Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 febbraio 2009
Concessione dei trattamenti di CIGS e mobilita' ai dipendenti delle aziende del settore commercio con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti. (Decreto n. 45081).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu' di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti, nel limite di spesa di euro 45.000.000,00, per l'anno 2009;
Visto il decreto ministeriale n. 42850 del 25 febbraio 2008, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 523, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale e' stata autorizzata la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' relativamente all'anno 2008, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00, per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti;
Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', per l'anno 2009;
Ritenuta, altresi' l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti;
Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', erogate con riferimento agli anni precedenti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' autorizzata, relativamente all'anno 2009, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di cinquanta dipendenti, per, le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00 cosi' ripartiti:
euro 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;
euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilita'.
 
Art. 2.

1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.
2. Hanno diritto al trattamento di mobilita' previsto dall'art. 1 del presente provvedimento, i lavoratori licenziati dalle aziende di cui all'art. 1 entro la data del 31 dicembre 2009. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.
 
Art. 3.

Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente art. 1, e' fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro - di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 
Art. 4.

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarieta'.
2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorita' viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la divisione IVA della direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.
 
Art. 5.

Ai fini del rispetto della complessiva disponibilita' finanziaria pari a 45.000.000,00 milioni di euro, l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale - e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2009
p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
il Sottosegretario delegato
Viespoli
 
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