Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2009
Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008. (Ordinanza n. 3744).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008;
Considerato che gli eventi sismici del 23 dicembre 2008 hanno provocato gravi danni, diffusi in tutta l'area territoriale ricompresa nella citata dichiarazione di stato di emergenza, interessando vari comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno subito gravi lesioni;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;
Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna con nota del 6 febbraio 2009;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:
Art. 1.

1. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna e' nominato Commissario delegato e provvede all'attuazione ed alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza anche avvalendosi di soggetti attuatori da lui nominati e che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite.
2. Il Commissario delegato individua i territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 23 dicembre 2008, tenendo conto del «Rapporto sugli effetti del terremoto del 23 dicembre 2008» predisposto dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ed adotta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino degli edifici e delle infrastrutture danneggiate, e per la ricostruzione degli immobili distrutti o gravemente danneggiati dal sisma. Il Commissario provvede all'elaborazione del piano articolandolo secondo criteri di priorita' e modalita' attuative da lui stabilite con propri provvedimenti, tenendo conto della normativa tecnica in materia di miglioramento sismico da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali gia' interessati da altri eventi sismici.
 
Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 3.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato, che a tal fine si avvale dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonche' ai piani ed ai programmi di settore, e comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonche' dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta'.
3. L'approvazione dei progetti costituisce condizione per l'adozione del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale e degli enti locali, la decisione e' rimessa alla Giunta regionale, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario delegato.
5. Il Commissario delegato provvede, avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della meta'. Il medesimo Commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori sopra indicati, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 3.

1. Il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, possono provvedere, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9,10, 11,12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7,8,9,10, 10-bis 11,14,14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 53;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
 
Art. 4.

1. Il Commissario delegato e' autorizzato ad assegnare, per il tramite dei Comuni interessati dal sisma, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o sia stata gravemente danneggiata, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. I benefici economici di cui presente comma sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre il termine dello stato d'emergenza.
2. Il Commissario delegato e' autorizzato ad assegnare, per il tramite dei Comuni interessati dal sisma, e secondo procedure e criteri di priorita', dallo stesso definiti, ai soggetti privati e alle imprese un contributo finalizzato al ripristino delle unita' immobiliari gravemente danneggiate e destinate rispettivamente ad abitazione principale e all'esercizio di un'attivita' produttiva.
 
Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, e' stabilita dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unita' con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso.
4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo della protezione civile.
 
Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, nel limite massimo di 15 milioni di euro, si provvede a carico del Fondo della protezione civile che sara' allo scopo corrispondentemente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
3. Il Presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza e' autorizzato ad utilizzare risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 ed alle relative disposizioni normative regionali.
4. Il Commissario delegato provvede alla rendicontazione ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208.
 
Art. 7.

1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.
2. Il Commissario delegato provvede, altresi', all'assegnazione di un contributo per la copertura degli oneri relativi alle spese straordinarie finalizzate alla fornitura di prima assistenza ed all'attuazione degli interventi urgenti sostenute nell'immediatezza dell'evento dall'Amministrazione provinciale e dai comuni colpiti individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 della presente ordinanza.
3. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessita' di fronteggiare l'evento calamitoso, il Commissario delegato e' autorizzato a conferire due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a soggetti tecnici particolarmente qualificati, di durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3. Gli incarichi sono finalizzati ad assicurare il necessario supporto tecnico-specialistico alle strutture regionali periferiche competenti per l'esame e l'istruttoria dei progetti degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato e sono conferiti nel rispetto della disciplina vigente in materia. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 6 della presente ordinanza.
4. In favore del personale della Regione, delle Province e dei Comuni direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza il Commissario e' autorizzato a corrispondere un compenso per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione;
5. Ai dirigenti ed al personale con incarico di posizione organizzativa o di alta professionalita', appartenente alle Amministrazioni di cui al comma 3, a cui sono stati affidati specifici compiti per attivita' direttamente connesse con l'emergenza, il Commissario e' autorizzato a corrispondere un compenso mensile rapportato alla retribuzione di posizione non superiore al 25% della medesima.
6. Il Commissario provvede con proprio provvedimento alla determinazione e quantificazione dei compensi di cui ai commi 4 e 5, stabilendone limiti e procedure, con oneri a carico della presente ordinanza.
 
Art. 8.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
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