Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
DEI VINI

Esaminata la domanda presentata dal consorzio tutela Moscato di Scanzo, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed il relativo disciplinare di produzione;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Bergamo il giorno 28 gennaio 2009 con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del giorno 11 febbraio 2009, presente il funzionario della regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
Annesso

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «SCANZO» O «MOSCATO DI SCANZO»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» e' riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.

Base ampelografica

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 100% Moscato di Scanzo.
Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», ricade nella provincia di Bergamo e comprende i terreni vocati alla qualita' del territorio del Comune di Scanzorosciate.
Tale zona comprende parte del territorio del Comune di Scanzorosciate, compresa nei seguenti confini, con andamento in senso orario a partire da ovest: via Fanti, via Forni, confine comunale a nord e ad est, confine comunale a sud fino alla via Piave, (localita' Negrone), via Polcarezzo, via IV Novembre, P.zza Caslini, via F. Martinengo, P.zza Locatelli, via Fanti. Sono pertanto esclusi i terreni pianeggianti del Comune di Scanzorosciate.
Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine controllata e garantita di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e comunque di pianura. 4.2 Densita' di impianto.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.300.
Non sono ammessi vigneti in coltura promiscua. 4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona, spalliera semplice, pergola unilaterale, a tetto inclinato e casarsa.
La Regione Lombardia puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 4.4 Irrigazione forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura e di irrigazione. 4.5 Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
produzione uva t/ha 7;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo 12%
Art. 5.

Norme per la vinificazione e l'imbottigliamento

5.1 Zona di vinificazione e d'imbottigliamento.
Le operazioni di appassimento, vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, e l'imbottigliamento devono essere effettuate nel Comune di Scanzorosciate. 5.2 Elaborazione.
L'appassimento delle uve dopo la raccolta deve essere effettuato in locali idonei (anche termo-idrocondizionati anche con ventilazione forzata), fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 280 g/l, per un periodo non inferiore ai 21 giorni e comunque sino al raggiungimento del titolo zuccherino sopra riportato. 5.3 Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima dell'uva in vino e' del 30%. 5.4 Invecchiamento.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di minimo due anni. 5.5 Immissione al consumo.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dal 1° novembre del secondo anno dopo la vendemmia.
Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:
colore rosso rubino, piu' o meno intenso, che puo' tendere al cerasuolo con riflessi granati;
odore delicato, intenso, persistente, caratteristico;
sapore dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 17,00% vol, di cui almeno il 14,00% svolto con contenuto di zuccheri residui compreso fra i 50 e i 100 g/l;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 24 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 Qualificazione.
Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.2 Menzioni facoltative.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore, quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunitari e nazionali in materia. 7.3 Annata.
Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Art. 8.

Confezionamento

I contenitori del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», debbono essere, per quanto concerne l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio. Pertanto dovranno essere di vetro, chiusi con tappo di sughero, e le bottiglie dovranno essere di capienza non superiore ai 750 ml.
 
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