.».
 
Art. 9.

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 n. 3635, a valere sulle risorse derivanti dalle operazioni di ricorso all'indebitamento autorizzate dall'art. 10 della legge regionale n. 7/2006, l'importo di euro 110 milioni e' riversato sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato di cui all'art. 1 della medesima ordinanza per la realizzazione dei programmi d'azione commissariali approvati dal Comitato tecnico-scientifico. Alla copertura. dei relativi oneri si provvede con le risorse allocate nella UPB 6.1.06.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2009 e successivi.
2. A seguito del completamento delle attivita' relative all'accertamento dei disavanzi finanziari pregressi, di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3696/2008, il soggetto attuatore allo scopo nominato dal Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad assicurare il necessario supporto tecnico-organizzativo per la definizione e gestione del sistema di contabilita' per centri di costo delle attivita' facenti capo ai diversi soggetti attuatori. Il riferimento temporale di cui alle predette disposizioni e' esteso all'anno 2009.
3. I due esperti di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721/2008, da individuarsi previo parere del capo del Dipartimento della protezione civile anche ai fini della determinazione del relativo compenso, possono essere scelti anche al di fuori dei componenti del Comitato tecnico-amministrativo soppresso ai sensi della predetta normativa. Su proposta del Commissario delegato, il capo del Dipartimento della protezione civile definisce l'importo da riconoscere, per le attivita' effettivamente svolte e debitamente documentate, ai componenti del predetto Comitato.
 
Art. 10.

1. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008, n. 3663, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. In relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, l'affidamento dei servizi di assistenza, sistemazione alberghiera, trasporti e ristorazione funzionali allo svolgimento del Vertice G8, da svolgere nel rispetto delle condizioni di segretezza imposte dalla natura del predetto evento, e' dichiarato non compatibile sul piano temporale con il rispetto delle procedure delineate dalla predetta normativa.
1-ter. L'abilitazione di sicurezza prevista dall'art. 17, comma 3, deI decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora non acquisibile in tempi compatibili con lo svolgimento del Vertice G8, puo' essere sostituita da ogni altro accertamento di analoga natura disposto per le medesime finalita' in via straordinaria dalle competenti Autorita' di pubblica sicurezza.».
2. Per consentire la realizzazione degli interventi di natura strutturale e infrastrutturale disposti ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottare per la realizzazione del «grande evento» relativo alla Presidenza italiana del G8, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, le risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, in deroga a quanto ivi previsto, sono trasferite dal Ministero dello sviluppo economico direttamente sulla contabilita' speciale n. 5123 intestata al soggetto attuatore di cui all'art. 8, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 11.

1. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350 del 16 aprile 2004 le parole «fino ad un massimo» sono soppresse e dopo le parole «di carattere fiduciario» sono aggiunte la parole «in possesso di comprovata specializzazione ed esperienza».
2. All'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350 del 16 aprile 2004 le parole «fino ad un massimo di» sono sostituite da «ulteriori».
3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3472 del 21 ottobre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole «dal capo del Dipartimento della protezione civile» sono aggiunte «utilizzando fino ad un massimo di 5 unita' con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla scelta di carattere fiduciario, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso».
 
Art. 12.

1. In relazione ai maggiori compiti conferiti, al Commissario delegato di cui all'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, e' riconosciuto un compenso da determinarsi con apposito provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre l'eventuale trattamento di missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato ed in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario delegato.
 
Art. 13.

1. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano - Commissari delegati sono autorizzati ad applicare le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009 anche al fine di porre rimedio alle conseguenze dannose che hanno trovato origine negli eventi avversi del mese di ottobre 2008, ove i medesimi ne abbiano accertato l'aggravamento per il sovraccarico dovuto ai successivi eventi atmosferici dei mesi di novembre e dicembre 2008.
 
Art. 14.

1. In ragione dell'aggravamento della situazione di criticita' in atto nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello, determinata dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, e' prorogata per l'anno 2009 la concessione del contributo a favore dei medesimi comuni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.
2. Alla copertura degli oneri conseguenti alla concessione del contributo di cui al comma 1 si provvede con le modalita' di cui all'art. 6, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3335/2004.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
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