Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2009 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 12 gennaio 2009
Definizione dei corrispettivi per l'anno termico dello stoccaggio 2008-2009, ai fini della reintegrazione degli stoccaggi strategici di cui all'articolo 15, comma 10, della deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05. (Deliberazione ARG/gas 4/09).

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 gennaio 2009;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001 (di seguito: decreto 26 settembre 2001);
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 gennaio 2009 (di seguito: decreto 7 gennaio 2009);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 21 giugno 2005, n. 119/05 come modificata dalla deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2006, n. 21/06 (di seguito: deliberazione n. 21/06);
la deliberazione dell'Autorita' 28 novembre 2006, n. 265/06 (di seguito: deliberazione n. 265/06);
la deliberazione dell'Autorita' 29 novembre 2007, n. 297/07 (di seguito: deliberazione n. 297/07);
le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 22 maggio 2007, n. 4920/07 (di seguito: sentenza n. 4920/07) e n. 4921/07 (di seguito: sentenza n. 4921/07);
Considerato che:
l'art. 15, comma 10, della deliberazione n. 119/05 prevede, tra l'altro, che l'utente che ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico debba reintegrare la quantita' prelevata destinando primariamente a tale scopo le quantita' successivamente iniettate e:
a) nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto 26 settembre 2001, versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato;
b) nel caso di utilizzo non autorizzato ovvero di quantita' aggiuntive rispetto a quelle autorizzate ai sensi del decreto 26 settembre 2001, l'utente versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato, decurtato di un ulteriore corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ;
l'art. 15, comma 11, della deliberazione n. 119/05 prevede che l'Autorita' fissi annualmente i sopraccitati corrispettivi entro il 31 gennaio di ogni anno;
la deliberazione n. 21/06 ha fissato per l'anno termico dello stoccaggio 2005 - 2006 i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 10, della deliberazione n. 119/05;
le deliberazioni n. 265/06 e n. 297/07 hanno confermato per gli anni termici dello stoccaggio 2006 - 2007 e 2007 - 2008 i corrispettivi fissati dalla deliberazione n. 21/06;
le sentenze n. 4920/07 e n. 4921/07 hanno annullato il punto 1, lettera a) delle delibere n. 21/06 e n. 265/06, con riferimento ai corrispettivi per l'erogazione autorizzata;
il decreto 7 gennaio 2009 ha:
adottato disposizioni urgenti per la massimizzazione delle importazioni di gas con decorrenza 12 gennaio 2009, in considerazione della situazione del sistema nazionale del gas derivante dalla ridotta disponibilita', causata da un incidente verificatosi in data 19 dicembre 2008 del sistema di trasporto TMPC che, attraverso il Canale di Sicilia, trasporta (presso il punto di entrata della rete nazionale di gasdotti di Mazara del Vallo) il gas prodotto in Algeria, e della «significativa riduzione dei quantitativi di gas importati dalla Russia determinatasi in esito al contenzioso tra la Gazprom e le societa' del gas ucraine»;
stabilito, all'art. 1, comma 6, che per il periodo invernale 12 gennaio 2009 - 31 marzo 2009, il corrispettivo di cui all'art. 15, comma 10, lettera b) della deliberazione n. 119/05 possa essere aggiornato dall'Autorita' entro il 12 gennaio 2009; e che il medesimo corrispettivo si applichi ai casi di mancato rispetto degli obblighi di massimizzazione delle importazioni secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1 del medesimo decreto;
Considerato che:
la disponibilita' di capacita' di stoccaggio permane insufficiente a garantire la modulazione necessaria al funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale; e che fenomeni di arbitraggio economico che coinvolgano lo stoccaggio strategico possono determinare una carenza di disponibilita' di tale risorsa nel momento in cui si presentino situazioni di emergenza;
i valori dei corrispettivi di reintegrazione degli stoccaggi stabiliti con le deliberazioni n. 21/06, n. 265/06 e n. 297/07 rispondevano all'esigenza di riequilibrare il costo dell'utilizzo delle riserve strategiche rispetto agli elevati prezzi registrati negli inverni 2005 - 2006, 2006 - 2007 e 2007 - 2008, anche sui mercati internazionali;
i prezzi attesi nazionali ed internazionali per l'imminente stagione invernale si mantengono su quotazioni elevate;
l'Autorita' ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze n. 4920/07 e n. 4921/07;
Ritenuto necessario:
confermare, anche per l'anno termico dello stoccaggio 2008 - 2009, i valori dei corrispettivi per la reintegrazione degli stoccaggi strategici fissati con le deliberazioni n. 21/06, n. 265/06 e n. 297/07, in coerenza, sia con la situazione degli approvvigionamenti del sistema nazionale del gas, che dello scenario di prezzi in Italia e sui mercati internazionali;

Delibera:

1. di confermare, per l'anno termico dello stoccaggio 2008 - 2009, i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 10, della deliberazione n.119/05, come fissati dalle deliberazioni n. 21/06, n. 265/06 e n. 297/07, pari a:
a) nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto 26 settembre 2001:
19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera a) del sopra citato articolo, applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato;
17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera a) del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato;
b) nel caso di utilizzo non autorizzato, ovvero di quantita' aggiuntive non autorizzate, ai sensi del decreto 26 settembre 2001:
19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera b) del sopra citato articolo applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato;
17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera b) del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato, al quale si applica l'ulteriore decurtazione pari a 3,5 euro/GJ di cui alla medesima lettera b);
2. di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 12 gennaio 2009

Il presidente: Ortis
 
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