Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2009 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 11 febbraio 2009 |
Adeguamento delle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103/03, 16 dicembre 2004, n. 219/04 e 23 maggio 2006, n. 98/06, al disposto del decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2007, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08, delle deliberazioni 18 novembre 2008 EEN 34/08 e 20 dicembre 2008 EEN 36/08. (Deliberazione EEN 1/09). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS
Nella riunione dell'11 febbraio 2009; Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 10 ottobre, 1990, n. 287 e successive modifiche e integrazioni; la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) e le disposizioni attuative dell'art. 19, comma 1; la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); la legge 5 marzo 2001, n. 57; la legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08 (di seguito: decreto legislativo n. 115/08); il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004); il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas 20 luglio 2004); il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante «Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004» (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 11 luglio 2001, n. 156/01; la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2001, n. 157/01; la deliberazione dell'Autorita' 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni; (di seguito: deliberazione n. 103/03 o Linee guida); la deliberazione dell'Autorita' 11 novembre 2004, n. 200/04; la deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04); la deliberazione dell'Autorita' 11 gennaio 2006, n. 4/06; la deliberazione dell'Autorita' 23 maggio 2006, n. 98/06 (di seguito: deliberazione n. 98/06); la deliberazione dell'Autorita' 31 maggio 2007, n. 123/07; la deliberazione dell'Autorita' 18 novembre 2008, EEN 34/08 (di seguito: deliberazione EEN 34/08); la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2008, EEN 36/08 (di seguito: deliberazione EEN 36/08); il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 29 ottobre 2008, DCO 32/08, intitolato «Modalita' di calcolo del contributo tariffario connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica» (di seguito: documento per la consultazione DCO 32/08) e le relative osservazioni e commenti ricevuti dall'Autorita'. Considerato che: l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha esteso gli obblighi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dallo stesso decreto ministeriale, ai distributori di energia elettrica e di gas naturale che hanno almeno 50.000 clienti connessi alla propria rete di distribuzione al 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, e che con successiva deliberazione EEN 34/08 l'Autorita' ha stabilito di applicare ai nuovi distributori obbligati la medesima dimensione minima di progetto prevista dall'art. 10, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida per i distributori gia' soggetti agli obblighi di risparmio energetico di cui ai medesimi decreti ministeriali; l'art. 2, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha stabilito nuovi obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia e di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere conseguiti, rispettivamente, dai distributori di energia elettrica e dai distributori di gas naturale obbligati negli anni 2010, 2011 e 2012; l'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha esteso la possibilita' di bancare i titoli di efficienza energetica introdotta dall'art. 17, comma 3, delle Linee guida, fino alla verifica di conseguimento degli obiettivi stabiliti dallo stesso decreto per l'anno 2012 inclusa; l'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il cosiddetto «vincolo del 50%» previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004; l'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha introdotto, a decorrere dall'anno d'obbligo 2008, nuovi criteri per la compensazione della quota di obiettivo specifico eventualmente non conseguita dai distributori soggetti agli obblighi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dallo stesso decreto, in sostituzione e annullamento di quelli previsti dall'art. 11, comma 3, degli stessi decreti; l'art. 6, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha aggiornato i criteri per la copertura degli oneri sostenuti dai distributori obbligati nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal medesimo decreto, in sostituzione e annullamento di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 degli stessi decreti ministeriali; l'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha integrato il disposto dell'art. 8, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, prevedendo che i progetti predisposti ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui ai medesimi decreti possano essere eseguiti anche tramite i soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 10/91, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui al medesimo art. 19, i quali realizzano misure o interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio, determinata dall'Autorita' (di seguito: soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager) e che con successiva deliberazione EEN 34/08 l'Autorita' ha stabilito di applicare a tali soggetti la medesima dimensione minima di progetto prevista dall'art. 10, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida per i distributori gia' soggetti agli obblighi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004; l'art. 4, comma 4 e l'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 115/08 hanno introdotto disposizioni di aggiornamento e revisione delle modalita' di attuazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, le cui modalita' applicative saranno approvate con successivi decreti ministeriali; l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 115/08 ha stabilito che ai fini dell'applicazione del meccanismo previsto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricita' e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione e' equiparato al risparmio di gas naturale; che nel documento per la consultazione DCO 32/08 l'Autorita' ha confermato l'intenzione di adeguare la deliberazione n. 219/04 a tale disposizione normativa indipendentemente dalla data di certificazione dei risparmi energetici ammissibili all'erogazione del contributo tariffario; che dalla consultazione non sono emersi pareri contrari a tale previsione; l'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 115/08 ha disposto che l'Autorita': a) provvede all'individuazione delle modalita' con cui i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti realizzati secondo le disposizioni del medesimo articolo, nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale; b) approva le regole di funzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali relative ai certificati bianchi proposte dalla societa' Gestore del mercato elettrico S.p.A; c) verifica il rispetto delle regole ed il conseguimento degli obblighi da parte dei soggetti obbligati, applicando, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95; con deliberazione EEN 36/08 l'Autorita' ha definito le modalita' per la determinazione del contributo tariffario unitario di cui all'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 219/04 per ogni anno d'obbligo successivo al 2008, ha posticipato al 30 novembre di ogni anno la scadenza indicata all'art. 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04 ed ha esteso, a partire dall'anno d'obbligo 2008, il contributo tariffario unitario ai titoli di efficienza energetica di tipo III, indipendentemente dalla loro data di emissione, ad eccezione dei risparmi di energia primaria conseguiti attraverso interventi sugli usi energetici per autotrazione; con deliberazioni EEN 34/08 e EEN 36/08 l'Autorita' ha disposto di adeguare con successivo provvedimento la regolazione vigente al disposto del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, del decreto legislativo n. 115/08 e delle medesime deliberazioni, fatti salvi i diritti acquisiti; l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 dello stesso articolo e all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto si applicano i provvedimenti normativi e regolatori emanati in attuazione dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Ritenuto che: sia necessario adeguare le Linee guida, la deliberazione n. 219/04 e la deliberazione n. 98/06 al disposto del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, dell'art. 7, comma 3 del decreto legislativo n. 115/08 e delle deliberazioni EEN 34/08 e EEN 36/08, al fine di tener conto delle modifiche introdotte da tali provvedimenti; gli adeguamenti di cui al precedente alinea non comportino modifiche discrezionali alle scelte effettuate dall'Autorita' con le Linee guida, bensi' prevedano modificazioni ed integrazioni tecniche necessarie per tener conto di quanto stabilito dai provvedimenti normativi e regolatori di cui al medesimo alinea; sia opportuno rimandare a successivo provvedimento gli adeguamenti delle Linee guida alle previsioni del decreto legislativo n. 115/08 in materia di titoli di efficienza energetica che devono ancora trovare attuazione, al fine di tener conto in modo puntuale di quanto verra' previsto nei rispettivi decreti attuativi;
Delibera:
1. di adeguare il disposto delle Linee guida a quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, dal decreto legislativo n. 115/08 e dalle deliberazioni EEN 34/08 e EEN 36/08, modificandolo come segue: all'art. 1, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e' il decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 come modificato e integrato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dal decreto legislativo n. 115/08»; all'art. 1, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 e' il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 come modificato e integrato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dal decreto legislativo n. 115/08»; all'art. 1, comma 1, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) decreti ministeriali 20 luglio 2004 sono i decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dal decreto legislativo n. 115/08»; all'art. 1, comma 1, dopo la lettera i) sono inserite le seguenti lettere: «j) decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e' il decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2007 recante «Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004»; «k) decreto legislativo n. 115/08 e' il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115»; all'art. 1, comma 1, la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) obiettivi quantitativi nazionali sono gli obiettivi annuali di efficienza energetica negli usi finali di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e gli obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 come modificati e integrati dall'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007»; all'art. 1, comma 1, dopo la lettera t) e' inserita la seguente lettera: «u) soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager sono i soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 10/91, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui al medesimo art. 19, i quali realizzano misure o interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio, determinata dall'Autorita'»; all'art. 1, comma 1, lettera v), le parole «o la societa' di servizi energetici,» sono sostituite dalle parole «la societa' di servizi energetici, o i soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager»; al termine dell'art. 1, comma 2, lettera aa), sono aggiunte le parole «e successive modifiche e integrazioni»; all'art. 8, comma 2, dopo le parole «dei decreti ministeriali 20 luglio 2004» sono aggiunte le parole «e di quanto previsto nell'Allegato I del decreto legislativo n. 115/08»; all'art. 10, comma 2, le parole «i cui titolari sono i distributori che servivano piu' di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001» sono sostituite dalle parole «i cui titolari sono i distributori che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascuno anno d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione piu' di 50.000 clienti finali o i soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager»; all'art. 10, comma 3, le parole «i cui titolari sono i distributori che servivano piu' di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001» sono sostituite dalle parole «i cui titolari sono i distributori che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascuno anno d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione piu' di 50.000 clienti finali o i soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager»; all'art. 17, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) titoli di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricita' e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione»; all'art. 17, comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente lettera: «d) titoli di efficienza energetica di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricita' e dal gas naturale destinate all'impiego per autotrazione»; all'art. 17, comma 3, le parole «dell'anno successivo a quello di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera e)» sono sostituite dalle parole «dell'anno 2013»; 2. di adeguare il disposto della deliberazione n. 219/04 a quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, dall'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 115/08 e dalla deliberazione EEN 36/08, modificandolo come segue: all'art. 1, comma 1.1, dopo le parole «deliberazione n. 103/03» sono inserite le parole «e successive modifiche e integrazioni»; all'art. 1, comma 1, e' inserita la seguente lettera: «a) anno d'obbligo e' ciascuno degli anni indicati alle lettere d), e), f) , g) e h) dell'art. 2, commi 1, 2, 3, e 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007»; all'art. 1, comma 1, lettera b), le parole «ai sensi dell'art. 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004» sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 115/08»; all'art. 1, comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti lettere: «c) decreti ministeriali 20 luglio 2004 sono i decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dal decreto legislativo n. 115/08»; «d) deliberazione n. 103/03 e' la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni»; «e) deliberazione n. 98/06 e' la deliberazione 23 maggio 2006 n. 98/06 e successive modifiche e integrazioni»; all'art. 1, comma 1, lettera d), dopo le parole «di cui all'art. 11, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004» sono aggiunte le parole «ovvero, a partire dall'anno d'obbligo 2008, dalle compensazioni di cui all'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007»; all'art. 1, comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente lettera: «e) periodo di riferimento di un anno sono i dodici mesi che precedono il mese di ottobre dello stesso anno»; all'art. 1, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente lettera: «g) titolo di efficienza energetica di tipo III e' il titolo di efficienza energetica di cui all'art. 17, comma 1, lettera c) della deliberazione n. 103/03»; all'art. 2, comma 2, la parola «quinquennio» e' sostituita dalla parola «periodo», dopo le parole «di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a e) dei decreti ministeriali 20 luglio 2004» sono aggiunte le parole «come modificati e integrati dall'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007» e il secondo capoverso e' soppresso; all'art. 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «3.1 Il valore del contributo tariffario unitario riconosciuto per ogni anno d'obbligo successivo al 2008 (di seguito: anno t+1) e' definito dall'Autorita' entro il 30 novembre dell'anno precedente (di seguito: anno t) sulla base della seguente formula:
C(t+1) = C(t) . (100 +E)/100
dove: C(t+1) e' il valore del contributo tariffario unitario riconosciuto per l'anno d'obbligo t+1; C(t) e' il valore del contributo tariffario unitario in vigore per l'anno d'obbligo t; E e' la media aritmetica delle riduzioni percentuali registrate dai clienti finali domestici per i seguenti tre indici, valutati tra il periodo di riferimento dell'anno t-1 e dell'anno t e arrotondati con criterio commerciale a due cifre decimali: valore medio della tariffa monoraria D2 dell'energia elettrica venduta ai clienti domestici in regime di maggior tutela con un consumo annuo di 2700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW, al lordo delle imposte, in base ai dati resi noti trimestralmente dall'Autorita'; valore medio del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo con un consumo annuale di 1.400 m3, al lordo delle imposte, in base ai dati resi noti trimestralmente dall'Autorita'; valore medio del prezzo del gasolio per autotrazione, al lordo delle imposte, in base ai dati resi noti mensilmente dal Ministero per lo sviluppo economico.»; all'art. 3, il comma 2 e' soppresso; l'art. 4 e' soppresso; all'art. 5, comma 1, le parole «e di tipo II» sono sostituite dalle parole «di tipo II e di tipo III» e dopo le parole «consegnato dal distributore» sono aggiunte le parole «ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 96/06»; all'art. 5, comma 3, dopo le parole «di tipo II» sono aggiunte le parole «e di tipo III»; 3. di adeguare il disposto della deliberazione n. 98/06 a quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, modificandolo come segue: all'art. 1, comma 1, dopo le parole «deliberazione n. 219/04» sono aggiunte le parole «e successive modifiche e integrazioni»; all'art. 1, comma 1, dopo la lettera a. e' inserita la seguente lettera: «b. Linee guida sono l'Allegato A alla deliberazione n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni»; all'art. 2, comma 1, lettera a., dopo le parole «dell'Autorita'» sono aggiunte le parole «o da un soggetto da essa delegato ai sensi dell'art. 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004; all'art. 2, comma 1, lettere b. e c., dopo le parole «dall'Autorita'» sono aggiunte le parole «o da un soggetto da essa delegato ai sensi dell'art. 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004; all'art. 3, comma 3, dopo la lettera c. e' aggiunta la seguente lettera: «d. A partire dall'anno 2009, nella comunicazione di cui al comma 3.1, il distributore deve indicare quali e quanti titoli consegna: i) ai fini della verifica di conseguimento dell'obiettivo specifico a suo carico nell'anno n-1; ii) ai fini della compensazione dell'eventuale inadempienza all'obiettivo specifico a suo carico nell'anno n-2.»; all'art. 4, il comma 1 e' soppresso; 4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) le Linee guida, la deliberazione n. 219/04 e la deliberazione n. 98/06 nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3; 5. di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione, fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, del decreto legislativo n. 115/08 e delle deliberazioni EEN 34/08 e EEN 36/08. Milano, 11 febbraio 2009 Il presidente: Ortis |
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