Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 febbraio 2009
Modifica dell'articolo 46 del regolamento del 18 luglio 2003, per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto l'art. 20, lett. e) della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il Regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
Vista la delibera del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti adottata l'11 febbraio 2009;
Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 46 del Regolamento del 18 luglio 2003 per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, deliberata dal Consiglio medesimo nella seduta dell'11 febbraio 2009 ed allegata al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 23 febbraio 2009
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato

NUOVO TESTO ART. 46 DEL REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEGLI AFFARI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI
GIORNALISTI.

Ogni deliberazione del Consiglio nazionale comunque attinente al ricorso e' adottata secondo la procedura prevista dagli artt. 63 e 64 del regolamento di esecuzione.
Nelle decisioni dei ricorsi in materia disciplinare, per i reclami avverso le deliberazioni di archiviazione o di proscioglimento di cui al terzo comma dell'art. 40, il Consiglio nazionale, su ricorso del pubblico ministero o dell'esponente, puo' riformare il provvedimento del Consiglio regionale - procedendo, se necessario, a tutti gli adempimenti formali ed istruttori - ed erogare una delle sanzioni di cui all'art. 51 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Nei casi in cui il Consiglio regionale abbia sanzionato il comportamento del giornalista, il Consiglio nazionale puo' erogare una sanzione piu' grave rispetto alla sanzione di primo grado solo nel caso in cui il ricorso sia proposto dal pubblico ministero competente; se il ricorso e' proposto solo dall'interessato vale il divieto della reformatio in peius delle sanzioni di primo grado.
 
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