Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 19 febbraio 2009 |
Dematerializzazione degli ordinativi di contabilita' speciale di conto corrente, di cui all'articolo 145 delle Istruzioni sul servizio di Tesoreria. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il relativo regolamento; Visto l'art. 19, comma 20 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, riguardante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), che autorizza il Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti, in materia di tenuta e funzionamento delle contabilita' speciali aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato, in relazione all'uso di supporti elettronici e di evidenze magnetiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, riguardante il regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili; Visto il Protocollo d'intesa quadro per lo sviluppo del Sistema informatizzato dei pagamenti della pubblica amministrazione (SIPA), sottoscritto in data 9 gennaio 2001 tra l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Corte dei conti e la Banca d'Italia; Visto il Protocollo d'intesa per la rendicontazione telematica delle contabilita' speciali e di tesoreria unica e delle uscite imputate all'erario dello Stato, sottoscritto in data 24 ottobre 2001 fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia e successivamente aggiornato con scambio di note nel corso del 2006; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2003, n. 0058364, riguardante la dematerializzazione degli ordini di prelevamento fondi dai conti correnti di tesoreria centrale; Visto il protocollo d'intesa per l'emissione degli Ordini di prelevamento fondi sottoscritto in data i i settembre 2003 fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia; Viste le istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato, emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007; Ravvisata l'opportunita' di avviare un processo di dematerializzazione degli ordinativi delle contabilita' speciali di conto corrente, di cui all'art. 145 delle istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato (di seguito contabilita' speciali), per accelerare la realizzazione della tesoreria telematica; Sentita la Banca d'Italia in qualita' di Istituto che gestisce il servizio di tesoreria statale;
Decreta: Art. 1. Modalita' di emissione degli ordinativi di contabilita' speciale 1. I titolari delle contabilita' speciali emettono ordinativi di spesa sui conti loro intestati, nel rispetto degli obblighi che la normativa vigente prevede per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali e con le modalita' operative definite dal presente decreto e dal protocollo d'intesa di cui al successivo art. 4. |
| Art. 2. Elementi da indicare negli ordinativi di contabilita' speciale 1. Gli ordinativi di contabilita' speciale sono emessi in forma dematerializzata dall'Amministrazione che effettua il pagamento e devono recare: a) il numero della contabilita' speciale; b) la sezione di tesoreria presso la quale la contabilita' speciale e' aperta; c) l'importo da pagare; d) la provenienza dei fondi che si utilizzano per effettuare il pagamento; e) il codice gestionale della spesa, il CUP (codice unico di progetto) e il CPV (common procurement vocabulary), secondo la normativa vigente; f) il beneficiario; g) la modalita' di estinzione del pagamento; h) la data di esigibilita'; i) la causale dell'operazione. 2. In base alle differenti modalita' di estinzione, di cui all'art. 3, gli ordinativi di contabilita' speciale devono indicare inoltre: a) le generalita' della persona che deve dare quietanza, con l'indicazione della qualifica di «rappresentante legale», per i pagamenti in contanti, qualora il beneficiario sia rappresentato da altro soggetto; b) le coordinate degli sportelli bancari e postali per il pagamento con bonifico domiciliato; c) i codici IBAN e BIC per i pagamenti da accreditare sul conto corrente bancario o postale; d) il numero identificativo del conto e la Tesoreria di destinazione, per i pagamenti da accreditare su conti di Tesoreria statale; e) il capitolo di entrata ed il relativo capo di imputazione, per i pagamenti da effettuare in conto entrata al bilancio dello Stato. 3. Gli ordinativi di contabilita' speciale devono indicare inoltre gli ulteriori elementi previsti nell'allegato tecnico al protocollo d'intesa di cui al successivo art. 4. |
| Art. 3. Estinzione degli ordinativi di contabilita' speciale 1. Gli ordinativi di contabilita' speciale possono essere estinti con le seguenti modalita': a) accredito su conto corrente bancario o postale; b) bonifico domiciliato per il pagamento in contanti presso le banche e gli uffici postali; c) pagamento in contanti presso le Tesorerie; d) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia; e) versamento su conti di Tesoreria statale o su capitoli di entrata del bilancio dello Stato; f) regolarizzazione di sospesi di tesoreria. 2. Il pagamento in contanti e' documentato da quietanza apposta su apposito modulo predisposto dagli uffici pagatori, sottoscritto dal soggetto destinatario della somma, ovvero, nei casi consentiti, dal suo rappresentante legale. I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni dalla data di esigibilita' indicata nel relativo flusso informatico. 3. All'atto dell'esito degli ordinativi di contabilita' speciale, gli importi relativi ai pagamenti da eseguire in contanti presso gli sportelli delle Tesorerie sono versati sul conto di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2003, n. 0058364, sotto la data di esigibilita' indicata nel relativo flusso informatico. 4. Gli ordinativi di contabilita' speciale da pagare in contanti sia presso le Tesorerie sia presso gli uffici postali e gli istituti di credito possono essere riscossi dai beneficiari entro il secondo mese successivo a quello di esigibilita'. 5. Gli ordinativi di contabilita' speciale recanti data di esigibilita' 31 dicembre sono estinti l'ultimo giorno lavorativo dell'esercizio qualora il 31 sia festivo o non lavorativo per il sistema bancario, accreditando il relativo importo nel conto di cui al precedente comma 3, in attesa che il pagamento venga finalizzato il primo giorno lavorativo dell'anno successivo. 6. La societa' Poste Italiane riversa sul conto corrente «Poste Italiane - Servizio di tesoreria BancoPosta» le somme relative ai pagamenti di propria competenza, da finalizzare con bonifico domiciliato, affluite sul conto di gestione che la stessa detiene presso la Banca d'Italia. 7. Le somme restituite a fronte di bonifici, vaglia cambiari e vaglia postali non andati a buon fine e quelle non pagate entro il termine di cui al precedente comma 4 sono riaccreditate sulla contabilita' speciale di provenienza. |
| Art. 4. Contabilizzazione degli ordinativi di contabilita' speciale 1. Gli ordinativi di contabilita' speciale vengono inviati per via telematica alla Banca d'ltalia, che effettua controlli di natura informatica atti a garantire l'autenticita' e l'integrita' del flusso trasmesso. 2. La Banca d'Italia, controllata l'esistenza dei dati sulla base delle specifiche concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede alle operazioni necessarie per finalizzare il pagamento agli aventi diritto. Gli aspetti operativi e tecnici sono regolati da un protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Amministrazione interessata alla dematerializzazione delle proprie contabilita' speciali. |
| Art. 5. Rendicontazione 1. La Banca d'Italia invia, per via telematica, ai titolari delle contabilita' speciali telematiche la rendicontazione giornaliera e mensile dei titoli estinti e dei versamenti eseguiti sulle contabilita' speciali, secondo modalita' da stabilire nel protocollo d'intesa, di cui all'art. 4, secondo comma, del presente decreto. 2. La Banca d'Italia continua a inviare, per via telematica, al Dipartimento delle Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, la rendicontazione giornaliera, secondo le modalita' stabilite nel protocollo d'intesa del 24 ottobre 2001 e successivi aggiornamenti e integrazioni. 3. All'invio della rendicontazione mensile alla Corte dei conti provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche mediante strumenti informatici. |
| Art. 6. Adempimenti dei funzionari delegati titolari contabilita' speciale 1. I funzionari delegati, titolari di contabilita' speciali gestite ai sensi del presente decreto, in attesa del completamento della procedura di dematerializzazione dei titoli secondari di spesa, trasmettono ai competenti organi di controllo i rendiconti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi in originale, secondo le modalita' previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. A questi fini, per effetto della dematerializzazione degli ordinativi di pagamento prevista dall'art. 2, il funzionario delegato produce copia autenticata dei titoli di spesa emessi, nonche' copia delle attestazioni di spesa, risultanti dal flusso di rendicontazione telematica, ricevuto dalla Banca d'Italia ai sensi del precedente art. 5, comma 1. 2. Nel caso di pagamenti non andati a buon fine, ai sensi dell'art. 3, comma 7, il funzionario delegato riprende in carico sulla contabilita' speciale le relative somme. 3. Il passaggio dei fondi tra contabilita' speciali intestate a funzionari delegati della stessa amministrazione e' consentito solo a seguito di espressa disposizione normativa e con le procedure previste dalla legge 3 marzo 1960, n. 169. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 febbraio 2009
Il Ministro : Tremonti |
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