Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 febbraio 2009
Autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma».

IL DIRETTORE GENERALE
del controllo alla qualita' e dei sistemi di qualita'

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art.16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 19 che abroga il Reg. (CE) 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visto il Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;
Visto il Reg. (CE) n. 102 della Commissione del 4 febbraio 2008, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 24 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2008, con il quale l'organismo denominato «Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;
Considerato che con nota n. 1143 del 28 gennaio 2009 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha notificato all'organismo comunitario competente, ai sensi dell'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, una domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;
Visto il decreto 9 febbraio 2009, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. (CE) n. 510/2006, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;
Considerato che l'organismo denominato «Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» ha predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello nazionale con decreto 9 febbraio 2009;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art.14 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio concessa con il citato decreto 9 febbraio 2009, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo dell'organismo «Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta».
 
Art. 2.

La presenta autorizzazione, efficace dalla data del presente decreto, comporta l'obbligo per l'organismo di controllo «Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» del rispetto delle prescrizioni di cui al decreto 24 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2008 e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2009
Il direttore generale: La Torre
 
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