Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 27 febbraio 2009 |
Riduzione per l'anno 2009 delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, consumato nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede la sottoposizione ad accisa del gas naturale destinato alla combustione per usi civili con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I al medesimo testo unico; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 che, ridetermina, a partire dal 1° gennaio 2008, le aliquote di accisa sul gas naturale destinato alla combustione per usi civili, di cui all'allegato I del predetto testo unico delle accise; Visto l'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 26 del 2007, che prevede, che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione e di riavvicinamento delle aliquote di accisa applicate al gas naturale nelle diverse zone geografiche del Paese, il Ministro dell'economia e delle finanze proceda, con proprio decreto da adottare entro il mese di febbraio di ogni anno, ad interventi di riduzione delle sole aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a), del medesimo art. 2; Visto l'art. 2, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 26 del 2007, che dispone che, per i predetti interventi di riduzione, a decorrere dall'anno 2009, si provveda ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468; Vista la Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria per l'anno 2009) in cui e' stato previsto lo stanziamento, per i predetti interventi di riduzione, della somma di 96.542.000,00 euro per l'anno 2009; Visto l'art. 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale le risorse, stanziate ai sensi del predetto art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007, sono state destinate alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione, ivi prevista, della spesa per la fornitura di gas naturale a favore delle famiglie economicamente svantaggiate, fatta eccezione per 47.000.000,00 euro per l'anno 2009 che continuano ad essere destinati alle finalita' di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007; Visti i propri decreti 25 marzo 2002, 13 gennaio 2003, 12 febbraio 2004, 22 marzo 2006, 23 febbraio 2007 e 13 febbraio 2008, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002, n. 22 del 28 gennaio 2003, n. 46 del 25 febbraio 2004, n. 107 del 10 maggio 2006, n. 66 del 20 marzo 2007 e n. 65 del 17 marzo 2008, con i quali, sono state rispettivamente fissate per l'anno 2002, per l'anno 2003, per l'anno 2004, per l'anno 2006, per l'anno 2007 e per l'anno 2008 le aliquote di accisa sul gas naturale per usi civili da applicare nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; Considerata l'esiguita' delle risorse destinate, per l'anno 2009, alle finalita' di cui al predetto art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007; Considerato che nel primo trimestre di ogni anno si concentra circa il 50 per cento dei consumi annuali di gas naturale per usi civili da parte dei soggetti che impiegano il gas naturale per il riscaldamento individuale; Ritenuto, in relazione al valore delle aliquote di accisa sul gas naturale di cui all'allegato I annesso al predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, di procedere, nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, alla riduzione delle aliquote di accisa sul gas naturale impiegato per usi civili, applicando tale riduzione, in relazione alla limitata entita' delle risorse stanziate, al solo primo trimestre dell'anno 2009; Decreta: Art. 1.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 marzo 2009, le aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, consumato nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono determinate nelle seguenti misure: a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo; b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,171 per metro cubo; c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,166 per metro cubo; d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,183 per metro cubo. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2009
Il Ministro : Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 240 |
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