Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2009 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 1 agosto 2008 |
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Nuova linea metropolitana M4 - Tratta Sforza Policlinico-Linate (CUP B41I07000120005) - Progetto preliminare. (Deliberazione n. 70/2008). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione delle opere; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare l'art. 4, comma 134 e seguenti, ai sensi del quale la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo Io schema tipo approvato da questo Comitato; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modifiche integrazioni e visti in particolare: la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»; l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e visto in particolare l'art. 1, comma 977, che autorizza - per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443/2001 e successive modifiche e integrazioni - la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto; Visto il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, che, all'art. 7, comma 3, per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 include la voce «allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub portuali» cui viene ricondotta la linea M4 di Milano; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (G.U. n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003; Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/2005), con la quale questo Comitato ha integrato, secondo la procedura delineata dall'art. 1 della legge n. 443/2001, il Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla menzionata delibera n. 121/2001, prevedendo, tra l'altro, dieci «aggiornamenti» di opere gia' incluse nel Programma originario, tra i quali figura, sotto la voce «Corridoio 5- Asse ovest Lisbona-Kiev», nel quadro dei «Sistemi urbani - allacciamenti ferroviari grandi hub aeroportuali», la «nuova linea M4» della metropolitana di Milano, con un onere aggiuntivo di 240 milioni di euro a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma medesimo; Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 112 (G.U. n. 214/2006), con la quale questo Comitato ha formulato valutazione positiva sul progetto preliminare relativo alla «nuova linea metropolitana M4 Lorenteggio-Linate - 1^ tratta funzionale Lorenteggio-Sforza Policlinico», indicando adempimenti da espletare prima della riproposizione della richiesta di approvazione del progetto stesso; Vista la delibera 6 aprile 2006 n. 130 (G.U. n. 199/2006), che, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, all'allegato 2 ricomprende, tra le articolazioni della voce «allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub aeroportuali», la prima tratta funzionale della linea in questione e detta disposizioni per l'eventuale scomposizione di voci complesse in ulteriori subinterventi; Vista la delibera 30 agosto 2007, n. 92, con la quale questo Comitato - nell'approvare il progetto preliminare della «nuova metropolitana M4 Lorenteggio-Linate, prima tratta funzionale Lorenteggio-Sforza Policlinico» - ha assegnato, a valere sul contributo previsto dall'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006, con decorrenza 2009 un contributo quindicennale di 7,590 milioni di euro; Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilita' del Programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attivita' posta in essere non vincola la Regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa stessa non si perfezioni; Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modifiche e integrazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere; Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; Vista la nota 1° ottobre 2007, n. 396, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso la relazione istruttoria relativa alla «linea metropolitana M4: tratta Sforza Policlinico-Linate», chiedendo l'approvazione - con prescrizioni e raccomandazioni - del progetto preliminare; Vista la nota 30 ottobre 2007, n. 441, con la quale e' stata trasmessa la stesura aggiornata della suddetta relazione; Viste le note 8 novembre 2007, n. 458 e n. 459, con le quali il Ministero delle infrastrutture ha, rispettivamente, fornito precisazioni e inviato documentazione integrativa ed ha trasmesso, tra l'altro, la predetta relazione «aggiornata per la sola parte riguardante la presa d'atto da parte di questo Comitato in ordine all'utilizzo delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 159/2007»; Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; Considerato che l'argomento e' stato sottoposto nella seduta del 9 novembre 2007 a questo Comitato, che ha adottato apposita delibera (n. 118), trasmessa alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e dalla medesima restituita perche' non corredata da adeguata documentazione di supporto; Considerato che, successivamente alla suddetta seduta, la Commissione interministeriale si e' pronunciata ex professo sulla tratta «Sforza Policlinico-Linate», esprimendo parere favorevole, ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006, subordinatamente alle osservazioni e prescrizioni poste dal Ministero dei trasporti nella relazione per la Commissione stessa; Considerato che con nota 22 luglio 2008, n. 0008049, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi chiesto la reiscrizione dell'argomento all'ordine del giorno trasmettendo, con nota acquisita in data 18 luglio 2008 e poi con nota 24 luglio 2008, n. 0008405, una nuova relazione istruttoria, corredata da stesura aggiornata delle prescrizioni; Considerato che l'opera e' inserita nell'intesa generale quadro stipulata in data 11 aprile 2003 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Lombardia; Considerato che nell'«Allegato infrastrutture» al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, l'opera e' inclusa nella tabella G, concernente le infrastrutture indicate genericamente come prioritarie, al pari della tratta Garibaldi - San Siro della M5 del medesimo Comune; Considerato che questo Comitato, nell'effettuare una prima valutazione dei relativi progetti preliminari sulla base di una stesura originaria della relazione istruttoria trasmessa con nota 3 ottobre 2007, n. 399, nella seduta del 4 ottobre 2007 ha delineato una linea di azione intesa ad assicurare piena coerenza tra le proposte cosi' sottoposte a questo Comitato stesso e la programmazione - anche finanziaria - tracciata dall'«Allegato infrastrutture» al DPEF 2008-2012, prevedendo la traslazione dei due interventi citati dalla tabella G alla tabella B4 (opere da avviare entro il 2012) e l'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata sul documento cosi' modificato; Considerato che il Ministero delle infrastrutture ha sottoposto alla Conferenza unificata il testo di cui sopra, che, nella seduta del 26 settembre 2007, aveva gia' sancito l'Intesa per la realizzazione del «nuovo palazzo del cinema e dei congressi» di Venezia inserito nel richiamato «Allegato infrastrutture»; Considerato che gia' nel corso della riunione preparatoria alla citata seduta del 9 novembre 2007 questo Comitato ha preso atto dell'assegnazione di 150 milioni di euro - disposta con il richiamato art. 7 del decreto-legge n. 159/2007 - a favore del «sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli» della destinazione di quota parte di tale importo, pari a 141,47 milioni di euro, all'integrale finanziamento del costo del lotto in esame; Ritenuto, per maggior chiarezza espositiva, di reiterare - con le necessarie modifiche e integrazioni - i contenuti della citata delibera n. 118/2007, che viene a tutti gli effetti sostituita dalla presente delibera; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e, in particolare: Sotto l'aspetto tecnico-procedurale: che, come esposto con delibera 30 agosto 2007, n. 92, con la quale e' stato approvato il progetto preliminare della prima tratta della linea M4, l'opera rientra in un disegno generale inteso alla realizzazione di nuove infrastrutture su ferro idonee ad assicurare uno sviluppo territoriale ambientalmente sostenibile dell'area di Milano, limitando il ricorso al mezzo di trasporto individuale; che la linea M4 costituisce un collegamento diametrale tra due zone periferiche della citta' (a ovest Lorenteggio e a est Linate), attualmente non servite da linee di forza, collegandole con alcune importanti aree del centro citta' (Universita', Policlinico, Tribunale) e costituendo, ai terminali, punti di interscambio per le direttrici provenienti dall'hinterland; che la tratta all'esame rappresenta il prolungamento della linea M4 dalla stazione di Sforza-Policlinico alla stazione di Linate, presenta le medesime caratteristiche tecniche e prestazionali della prima tratta funzionale Lorenteggio-Sforza Policlinico e consiste quindi nella realizzazione di una metropolitana leggera ad automatismo integrale che si sviluppa quasi interamente in sotterraneo nel Comune di Milano da via Francesco Sforza a viale Forlanini; che la lunghezza della tratta fra le stazioni Sforza Policlinico e Linate Aeroporto e' di 7.692 metri e comprende 8 stazioni che si aggiungono alle 13 stazioni della prima tratta funzionale per uno sviluppo complessivo di 14.230 metri e 21 stazioni; che il Comune di Milano, in qualita' di soggetto aggiudicatore, con nota 22 agosto 2007, n. PG751768, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture ed alle altre amministrazioni interessate il progetto preliminare dell'intervento e che detto Comune ha provveduto il 23 stesso mese, ai sensi del comma 3 dell'ad. 165 del decreto legislativo n. 163/2006, a depositare il progetto presso il competente ufficio della Regione, che ha pubblicato il relativo avviso di' deposito sul proprio sito Internet; che la Regione Lombardia, con delibera 26 settembre 2007, n. VIII/005451, ha escluso il ricorso alla procedura Via a seguito dello screening effettuato e, per quanto concerne la localizzazione urbanistica dell'opera, ha formulato il consenso ai fini dell'intesa Stato-Regione, subordinatamente al recepimento delle prescrizioni allegate alla suddetta delibera; che il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, con nota 29 ottobre 2007, n. BAP/19559, ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni; che la Commissione interministeriale di cui alla legge n. 1042/1969, con voto n. 392/L.O. reso nell'adunanza del 20/12/2007, ha espresso parere favorevole sulla tratta «Sforza Policlinico-Linate», ai sensi dell'art 165 del decreto legislativo n. 163/2006, subordinatamente alle osservazioni e prescrizioni poste dal Ministero dei trasporti nella relazione per la commissione stessa; Sotto l'aspetto attuativo: che il soggetto aggiudicatore viene individuato nel Comune di Milano; che il codice unico di progetto assegnato all'opera e' B41I07000120005; che, secondo il crono programma dei lavori riportato nella relazione istruttoria, per la realizzazione della linea M4 tratta Sforza Policlinico - Linate e' prevista una durata complessiva di sessanta mesi, oltre diciotto mesi per il completamento della progettazione, con presumibile entrata in esercizio entro il 2014, in tempo utile per l'EXPO 2015; Sotto l'aspetto finanziario: che il costo complessivo della tratta «Sforza Policlinico - Linate» e' pari a 910,082 milioni di euro, di cui 523,417 per lavori (inclusi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza), 114,530 per «somme a disposizione», 189,400 per materiale rotabile e 82,735 per IVA calcola al 10%; che il Protocollo d'intesa stipulato il 31 luglio 2007 tra il Ministero delle infrastrutture, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e il Comune di Milano «per la realizzazione della rete metropolitana dell'area milanese» - nell'includere la tratta in questione tra le priorita' di intervento - pone l'onere della relativa copertura, per il 40%, a carico dello Stato e, per il 60%, a carico degli Enti locali, che possono avvalersi di contributo di soggetti privati secondo le procedure vigenti; che si prevede di estendere alla tratta in esame la modalita' esecutiva gia' approvata per la prima tratta e consistente nella costituzione di una Societa' mista pubblico-privata, il cui capitale sociale venga sottoscritto per circa 2/3 dal Comune e alla quale il Comune stesso rilasci la concessione di costruzione e gestione per trenta anni (oltre il previsto periodo di costruzione), e che il bando di gara per la scelta del socio privato relativo al citato primo lotto prevede la possibilita' di estensione, compatibilmente con la normativa vigente; che il piano economico-finanziario sintetico - riferito all'intera tratta della linea M4 S. Cristoforo - Linate e redatto sulla base di una durata di 30 anni, di cui parte destinati alla costruzione dell'opera - prevede un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione; che con nota 5 novembre 2007, n. 49916, l'Unita' tecnica-Finanza di progetto ha trasmesso una relazione sul progetto relativo all'intera tratta citata in cui, sulla base della documentazione trasmessa, espone l'avviso che il progetto medesimo necessiti del livello di contribuzione pubblica ipotizzato al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, ma suggerisce comunque di riconsiderare il piano in fase di approvazione definitiva in modo da effettuare una valutazione approfondita sulla congruita' del contributo richiesto con una base dati maggiormente aggiornata, che tenga conto - tra l'altro - dei profili gestionali del progetto stesso; che, come esposto in premessa, il costo della progettazione definitiva - pari a 9,9 milioni di euro - viene posto a carico dei fondi stanziati dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 159/2007; Delibera:
1. DPEF 2008-2012 Si da' atto che la Conferenza unificata, nella seduta del 30 ottobre 2007, ha sancito - ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002 - l'intesa sull' «Allegato infrastrutture» al DPEF 2008-2012 nel testo risultante dalla traslazione del prolungamento della M4 di Milano e della tratta Garibaldi - San Siro della M5 del medesimo Comune dalla tabella G alla tabella B4 (opere da avviare entro il 2012). Il richiamato documento programmatorio, sul quale questo Comitato si e' espresso con delibera n. 45/2007, e' da intendere modificato con l'introduzione delle suddette varianti, che comunque concernono solo l'ordine di priorita' sull'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche, che gia' ricomprende entrambi gli interventi citati. Le altre modifiche ed integrazioni emerse nel corso della seduta della Conferenza saranno valutate in sede di predisposizione del successivo documento di programmazione economico-finanziaria. 2. Approvazione progetto preliminare. 2.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni, e' approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione della compatibilita' ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate, il progetto preliminare della tratta Sforza Policlinico - Linate della linea metropolitana M4 di Milano. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera. 2.2 Ai sensi del citato art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, l'importo di 910,082 milioni di euro, pari al costo complessivo dell'opera come specificato nella precedente «presa d'atto», costituisce il «limite di spesa» dell'intervento da realizzare. 2.3 Le prescrizioni, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera. Le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte di detto allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito ad alcune di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 3. Redazione progetto definitivo. 3.1 II soggetto aggiudicatore, in relazione alla definizione della struttura finanziaria per la copertura della quota di costo a proprio carico, provvedera' a verificare la possibilita' di recupero dell'IVA e a redigere una stesura aggiornata del piano economico-finanziario, anche nella versione analitica prevista dalla delibera n. 11/2004, da inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a corredo del progetto definitivo. Copia di detto piano verra' trasmessa anche all'Unita' tecnica-Finanza di progetto per le definitive valutazioni circa la congruita' del contributo richiesto a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche. 3.2 In sede di esame del progetto definitivo di cui sopra il Ministero istruttore procedera' alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui ai precedenti punti 2 marzo 3.3 In fase di approvazione del progetto definitivo verra' assicurata l'integrale copertura finanziaria dell'opera, con assegnazione del contributo a carico dei fondi della «legge obiettivo» in relazione alle risorse disponibili a legislazione vigente, dei finanziamenti assicurati dai soggetti cofinanziatori e tenuto conto delle verifiche di cui al punto 3 gennaio , in coerenza con il profilo della spesa individuato nella scheda citata nella «presa d'atto» in linea con il cronoprogramma dei lavori. Questo in quanto al finanziamento dell'opera concorrono per il 60% gli enti locali e che possono essere attivati capitali privati posto che il piano economico finanziario prevede un potenziale ritorno economico. 4. Clausole finali. 4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto dell'intervento «nuova linea metropolitana M4 tratta Sforza Policlinico - Linate», approvato con la presente delibera. 4.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 4.3 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori. 4.4 Ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004) il CUP relativo all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. Roma, 1° agosto 2008
Il Vice Presidente Tremonti
Il segretario del CIPE Miccichè
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2009 Uffici controllo atti Ministeri economico-finanziari registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 55 |
| Allegato
Prescrizioni: 1. Il progetto definitivo sviluppera' gli aspetti di integrazione e interscambio tra le diverse modalita' pubbliche di trasporto e, in particolare: svolga i necessari approfondimenti, anche rispetto alle altre infrastrutture presenti (M1, Passante, cintura ferroviaria, linee tranviarie e filoviarie), sui flussi dei passeggeri che inter scambiano, specialmente in corrispondenza di Dateo, Forlanini FS e S. Babila. Questo al fine di individuare percorsi agevoli e sicuri di collegamento anche con riferimento all'utenza disabile. In tal senso dovranno essere sviluppati i layout funzionali delle stazioni e previste adeguate sistemazioni superficiali; preveda nella segnaletica e nella finitura delle stazioni l'indicazione puntuale dei percorsi e l'adozione di punti/pannelli informativi dedicati agli altri servizi di trasporto; adotti, per le stazioni interessate, un sistema di comunicazione integrato con quello dei servizi ferroviari (es. monitor, pannelli per l'esposizione degli orari ferroviari, cartografia relativa ai servizi ferroviari regionali e suburbani), prevedendo anche l'inserimento di distributori automatici di biglietti ferroviari. La progettazione delle stazioni di interscambio sara' coordinata e sviluppata in collaborazione con tutti gli Enti competenti alla programmazione dei servizi di trasporto. 2. Sempre nell'ottica di creare un sistema di mobilita' di servizio al territorio, si prescrive che previsione della nuova linea metropolitana sia integrata da una programmazione adeguata di 11 linee di trasporto pubblico di superficie nonche' di nuovi eventuali collegamenti viabilistici e ciclabili per la connessione degli abitati di Segrate e di Peschiera Borromeo con l'aerostazione. 3. Dovra' essere assicurata l'accessibilita' pedonale e ciclabile a tutte le stazioni, studiando e prevedendo, nelle aree di intervento, le necessarie sistemazioni superficiali. 4. Il progetto preliminare non affronta il tema della realizzazione di parcheggi di corrispondenza per il traffico privato, che andra' adeguatamente sviluppato in fase di definitivo, considerando la linea nel suo complesso, dal terminale di Lorenteggio all'aeroporto. 5. Per quanto riguarda il terminale di Linate, si segnala che sono in corso alcune verifiche di fattibilita' di un collegamento ferroviario al servizio dell'aeroporto, tale da inserire lo scalo in un contesto di accessibilita' piu' ampio. Si richiede pertanto che lo sviluppo della progettazione definitiva della linea M4 sia coordinato con gli studi e gli approfondimenti in via di definizione. 6. Occorre inoltre precisare che l'indicazione contenuta nel progetto preliminare di un prolungamento a Pioltello della M4 non costituisce una soluzione gia' definita e condivisa dai Comuni per l'eventuale ulteriore sviluppo della linea, che andra' invece concordato in uno specifico tavolo di confronto. 7. Dovra' essere sviluppato il tema dell'impatto dei cantieri sul traffico e sulla sosta. Allo scopo dovra' essere redatto uno specifico elaborato che permetta di valutare le conseguenze, seppur temporanee, sul traffico in funzione della tempistica di realizzazione delle opere. Tale documento dovra' indicare con precisione le sistemazioni logistiche dei cantieri, le aree destinate ad ospitare le attrezzature nonche' la viabilita' alternativa e di cantiere. Per il trasporto pubblico andranno assicurate adeguate condizioni di esercizio e di sicurezza per tutta la durata dei lavori, anche in riferimento alla rete tranviaria interferente. 8. Occorre meglio verificare l'interferenza dei cantieri e dell'opera con l'impianto sportivo di Novegro. 9. Si richiede infine che il Comune di Milano attivi il tavolo di confronto con la Regione, la Provincia di Milano e i Comuni di Segrate e Peschiera Borromeo che dovra' accompagnare la redazione del definitivo per condividere anticipatamente i contenuti del progetto e ottimizzarne l'inserimento urbanistico, territoriale ed ambientale. 10. Dovra' essere predisposto uno studio idrogeologico delle aree interessate che definisca: i valori relativi alle massime escursioni stagionali della falda freatica riferite ad un periodo di tempo sufficientemente significativo (almeno 10 anni); la direzione di deflusso della falda freatica e l'andamento delle curve isofreatiche, rappresentate mediante la redazione di una carta idrogeologica locale dell'area in esame, nonche' le condizioni di vulnerabilita' delle acque sotterranee; le interferenze dell'opera sulla circolazione idrica sotterranea (possibilita' dell'instaurarsi dei cosiddetto «effetto diga») in corrispondenza dei tratti interrati del tracciato sub perperdicolari alla direzione di deflusso della falda freatica (presenza di modificazioni nella piezometria). In particolare si dovra' accertare che l'innalzamento del livello di falda a monte dell'opera (nel senso della direzione di flusso) non vada ad interferire con i vani interrati degli edifici esistenti. l'interazione del tracciato sotterraneo con la falda acquifera e con i pozzi presenti; a tal riguardo le valutazioni dovranno considerare, oltre all'interazione con i pozzi pubblici di captazione dell'acqua potabile, anche le opere di captazione private e/o asservite alla produzione di calore/energia (pompe di calore), e tener conto dell'andamento temporale della falda in ragione anche delle suddette opere di captazione previste (es. Centrali IDEM di via Cavriana e di Linate). 11. Si dovra' verificare che: il tracciato non interessi le zone di tutela assoluta delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, cosi' come definite dalla vigente normativa; l'attuazione degli interventi nelle zone di rispetto sia conforme alle disposizioni contenute nel documento «Direttive per la disciplina delle attivita' all'interno delle zone di rispetto» approvato con D.G.R. 10 aprile 2003, n. VII/12693. 12. Dovra' essere effettuato un monitoraggio della falda sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio al fine di valutare la qualita' delle acque di falda, che potrebbero essere interessate da eventuali contaminazioni. Si dovranno indicare la frequenza prevista di monitoraggio dei piezometri ed i parametri che si intendono monitorare in relazione ai materiali ed attrezzature utilizzate per il consolidamento del terreno. 13. Si dovra' verificare che la modalita' di intervento sia compatibile con l'attraversamento in sub-alveo di corsi d'acqua superficiali. 14. Dovra' essere delineato uno scenario futuro, sia in fase di cantiere che di esercizio della tratta interrata, in cui si evidenzi l'assenza di rischi idraulici dovuti alle interferenze delle acque superficiali del fiume Lambro o di infiltrazione sotterranea dei collettori interrati. 15. Dovra' essere predisposto un documento che evidenzi le aree critiche lungo il tracciato, in relazione alla destinazione urbanistica e alle attivita' ivi svolte (es. industrie insalubri). 16. Si dovra' verificare l'eventuale presenza di fenomeni di subsidenza connessi alle operazioni di scavo e valutare il rischio per gli edifici esistenti (danni alle strutture). 17. Dovranno essere valutati gli studi geologici predisposti in conformita' ai criteri di attuazione della ex legge regionale n. 41/1997 dai Comuni di Peschiera Borromeo e di Segrate, interessati dalle opere in oggetto. L'esame di tali studi consentira' di acquisire informazioni in merito alle condizioni litologiche e geomorfologiche delle aree interessate, al rischio idraulico ed idrogeologico esistente, alle caratteristiche geotecniche dei terreni ed alle principali proprieta' della falda freatica (direzione di deflusso, profondita', oscillazione stagionale, ecc.). 18. Il soggetto aggiudicatore, dovra' applicare le vigenti norme tecniche per le costruzioni, approvate con decreto ministeriale 14 settembre 2005, in merito alla caratterizzazione geotecnica ed idrogeologica nei terreni interessati dagli interventi in questione. 19. L'ubicazione, le attivita' e la sistemazione finale delle aree di' cantiere dovranno avvenire con le seguenti modalita': le aree non dovranno essere localizzate all'interno delle zone di rispetto di punti di captazione destinati al consumo umano; gli scarichi delle acque provenienti da lavorazioni interne (impianti di betonaggio, ecc.) dai lavaggi di automezzi dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente; al termine dei lavori le aree occupate, al fine di garantire la tutela del suolo e sottosuolo, delle acque sotterranee, dovranno se necessario essere oggetto di bonifica. 20. Per quanto riguarda il tratto in superficie, dovra' essere assicurato il rispetto dei limiti di rumore previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1998 nella fascia di pertinenza ed all'esterno i limiti della zonizzazione acustica. Nelle aree di sovrapposizione della fascia di pertinenza con quella di aree infrastrutture, dovra' essere assicurato, secondo quanto indicato dal decreto ministeriale 29 novembre 2000, che il livello di immissione di rumore al singolo recettore complessivamente prodotto dalle infrastrutture le cui aree di pertinenza si sovrappongono non superi il maggiore dei limiti stabilito per ogni singola infrastruttura. 21. Dovranno essere approfondite le valutazioni quantitative del rumore emesso in linea anche con quanto previsto dalla legge regionale n. 13/2001 e dalla D.G.R. n. VII/8313, in modo da consentire di valutare le variazioni tra ante e post operam dei livelli di rumore in corrispondenza dei recettori, e di verificare se si determinino transizioni, tra ante e post operam, da condizioni di conformita' a condizioni di non conformita' ai limiti di rumore o incrementi significativi nel post operam di livelli di rumore che nell'ante operam fossero superiori ai limiti. 22. La scelta delle modalita' e delle localizzazioni delle misure di rumore post operam, dovra' tener conto della specifica situazione della linea e dei recettori e dovra' essere sottoposta ad ARPA per le verifiche di adeguatezza. La relazione sulle misure effettuate post operam dovra' riportare i livelli di rumore rilevati, la valutazione rispetto alla conformita' ai limiti e l'indicazione degli eventuali interventi di mitigazione che fossero necessari per il rispetto dei limiti di rumore. 23. In fase di cantiere dovra' essere attuato un monitoraggio del rumore in corso d'opera che tenga conto, nella individuazione dei punti e delle modalita' delle misure, della sensibilita' dei recettori e dei tempi della esecuzione delle attivita' particolarmente rumorose. Sulla base anche delle informazioni del monitoraggio in corso d'opera, dovranno essere adottate le opportune misure gestionali ed eventualmente di schermatura provvisoria, compatibilmente con l'esecuzione delle attivita' di cantiere, per contenere il disturbo ai recettori. L'attivita' durante il periodo di riferimento notturno dovra' essere limitata alle sole operazioni sotterranee, sempre subordinate alla valutazione degli impatti, prevedendo tutte le attivita' di carico e scarico dei materiali in periodo di riferimento diumo. 24. Dovra' essere valutato il rumore irradiato dalle prese d'aria e dagli impianti di ventilazione e dovranno essere adottati gli accorgimenti per contenere il disturbo e rispettare i limiti di rumore. 25. Nella stima dell'impatto acustico dovra' essere valutato anche l'impatto generato sui passeggeri indicando le opere idonee ad attenuare la rumorosita' interna. 26. Dovra' essere elaborato un approfondimento in merito alle stime quantitative delle vibrazioni prodotte dall'esercizio della linea, che consentano di valutare adeguatamente l'impatto vibrazionale. In particolare, dovranno essere individuate e censite tutte le possibili situazioni di criticita' sulla base della stima dei livelli di vibrazioni cui saranno sottoposti i residenti negli edifici e della specifica sensibilita' delle varie tipologie di recettori. A tal fine andra' indagata una fascia di ampiezza adeguata intorno all'infrastruttura, censiti i recettori, studiata la propagazione delle vibrazioni impresse al terreno e valutata la risposta degli edifici. In fase di progettazione definitiva dovranno essere adottate misure costruttive adeguate per contenere le immissioni di vibrazioni entro limiti di tollerabilita' in funzione della sensibilita' specifica dei recettori e dovra' essere valutata l'efficacia. 27. Dovra' essere previsto un programma di monitoraggio post operam delle vibrazioni, che specifichi modalita' e localizzazione dei rilievi vibrometrici con particolare attenzione alle situazioni di potenziale criticita'. Il programma di monitoraggio dovra' essere inviato ad ARPA per le valutazioni sulla sua adeguatezza. 28. Dovranno essere individuate e monitorate in corso d'opera le situazioni di possibile criticita' per il disturbo agli occupanti gli edifici, tenendo conto della sensibilita' dei recettori e dei tempi delle attivita' potenzialmente particolarmente disturbanti. 29. La progettazione e le soluzioni tecnologiche adottate dovranno essere tali da mantenere il fenomeno vibratorio sotto la soglia di percezione, soprattutto nel periodo notturno e dovra' essere previsto un accurato programma di manutenzione di mezzi e rotaie. Durante la fase di cantiere, al fine di contenere le emissioni in atmosfera, si dovra': 30. agglomerare la polvere mediante umidificazione del materiale, per esempio mediante un'irrorazione controllata; 31. movimentare con scarse altezze di getto, basse velocita' d'uscita e contenitori di raccolta chiusi; 32. dotare di carter eventuali tramogge o nastri trasportatori di materiale sfuso, secco, di ridotte dimensioni granulometriche; 33. privilegiare per i riempimenti il riutilizzo del materiale derivante dagli scavi e dalle demolizioni; 34. stoccare i materiali da cantiere allo stato solido polverulento (cemento, calce, intonaci ed altri) in sili e movimentare i suddetti materiali tramite trasporti pneumatici presidiati da opportuni filtri, dotati di sistemi di controllo dell'efficienza, in grado di garantire valori di emissione di 10 mg/Nmc2; 35. bagnare opportunamente, in caso di vento superiore ai 5 m/s, il materiale di pezzatura fine stoccato in cumuli; a tale scopo deve essere installato un sistema di rilevazione della direzione e velocita' del vento ubicandolo in una zona di facile accesso per il suo controllo; 36. proteggere adeguatamente i depositi di materiale sciolto con scarsa movimentazione dall'esposizione al vento mediante misure come la copertura con stuoie, teli o copertura verde; 37. limitare la velocita' massima sulle piste di cantiere a 30 km/h; 38. munire le piste di trasporto molto frequentate di un adeguato consolidamento, per es. una pavimentazione o una copertura verde. Le piste vanno periodicamente pulite e le polveri legate per evitare depositi di materiali sfusi sulla pista; 39. prevedere, all'uscita del cantiere, un idoneo sistema per il lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita dal cantiere e dell'esterno dei mezzi per evitare dispersioni di materiale polveroso lungo i percorsi stradali; 40. ottimizzare i carichi trasportati, sfruttando al massimo la capacita' dei mezzi di trasporto prevedendo, se possibile, l'utilizzo di mezzi con capacita' differenziata; 41. impiegare apparecchi di lavoro a basse emissioni, per es. con motore elettrico; 42. utilizzare macchine e apparecchi con motori diesel muniti di sistemi di filtri per panicolato (SFP) in funzione della potenza; 43. equipaggiare di macchine e apparecchi con motore a combustione e svolgere periodica manutenzione degli stessi secondo le indicazioni del fabbricante; 44. verificare che le nuove macchine adempiano, a partire dalla rispettiva data della messa in esercizio, alla Direttiva n. 97/1968 CE (recepita con decreto ministeriale 20 dicembre 1999); 45. adottare, per i lavori con elevata produzione di polveri con macchine e apparecchi per la lavorazione meccanica dei materiali (come per es. mole per troncare, smerigliatrici), misure di riduzione delle polveri; 46. dotare i pozzi d'attacco delle gallerie a foro cieco di una piattaforma mobile in grado di trasportare, con un movimento verticale, i mezzi operativi sino al fondo del pozzo, dove avverranno tutte le operazioni di carico e scarico dagli automezzi; 47. verificare che le aperture della costruzione insonorizzata siano, di norma, tenute chiuse e quindi aperte solo per l'accesso e l'uscita di mezzi, persone, materiali; 48. nella definizione del layout del cantiere aumentare il piu' possibile la distanza tra le sorgenti di polveri e i recettori, con particolare attenzione alle aree residenziali; 49. utilizzare gruppi elettrogeni e di produzione di calore in grado di assicurare le massime prestazioni energetiche al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera; 50. rispettare il divieto di combustione all'aperto, come disposto al punto 3.c dell'Allegato alla D.G.R. n. 5291 del 2 agosto 2007, in sintonia con la legislazione nazionale vigente; 51. in fase di cantiere condurre un monitoraggio degli inquinanti, secondo modalita' da concordare con ARPA e da presentare a corredo del progetto definitivo. 52. La realizzazione delle opere fuori terra (scale d'uscita dalle stazioni, ascensori esterni, griglie di aerazione e ventilazione, camini, impianti tecnici di superficie), la cui miglior definizione progettuale viene dal proponente stesso rimandata alla redazione del progetto definitivo, dovra' tenere in considerazione i caratteri connotativi del contesto paesaggistico con particolare attenzione ai segni «architettonici» presenti e riconosciuti (specificamente vincolati o meno sotto il profilo storico-culturale). 53. Considerata la significativa presenza lungo il tracciato di viali e spazi alberati (C.so Indipendenza, Pie Susa, Viale Argonne) andra' prestata un'adeguata attenzione alla valutazione piu' approfondita e dettagliata delle interferenze tra la realizzazione della linea ed il verde di superficie esistente: la salvaguardia delle essenze arboree esistenti e la riqualificazione paesaggistica complessiva degli ambiti interferiti dovra' essere il motivo ispiratore del progetto definitivo. 54. Il progetto per la sistemazione finale delle aree di cantiere dovra' prevedere un progetto del «verde» che verifichi adeguatamente, oltre alla collocazione dei manufatti «fuori terra», anche la collocazione delle griglie di aerazione superficiali. 55. Il progetto definitivo dovra' essere redatto sulla base della documentazione e degli elaborati progettuali indicati dai criteri regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici (in particolare si rimanda a quanto specificamente indicato nell'allegato A alla D.G.R. n. VIII/2121 del 15 marzo 2006 - pubblicata nel BURL del 31 marzo 2006, 3° supplemento straordinario al n. 13). 56. Il progetto definitivo dovra' tenere in considerazione gli eventuali cantieri previsti o in progetto, relativi ad altre infrastrutture o interventi edilizi (p. es Ospedale Maggiore di Milano, parcheggi sotterranei, situazione piazzale Dateo, gia' particolarmente interessato da precedenti grosse opere infrastrutturali). 57. La linea metropolitana M4, per la maggior parte della tratta oggetto della documentazione esaminata, verra' realizzata in sotterraneo: relativamente alla fase di esercizio, si ritiene comunque utile effettuare alcune valutazioni relativamente agli impianti di aerazione a servizio della linea stessa. Per la parte realizzata a raso l'infrastruttura dovra' rispettare quanto previsto per le nuove infrastrutture ferroviarie dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459. 58. Dovra' essere effettuata una verifica preventiva dell'interesse archeologico delle aree interessate dal tracciato mediante una ricerca bibliografica, di archivio e cartografica per il periodo romano e medioevale, da affidarsi a soggetti in possesso della necessaria qualificazione. 59. I punti di espulsione aria dal manufatto dovranno essere collocati in modo da non creare molestie. Si precisa che eventuali immissioni d'aria per i locali con presenza di persone nei mezzanini dovranno essere realizzate secondo le norme vigenti. 60. Il progetto definitivo dovra' prevedere le necessarie opere di mitigazione da adottarsi in fase di cantiere e in fase di esercizio, in aggiunta a quelle previste in fase di progettazione. 61. In fase di successive e piu' approfondite elaborazioni, dovra' essere presentata la seguente documentazione: planimetria con riportati i perimetri dei vigenti strumenti di tutela paesaggistica ai sensi del capo III del decreto legislativo n. 42/2004; relazione sull'apparato vegetazionale esistente sui tracciati interessati sia la' dove gli stessi ricadano in ambiti tutelati ai sensi del capo 111 del decreto legislativo su citato o rientrano negli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto legislativo; dettagliata documentazione fotografica di tutti i siti interessati; breve relazione storico catastale su tutti i siti interessati da opere in superficie; simulazioni fotografiche di tutti i manufatti in superficie, concernenti le opere di realizzazione delle stazioni; descrizione chiara della realizzazione di tutte le aree di cantiere in area urbana. 62. Redigere il progetto definitivo degli elementi progettuali fuori terra, in particolare per il tratto S. Vittore - S. Ambrogio, per tutta la via Sforza, in modo da fornire elaborati tecnici (piante e sezioni) che dettaglino il rapporto con le preesistenti strutture di carattere monumentale, rendering o fotosimulazioni che consentano la piena valutazione dell'impatto visivo. 63. Tutte le opere di scavo dovranno essere concordate con la competente Soprintendenza Archeologica. 64. Dovranno essere eseguiti alcuni saggi archeologici preventivi per un'estensione non inferiore a 20% della superficie degli scavi a cielo aperto previsti per la realizzazione dei manufatti in largo Augusta e piazza S. Babila, in quanto queste aree risultano interessate dal tracciato delle mura massimianee. 65. Gli scavi a cielo aperto nel tratto oltre piazza S. Babila fino a Linate, dovranno essere effettuati con assistenza archeologica, da affidarsi ad operatori specializzati sotto la direzione scientifica della Soprintendenza territorialmente competente. 66. Premesso che per quanto riguarda la distanza minima dagli ostacoli fissi e/o dal cielo della galleria e' stato verificato il rispetto della norma UNI 7360 per la configurazione riportata negli elaborati progettuali, risulta necessario evidenziare che nel caso in cui si adotti la linea di contatto aerea la sezione della galleria dovra' essere rivista onde ottemperare al rispetto dei franchi della norma medesima. 67. La norma UNI 7508 prevede che il dislivello fra il piano di calpestio della banchina e la soglia delle porte laterali del rotabile, non sia maggiore di 0,08 m. Poiche' nel progetto, non avendo ancora definito il sistema, sono indicate due misure come altezza sul p.d.f. del materiale rotabile (0,85 o 1,00 m) mentre per la banchina l'altezza sul p.d.f. prevista e' di 1,00 m, si potrebbe avere una condizione di rispondenza o non rispondenza alla norma a seconda di quale altezza venga adottata per il materiale rotabile. 68. Nelle stazioni a foro cieco a galleria unica l'uscita dell'ascensore, come da norma UNI 7744, deve essere prevista in un vano a se' stante e non direttamente sulla banchina di stazione. 69. In linea di massima la configurazione delle stazioni risponde ai requisiti del decreto ministeriale 11 gennaio 1988 per quanto riguarda i percorsi di sfollamento; al momento non e' stato possibile verificare dimensionalmente tali percorsi in quanto non sono state presentate relazioni specifiche per il calcolo dei moduli di evacuazione. Tale verifica sara' effettuata in fase di progettazione definitiva. 70. Alcune delle caratteristiche plano-altimetriche del tracciato (ad esempio pendenza) vanno attenzionate qualora si preveda l'adozione di sistema su ferro. 71. Poiche' la linea si sviluppa in parte in superficie, in tale zona dovranno essere previste opportune delimitazioni atte ad impedire accessi impropri. 72. Per quanto riguarda il Posto centrale di controllo, risulta opportuno che la progettazione prevista relativamente alla prima tratta tenga gia' conto di quanto necessario per gestire anche la seconda tratta. Raccomandazioni. 1. Dovra' essere promossa un'attivita' di informazione della popolazione, in particolare sui tempi delle lavorazioni piu' rumorose, per contenere le reazioni avverse. 2. Dovra' essere promossa un'attivita' di informazione della popolazione, in particolare sui tempi delle lavorazioni piu' impattanti del punto di vista delle vibrazioni, al fine di preparare, per quanto possibile, all'impatto, seppur transitorio, che la costruzione della linea produrra'. 3. Relativamente agli aspetti economici e' stato presentato un prospetto per la parte relativa ai lavori e si raccomanda di fornire elementi sufficienti per la valutazione dei tariffari utilizzati; si raccomanda inoltre di specificare per i componenti tecnologici e per il materiale rotabile i costi reali. 4. Sulla base degli elaborati disponibili, si raccomanda una sostanziale coerenza dei costi globali con quelli di riferimento della prima tratta. |
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