Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 20 febbraio 2009 |
Rettifica del decreto 23 maggio 2001, relativo al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Offida». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto direttoriale 23 maggio 2001, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Offida» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la nota della Regione Marche n. 86232 del 10 febbraio 2009 con la quale si chiede l'integrazione dell'art. 3 con l'inserimento del comune di Petritoli tra i comuni i cui territori sono parzialmente interessati alla zona di produzione della DOC Offida; Visto che dai riscontri effettuati e' risultato che parte dei territori del comune di Petritoli ricadono effettivamente nella delimitazione della zona di produzione della DOC Offida; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 10 e 11 febbraio 2009, in merito alla richiesta di cui sopra; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla rettifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Offida», al fine di prevedere l'integrazione sopra specificata; Decreta:
Articolo unico
A titolo di rettifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Offida», allegato al decreto ministeriale 23 maggio 2001, richiamato in premessa, il testo del secondo comma dell'art. 3 e' sostituito dal seguente testo: «La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Offida» Pecorino, «Offida» Passerina, «Offida» Passerina passito e «Offida» Passerina spumante, comprende gli interi territori comunali di Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Casteldilama, Castorano, Castignano, Cossignano, Montefiore dell'Aso, Offida, Ripatransone, nonche' parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Campofilone, Carassai, Cupramarittima, Grottammare, Montalto Marche, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montedinove, Monteprandone, Pedaso, Petritoli, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 febbraio 2009 Il capo Dipartimento: Nezzo |
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