Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2009 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
REGOLAMENTO 17 febbraio 2009
Attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione degli elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa, e disposizioni particolari in materia di valutazione a fini di vigilanza dei titoli emessi da entita' delle quali sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale. Modifiche ai prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' rami vita e rami danni. (Regolamento n. 28).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, e le successive modificazioni e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed in particolare l'art. 15 che, ai commi 13, 14 e 15, considerata la situazione di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari, introduce la facolta' per le imprese del settore assicurativo di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore d'iscrizione nell'ultima relazione semestrale anziche' al valore desumibile dall'andamento dei mercati, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, attribuendo all'ISVAP il compito di disciplinare con regolamento le relative modalita' attuative;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Fonti normative
1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 15 (riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili), commi 13, 14 e 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «attivi a copertura»: le attivita' ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi del titolo III, capo III, e dell'art. 65 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
b) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
c) «decreto-legge anticrisi»: il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2;
d) «ISVAP» o «Autorita'»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
f) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
g) «strumenti finanziari derivati»: gli strumenti disciplinati dal provvedimento ISVAP n. 297 del 19 luglio 1996;
h) «patrimonio libero»: le attivita' nel patrimonio dell'impresa non destinate a copertura delle riserve tecniche;
i) «titoli durevoli»: investimenti compresi nelle classi C.II e C.III dello Stato patrimoniale attivo di cui all'allegato 1 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, esclusi gli strumenti finanziari derivati, destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e come tali classificati nel portafoglio ad utilizzo durevole alla data del 31 dicembre 2008;
j) «titoli non durevoli»: investimenti compresi nelle classi C.II e C.III dello Stato patrimoniale attivo di cui all'allegato 1 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, esclusi gli strumenti finanziari derivati, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e come tali presenti nel portafoglio ad utilizzo non durevole alla data del 31 dicembre 2008.
 
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo che, in base all'art. 91, comma 2, del decreto, redigono il bilancio di esercizio in conformita' al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
 
Art. 4.
Modalita' di esercizio
1. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari, l'impresa che, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge anticrisi, esercita la facolta' di valutare i titoli non durevoli al valore iscritto nella relazione semestrale al 30 giugno 2008 redatta ai sensi del regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio a tale data, al costo d'acquisizione, salvo perdite di carattere durevole, verifica la coerenza dell'esercizio di tale facolta' con la struttura degli impegni in essere e le scadenze dei relativi esborsi.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato al 31 dicembre 2008 sia inferiore al valore iscritto nella relazione semestrale 2008 ovvero al costo d'acquisizione.
3. L'organo amministrativo dell'impresa in sede di delibera di approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2008 approva anche una relazione separata che attesti la coerenza delle scelte effettuate ai sensi del comma 1, completa di una situazione previsionale dei flussi di cassa dell'esercizio 2009 predisposta su base mensile, con analisi quantitativa degli importi dei pagamenti e degli incassi attesi e dell'illustrazione dei valori desumibili dall'andamento dei mercati relativi ai titoli non durevoli per i quali la facolta' e' esercitata.
4. La relazione di cui al comma 3 e' trasmessa all'organo di controllo per le eventuali osservazioni nel termine di cui all'art. 2429, comma 1, del codice civile.
5. L'impresa riporta nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, di cui all'allegato 2 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, i criteri seguiti per l'individuazione e per la valutazione dei titoli non durevoli per i quali e' stata esercitata la facolta' di cui al comma 1 (parte A, punto i della nota integrativa).
6. L'impresa riporta nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, di cui all'allegato 2 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, un prospetto di raffronto del valore iscritto in bilancio dei titoli non durevoli per i quali e' stata esercitata la facolta' di cui al comma 1 con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati distintamente per le gestioni vita e danni (parte B, sezione 2, punti 2.2 e 2.3.1).
7. Le operazioni di trasferimento dei titoli dal comparto ad utilizzo non durevole al comparto ad utilizzo durevole effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del provvedimento ISVAP n. 893 G del 18 giugno 1998, successivamente al 30 giugno 2008 sono contabilizzate ad un valore pari al minore tra il costo d'acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato alla data del trasferimento.
 
Art. 5.
Riserva indisponibile
1. L'impresa che esercita la facolta' di cui all'art. 4, comma 1, accantona un importo di utili pari all'ammontare della differenza tra i valori iscritti in bilancio dei titoli per i quali la facolta' e' esercitata ed i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre 2008, al netto del relativo onere fiscale.
2. Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili disponibili non siano sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo il comma 1, l'impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
3. L'impresa indica in nota integrativa (parte C, punto 1) l'ammontare della riserva indisponibile di utili, al netto del relativo effetto fiscale, distintamente per la gestione danni e la gestione vita, evidenziandone la parte che impegna gli utili di esercizi successivi.
 
Art. 6.
Attivi a copertura delle riserve tecniche
1. L'impresa che esercita la facolta' di cui all'art. 4, comma 1 monitora su base mensile la differenza tra il valore di bilancio al 31 dicembre 2008 ed il valore di mercato per ciascun titolo per il quale e' esercitata la facolta' stessa, con evidenza distinta dei titoli assegnati a copertura delle riserve tecniche e di quelli appartenenti al patrimonio libero. Il monitoraggio tiene conto dell'andamento di tale differenza a seguito della cessione o della valutazione dei titoli nel periodo.
2. L'impresa che esercita la facolta' di cui all'art. 4, comma 1 individua un elenco di attivi del patrimonio libero di ammontare pari alla differenza di cui al comma 1 relativa agli attivi a copertura, indicandone le caratteristiche qualitative e l'eventuale idoneita' a copertura delle riserve tecniche.
3. L'ISVAP, oltre ai casi gia' previsti dalla vigente normativa, puo' chiedere l'immediata integrazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel caso in cui la somma delle differenze di cui al comma 1 relativa agli attivi a copertura sia superiore al 2,5 per cento delle riserve tecniche da coprire oppure nel caso in cui l'impresa non adempia alle disposizioni di cui al comma 2 o, pur in costanza di tale adempimento, in caso di inadeguato livello di liquidita' o qualita' degli attivi di cui al comma 2.
4. In ogni caso, se la differenza di cui al comma 1 relativa agli attivi a copertura non si fosse azzerata o presentasse valori prossimi allo zero entro il 30 settembre 2009, l'impresa presenta all'ISVAP entro i successivi trenta giorni un piano di rientro per garantire la copertura delle riserve tecniche entro la chiusura dell'esercizio 2009.
5. Indipendentemente dall'esercizio della facolta' di cui all'art. 4, comma 1, i titoli emessi da entita' di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale sono iscritti nel registro per un importo pari a zero.
 
Art. 7.
Margine di solvibilita'
1. La riserva indisponibile di cui all'art. 5 e' ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilita' dell'anno 2008 - distintamente per la gestione danni e la gestione vita - nei limiti del 20 per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto a condizione che essa, unitamente alle passivita' subordinate ed agli strumenti ibridi, non ecceda il 50 per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto.
2. La riserva indisponibile di cui all'art. 5 e' ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilita' per un periodo di dodici mesi. L'impresa che utilizza la riserva indisponibile a copertura del margine di solvibilita' calcola trimestralmente la situazione aggiornata del margine e predispone, nel caso di perdurante necessita' di utilizzare tale riserva tra gli elementi del margine di solvibilita' disponibile al 30 settembre 2009, un piano di rientro, da inviare all'ISVAP entro i successivi trenta giorni, che consenta all'impresa di non includere la riserva tra gli elementi del margine di solvibilita' disponibile alla chiusura dell'esercizio 2009.
3. Ai fini del comma 2, la riserva indisponibile si riduce in misura corrispondente all'importo delle minusvalenze, al netto del relativo effetto fiscale, in relazione all'eventuale cessione dei titoli per i quali l'impresa ha esercitato l'opzione di cui all'art. 4, comma 1, e varia per effetto della valutazione dei titoli stessi aggiornata a ciascun trimestre.
4. Indipendentemente dall'esercizio della facolta' di cui all'art. 4, comma 1, il valore di bilancio relativo ai titoli emessi da entita' di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale e' detratto dal computo degli elementi del margine di solvibilita' disponibile.
 
Art. 8.
Margine di solvibilita' corretto
e solvibilita' dell'impresa controllante
1. La riserva indisponibile iscritta in bilancio per effetto dell'esercizio della facolta' di cui al comma 1 dell'art. 4 e' ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilita' corretto dell'anno 2008 nei limiti per cui e' ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilita' disponibile ai sensi dell'art. 7.
2. Ai fini del comma 1, gli importi della riserva indisponibile sono inclusi:
a) nella voce 18 del modello 1 e del modello 2 (allegati 1 e 2 al regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008) quando le verifiche di solvibilita' corretta sono effettuate applicando il metodo del bilancio consolidato;
b) nella voce 12 del modello 3 e del modello 4 (allegati 3 e 4 al regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008) quando le verifiche di solvibilita' corretta sono effettuate applicando il metodo della deduzione ed aggregazione.
 
Art. 9.
Informativa di vigilanza
1. L'impresa comunica all'ISVAP l'esercizio della facolta' di cui all'art. 4, comma 1 non appena assunta la relativa delibera da parte dell'organo amministrativo, unitamente all'ammontare della differenza tra il valore dei titoli iscritto in bilancio ed il relativo valore di mercato.
2. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, l'impresa comunica l'eventuale necessita' di utilizzo della riserva indisponibile quale elemento costitutivo del margine di solvibilita' e l'elenco degli attivi del patrimonio libero di cui all'art. 6, comma 3.
3. L'impresa che esercita la facolta' di cui all'art. 4, comma 1, ed utilizza la riserve indisponibile quale elemento costitutivo del margine di solvibilita' trasmette, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, la situazione aggiornata del margine di solvibilita' di cui all'art. 7, comma 2.
 
Art. 10.
Modifiche al regolamento ISVAP
n. 19 del 14 marzo 2008
1. Gli Allegati I e II al regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 sono sostituiti dagli Allegati I e II al presente regolamento.
2. Per il solo esercizio 2008 i prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' rami vita e danni sono corredati rispettivamente dagli allegati 6 e 4 compilati secondo le istruzioni ivi riportate.
 
Art. 11.
Pubblicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorita'.
 
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2008.
Roma, 17 febbraio 2009
Il presidente: Giannini
 
Allegato I

----> Vedere Allegato da pag. 58 a pag. 71 <----
 
Allegato II

----> Vedere Allegato da pag. 72 a pag. 84 <----
 
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