Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 27 febbraio 2009 |
Integrazione e modificazione dei criteri di individuazione dei titolari della Carta Acquisti e fissazione delle modalita' con cui le amministrazioni regionali e locali possono integrare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 96257 del 2 settembre 2008 con il quale sono state apportate variazioni di bilancio per l'importo di euro 170.000.000,00 nello stato di previsione dell'Entrata e in quello del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, per la dotazione iniziale del Fondo di cui all'art. 81, comma 29 del citato decreto-legge n. 112/2008; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 25 settembre 2008, emanato ai sensi dell'art. 81, comma 33, del citato decreto-legge n. 112/2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 2008, n. 281; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 104376 del 7 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 14 novembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 2008, n. 281; Visto l'art. 1, comma 345-undecies, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 15, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2008, n. 190, che dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112/2008, delle somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione C(2008)3492 definitivo della Commissione europea, del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato C42/2006; Visto il decreto n. 117629 del 23 dicembre 2008, con cui e' stata approvata la Convenzione stipulata in data 23 dicembre 2008 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e ENI S.p.A. e ENI Foundation per il versamento al Fondo di cui all'art. 81, comma 29 del citato decreto-legge n. 112/2008 della donazione a titolo spontaneo e solidale di euro 200 milioni, di cui euro 100 milioni da versare entro il 31 dicembre 2008 e euro 100 milioni entro il 30 giugno 2009; Visto il decreto n. 117631 del 23 dicembre 2008, con cui e' stata approvata la Convenzione stipulata in data 19 dicembre 2008 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e ENEL S.p.A. e ENEL CUORE ONLUS per il versamento al Fondo di cui all'art. 81, comma 29 del citato decreto-legge n. 112/2008 della donazione a titolo spontaneo e solidale di euro 50 milioni, di cui euro 25 milioni entro il 31 dicembre 2008 e euro 25 milioni entro il 30 giugno 2009; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 16792 del 18 febbraio 2009, con il quale e' stata disposta la riassegnazione di euro 485.572.317,00, derivante dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione C(2008)3492 definitiva della Commissione europea, del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato n. C42/2006 al capitolo 1639 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze riguardante il Fondo speciale di cui all'art. 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112/2008; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Considerato che in data 30 dicembre 2008 e' stata accreditata al Fondo speciale di cui all'art. 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112/2008, la somma di euro 100 milioni, relativa alla donazione a titolo spontaneo e solidale di cui alla citata Convenzione con ENI S.p.A. e ENI Foundation; Considerato che in data 31 dicembre 2008 e' stata accreditata al Fondo speciale di cui all'art. 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112/2008, la somma di euro 25 milioni, relativa alla donazione a titolo spontaneo e solidale di cui alla citata Convenzione con ENEL S.p.A. e ENEL CUORE ONLUS; Considerata l'opportunita', al fine della migliore diffusione della Carta Acquisti, di prevedere il coinvolgimento degli enti locali, dei centri di assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di altri soggetti abilitati che, su base volontaria, hanno intenzione di svolgere attivita' di supporto alla presentazione del modulo di richiesta in favore dei cittadini; Ritenuto, alla luce degli elementi acquisiti nella prima fase di operativita' del programma Carta Acquisti, nonche' delle disponibilita' finanziarie acquisite e allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei richiedenti: di poter rivedere i requisiti di accesso al beneficio non facendo piu' riferimento al requisito di incapienza, tenuto conto che i profili reddituali sono verificati anche attraverso i redditi da pensione e la dichiarazione sostitutiva unica ISEE; di poter rivalutare annualmente le soglie di accesso al beneficio della Carta Acquisti, relative ai Trattamenti pensionistici e alla dichiarazione sostitutiva unica ISEE, anche al fine di non escludere soggetti dal beneficio per l'operare dell'incremento automatico delle pensioni legato al mantenimento del potere di acquisto; di meglio esplicitare alcune procedure funzionali ad un piu' rapido riconoscimento del beneficio; di estendere le fattispecie per le quali e' possibile chiedere l'intestazione della Carta Acquisti a persona di fiducia; Ritenuto di disciplinare le modalita' con cui le amministrazioni regionali e locali possono accedere all'infrastruttura informativa e informatica della Carta Acquisti per integrare il relativo beneficio a favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale; Ritenuto, in seguito alle richieste espresse da organizzazioni rappresentative del settore farmaceutico e parafarmaceutico, di estendere l'ambito di utilizzazione della Carta Acquisti, fatte comunque salve le finalita' del Fondo; Vista la nota del 16 febbraio 2009, n. 1563, con cui il Dipartimento delle Finanze ha espresso il nulla osta di competenza sul testo del presente decreto; Vista la nota n. 3547 del 25 febbraio 2009, con la quale l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha espresso il nulla osta di competenza sul testo del presente decreto; Vista la nota del 26 febbraio 2009, n. 23364, con cui il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha espresso il nulla osta di competenza sul testo del presente decreto; Decretano: Art. 1.
Al decreto n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni, di cui al preambolo, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: a) all'art. 1, la lettera n) e' soppressa; b) all'art. 2, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera: «k) disciplina, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le eventuali modalita' con cui gli enti locali, i centri di assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o altri soggetti abilitati possono svolgere, su base volontaria, attivita' di supporto alla presentazione della richiesta di cui all'art. 6, nonche' al ricevimento e alla trasmissione della stessa.»; c) all'art. 5, sono apportate le seguenti modificazioni: i) al comma 1, dopo il periodo «la Carta Acquisti e' concessa ai cittadini residenti in possesso, contemporaneamente», sono aggiunte le seguenti parole: «e per almeno una frazione del bimestre o del periodo di riferimento»; ii) al comma 1, dopo le parole «oppure in possesso, contemporaneamente», sono aggiunte le seguenti parole: «e per almeno una frazione del bimestre o del periodo di riferimento»; iii) al comma 1, la lettera b) e' soppressa; iv) al comma 3, le parole «I beneficiari con impedimenti di natura fisica» sono sostituite dalle seguenti «I Beneficiari nonche' gli esercenti la potesta' sui beneficiari che hanno impedimenti di natura fisica o che sono soggetti a provvedimenti restrittivi dell'Autorita' giudiziaria, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera f),»; v) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Salvo diverso provvedimento emanato ai sensi dell'art. 10, a decorrere dall'anno 2009, la misura delle soglie di cui al comma 1, lettere c), d) e h) e' aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Le nuove soglie sono comunicate dal soggetto attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet.»; d) all'art. 6, e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia puo' autorizzare, con decreto interdirezionale, enti locali, centri di assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o altri soggetti abilitati, previa stipula di apposita convenzione, a raccogliere le richieste e a presentarle al gestore del servizio, prevedendo, in tali casi, l'invio della Carta alla residenza del beneficiario. e) all'art. 7, alla fine del comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: «La disponibilita' e' concessa interamente per ciascun bimestre o per il periodo di riferimento, anche se i requisiti sono posseduti per una frazione del bimestre o del periodo di riferimento stessi.»; f) all'art. 8, comma 3, le parole «associabili alla vendita di generi alimentari o al pagamento di bollette energetiche o di forniture di gas» sono sostituite dalle seguenti «associabili alla vendita di generi alimentari, di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, al pagamento di bollette energetiche o di forniture di gas». g) all'art. 9: i) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il primo accreditamento, relativo al bimestre o al periodo di riferimento in corso alla data di presentazione della domanda, e' disposto, sulla base delle autocertificazioni presentate dagli interessati, previa verifica della compatibilita' delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5.»; ii) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le verifiche di compatibilita' di cui ai commi 1 e 2, incluse quelle sulle componenti reddituali e patrimoniali dell'ISEE, sono effettuate ove possibile tenuto conto di criteri di tempestivita' e dell'esigenza di non aggravare il procedimento, fatte comunque salve tutte le verifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulle dichiarazioni sostitutive.»; iii) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. L'accreditamento di cui al comma 3 relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008 e del bimestre gennaio-febbraio 2009 e' disposto anche a favore dei soggetti che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, con riferimento ai suddetti periodi di accreditamento, hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2009, considerando comunque la piu' recente dichiarazione sostitutiva ai fini ISEE, anche se presentata dopo il 31 dicembre 2008.»; h) dopo l'art. 12 e' aggiunto il seguente articolo: «12-bis. Integrazioni al Fondo Carta Acquisti da parte di amministrazioni regionali e locali. 1. Le regioni e le provincie autonome, nonche' gli enti locali, nel rispetto della destinazione del Fondo, possono integrare il Fondo vincolando l'utilizzo dei propri contribuiti a specifici usi a favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale. 2. Il vincolo all'utilizzo dei Fondi di cui al comma 1, le modalita' di accesso ai dati e alle informazioni rilevanti, nonche' i rapporti finanziari sono disciplinati da appositi protocolli d'intesa stipulati dall'amministrazione territoriale, con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 3. I versamenti da parte delle amministrazioni territoriali sono effettuati direttamente al conto di cui all'art. 11.». Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 27 febbraio 2009
p. Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze Cannata p. Il segretario generale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Verbaro
Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2009 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 237 |
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