Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2009 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI CATANIA |
DECRETO RETTORALE 4 marzo 2009 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto il vigente statuto di questa Universita', ed in particolare l'art. 77; Vista la deliberazione adottata nell'adunanza del 26 gennaio 2009, con la quale il senato accademico, ai sensi della superiore norma, ha approvato le proposte di modifica dello statuto medesimo; Vista la rettorale del 27 gennaio 2009, prot. n. 5598, con la quale la predetta deliberazione del senato accademico e' stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i controlli di competenza; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 4 marzo 2009, prot. n. 618, con la quale e' stata comunicata l'assenza di osservazioni in ordine alle proposte di modifica trasmesse; Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla relativa emanazione; Tutto cio' premesso; Decreta: Art. 1.
Il vigente statuto dell'Universita' degli studi di Catania, emanato con decreto rettorale n. 1185 del 6 maggio 1996 e successive modifiche e/o integrazioni, e' ulteriormente modificato come segue: il punto a) ed il punto n) del comma 2 dell'art. 6 (Senato accademico) vengono modificati e sostituiti dai seguenti: «a) approvare i piani annuali e pluriennali di sviluppo da inoltrare al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, seguendo la procedura fissata dal presente statuto;»; «n) proporre la stipula di convenzioni e l'istituzione di consorzi di cui agli articoli 48 e 49 del presente statuto, sentite le commissioni competenti di cui all'art. 10;». Al medesimo art. 6 viene aggiunto il seguente comma 7: «7. Il rettore puo' invitare a partecipare alle adunanze del senato accademico, su specifiche questioni all'ordine del giorno e senza diritto di voto, i delegati rettorali, il presidente del nucleo di valutazione, i dirigenti, esperti esterni, nonche', per le materie di particolare interesse per gli studenti, il presidente della consulta degli studenti. La loro presenza e' limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito». Al comma 2 dell'art. 7 (Consiglio di amministrazione) viene aggiunto il punto h) qui di seguito riportato: «h) esercita tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.». Al punto d) del comma 3 dello stesso articolo viene cassata la seguente dicitura: «In prima applicazione dello statuto i direttori d'istituto sono assimilati ai direttori di dipartimento e i consigli d'istituto ai consigli di dipartimento; ». Al comma 4 del succitato art. 7, prima della dicitura «Enti pubblici e privati» viene inserito il termine «altri». Sempre all'art. 7 vengono aggiunti i seguenti commi 6 e 7: «6. Il rettore puo' invitare a partecipare alle adunanze del consiglio di amministrazione, su specifiche questioni all'ordine del giorno e senza diritto di voto, i delegati rettorali, il presidente del nucleo di valutazione, i dirigenti, esperti esterni, nonche', per le materie di particolare interesse per gli studenti, il presidente della consulta degli studenti. La loro presenza e' limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito. 7. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.». Al comma 4 dell'art. 8 (Il rettore), il termine «tre» viene sostituito da «quattro». Il comma 8 dello stesso articolo viene come di seguito modificato: «8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza e' proclamato eletto dal decano dei professori di prima fascia, e' nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica dalla data di emanazione del decreto ministeriale di nomina e la mantiene per quattro anni a partire dal successivo anno accademico». L'art. 11 (Nucleo di valutazione) viene sostituito dal seguente: «1. Il nucleo di valutazione interna verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. 2. Il nucleo determina i parametri di riferimento del controllo, anche su indicazione dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario, a cui riferisce con apposita relazione almeno annuale. 3. Il nucleo valuta la congruenza tra gli obiettivi programmati e quelli raggiunti in merito all'attivita' didattica e scientifica svolta. Esso esprime in proposito un motivato parere di cui si terra' conto anche ai fini interni per l'assegnazione dei futuri finanziamenti. 4. Con riferimento all'attivita' di cui al primo comma, il nucleo di valutazione interna trasmette annualmente al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori la relazione per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario. 4-bis. I componenti del nucleo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. 5. La composizione e le modalita' di funzionamento del nucleo sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo». L'art. 13 (Collegio dei revisori dei conti) viene sostituito dal seguente: «1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del rettore su deliberazione del senato accademico ed e' composto da: a) un magistrato della Corte dei conti, che ne assume la presidenza; b) due dirigenti o funzionari designati rispettivamente dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Per ciascun membro effettivo viene nominato anche il supplente. 2. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. 3. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza.». Al comma 2, ultimo capoverso, dell'art. 15 (Direttore amministrativo), il termine «triennale» e' sostituito da «quadriennale». I commi 3 e 6 dell'art. 21 (Preside) vengono sostituiti dai seguenti: «3. L'elettorato attivo spetta ai docenti della facolta', compresi i ricercatori non confermati, ed alle rappresentanze elette degli studenti e del personale tecnico-amministrativo». «6. Il preside designa fra i professori di ruolo della facolta' un vice-preside, che lo coadiuva e, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni. Il vice-preside viene nominato con decreto del rettore». I commi 3 e 4 dell'art. 25 (Scuole di specializzazione) vengono sostituiti dai seguenti: «3. Sono organi della scuola: il direttore e il consiglio della scuola. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento della scuola, e' eletto dal consiglio della scuola fra i professori di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte, dura in carica quattro anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 4. Il consiglio della scuola e' composto da tutti i titolari di insegnamento, compresi i ricercatori non confermati, dai professori incaricati e a contratto, e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti con le modalita' previste dal regolamento d'Ateneo». Al comma 5 dell'art. 41 (Centro per i sistemi di elaborazione e le applicazioni scientifiche e didattiche), il termine «tre» e' sostituito da «quattro». Al comma 4 dell'art. 45 (Centro biblioteche e documentazione), il termine «tre» e' sostituito da «quattro». L'art. 67 (Norme comuni) viene sostituito dal seguente: «1. Nessuno, tranne il rettore, puo' essere componente di piu' di un organo centrale di governo dell'Ateneo. 2. Il rettore, il pro-rettore, i presidi, i direttori di dipartimento e i responsabili di unita' decentrate ad esso equiparate, i coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca, i direttori delle scuole di specializzazione ed i presidenti dei corsi di studio devono essere eletti tra i docenti a tempo pieno. I docenti eletti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione devono optare all'atto della nomina per il regime d'impegno a tempo pieno. 3. La mancata designazione di uno o piu' componenti degli organi collegiali non pregiudica la validita' della composizione degli organi elettivi. 4. Gli organi individuali e i membri degli organi collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del mandato, fino alla loro sostituzione. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione naturale del mandato. Al fine del computo del numero dei mandati, quello incompleto e' computato solo se supera la meta' della durata normale. 5. Le cariche di rettore, preside, direttore di dipartimento, presidente di corso di studio, direttore di scuola di specializzazione, responsabile di unita' decentrate, nonche' la partecipazione elettiva al consiglio di amministrazione e al senato accademico, con esclusione della componente studentesca, hanno durata quadriennale e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta». Al comma 1 dell'art. 69 (Rinnovo delle rappresentanze), il termine «tre» e' sostituito da «quattro». L'art. 79 (Norma transitoria) viene sostituito dal seguente: «1. I mandati di cui all'art. 67, comma 5, in corso di espletamento alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie che estendono a quattro anni la durata delle cariche, restano di durata triennale. 2. Il comma 1 si applica anche alle cariche di componente del nucleo di valutazione e del collegio dei revisori dei conti, alle rappresentanze di cui all'art. 69, comma 1, all'incarico di direttore amministrativo. 3. Resta comunque fermo il divieto di espletamento consecutivo di un terzo mandato, anche nel caso di svolgimento di mandati triennali». |
| Art. 2.
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche', per conoscenza, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Sara' cura dell'amministrazione predisporre un testo coordinato dello statuto, riportante tutte le modifiche indicate all'art. 1, che sara' pubblicato tramite il sito Internet di Ateneo. Catania, 4 marzo 2009 Il rettore: Recca |
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